Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14384 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14384 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 33269-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE COATTA AMMINISTRATIVA, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA N. 3077/2019 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI VENEZIA, depositata il 24/7/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 26/3/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. La corte d ‘ appello, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell’ appello incidentale proposto avverso la sentenza pronunciata dal tribunale di Padova in data 11/6/2014,
ha ammesso la RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE allo stato passivo della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, disposta con decreto ministeriale del 16/12/2009, riconoscendo alla stessa il privilegio previsto dall ‘ art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998.
1.2. La corte, sul punto, ha, innanzitutto, ritenuto che, come già affermato dal tribunale, tale privilegio ‘ connota oggettivamente il credito restitutorio non solo nei confronti del debitore principale, ma anche del garante ‘ e che è, dunque, irrilevante che ‘ il credito sia esercitato nei confronti del debitore principale ovvero – come nel caso in esame del fideiussore ‘, il quale, ‘ assumendo l ‘ impegno fideiussorio in relazione agli obblighi restitutori del soggetto finanziato con denaro pubblico, garantisce la soddisfazione del medesimo diritto ‘.
1.3. La norma, del resto, ha aggiunto la corte, menzionando i ‘ crediti nascenti dai finanziamenti erogati ‘, impiega ‘ un ‘ espressione ampia, comprendente tutti i crediti, senza distinguere a seconda del soggetto obbligato (debitore principale o fideiussore) ‘: ‘ il debito del fideiussore, il quale come obbligato solidale garantisce l ‘ adempimento dell ‘ obbligazione principale altrui , ossia la medesima prestazione restitutoria del soggetto finanziato … inadempiente, rientra ‘, pertanto, ‘ nel novero dei debiti restitutori per la soddisfazione dei quali il legislatore ha previsto il privilegio ‘.
1.4. La corte d ‘ appello, in secondo luogo, ha ritenuto, a differenza di quanto affermato dal tribunale, che tale privilegio spetti non solo per il credito verso la banca alla restituzione della somma, pari a €. 1.421.992,61, immediatamente esigibile in ragione dell ‘ avvenuta escussione della garanzia prestata dalla banca a seguito della revoca dei finanziamenti pubblici concessi, ma anche per il credito, già ammesso con riserva, alla
restituzione della somma di €. 1 1.171.913,67 (poi ridotto ad €. 3.218.000,00), non essendovi alcun motivo di negarlo per il caso in cui si verifichi la condizione, e cioè la revoca dei finanziamenti, e la riserva venga perciò positivamente sciolta.
1.5. Né, del resto, può affermarsi che il privilegio competa al credito restitutorio, come ha invece affermato il tribunale, solo nel caso in cui la revoca del finanziamento consegua ad un comportamento abusivo del soggetto finanziato: ‘ il comma 5 dell ‘ art. 9 ‘, infatti, ‘ richiama il comma 4, il quale prevede che nei casi di restituzione dell ‘ intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all ‘ impresa beneficiaria ‘, con un ‘espressione che comprende ‘ qualunque forma di inadempimento e non solo … gli inadempimenti dolos i’ , sicché, in definitiva, ‘ il credito restitutorio è sempre assistito da privilegio, quale che sia il motivo di revoca del finanziamento, purché ascrivibile al soggetto finanziato ‘.
1.6. La corte d ‘ appello, in definitiva, ha confermato l ‘ ammissione dell ‘ appellante incidentale al passivo della liquidazione coatta amministrativa resistente per la somma di €. 1.421.992,61 con il privilegio previsto dall ‘ art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 ed ha ammesso la stessa al passivo, con il medesimo privilegio, per la somma di €. 3.218.000,00, compreso nel maggior credito per capitale già ammesso con riserva, oltre interessi convenzionali ai sensi dell ‘ art. 2749 c.c..
1.1. La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, con ricorso notificato il 7/11/2019, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza, notificata, come da relazione in atti, il 12/9/2019.
1.2. La RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
1.3. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione dell ‘ art. 9, commi 4 e 5, e dell ‘ art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 123/1998 nonché dell ‘ art. 3, comma 8, della l. n. 99/2009, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c..
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione dell ‘ art. 9, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 123/1998, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c..
2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione dell ‘ art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, e dell ‘ art. 2745 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c..
2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 e degli artt. 2749 c.c. e 55 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..
2.5. Il ricorso per cassazione è inammissibile perché tardivo.
2.6. Nella liquidazione coatta amministrativa delle banche (sottratta alla disciplina comune dall ‘ art. 80, comma 6, del d.lgs. n. 385/1993), infatti, così come regolata dagli artt. 80 ss. del d.lgs. n. 385 cit., la norma prevista dall ‘ art. 88, commi 1 e 2, nel testo (anteriore al d.lgs. n. 181/2015 ed) applicabile alla procedura resistente (in quanto aperta con decreto ministeriale del 16/12/2009 e pendente nel momento in cui, in data 16/11/2015, il d.lgs. n. 181 cit. è entrato in vigore: art. 3, commi 2 ss.), dispone: – innanzitutto, che
12/9/2019 mentre il
ricorso per la sua cassazione è stato notificato solo in data 7/11/2019: ben oltre, quindi, il termine di trenta giorni previsto dalla norma citata.
2.8.
16/11/2015) – e, come tali, assoggettate alla normativa precedentemente in vigore (art. 3, comma 2) ma con salvezza, appunto, di quanto previsto dai successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’art. 3 cit. (Cass. n. 37098 del 2022, in motiv.) -‘ le sentenze pronunciate dopo l ‘ entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell ‘ articolo 87 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono impugnabili esclusivamente con il ricorso per cassazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 87
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE. 11/6/2014 (e, quindi, in data anteriore al 16/11/2015); – la stessa, in ragione di quanto previsto dall’art. 3, c omma 6 , del d.lgs. n. 181 cit. (‘ per gli aspetti non disciplinati negli articoli richiamati nei commi 4 e 5, alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si continuano ad
applicare le disposizioni del titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto ‘), è , pertanto, assoggettata all’ art. 88, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 385, la quale, come visto, prevede(va) che avverso le sentenze del tribunale può essere proposto appello e che il termine per ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello è ridotto alla metà.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità de l ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 10.200,00, d i cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima