Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1165 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1165 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 20781/2024 r.g. proposto da:
LRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE denominata “RAGIONE_SOCIALE‘ (anche solo ‘RAGIONE_SOCIALE‘), con sede a RAGIONE_SOCIALE, in INDIRIZZO, c.f. CODICE_FISCALE, p.iva P_IVA, in persona del rappresentante legale dr. COGNOME NOME, rappresentata e difesa per procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO del foro di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. 80002570879, in persona dei curatori AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME e AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO .
-intimato –
avverso il decreto del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, depositato in data 01/08/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Con il decreto impugnato il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata dalla ‘RAGIONE_SOCIALE denominata “RAGIONE_SOCIALE‘ , nei confronti del RAGIONE_SOCIALE – ha respinto l’impugnazione.
L’opponente aveva, infatti, impugnato lo stato passivo, esponendo di avere insinuato al passivo il credito per corrispettivo di visite mediche eseguite dai medici associati specificamente indicati per certificare l’idoneità alla pratica sportiva agonistica su incarico della RAGIONE_SOCIALE.
Il credito per complessivi € 4.523,32 – era stato ammesso al passivo, ma non al rango privilegiato ex art. 2751bis n. 2 c.c., come era stato richiesto con la domanda, poiché il giudice delegato, aderendo alla proposta della curatela, aveva ritenuto non provato che l’attività professionale fosse stata svolta su incarico esclusivo o prevalente affidato al singolo professionista.
Il Tribunale, nel respingere la proposta opposizione, ha rilevato ed osservato che: (i) secondo la giurisprudenza di legittimità, il presupposto per il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751bis n. 2 c.c. al credito del professionista che faccia parte di RAGIONE_SOCIALE professionale è integrato dal fatto che il rapporto di prestazione d’opera si instauri esclusivamente e direttamente tra il singolo professionista e il cliente, con la conseguenza che, ove la domanda provenga dall’associazion e, così inducendo ad escludere la personalità del rapporto d’opera professionale , integra onere di chi agisce dimostrare che il credito si riferisca a rapporto instauratosi esclusivamente e direttamente con il professionista (v. ex multis , Cass. nn. 10977/2021, 22439/2009, 17027/2013, 9927/2018, 15290/2018, 20438/2018); (ii) nel caso di specie, questa prova non era stata fornita, posto che le sole copie dei risultati delle visite mediche eseguite dai vari professionisti associati e le
ricevute fiscali non erano sufficienti per ritenere che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse specificamente incaricato il singolo professionista che aveva eseguito la prestazione; (iii) era emerso piuttosto dalla prospettazione di parte che l’incarico era stato dato, genericamente, all’RAGIONE_SOCIALE professionale, così venendo meno il rapporto di ‘ esclusività ‘ del rapporto diretto col professionista; (iv) le spese di lite erano irripetibili.
Il decreto, pubblicato il 01/08/2024, è stato impugnato da ‘RAGIONE_SOCIALE‘ con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE, intimato, non ha svolto difese.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
La Procura generale, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente solleva ‘ eccezione di incostituzionalit à’ dell’art. 2751 bis n. 2 c.c., ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il privilegio generale sui mobili possa assistere la retribuzione professionale anche nell’ipotesi di un incarico dato ad una RAGIONE_SOCIALE di professionisti ed una prestazione professionale svolta da uno dei professionisti associati ‘.
1.1 Il primo motivo è all’evidenza inammissibile per come formulato.
Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 1, Ordinanza n. 14666 del 09/07/2020) è ferma nel ritenere che ‘ È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l’annullamento da parte della Corte. È infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall’interessato, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni
sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo ‘ (v. anche Cass. n. 1358/1999; Cass. n. 30738/2019; v. anche: Cass. n. 8033/2023).
Ne deriva l’inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione formulato come diretto esclusivamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale (come accade nella specie) oppure a censurare il concreto esercizio del potere che compete al Giudice in materia, non potendo essere configurato al riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l’annullamento da parte di questa Corte (Cass. SSUU 7929/2013; Cass. 9284/2018, 28892/2017, 17862/2016, 25343/2014, 3798/2014; Corte Costituzionale 1/2014).
Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‘ violazione e falsa applicazione de ll’art. 2751 bis n. 2 e omessa motivazione in ordine alla mancata prova della natura di remunerazione di una attività lavorativa del credito fatto valere ‘.
Con il terzo mezzo si deduce ‘mancata applicazione dell’art. 12 2° comma delle disposizioni sulla legge in generale ‘, in ordine alla mancata erronea applicazione della disciplina dettata dal D.lgs. 96/2001 in materia di RAGIONE_SOCIALE tra più avvocati.
3.1 I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono, in parte, infondati, perché la motivazione impugnata non si discosta dai principi affermati nella materia in esame dalla giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità e, per altra parte, inammissibili, perché rivolti ad un nuovo scrutinio della quaestio facti , sul profilo della natura di remunerazione del credito insinuato al passivo.
3.2 Sul primo profilo giova ricordare che recentemente la giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 1, Sentenza n. 29371 del 13/11/2024) è tornata ad affermare che ‘ in tema di titoli di prelazione, il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall’art. 2751-bis, n. 2, c.c. per le retribuzioni dei professionisti, può essere riconosciuto allo studio associato in sede di ammissione al passivo del fallimento del cliente soltanto quando rappresenta il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno o più tra i professionisti associati, anche avvalendosi di collaboratori o sostituti, purché sia dimostrato che le somme maturate siano
espressione della retribuzione, anche parziale, dovuta al professionista per l’opera prestata, anche eventualmente in applicazione degli accordi distributivi tra gli associati ‘ (v. anche: Cass. n. 22439/2009).
Invero, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la proposizione della domanda d’insinuazione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato fa, in effetti, presumere, in ragione della fungibilità delle prestazioni rese dai relativi associat i, che l’opera professionale da cui quel credito è derivato non sia stata personalmente svolta (almeno in termini di esclusività o di prevalenza) da un singolo professionista, e che, dunque, non sussistono i presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.: salvo che l’RAGIONE_SOCIALE istante (‘costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività’) deduca e dimostri in giudizio: – innanzitutto, che il credito abbia avuto origine dalla prestazione d’opera personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno (o più) dei professionisti associati a tal fine (espressamente o inequivocamente) incaricato (dal cliente committente o dalla stessa RAGIONE_SOCIALE); -in secondo luogo, che il credito al compenso conseguentemente maturato, pur se azionato in giudizio dall’RAGIONE_SOCIALE professionale in forza degli accordi intercorsi sul punto tra gli associati (Cass. n. 443 del 2016) o della successiva cessione dello stesso (Cass. n. 11052 del 2012; Cass. n. 18455 del 2011), sia, in tutto o (almeno) in parte, ‘di pertinenza’ dello stesso professionista che ha eseguito la prestazione (cfr. Cass. n. 6285 del 2016; Cass. n. 16446 del 2017; Cass. n. 1233 del 2019; Cass. n. 5248 del 2019; Cass. n. 5656 del 2019; Cass. n. 9927 del 2018; Cass. n. 14321 del 2019; Cass. n. 10977 del 2021; Cass. n. 14829 del 2022; Cass. n. 20746 del 2023; Cass. n. 35314 del 2023, in motiv.; più di recente, Cass. n. 7552 del 2024, in motiv.). Se, dunque, il privilegio non può essere negato per il solo fatto che il credito al compenso ‘sia stato eventualmente ceduto all’entità collettiva costituita per la gestione in comune dei proventi dell’attività dei singoli associati’, posto che ‘la cessione non inci de sulla natura del credito e non lo fa degradare a chirografo ma, al contrario, legittima lo stesso studio associato a far valere il diritto al privilegio’ (Cass. n. 4486 del 2015), resta, tuttavia, la necessità di verificare, in fatto, che il
compenso così maturato (pur confluendo, in forza degli accordi tra gli associati, nel patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE, che provvede, poi, a distribuirlo, sotto forma di utili, tra i professionisti che ne fanno parte in ragione delle quote ivi pattuite o comunque a retrocederlo, in misure variabili), costituisca (sia pure soltanto in una percentuale: e nei limiti della stessa) la ‘retribuzione’ spettante all’associato che ha eseguito la prestazione d’opera professionale che ne costituisce il fondamento e che, dunque, sia pur entro i limiti quantitativi previsti dagli ‘accordi ripartitori tra i diversi associati’ (Cass. n. 14321 del 2019, in motiv., che rinvia a Cass. n. 4628 del 1997), sia, come tale, destinato a remunerare, sia pure a titolo di utili (e nei limiti della relativa percentuale), lo specifico lavoro personalmente svolto, in via esclusiva o prevalente, dallo stesso (Cass. n. 29371/2024, cit. supra ).
Come condivisibilmente osservato dalla Procura generale nella sua requisitoria scritta, la ‘connotazione personale’ della prestazione del singolo professionista deve sussistere sin dal momento dell’instaurazione del rapporto professionale (dovendo tale profilo appartenere al programma negoziale) e deve persistere – e quindi essere parimenti provata – non solo in relazione al concreto svolgimento della prestazione, ovvero alla sua esecuzione, ma anche all’imputazione della relativa remunerazione. Detto altrimenti, il requisito della personalità della prestazione deve, pertanto, essere presente già al momento della genesi del rapporto professionale, mediante una cd. regola d’ingaggio che ne riveli il sicuro tratto dell’intuitus personae .
Ne consegue che il richiesto privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall’art. 2751-bis, n. 2, c.c. per le retribuzioni dei professionisti, potrà essere riconosciuto allo studio associato in sede di ammissione al passivo del fallimento del cliente soltanto quando rappresenta il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno o più tra i professionisti associati. Dovrà essere anche dimostrato che le somme maturate siano espressione della retribuzione, anche parziale, dovuta al professionista per l’opera prestata, anche eventualmente in applicazione degli accordi distributivi tra gli associati.
3.3 Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che: ‘Nel caso a mano questa prova non è stata fornita; infatti sole copie dei risultati delle visite mediche eseguite dai vari professionisti associati e le ricevute fiscali non sono sufficienti per ritenere che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abbia specificamente incaricato il singolo professionista che ha eseguito la prestazione, emergendo piuttosto dalla prospettazione di parte che l’incarico è stato dato, genericamente, all’RAGIONE_SOCIALE professionale, così venendo meno il rapporto l’esclusività del rapporto diretto col professionista.’.
Si tratta di un accertamento in fatto, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e l’articolazione del motivo che lo contesta mira in realtà a sollecitare, attraverso l’apparente deduzione dei vizi di violazione di legge, una nuova valutazione degli atti istruttori (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14 /1/2019).
Peraltro, la ricorrente non ha allegato il modo in cui l’RAGIONE_SOCIALE professionale ripartisce gli utili e le spese tra i membri; né è stato prodotto lo statuto del RAGIONE_SOCIALE.
Mancando, dunque, ogni riferimento agli accordi circa la ripartizione interna del corrispettivo ricevuto dal cliente, il ricorso dev’essere, di conseguenza, integralmente rigettato anche per questa via.
Con il quarto mezzo la ricorrente evidenzia che il provvedimento impugnato, rigettando l’opposizione allo stato passivo proposta, aveva dichiarato irripetibili le spese. In accoglimento della odierna impugnazione, la ricorrente chiede pertanto che venga cassato il decreto anche nel capo relativo alle spese del giudizio, riconoscendo il diritto alla refusione delle spese di lite sia nel presente giudizio di legittimità, sia nel giudizio di opposizione allo stato passivo innanzi il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
4.1 Il motivo, come tale subordinato all’accoglimento del ricorso (invece qui non intervenuto), rimane assorbito.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa del fallimento rimasto intimato.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza de i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025
Il Presidente