Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32446 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32446 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18524/2024 R.G. proposto da:
DI BERARDINO RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTNOME della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3221/2024 depositata il 09/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha citato NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, assumendo di essere proprietario dell’immobile sito in INDIRIZZO INDIRIZZO, primo piano, distinto in Catasto al foglio
31, con la particella 48, subalterno 4, di mq. 90, e sostenendo che la convenuta lo occupava senza titolo sin dalla data del decesso del suo dante causa NOME COGNOME.
L’attore ha dunque esercitato l’azione di rivendicazione, domandando condannarsi la controparte alla restituzione dell’immobile ed al pagamento in suo favore dell’indennità di occupazione del bene.
La convenuta si è costituita in giudizio, sostenendo di avere, invece, la detenzione, in forza di un contratto di locazione stipulato verbalmente con l’attore medesimo, di un appartamento di mq. 40 posto sullo stesso piano di quello oggetto di causa e contraddistinto con l’interno n. 4.
NOME COGNOME, dunque, oltre al rigetto della domanda avversaria, ha domandato, in via riconvenzionale, accertarsi l’esistenza del contratto di locazione di cui innanzi, nonché ridursi il canone da euro 250,00 mensili ad euro 150,00 mensili.
Con sentenza n. 712/2021, il Tribunale di Civitavecchia ha condannato la convenuta al rilascio dell’immobile sito in INDIRIZZO, distinto in Catasto al foglio 31, con la particella 48, subalterno 4 (interni 3 e 4), rigettando le ulteriori domande e compensando tra le parti le spese processuali.
In motivazione, il giudice di primo grado ha rilevato, tra l’altro: – che la porzione di immobile che NOME COGNOME aveva dichiarato di detenere era completamente abusiva, priva delle basilari condizioni igieniche per essere abitata e non dichiarata in Catasto; – che essa era unita, a mezzo di un terrazzo, a quella oggetto di causa, sicché doveva ritenersi parte del compendio al primo piano; che la convenuta occupava l’intero piano dello stabile in questione.
Impugnata detta sentenza da parte di NOME COGNOME, nella resistenza di NOME COGNOME, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3221/2024 pubblicata il 09.05.2024, ha rigettato l’appello, ha revocato l’ammissione
dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato e ha condannato la parte in questione al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, ha valorizzato, ai fini della prova della proprietà del compendio immobiliare oggetto di causa in capo all’attore, la documentazione prodotta da quest’ultimo in ordine alla sua qualità di erede di NOME COGNOME ed all’acquisto della proprietà da parte del suo dante causa con atto traslativo del 1965, nonché la tardività della contestazione da parte della convenuta ed ulteriori deduzioni dalla stessa formulate in atti.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla scorta di un unico motivo.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Fissata la trattazione in camera di consiglio, le parti hanno entrambe presentato memorie ex art. 380bis 1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, osservandosi che in questa sede non è stata sollecitata una revisione dei fatti e delle risultanze probatorie, ma è stata lamentata la violazione, sotto il profilo dell’erronea interpretazione ed applicazione , del regime probatorio in tema di azione di rivendicazione.
Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta la « violazione di legge, per l’erronea applicazione ed interpretazione dell’art. 948 c.c. ».
2.1. In particolare, la stessa si duole del fatto che il giudice del merito non abbia rilevato che l’attore non aveva fornito la c.d. probatio diabolica del diritto di proprietà sull’immobile oggetto di causa e sostiene trattarsi di questione rilevabile d’ufficio, anche in assenza di eccezione della controparte, ciò sulla scorta dell’orientamento interpretativo di questa Corte.
2.2. Nel ricorso, la parte ha fatto riferimento anche ad ulteriori asseriti errori della Corte d’appello riguardo alla prova, in capo all’attore, della
qualità di erede del padre COGNOME NOME (peraltro, quanto a tale questione, la ricorrente ha anche dedotto di non volerla « oggi in questa sede ritirare in ballo proprio per non ingenerare ulteriori errori ed equivoci »), nonché, sia pure « ad abundantiam », riguardo al fatto che, a suo dire, non si fosse considerato che l’attore non aveva « neppure saputo indicare con precisione l’immobile in questione, dapprima indicato con una particella catastale non più esistente ed indicata con una consistenza in termini di metratura palesemente errata (mq. 108 anziché i 55 commerciali -circa 40 calpestabili -poi risultati a seguito di CTU), addirittura dimostrandosi poi che la stessa -quella effettivamente occupata dalla COGNOME -non era stata mai neppure accatastata ».
Trattasi, tuttavia, di deduzioni di carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale dell’impugnazione, che, come sopra si è visto, concerne la violazione del regime probatorio di cui all’art. 948 c.c.
Il motivo in questione è fondato.
2.3. Come emerge dall’esame della sentenza impugnata, NOME COGNOME ha allegato di essere proprietario del compendio immobiliare oggetto di causa in forza di successione mortis causa del padre e, ai fini della prova della proprietà, ha depositato la denuncia di successione ed ha documentato l’acquisto dell’immobile da parte del genitore nel 1965 a titolo derivativo.
