Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29430 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29430 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8616-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 1695/2022 del TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, depositato il 21/2/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 30/9/2025.
FATTI DI CAUSA
1.1. L ‘ A ssociazione RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento ‘ RAGIONE_SOCIALE, chiedendo di esservi
ammesso, con il privilegio previsto dall ‘ art. 2751bis n. 2 c.c., per il credito, già riconosciuto al chirografo, al compenso maturato per le prestazioni professionali eseguite su incarico della società poi fallita.
1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l ‘ opposizione ritenendo, in sostanza, che, nel caso in esame, non sussistessero i presupposti necessari per l ‘ attribuzione dell ‘ invocato privilegio.
1.3. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: – ove l ‘ incarico sia stato conferito all ‘ associazione RAGIONE_SOCIALE, il credito al compenso conseguentemente maturato può avvalersi del privilegio previsto dall ‘ art. 2751bis n. 1 c.c. RAGIONE_SOCIALE se ‘ sulla base degli accordi interni tra gli associati, il compenso percepito da un determinato cliente spetti a chi ha concretamente svolto la prestazione, o quanto meno quando gli accordi prevedano dei meccanismi per assicurare che gli utili siano distribuiti in misura proporzionale al lavoro svolto da ciascuno degli associati ‘ ; -soltanto in tal caso, infatti, il compenso derivante da una ‘ contratto d ‘ opera RAGIONE_SOCIALE formalmente imputabile ad un ‘ associazione RAGIONE_SOCIALE ‘ remunera prevalentemente ‘ l ‘ attività personale del singolo professionista ‘ e non il capitale conferito dagli associati; -‘ tutte le volte che gli accordi prevedano una diversa distribuzione degli utili (p. es. in misura fissa tra i soci sulla base delle quote di partecipazione all ‘ associazione RAGIONE_SOCIALE)’, il privilegio dev ‘ essere, per contro, negato in quanto, in siffatte ipotesi, i compensi non retribuiscono il lavoro svolto da ciascuno ma costituiscono ‘ la remunerazione del capitale conferito dai soci ‘, ‘ come avviene per il corrispettivo versato ad un ‘ organizzazione imprenditoriale per l ‘ attività in concreto svolta da un dipendente o collaboratore ‘ .
1.4. Nel caso in esame, ha osservato il tribunale, gli accordi tra gli associati dello RAGIONE_SOCIALE opponente prevedono ‘ una distribuzione degli utili tra gli associati in misura fissa a percentuale ‘ per cui ‘ il credito che la associazione matura verso il cliente viene … ripartito tra i soci con una modalità che prescinde del tutto dalla concreta esecuzione dell ‘ incarico da parte del singolo associato, e non è neppure proporzionale (essendo stabilito in percentuale) rispetto ad essa’ .
1.5. Ne consegue che ‘ il credito verso il cliente va piuttosto a remunerare l ‘ investimenti dei soci in capitale conferito nell ‘ associazione, anziché il lavoro personale del singolo associato ‘ e non sussiste, pertanto, la ragione che sta a fondamento del riconoscimento del privilegio generale previsto dall ‘ art. 2751bis n. 2 c.c..
1.6. Il tribunale, infine, escluso ogni rilievo alle prove orali articolate dall ‘ opponente in quanto ininfluenti per la decisione, essendo volte a dimostrare che ‘ singole attività inerenti ai crediti ‘ azionati ‘ sono state in concreto svolte personalmente dal RAGIONE_SOCIALE dr. COGNOME ‘ ma senza smentire ‘ il meccanismo con cui il compenso per tali attività viene in concreto ripartito tra i componenti’ dello studio, ha rigettato l ‘ opposizione proposta.
1.7. RAGIONE_SOCIALE , con ricorso notificato il 23/4/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
1.8. Il Fallimento ha resistito con controricorso.
1.9. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 2751bis n. 2 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., e l ‘ omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il credito al compenso azionato dallo studio RAGIONE_SOCIALE non meritasse il riconoscimento del privilegio previsto dall ‘ art. 2751bis n. 2 c.c., omettendo, tuttavia, di considerare che tale privilegio presuppone semplicemente che il relativo credito sia connesso all ‘ attività lavorativa svolta dal professionista appartenente ad uno studio associato.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando l ‘ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il credito al compenso azionato dallo studio RAGIONE_SOCIALE opponente non meritasse il riconoscimento del privilegio previsto dall ‘ art. 2751bis n. 2 c.c. senza, tuttavia, ammettere le prove orali che l ‘ opponente aveva articolato per dimostrare il fatto a tale fine rilevante, e cioè che il rapporto RAGIONE_SOCIALE da cui è scaturito il compenso era intercorso in via esclusiva tra la società poi fallita ed il dr. COGNOME, e cioè un componente dell ‘ associazione RAGIONE_SOCIALE titolare del credito oggetto della domanda d ‘ ammissione al passivo.
2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.
2.4. Questa Corte, invero, ha, di recente, chiarito che l ‘ associazione tra professionisti può essere ammessa al passivo del fallimento del cliente poi fallito per il credito al compenso RAGIONE_SOCIALE maturato nei confronti di quest ‘ ultimo, con il riconoscimento del privilegio previsto dall ‘ art. 2751bis n. 2 c.c., sia nel caso in cui il rapporto di prestazione d ‘ opera RAGIONE_SOCIALE si sia instaurato direttamente tra cliente e singolo professionista il quale, come titolare del credito al relativo compenso, l ‘ abbia poi ceduto (anche a mezzo di clausola statutaria)
all ‘ associazione cui appartiene, sia nel caso in cui il predetto rapporto contrattuale sia giuridicamente sorto direttamente tra il cliente poi fallito e l ‘ associazione RAGIONE_SOCIALE, quale autonomo centro di imputazione di interessi e controparte contrattuale; a condizione, però, tanto nell ‘ uno, quanto nell ‘ altro caso, che l ‘ associazione istante deduca e dimostri (in qualunque modo) in giudizio che: – il credito al compenso sia il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno (o più) tra i professionisti associati (anche avvalendosi di collaboratori o sostituti: art. 2232 c.c.); – le somme così maturate siano destinate, in forza degli accordi distributivi tra gli associati, a retribuire, anche RAGIONE_SOCIALE in parte, proprio il professionista che ha personalmente eseguito la relativa prestazione lavorativa e proprio la prestazione lavorativa che è a fondamento del compenso invocato, ‘ soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un ‘ attività lavorativa ‘ (Cass. n. 7552 del 2014, in motiv.) e sia, dunque, di pertinenza del professionista che l ‘ ha eseguita.
2.5. Solo ed esclusivamente in tale complessa ipotesi, infatti, il credito al compenso, pur se confluito nel patrimonio dell ‘ associazione, conserva, ai fini previsti dall ‘ art. 2745 c.c., la sua originaria causa (e, come tale, merita, a norma dell ‘ art. 2777, comma 2°, lett. b, c.c., una prelazione collocata subordinatamente RAGIONE_SOCIALE ai crediti per spese di giustizia e ai crediti spettanti ai lavoratori subordinati ex art. 2751bis n. 1 c.c. ma, per il resto, superiore rispetto tanto ai crediti privilegiati previsti dall ‘ art. 2751bis n. 4 e n. 5 c.c., quanto, a norma dell ‘ art. 2778, comma 1°, c.c., a tutti gli altri crediti muniti di privilegio mobiliare), che è quella (e RAGIONE_SOCIALE quella) di ‘ garantire … i compensi professionali spettanti al singolo professionista o prestatore di
opera ‘ per la prestazione lavorativa che lo stesso ha svolto personalmente (Cass. n. 5002 del 2000, in motiv.).
2.6. Viceversa, nel caso in cui l ‘ associazione richiedente, che ne ha l ‘ onere, non fornisca in giudizio (come ha ritento il decreto impugnato) tale (rigorosa) dimostrazione, ‘ il credito RAGIONE_SOCIALE, per il fatto di essere gestito e rappresentato nello studio associato ‘, perde il suo collegamento causale con ‘ le eventuali originalità e personalità originarie ‘ (e cioè con la prestazione d ‘ opera svolta da uno dei professionisti associati), confondendosi ‘ con la remunerazione della più ampia attività così organizzata ‘ (Cass. n. 35314 del 2023, in motiv.) e, in tal modo, assumendo la configurazione (non più di compenso RAGIONE_SOCIALE ma) di ‘remuneraz ione di capitale ‘ che, a differenza dello stesso, non è garantita dal privilegio in esame (Cass. n. 5002 del 2000, in motiv.).
2.7. La Corte costituzionale, del resto, (come ricordato da Cass. n. 7552 del 2024, in motiv.) ‘ ha ravvisato la ratio dell ‘ art. 2751-bis c.c. nel riconoscimento di una collocazione privilegiata ai crediti ivi indicati in quanto derivanti dalla prestazione di attività lavorativa in senso ampio, svolta in varie forme contrattuali, in particolare come lavoro subordinato o autonomo e, perciò, destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del prestatore, precisando che il privilegio mobiliare ex art. 2751-bis n. 2 c.c. salvaguarda il compenso dei prestatori di lavoro autonomo, che ricade nella generale tutela del lavoro <> (art. 35, primo comma, Cost.) (Corte cost., sentenze n. 1 del 2000, n. 1 del 2020, n. 167 del 2022) ‘.
2.8. D ‘ altra parte (come evidenziato da Cass. n. 35314 del 2023), ‘ RAGIONE_SOCIALE il legislatore ‘ può ‘ allargare il campo della meritevolezza socio-economica, presidiata con norme
eccezionali dalla disciplina dei privilegi ed in particolare dalla peculiare ratio lavoristica della disposizione applicata alla vicenda, non idonea ad assicurare protezione lato sensu retributiva di una componente capitale’.
2.9. In definitiva, come condivisibilmente statuito nel decreto impugnato, il riconoscimento del privilegio previsto dall ‘ art. 2751bis n. 2 c.c. presuppone (a differenza di quanto accaduto nel caso in esame, in cui è mancata la prova) che ‘ sulla base degli accordi interni tra gli associati, il compenso percepito da un determinato cliente spetti a chi ha concretamente svolto la prestazione, o quanto meno quando gli accordi prevedano dei meccanismi per assicurare che gli utili siano distribuiti in misura proporzionale al lavoro svolto da ciascuno degli associati ‘, con la conseguenza che, al contrario, ‘ tutte le volte che gli accordi prevedano una diversa distribuzione degli utili (p. es. in misura fissa tra i soci sulla base delle quote di partecipazione all’associazione RAGIONE_SOCIALE)’, il privilegio dev’essere negato in quanto, in siffatte ipotesi, i compensi non retribuiscono il lavoro svolto da ciascuno degli associati ma costituiscono ‘ la remunerazione del capitale conferito dai soci ‘, ‘ come avviene per il corrispettivo versato ad un’organizzazione imprenditoriale per l’attività in concreto svolta da un dipendente o collaboratore ‘.
2.10. Soltanto alle indicate condizioni (e nei prospettati limiti quantitativi), in effetti, può ritenersi che il credito al compenso maturato o azionato dall ‘ associazione RAGIONE_SOCIALE sia effettivamente destinato a retribuire il lavoro personalmente eseguito da uno dei professionisti e possa, dunque, godere (proprio e RAGIONE_SOCIALE in quanto tale), di un privilegio che, come quello previsto dall ‘ art. 2751bis n. 2 c.c., è destinato, appunto, a tutelare esclusivamente il lavoro svolto dal prestatore dell ‘ opera
e il corrispondente compenso: non anche, evidentemente, (se non al prezzo di perdere, per la corrispondente quota, la sua causa originaria, che è e rimane quella di remunerare il prestatore di lavoro e soltanto lui) la rendita conseguente al mero status di associato e, dunque, all ‘ investimento (di capitale e lavoro) eseguito da quest ‘ ultimo nello studio (conf., Cass. n. 7552 del 2024, in motiv., secondo cui ‘ il privilegio generale sui mobili del debitore previsto dall ‘ art. 2751-bis n. 2 c.c. garantisce RAGIONE_SOCIALE i compensi professionali spettanti al singolo professionista o prestatore d ‘ opera per il lavoro personale svolto in forma autonoma, con esclusione di quei compensi che, sia pure in misura minima, contengano remunerazione di capitale; fattispecie, quest ‘ ultima, che ricorre ogni qual volta venga in considerazione l ‘ ipotesi di compensi dovuti a professionisti che esercitino la loro attività lavorativa in forma societaria (Cass. 5002/2000, 9927/2018, 5248/2019, 14829/2022) ‘) .
2.11. Questa Corte, in forza degli esposti argomenti, ha, dunque , affermato il principio per cui ‘ lo studio associato può essere ammesso al passivo del fallimento del cliente, con il riconoscimento del privilegio previsto dall ‘ art. 2751-bis n. 2 c.c., per il credito al compenso RAGIONE_SOCIALE soltanto quando sia il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno (o più) tra i professionisti associati (anche avvalendosi di collaboratori o sostituti) e le somme così maturate siano di rispettiva pertinenza, nel senso che risulti, in forza degli accordi distributivi tra gli associati o comunque da altra circostanza, che il detto compenso retribuisce, almeno in parte, il professionista prestatore e proprio per le prestazioni oggetto della domanda’ (Cass. n. 29371 del 2024).
2.12. Il decreto impugnato si è attenuto ai principi esposti: lì dove, in particolare, ha escluso che il credito vantato dall ‘ RAGIONE_SOCIALE istante meritasse l ‘ invocata collocazione privilegiata sul rilievo che la stessa non aveva dimostrato (né offerto di dimostrare) in giudizio che, ‘ sulla base degli accordi interni tra gli associati, il compenso percepito da un determinato cliente spetti a chi ha concretamente svolto la prestazione, o quanto meno … che gli utili siano distribuiti in misura proporzionale al lavoro svolto da ciascuno degli associati ‘.
Il ricorso dev ‘ essere, di conseguenza, rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 2.200 , di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 30 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME