Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 28059 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 28059 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1169-2023 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati – avverso l’ordinanza n. 171/2022 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE MAGISTRATURA, depositata il 07/12/2022.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del
26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse o per l’estinzione per rinuncia.
Osserva
A carico del dott. NOME COGNOME, all’epoca dei fatti Procuratore aggiunto presso la Procura di Catanzaro, venne avviato procedimento RAGIONE_SOCIALE, in quanto allo stesso erano stati contestati i reati di cui agli artt. 110, 326, 328, 319ter, 321, 318, 378 e 416bis cod. pen.
In estrema sintesi si era contestato al NOME NOME NOME stretto un patto corruttivo con NOME COGNOME, al fine di favorirlo in un procedimento penale che riguardava quest’ultimo o avrebbe potuto riguardarlo, compiendo atti c ontrari ai doveri d’ufficio, ricevendo quale compenso il pagamento di soggiorni in località turistiche.
Il procedimento RAGIONE_SOCIALE venne sospeso a cagione RAGIONE_SOCIALE pregiudizialità penale
La RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza n. 14 del 7/1/2020, a seguito RAGIONE_SOCIALE richiesta del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Giustizia, dispose il trasferimento cautelare e provvisorio dell’incolpato, in attesa RAGIONE_SOCIALE definizione del giudizio penale, presso il Tribunale di Potenza, con funzioni giudic anti civili, in relazione ai seguenti capi d’incolpazione:
-sub 1), illecito RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 4, co. 1, lett. d) del d. lgs. n. 109/2009, in ordine all’imputazione RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE legge penale;
sub 5), illecito RAGIONE_SOCIALE di cui agli artt. 1 e 2, co. 1, lett. c) del citato decreto legislativo, per NOME l’incolpato leso con la sua condotta il dovere di esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio nell’esercizio delle funzioni; nonché per NOME consapevolmente
violato l’obbligo di astenersi nei casi previsti dalla legge, sia rivestendo la qualità di sostituto, che quella di aggiunto;
-sub 6), illecito RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 3, lett. a) del citato decreto legislativo, per NOME conseguito indebiti vantaggi utilizzando la qualità rivestita, consistenti nel pagamento di alcuni viaggi e soggiorni alberghieri, spendendo la propria qualifica di magistrato con NOME COGNOME, con il quale intratteneva relazioni personali.
Sulla base dell’assoluzione, conseguita con sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Salerno, con la formula ‘perché il fatto non sussiste’, il NOME inoltrò istanza alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di revoca RAGIONE_SOCIALE misura cautelare.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con provvedimento n. 171, depositato il 7/12/2022, rigettata l’istanza di revoca RAGIONE_SOCIALE misura cautelare, la sostituì con il trasferimento provvisorio alla Procura AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Reggio Calabria.
3.1. Questi, in breve gli argomenti esposti nell’ordinanza.
L’assoluzione, tuttavia ancora non definitiva, aveva fatto venir meno il ‘fumus’ relativamente alla contestazione sub 1). Per contro la decisione penale non aveva diretta incidenza sulle altre contestazioni.
Pur vero che solo dalla nomina di aggiunto in poi (12/3/2015) l’incolpato aveva stretto rapporti amicali con l’COGNOME e, pertanto, per il tempo anteriore non poteva essere sorto un dovere di astensione, nel mentre per l’epoca successiva si era limi tato ad apporre il visto sugli atti a lui sottoposti; tuttavia, siccome evidenziato dallo stesso Giudice penale, il COGNOME, pur avendo appresso che l’COGNOME aveva rapporti con imprenditori sottoposti a indagini, non si era fatto scrupolo di frequentarlo. Di conseguenza restava non incisa dal giudizio penale la contestazione di cui all’art. 2, lett. c) cit. (capo 5), in ordine alla quale sussistevano <>, stante che il NOME <>.
Il rapporto amicale instaurato con il deputato COGNOME, pur ove fosse insorto, come affermava la difesa, solo dal dicembre 2015, al di là RAGIONE_SOCIALE sua inopportunità, avrebbe imposto il dovere di astensione dell’incolpato dal procedimento tuttora in corso, nel quale il NOME nell’immediato passato aveva ricoperto il ruolo di magistrato titolare, ruolo che gli imponeva di valutare la posizione dell’COGNOME, la rilevanza delle intercettazioni e l’eventuale necessità di iscriverlo o meno nel registro degli indagati.
Una tale valutazione rendeva irrilevante, ai fini dell’astensione, la necessità che la persona con la quale il magistrato intrattenga il rapporto personale risulti iscritta nel registro degli indagati, essendo bastevole che la medesima sia coinvolta nelle indagini.
Inoltre, pur non essendo stata raggiunta in sede penale la prova certa RAGIONE_SOCIALE dazione di somme di denaro (sotto forma di pagamenti parziali di soggiorni per vacanze), né di accordi corruttivi, <>.
NOME COGNOME ricorreva avverso la decisione RAGIONE_SOCIALE cautelare sopra ripresa sulla base di plurimi articolati motivi di doglianza, che investono l’incolpazione di cui al capo 5) – artt. 1 e 2, co. 1, lett. c) del d. lgs. n. 109/1996 -, nonché quella di cui al capo 6) -art. 3, co. 1, lett. a) -.
All’udien za del 4 luglio 2023 la Corte incamerava il procedimento per la decisione.
Con ordinanza interlocutoria, a seguito di riconvocazione in data 12 luglio 2023, il procedimento veniva rinviato all’udienza del 26 settembre 2023, ore 9,00.
All’approssimarsi di quest’ultima udienza il ricorrente ha depositato memoria, illustrante, in relazione ai punti 1.a. e 1.b. del provvedimento impugnato, ‘motivi aggiunti’; nonché istanza di differimento in attesa del deposito RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Salerno, il cui dispositivo era stato letto all’udienza del 4 luglio 2023, con la quale era stata confermata la sentenza assolutoria di primo grado.
Ancora successivamente, con atto del 21/9/2023, il ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso.
In ragione RAGIONE_SOCIALE rinuncia deve essere dichiarato estinto il giudizio di cassazione.
Non vi è luogo a statuizione sul capo delle spese in assenza di controricorrente.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni unite del 26