La Corte d’appello, dopo aver verificato la sussistenza in capo all’attore della qualità di erede del suo dante causa, ha ulteriormente osservato quanto segue: « COGNOME NOME allega essere proprietario dell’immobile per successione al padre; produce la denuncia di successione e documenta l’acquisto dell’immobile, da parte del padre, nel DATA_NASCITA. La COGNOME non muove censure all’assunto attoreo o ai documenti prodotti a sostegno di tale assunto, limitandosi ad opporre di condurre il locazione un immobile per accordo verbale intervenuto con COGNOME NOME (che dunque ne aveva la disponibilità), con la conseguenza che l’accertamento
contenuto nella sentenza impugnata sulla titolarità del diritto di proprietà dell’immobile, non può essere contrastato con contestazioni non sollevate tempestivamente e nei termini di cui alle premesse in diritto. Al medesimo fine si rileva che nelle memorie depositate ai sensi dell’articolo 183, comma VI c.p.c., la di COGNOME, sostenendo di non occupare senza titolo l’immobile rivendicato dall’attore, allega di avere la detenzione di un appartamento di minor superficie che espressamente riconduce alla proprietà dell’attore ».
2.4. Sotto il profilo giuridico, in generale, deve rilevarsi che nel giudizio di revindica l’attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l’attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. All’attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario. Pertanto il rivendicante, per assolvere l’onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare: 1) o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario; 2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all’usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (cfr.: Cass. n. 28865/2021 ed ulteriori precedenti giurisprudenziali ivi richiamati).
Si è anche precisato, in particolare, che ai fini della ” probatio diabolica ” gravante sull’attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all’acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione, non è sufficiente produrre
l’atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l’immissione in possesso dell’acquirente (cfr.: Cass. n. 25643/2014; Cass. n. 21940/2018).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, in tema di rivendicazione, il giudice di merito è tenuto innanzitutto a verificare l’esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall’attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall’attore e l’eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d’ufficio (cfr.: Cass. n. 5131/2009; Cass. n. 4704/1985; Cass. n. 991/1977).
Invero, l’onere per chi agisce in rivendicazione di fornire la c.d. probatio diabolica della proprietà è fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova, può trincerarsi dietro il possideo quia possideo , e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sé, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonerando l’attore dalla prova a suo carico (Cass. n. 1034/1962; Cass. n. 11555/2007; Cass. n. 14734/2018).
È vero, in proposito, che la giurisprudenza può dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica , la dimostrazione, cioè, dell’acquisto legittimo dei danti causa all’infinito fino a trovare un acquisto originario non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziaria del rivendicante e che si devia da tale rigore se il convenuto abbia fatto delle ammissioni, per esempio quando l’acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti o il convenuto si affermi avente causa dello stesso autore da cui l’attore deriva il suo diritto, o quando si riconosca che il dante causa è comune o il convenuto riconosca la
proprietà in capo ad alcuno dei danti causa dell’attore (cfr.: Cass. n. 28865/2021).
Tuttavia, le ammissioni del convenuto da cui può derivare un’attenuazione dell’onere probatorio a carico dell’attore devono essere univoche, sicché elementi come la mancata o tardiva contestazione dei fatti e dei documenti, ovvero l’allegazione della sussistenza in capo all’attore della qualità di locatore dell’immobile – qualità che può ben prescindere dalla proprietà del bene -, ovvero una generica indicazione relativa alla proprietà di una parte soltanto del compendio immobiliare oggetto di rivendicazione, non rientrano nel novero di esse.
2.5. In concreto, dall’esame della sentenza impugnata emerge che la Corte d’appello non si è attenuta ai principi sopra esposti, in quanto, ritenendo rilevante ai fini della decisione la mancata o tardiva contestazione, da parte della convenuta, degli assunti dell’attore e della documentazione dallo stesso prodotta, non ha verificato l’avvenuto assolvimento o meno, da parte di chi agiva in giudizio, della c.d. probatio diabolica della proprietà del cespite rivendicato, e ciò in assenza di elementi idonei a determinare un’attenuazione dell’onere probatorio a suo carico.
2.6. Il controricorrente ha evidenziato che NOME COGNOME aveva appellato la sentenza di primo grado nella sola parte contenente la sua condanna all’immediato rilascio in favore della controparte dell’immobile sito in INDIRIZZO, primo piano, identificato in Catasto al foglio 31, part. 48, sub. 4, distinto con il numero interno 3.
Deve, tuttavia, rilevarsi che, essendo stato l’appello disatteso, non è precluso alla stessa di far valere l’illegittimità della decisione nella restante parte.
Considerato che, come si è visto, la decisione del giudice del merito non risulta conforme al regime probatorio relativo all’azione di rivendicazione, innanzi descritto, il ricorso deve essere accolto.
La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché proceda all’esame della domanda dell’attore in applicazione dei principi di diritto sopra indicati. Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 25 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME