Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32271 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32271 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 10458/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura in atti, e presso il cui studio di quest’ultimo, in ROMA in INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 2688/2018 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, depositata il 01.10.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
NOME e NOME COGNOME convennero in giudizio NOME COGNOME, rivendicando la proprietà esclusiva del cortile che separava gli immobili di rispettiva proprietà e, in via subordinata, che la corte fosse dichiarata di comune proprietà per intervenuta usucapione e, in via ulteriormente gravata, chiesero accertarsi per intervenuta usucapione la servitù di passaggio e, in via ancora più subordinata, che fosse costituito diritto coattivo di passaggio.
Il convenuto propose domanda riconvenzionale, chiedendo l’accertamento negativo di qualunque diritto degli attori e, in via di subordine, chiese anch’egli accertarsi l’acquisto del diritto esclusivo sulla corte per usucapione.
Il Tribunale accolse in parte la domanda attorea, dichiarando di comune proprietà il cortile, e rigettò le riconvenzionali.
Il COGNOME propose appello avverso la decisione di primo grado.
La Corte d’appello di Venezia rigettò il gravame, sulla base dei rispettivi titoli d’acquisto (gli attori avevano ricevuto l’immobile per atto di donazione del 1995 e il convenuto per atti di compravendita del 1990 e del 1993), nonché degli accertamenti svolti dal c.t.u., anche tenendo conto delle risultanze catastali. Disattese la pretesa d’usucapione dell’appellante, non avendo costui dimostrato di avere impedito l’uso della controparte e manifestato inequivocamente la volontà di possedere ‘uti dominus’ e non ‘uti condominus’.
Avverso la sentenza d’appello NOME COGNOME propone ricorso fondato su cinque motivi.
Gli appellati resistono con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
6. Il primo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione e omessa applicazione degli artt. 948 e 2697 cod. civ., per avere la sentenza affermato la comproprietà del bene, senza che gli appellati avessero assolto all’onere probatorio, su loro incombente, costituito dalla cd. ‘probatio diabolica’, è fondato.
6.1. In primo luogo deve chiarirsi, a prescindere dall’applicabilità per estensione o analogia dell’art. 1117 cod. civ., che qui non si è in presenza di un condominio, trattandosi di due autonomi immobili separati da un cortile. Di conseguenza non risulta pertinente quella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la presunzione legale di proprietà comune di parti del complesso immobiliare in condominio, che si sostanzia sia nella destinazione all’uso comune della “res”, sia nell’attitudine oggettiva al godimento collettivo, dispensa il condominio dalla prova del suo diritto, ed in particolare dalla cosiddetta “probatio diabolica”. Ne consegue che quando un condomino pretenda l’appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell’art. 1117 c.c., poiché la prova della proprietà esclusiva dimostra, al contempo, la comproprietà dei beni che detta norma contempla, onde vincere tale ultima presunzione è onere dello stesso condomino rivendicante dare la prova della sua asserita proprietà esclusiva, senza che a tal fine sia rilevante il titolo di acquisto proprio o del suo dante causa, ove non si tratti dell’atto costitutivo del condominio, ma di alienazione compiuta dall’iniziale unico proprietario che non si era riservato l’esclusiva titolarità del bene.
6.2. Occorre, quindi, applicare la regola generale, che impone all’attore in rivendicazione di provare la proprietà in capo ai danti causa, fino all’acquisto a titolo originario, o a raggiungere il ventennio possessorio. Tanto è vero che in più occasioni questa
Corte ha affermato che in tema di azione di rivendicazione, ai fini della “probatio diabolica” gravante sull’attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all’acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione, non è sufficiente produrre l’atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l’immissione in possesso dell’acquirente (ex multis, Sez. 2, n. 25463, 04/12/2014, Rv. 633752).
6.3. Nel controricorso si afferma (pag. 7) che il dante causa, NOME COGNOME, aveva, a sua volta, acquistato il diritto di proprietà sul bene donato, con la cessione di quote del 4/3/1958.
Non consta, tuttavia, dalla sentenza impugnata la produzione e presa in esame, in sede di contraddittorio, del titolo qui evocato.
In ragione dell’accoglimento del primo motivo tutti gli altri restano assorbiti, ad eccezione del quinto.
7.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa applicazione dell’art. 922 cod. civ. ed erronea applicazione dell’art. 1117 cod. civ., negando che si verteva in ipotesi di situazione condominiale.
Con il terzo, violazione e falsa applicazione degli artt. 817, 818, 819 e 2697 cod. civ., con il quale vengono mosse critiche alla sentenza, alla quale si addebita di avere riconosciuto la natura pertinenziale del bene conteso, mancandone i presupposti.
Con il quarto, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., per avere la Corte d’appello negato l’acquisto per usucapione in capo all’esponente e negato l’accesso alle chieste prove.
Trattasi, all’evidenza, di questioni, che potranno assumere rilievo solo dopo affrontato il punto di cui al primo motivo.
Il quinto motivo, con il quale il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., addebitando alla sentenza di non avere considerato che la corte risultava contemplata nei titoli traslativi in favore dell’attore, è inammissibile.
8.1. In primo luogo deve rilevarsi che sulla base dell’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.
8.2. Inoltre, L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d. l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (si rimanda alla sentenza delle S.U. n. 8053/2014); non residuano spazi per ulteriori ipotesi di censure che investano il percorso motivazionale, salvo, appunto, l’ipotesi, che qui non ricorre, del difetto assoluto di motivazione.
Qui, in definitiva, il ricorrente non evidenzia un fatto storico non esaminato dal giudice, ma propone una lettura alternativa della ricostruzione fattuale operata dalla Corte d’appello.
Avuto riguardo al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio. Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il secondo, il terzo e il quarto e dichiara inammissibile il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità
Così deciso in Roma nella camera di consiglio di giorno 27