Privilegio Studio Associato: La Cassazione Fa il Punto e Rinvia alla Pubblica Udienza
L’ordinanza interlocutoria n. 7608/2024 della Corte di Cassazione riaccende i riflettori su una questione cruciale per i professionisti organizzati in forma associata: il riconoscimento del privilegio studio associato per i crediti derivanti dalla loro attività. Con una decisione che sospende il giudizio, la Suprema Corte segnala la necessità di un approfondimento su un punto chiave della normativa, rinviando la causa a una pubblica udienza per una trattazione più completa.
Il Caso: Dalla Domanda di Ammissione al Passivo al Ricorso in Cassazione
La vicenda ha origine dalla richiesta di uno studio di dottori commercialisti associati di essere ammesso al passivo del fallimento di una società per un credito di oltre 229.000 euro. Lo studio aveva richiesto che il proprio credito fosse riconosciuto come privilegiato, ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 2, del Codice Civile, che accorda una preferenza ai crediti dei professionisti per le retribuzioni degli ultimi due anni di prestazione.
Il Tribunale, tuttavia, aveva respinto la richiesta di privilegio, ammettendo il credito solo in via chirografaria, ovvero come credito non privilegiato, da soddisfare solo dopo i creditori con cause di prelazione. La motivazione di tale rigetto si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato: il privilegio ha natura strettamente personale, legata alla prestazione d’opera intellettuale del singolo professionista, e non si estende automaticamente a un’entità collettiva come uno studio associato.
Contro questa decisione, lo studio professionale ha proposto ricorso per cassazione.
La Questione sul Privilegio dello Studio Associato
Il cuore del problema risiede nell’interpretazione dell’art. 2751-bis c.c. La giurisprudenza costante della Cassazione ha stabilito che la domanda di insinuazione al passivo presentata da uno studio associato crea una presunzione: si presume che il rapporto d’opera non sia personale e, di conseguenza, che manchino i presupposti per il riconoscimento del privilegio.
Superare la Presunzione: L’Onere della Prova
Tuttavia, questa presunzione non è assoluta. Lo studio associato può superarla dimostrando due condizioni fondamentali:
1. Personalità della Prestazione: Il credito deriva da una prestazione svolta personalmente da un professionista, in via esclusiva o quantomeno prevalente.
2. Pertinenza del Credito: Il credito è ‘di pertinenza’ dello stesso professionista che ha eseguito la prestazione, anche se formalmente la richiesta di pagamento proviene dall’associazione. Ciò può avvenire, ad esempio, in base a un accordo interno che preveda la cessione del credito dal singolo associato allo studio.
È proprio su questo secondo punto che la Corte ha deciso di fermarsi a riflettere.
L’Ordinanza Interlocutoria e il Rinvio
Con l’ordinanza in esame, la Prima Sezione Civile della Cassazione non ha dato né torto né ragione allo studio ricorrente. Ha invece emesso un’ordinanza interlocutoria, un atto con cui si prende atto della complessità e della rilevanza della questione e si ritiene necessario un esame più approfondito.
Le Motivazioni
La Corte ha rilevato che, sebbene l’orientamento giurisprudenziale sia consolidato, l’affermazione secondo cui il credito debba essere ‘di pertinenza dello stesso professionista’ necessita di una chiara e univoca interpretazione. Cosa significa esattamente ‘pertinenza’? Quali sono gli elementi concreti per dimostrarla? L’incertezza su questo punto ha spinto il Collegio a ritenere che il caso meritasse una discussione in pubblica udienza, un contesto più solenne rispetto alla camera di consiglio, dove la questione potrà essere dibattuta in modo più ampio e approfondito prima di giungere a una decisione che potrebbe avere un impatto significativo su tutti gli studi professionali.
Le Conclusioni
In conclusione, questa ordinanza non fornisce una risposta definitiva, ma pone una domanda fondamentale. La decisione di rimettere la causa alla pubblica udienza segnala la volontà della Suprema Corte di definire con maggiore precisione i confini del privilegio studio associato. Il verdetto finale, che arriverà dopo la pubblica udienza, è atteso con grande interesse da tutto il mondo professionale, poiché potrebbe confermare l’interpretazione restrittiva finora seguita oppure aprire a nuove possibilità per il recupero dei crediti professionali nelle procedure concorsuali.
Uno studio professionale associato ha sempre diritto al privilegio per i suoi crediti in un fallimento?
No. Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la domanda di ammissione al passivo da parte di uno studio associato fa presumere che la prestazione non abbia carattere personale, escludendo di norma il privilegio. Si tratta di una presunzione che può essere superata con prova contraria.
A quali condizioni uno studio associato può ottenere il riconoscimento del privilegio?
Lo studio associato deve dimostrare che il credito si riferisce a una prestazione svolta personalmente da un singolo professionista, in via esclusiva o prevalente. Inoltre, deve provare che il credito sia ‘di pertinenza’ dello stesso professionista, anche se richiesto formalmente dall’associazione (ad esempio, in forza di un accordo interno di cessione del credito).
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione in questo specifico caso?
La Corte non ha deciso il merito della questione. Ha emesso un’ordinanza interlocutoria con cui ha rinviato la causa a una pubblica udienza, ritenendo necessario approfondire il significato esatto del requisito secondo cui il credito debba essere ‘di pertinenza dello stesso professionista’ per poter beneficiare del privilegio.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7608 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7608 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3292/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ALESSANDRIA n. 1631/2021 depositato il 22/12/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
-lo RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo avverso il decreto, indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Alessandria ha respinto la sua opposizione ex art. 98 l.fall. contro l’ammissione del credito di euro 229.793,40 allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE solo in via chirografaria, con esclusione del privilegio invocato ex art. 2751-bis n. 2 c.c.;
-il RAGIONE_SOCIALE intimato ha resistito con controricorso, illustrato da memoria;
Considerato che:
-risponde a consolidato orientamento di questa Corte che «la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l’istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione professionale» (Cass. 20746/2023, 14829/2022, 10977/2021, 9927/2018, 14321/2019, 5656/2019, 5248/2019, 9927/2018, 6285/2016), in forza, ad esempio, «di un accordo tra gli associati che preveda la cessione all’associazione del credito al compenso per la prestazione professionale» (Cass. 7898/2020; cfr. Cass. 11502/2012, 18455/2011, 448/2015, per cui sarebbe questa la «sola ipotesi in cui anche lo studio associato sarà legittimato a far valere il diritto al privilegio»).
-il Collegio ritiene che sulla questione circa il senso da dare alla tralatizia affermazione per cui il credito debba (anche) essere «di pertinenza dello stesso professionista» ricorrano gli estremi per la trattazione in pubblica udienza;
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23/01/2024.