Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 394 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 394 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3206/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME , domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 2139/2016 depositata il 22/12/2016.
Oggetto: Azione di rivendicazione -Usucapione
R.G.N. 3206/2018
Ud. 17/11/2022 CC
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il RAGIONE_SOCIALE citò innanzi il Tribunale di Lamezia Terme NOME COGNOME e, rivendicando la proprietà di una unità immobiliare in Nocera Terinese collocata in edificio realizzato a seguito di operazione di acquisto del terreno e successiva lottizzazione, chiese la condanna del convenuto al rilascio dell ‘immobile.
Costituitosi NOME COGNOME per contestare l’avversa domanda e per chiedere, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’acquisto per usucapione del bene o, in subordine, per il riconoscimento dell’indennità per le migliorie apportate all’imm obile, il Tribunale di Lamezia Terme respinse sia la domanda principale sia la domanda riconvenzionale di usucapione.
Proposto appello da parte del RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Catanzaro, nella regolare costituzione di NOME COGNOME, respinse il gravame, in primo luogo dichiarando inammissibili ex art. 345 c.p.c. le nuove produzioni documentali dell’appellante (in particolare l’atto di compravendita) e, in secondo luogo, ritenendo che il RAGIONE_SOCIALE non avesse a ssolto all’onere probatorio da cui era gravato ai fini dell’accoglimento del l’azione di rivendica.
Osservò, infatti, la Corte territoriale:
-che le produzioni documentali tempestive (nota di trascrizione, documentazione di lottizzazione, certificato di abitabilità, estratti catastali) non valevano a dimostrare pienamente la titolarità del bene rivendicato;
-che l’onere probatorio dell’appellante non poteva ritenersi attenuato per effetto della formulazione, da parte di NOME COGNOME, della domanda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione.
Per la Cassazione della decisione della Corte d’appello di Catanzaro ricorre ora il RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di pronunciarsi in ordine al motivo di gravame con il quale il medesimo RAGIONE_SOCIALE denunciava l’omessa adozione, da parte del giudice di prime cure, di alcuna statuizione sulla domanda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione formulata da NOME COGNOME.
Impugna, quindi, la sentenza della Corte d’appello, nella parte in cui essa espressamente ha dichiarato di non esaminare la domanda di NOME COGNOME in quanto rassegnata in appello in via subordinata, omettendo di considerare il fatto che, per effetto del mancato accoglimento della domanda stessa in primo grado e della mancata proposizione di appello incidentale da parte di NOME COGNOME, detta domanda non era più proponibile.
1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 934 e 948 c.c.
Il ricorso si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto non sussistente la prova della titolarità del bene rivendicato omettendo di rilevare la contraddittorietà della decisione di primo grado nella parte in cui essa aveva parimenti escluso la sussistenza di tale prova, nonostante il Tribunale avesse precedentemente disatteso le istanze istruttorie formulate dal RAGIONE_SOCIALE in quanto ritenute già documentalmente provate.
Il mancato rilie vo, da parte della Corte d’appello, delle contraddizioni esistenti tra l’ordinanza istruttoria adottata nel giudizio di prime cure e la successiva sentenza del Tribunale, si sarebbe tradotto -conclude il ricorso- nella diretta violazione degli artt. 934 e 948 c.c.
1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 934, 948 e 2697 c.c.
Il RAGIONE_SOCIALE lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di valutare l’attenuazione dell’onere probatorio gravante sul ricorrente per effetto della formulazione della domanda riconvenzionale di usucapione formulata da NOME COGNOME.
Tale attenuazione, prosegue il ricorso, comportava per lo stesso RAGIONE_SOCIALE l’one re di dimostrare unicamente un proprio valido titolo di acquisto del bene e l’assenza, in epoca successiva all’acquisto , di un idoneo possesso ad usucapionem dell’originario convenuto, senza invece dover assolvere all’onere di probatio diabolica operante in via generale per l’azione di rivendicazione.
Tale onere sarebbe stato assolto, asserisce il ricorso, in quanto la Procedura ricorrente avrebbe dato prova dell’acquisto, nel 1975, del terreno sul quale poi venne edificata -tra le altrel’unità immobiliare occupata da NOME COGNOME, mentre quest’ultimo non avrebbe dato prova di un possesso ventennale, da escludersi anche in considerazione del fatto che la società RAGIONE_SOCIALE ancora in bonis aveva conseguito nel 1990 il rilascio del certificato di abitabilità degli immobili realizzati sul terreno e che l’azione di rivendicazione era stata intrapresa nel 2005.
Evidenzia, poi, il ricorso che NOME COGNOME aveva formulato domanda riconvenzionale di usucapione senza negare l’originaria appartenenza del bene allo stesso RAGIONE_SOCIALE, da ciò dovendosi desumere che il controricorrente non aveva contestato agli effetti di cui all’art. 115 c.p.c. – la titolarità originaria del bene in capo al ricorrente.
1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l ‘omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
Il ricorso si duole che la Corte territoriale non abbia valutato:
il fatto che l’appartamento occupato da NOME COGNOME era stato realizzato dalla società poi fallita su terreno di sua proprietà;
il fatto che il terreno sul quale sorge l’edificio ove è collocato l’appartamento occupato da NOME COGNOME era stato acquistato con atto pubblico del 1975.
Il ricorso lamenta ulteriormente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale -dopo aver ritenuto tardiva la produzione dell’atto di acquisto del 1975 – proceduto ad una valutazione atomistica della documentazione prodotta, laddove una valutazione
globale -unita al fatto che NOME COGNOME, formulando domanda riconvenzionale di usucapione, aveva riconosciuto l’originaria titolarità del bene in capo al ricorrente- avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale alla ben diversa conclusione dell’avvenuto adempimento dell’onere probatorio gravante sul rivendicante.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il motivo si basa in primo luogo su un presupposto fattuale che trova diretta smentita in atti.
Si deve, infatti, osservare che il giudice di prime cure, ben lungi dall’omettere di statuire sulla domanda riconvenzionale di usucapione formulata dall’odierno controricorrente, si pronunciò espressamente su di essa, rigettandola con motivazione che lo stesso ricorso riproduce, sia pure per stralci (pag. 5 e poi ancora pag. 14 ove viene inserito un vero e proprio estratto della motivazione), dai quali nondimeno risulta in modo univoco che il Tribunale ebbe a rigettare la domanda riconvenzionale perché, esclusa ab origine la prova della titolarità del bene in capo al RAGIONE_SOCIALE, era da ritenersi preclusa una decisione di accertamento dell’acquisto per usucapione sia nei confronti dell’originario attore (non potendo maturare l’usucapione nei confronti di un soggetto privo della titolarità del bene) sia nei confronti di terzi soggetti in quanto non individuati e evocati in giudizio.
Escluso il vizio di omessa statuizione del giudice di prime cure aspetto, questo, che vale a far ritenere superato di slancio l’ulteriore problema della concreta sussistenza di un interesse dell’odiern a ricorrente ad impugnare la decisione in appello quanto a tale profilooccorre osservare che, se è pur vero che, in assenza di gravame incidentale, la domanda riconv enzionale dell’odierno controricorrente avrebbe dovuto ritenersi definitamente disattesa, senza possibilità di
riproporla in appello neppure nella forma ‘subordinata’ e se è , parimenti, vero che tale profilo non risulta essere stato rilevato dalla Corte d’ appello, nondimeno risulta in ogni caso l’ inammissibilità della doglianza formulata in questa sede, operando in ogni caso il principio per cui è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con cui si censuri una violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d’appello, allorché essa non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa, giacché in tal caso convertendosi l’eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l’impugnante deve, a pena d’inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall’invocato vizio processuale (Cass. Sez. 2 Sentenza n. 20834 del 30/06/2022 – Rv. 665171 – 01), dovendosi del resto rammentare in via generale che l’interesse all’impugnazione inteso quale manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo- deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l’esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3991 del 18/02/2020 – Rv. 656787 – 01).
Nel caso in esame, il motivo di ricorso risulta inadeguato ad individuare quale pregiudizio sarebbe derivato alle attività difensive dell’o dierna Procedura ricorrente dall’errore imputato alla decisione del giudice d’appello.
Traspare, in realtà, la convinzione del ricorso di non dover consentire l’obliterazione del la domanda di accertamento
dell’usucapione in virtù dei riflessi che la stess a avrebbe -in tesideterminato sugli oneri probatori gravanti sul ricorrente, come illustrato nel paragrafo B del motivo (pagg 15-16).
Tale convinzione , tuttavia, come verrà evidenziato nell’esame degli ulteriori motivi di ricorso, non risulta affatto fondata, dovendosi sin d’ora rilevare che il contenuto in rito o nel merito della statuizione sulla domanda riconvenzionale dell’odierno controricorrente non risulterebbe in ogni caso idoneo ad incidere sulla distribuzione degli oneri probatori gravanti sulle parti, assumendo, semmai, rilevanza (ma nei limiti che verranno illustrati in seguito) le allegazioni effettive delle parti, al di là della veste -di domanda o di eccezione- che esse vengano ad assumere.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il motivo, a ben vedere, mira a configurare come violazione di legge quel profilo di valutazione delle prove che, per giurisprudenza costante di questa Corte, è riservato al giudice del merito, cui spettano l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando -conseguentementeinsindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 – Rv. 655229 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 – Rv. 569765 – 01).
Né può ritenersi che tale valutazione possa essere influenzata dalle deduzioni del ricorrente in ordine alla contraddittorietà che avrebbe caratterizzato il giudizio di primo grado, per essere state dapprima
disattese, in quanto ‘oggetto di risultanze documentali’ , le istanze istruttorie formulate dal RAGIONE_SOCIALE, e poi respinta la domanda di rivendica per effetto del mancato assolvimento dell’onere probatorio in ordine alla proprietà del ben rivendicato.
È sufficiente, al riguardo, osservare che sarebbe stato onere dell’odiern a ricorrente, non semplicemente dedurre, in sede di gravame, la ‘contraddittorietà’ della decisione di primo grado , bensì formulare uno specifico motivo di appello concernente il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, procurando altresì di reiterare le istanze medesime (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23978 del 24/11/2015 Rv. 637843 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28424 del 19/12/2013 Rv. 629213 – 01), laddove né dalla sintesi dei motivi di appello offerta dalla decisione impugnata né dalle conclusioni rassegnate dalla Procedura ricorrente in sede di gravame -per come trascritte nella stessa sentenza della Corte d’appello – emerge che il RAGIONE_SOCIALE abbia formulato in sede di appello adeguato motivo di gravame sul punto ed insistito ritualmente nelle istanze istruttorie.
Fermo restando, allora, che la Corte territoriale ha comunque proceduto ad una nuova valutazione delle prove, confermando il giudizio di inidoneità già espresso dal Tribunale in prime cure, emerge in modo chiaro che nessuna violazione degli artt. 934 e 948 c.c. può ravvisarsi nella decisione impugnata e che ciò di cui concretamente si duole in questa sede la Procedura ricorrente è unicamente, da un lato, una non soddisfacente valutazione del materiale istruttorio e, dall’altro lato, l’ipotetico vizio della decisione in primo grado tuttavia non espressamente individuato e ritualmente dedotto in sede di appello.
Il terzo motivo è, parimenti, infondato.
Questa Corte ha, recentemente, ulteriormente esplorato la tematica del rapporto tra azione di rivendica e contrapposta deduzione -in via di eccezione o di domanda riconvenzionaledell’acquisto per usucapione. In relazione a tale tema, questa Corte ha stabilito che, essendo l’usucapione un titolo d’acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del soggetto convenuto con l’azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell’onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell’usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell’opporre l’usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l’appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all’epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell’attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall’attore (Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 28865 del 19/10/2021 – Rv. 662516 – 01).
Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, quindi, né la formulazione da parte dell’odierno controricorrente della domanda
riconvenzionale di accertamento dell’usucapione ( come visto in precedenza, disattesa in prime cure e non esaminata in sede di gravame) e neppure -in ipotesi- la formulazione di una mera eccezione di usucapione sarebbero state di per sé idonee a determinare l’allegger imento degli oneri probatori reiteratamente invocato in ricorso, in quanto detto effetto si sarebbe venuto a configurare solo in presenza di un riconoscimento -anche solo implicito- o di una mancata contestazione, da parte del controricorrente, della pregressa appartenenza del bene alla Procedura rivendicante o ad uno dei suoi danti causa al momento in cui il controricorrente medesimo assumeva di aver iniziato a possedere.
Deve quindi ritenersi che la decisione della Corte d’appello di Catanzaro si sia pienamente conformata ai principi enunciati da questa Corte.
Infatti, verificata la radicale carenza di idonea prova del titolo che la Procedura odierna ricorrente aveva dedotto a fondamento della propria pretesa, la Corte territoriale non ha potuto che escludere l’invocato alleggerimento del l’onere probatorio gravante sulla rivendicante, risultando tale effetto di alleggerimento escluso dal contenuto non univoco sia della domanda riconvenzionale sia delle stesse allegazioni poste a fondamento della medesima, atteso che (come risulta dalla motivazione della decisione di prime cure riprodotta dalla medesima ricorrente), da un lato, la domanda risultava formulata anche nei confronti di eventuali terzi non identificati -da ciò risultando non riconosciuta neppure implicitamente l’originaria titolarità del bene in capo alla Procedurae, dall’altro lato, non è stato individuato alcun elemento delle argomentazioni difensive di NOME COGNOME cui potesse ricollegarsi il riconoscimento, anche in virtù della non contestazione, di tale originaria titolarità.
È la stessa Procedura ricorrente, anzi, che nelle proprie deduzioni finisce per ammettere (pag. 27 del ricorso) che ‘il convenuto si è limitato a contestare genericamente «che la proprietà del suolo su cui il manufatto insiste abbia mai costituito oggetto di trasferimento alcuno all’odierno attore o a suo dante causa»’ .
Proprio tale contestazione, tuttavia, ben lungi dall’essere generica ed ininfluente, come asserito dalla Procedura ricorrente, ha avuto l’effetto di escludere qualunque attenuazione dell’onere probatorio gravante sulla rivendicante, ed ha comportato il piano operare della regola della c.d. probatio diabolica .
In conclusione, quindi, la decisione della Corte territoriale ha fatto corretto governo dei principi enunciati da questa Corte in tema di azione di rivendicazione, non ravvisando alcuna attenuazione dell’onere probatorio grava nte sulla Procedura rivendicante per effetto delle domande e difese dell’odierno controricorrente, e conseguentemente -nonché correttamenteapplicando alla rivendicante medesima la regola dell’onere probatorio nella sua valenza più severa.
il quarto motivo di ricorso è, invece, inammissibile.
Si deve rilevare che, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2013, trova applicazione il disposto di cui all’art. 348 -ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’ Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.
Sez. 1 – Sentenza n. 26774 del 22/12/2016 – Rv. 643244 – 03; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014 – Rv. 630359 – 01).
Tanto basterebbe ad evidenziare l’inammissibilità di un motivo che, in realtà, presenta ulteriori profili di vizio, essendo evidente che il medesimo, più che dedurre l’omessa valut azione di un fatto decisivo, finisce poi per spostare nettamente il proprio baricentro sulla deduzione di una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.-formulata, tuttavia, in modo ben difforme dal canone enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U – Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 Rv. 659037 -02)e su censure indirizzate direttamente alla valutazione delle prove operata dalla Corte territoriale -censure precluse in sede di legittimità secondo il costante insegnamento di questa Corte (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 – Rv. 655229 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 – Rv. 569765 – 01)- risultando, quindi, ulteriormente inammissibile.
6. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 – Rv. 657198 – 05).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.300,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda