Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7682 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7682 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21281/2016 R.G. proposto da Aeroporto di Genova RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio de ll’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avv. NOME COGNOME ricorrente – contro
– controricorrente –
avverso il decreto n. cron. 3864/2016 del Tribunale di Roma, depositato il 28.7.2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.2.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Aeroporto di Genova S.p.A. chiese di essere ammessa al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia RAGIONE_SOCIALE per la complessiva somma di € 3.150.581,09, di cui, per quanto qui ancora di interesse: € 484.531,11 con il privilegio previsto dall’art. 1023 codice della navigazione per «diritti di approdo e partenza, diritti di sosta, diritti di imbarco passeggeri, corrispettivo controlli di sicurezza sui passeggeri e bagagli al seguito, corrispettivo di controllo di sicurezza dei bagagli di stiva»; € 279.580 ,00 con il privilegio di cui all’art 2752 c.c . per addizionale comunale sui diritti di imbarco ai sensi dell’art. 2, comma 11, legge n. 350 del 2003, riscossa dall ‘ istante per conto dell ‘e rario.
Il giudice delegato ammise al passivo tali crediti, ma in via chirografaria , negando l’ammissione in privilegio, nel primo caso perché -trattandosi di privilegio speciale -non erano stati specificamente indicati i beni gravati dallo stesso; nel secondo caso, sul presupposto che la norma di legge trovasse applicazione solo in favore dell’e nte pubblico e non anche della società incaricata della riscossione.
RAGIONE_SOCIALE propose contro il decreto del giudice delegato opposizione, che venne parzialmente accolta dal Tribunale di Roma, riconoscendo il solo privilegio dell’art. 2752 c.c. sul relativo importo di € 279.580,00 .
Contro il decreto del Tribunale Aeroporto di Genova S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale , anch’esso affidato a un unico motivo.
Aeroporto di Genova RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso incidentale.
Dopo che le parti avevano entrambe prodotto memoria illustrativa, con ordinanza interlocutoria n. 23788/2023, questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale de ll’art. 39 -bis , comma 1, del d.l. n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, in riferimento all’art. 3 Cost., disponendo la sospensione del giudizio.
La Corte costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 80/2024.
Entrambe le parti hanno depositato ulteriore memoria nel termine di legge anteriore alla data successivamente fissata per la nuova trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale censura il decreto impugnato, ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 93, n. 4, 96 e 97 l.fall., nonché eventualmente dell’art. 1023 c.n. e dell’art. 116 c.p.c. in relazione al capo della sentenza in cui è stato negato il privilegio nonostante sia stato ammesso al passivo il credito e riconosciute le prestazioni effettuate».
RAGIONE_SOCIALE mette in evidenza che, mentre il giudice delegato aveva ammesso il credito in chirografo sul presupposto della mancata indicazione specifica dei beni oggetto del privilegio speciale, il Tribunale di Roma ha deciso allo stesso modo sulla base della mancanza di prova del
collegamento tra le somme richieste e i singoli aeromobili interessati dai servizi resi.
Consapevole dell’impossibilità di censurare, in questa sede di legittimità, l’accertamento del fatto e la valutazione delle prove, la ricorrente prospetta un vizio di violazione del giudicato endofallimentare , ravvisando un’intrinseca contraddizione tra il riconoscimento del credito (ammesso in chirografo dal giudice delegato per l’intero importo richiesto , sulla base della documentazione contabile esibita) e la negazione del privilegio (vantato sulla scorta di quella medesima documentazione contabile).
1.1. Il motivo è infondato, perché non sussiste, in diritto, alcuna contraddizione tra il riconoscimento integrale del credito e il rigetto della domanda di riconoscimento del privilegio.
In particolare, per quanto riguarda la prova dei fatti posti a fondamento di una domanda di ammissione al passivo di una procedura concorsuale, ben può essere che il giudice incaricato di esaminarla ritenga provati i fatti generatori del credito, ma non anche quelli su cui si fonda la pretesa di riconoscimento della causa di prelazione. Ciò vale, a maggior ragione, per i privilegi speciali, per i quali non basta provare il carattere privilegiato del credito sul piano astratto delle norme di diritto, ma occorre dimostrare proprio quel collegamento concreto tra il credito e il bene gravato che il Tribunale di Roma, nel caso di specie, ha ritenuto non provato.
È quindi da escludere che, per effetto della non impugnazione dell’ammissione al passivo in chirografo del credito di € 484.531,11 disposta dal giudice delegato, si sia determinato un implicito giudicato endofallimentare sul diritto
al riconoscimento del privilegio; che, del resto, è stato contestualmente negato in modo esplicito.
La ricorrente principale sostiene che gli stessi documenti prodotti e ritenuti attendibili per provare l ‘es istenza del credito avrebbero consentito di associare le singole prestazioni di servizi ai singoli aeromobili. Ma tale affermazione non descrive un argomento a favore della tesi del giudicato endofallimentare, sottintendendo, piuttosto, proprio quella inammissibile censura all’accertamento del fatto che il motivo di ricorso , per come formulato, ha inteso, correttamente, evitare.
Il motivo di ricorso incidentale è rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 11, legge n. 350 del 2003, dell’art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, dell’art. 39 -bis del d.l. n. 159 del 2007 e dell’art. 2752 , ultimo comma, c.c., in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Posto che si discute del privilegio riconosciuto dall’art. 2752 c.c. ai «Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali», la materia del contendere verte sulla questione della natura tributaria o meno della «addizionale comunale sui diritti di imbarco» istituita con l’art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003 e riscossa dall’istante per conto dell’e rario.
La natura tributaria del credito è stata affermata dal Tribunale di Roma «in base alla normativa applicabile ratione temporis al rapporto intercorso … fino al 2008» . Ma la questione era stata risolta -in senso contrario al riconoscimento del privilegio -dall’art. 39 -bis del d.l. n. 159 del 2007, convertito dalla legge n. 222 del 2007, a mente del quale «Le disposizioni … in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui
all ‘ articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, … si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria».
In quanto norma di interpretazione autentica, l’art. 39 -bis si sarebbe dovuto applicare anche retroattivamente, sicché l’argomento ratione temporis utilizzato dal Tribunale di Roma non sarebbe stato sufficiente per sostenere la decisione di riconoscere il privilegio. Per questo è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della disposizione di legge, che ora è stata dichiarata illegittima -limitatamente alle parole « nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, » -con la citata sentenza n. 80/2024. Nella motivazione il giudice delle leggi ha rilevato che « La norma interpretativa censurata … ‘lungi dall’esplicitare una possibile variante di senso della norma interpretata, incongruamente le attribuisce un significato non compatibile con la intrinseca ed immutata natura tributaria della prestazione, così ledendo la coerenza e la certezza dell’ordinamento’ » (limite al potere del legislatore di dettare norme interpretative imposto dal «principio di ragionevolezza», insito nell’art. 3 Cost., secondo un consolidato orientamento della stessa Consulta, che cita, quali precedenti in termini, le proprie sentenze nn. 167/2018, 73/2017, 170/2013, 78/2012, 209/2010).
2.1. All’esito della pronuncia della Corte costituzionale , si rivela corretta l’ammissione al passivo del credito in privilegio, come già disposta nel decreto impugnato, e risulta, pertanto, infondato il ricorso incidentale, che è tutto basato, appunto, sulla negazione della natura tributaria del credito di Aeroporto di Genova S.p.A.
Nell’ultima memoria illustrativa RAGIONE_SOCIALE ne ha sostanzialmente preso atto, dichiarando che «Il ricorso incidentale è assorbito dagli esiti della pronunzia della Corte Costituzionale».
La reciproca soccombenza derivante dal rigetto dei contrapposti ricorsi giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio, sussiste a carico di entrambe le parti il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa per intero fra le parti le spese del giudizio di legittimità; dà atto, ai sensi dell ‘ art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del