DECRETO TRIBUNALE DI MONZA – N. R.G. 00003584 2025 DEPOSITO MINUTA 18 11 2025 PUBBLICAZIONE 18 11 2025
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE DECRETO
Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente
Dott. NOME COGNOME
Giudice
Dott. NOME COGNOME Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento ex artt. 206 e ss. CCII promosso da
C.F.:
), con sede legale in Milano,
INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
contro
(C.F.:
), con sede legale in Monza,
INDIRIZZO, in persona dei Curatori AVV_NOTAIO
e rag.
P.
P.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.5.2025, ha proposto opposizione avverso il decreto del 15.4.2025, comunicato il 24.4.2025, che ha reso esecutivo lo stato passivo della Liquidazione Giudiziale in concordato prevRAGIONE_SOCIALEvo.
Occorre premettere che in data 17.2.2025 il aveva depositato una domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale, affermando di essere creditore del complessivo importo di € 38.961,65, di cui:
-€ 20.984,50 a titolo di capitale per il corrispettivo del servizio di pulizie svolto in favore della RAGIONE_SOCIALE debitrice nel periodo ricompreso tra i mesi di aprile e giugno 2015;
-€ 17.995,15 a titolo di interessi.
Il aveva domandato l’ammissione del credito al privilegio di cui all’art. 2751 -bis n. 5 c.c., in quanto lo stesso aveva ad oggetto la prestazione di servizi svolti con l’apporto lavorativo prevalente dei propri soci.
2.1. Nel progetto di stato passivo i Curatori avevano proposto l’ammissione ‘ per euro 16.884,67 quale saldo portato da fatture, al netto dei pagamRAGIONE_SOCIALE ricevuti, per prestazioni di servizi di pulizia; al chirografo
Il rigetto della domanda quanto ad euro euro 22.076,980 di cui:
euro 4.099,83 per pagamRAGIONE_SOCIALE ricevuti in data 08/11/22 e 20/09/24,
euro 17.977,15 per interessi moratori non dovuti ai sensi del combinato disposto degli art 96 e 154 CCII.
Non riconosciuto il privilegio artigiano richiesto non fornendo l’istante prova della sostanziale qualifica artigiana. Con chiarimento che a nulla rileva l’appostazione dell’istante tra i creditori privilegiati nell’ambito del concordato non effettuandosi in tale sede alcuna verifica dei crediti ma un puro accertamento finalizzato alla formazione dei creditori ammessi al voto ‘ .
2.2. Il aveva allora formulato osservazioni rilevando, in particolare, che il privilegio di cui all’art. 2751 -bis n. 5 c.c. non veniva richiesto in ragione della natura artigiana dell’impresa, bensì in quanto il credito costituiva il corrispettivo di un servizio prestato da una RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Con decreto del 15.4.2025 il Giudice Delegato aveva disposto: ‘ l’ammissione per euro 16.884,67 quale saldo portato da fatture, al netto dei pagamRAGIONE_SOCIALE ricevuti, per prestazioni di servizi di pulizia; al chirografo.
Il rigetto della domanda quanto ad euro euro 22.076,980 di cui:
euro 4.099,83 per pagamRAGIONE_SOCIALE ricevuti in data 08/11/22 e 20/09/24,
euro 17.977,15 per interessi moratori non dovuti ai sensi del combinato disposto degli art 96 e 154 CCII.
Non riconosciuto il privilegio richiesto, anche tenuto conto RAGIONE_SOCIALE osservazioni formulate con pec del 20/03, non fornendo l’istante prova della sostanziale:
prevalenza dei soci lavoratori rispetto a lavoratori non soci;
prevalenza del fattore RAGIONE_SOCIALE dei soci rispetto al capitale investito
della natura RAGIONE_SOCIALE dell’ente anche attraverso la revisione di cui al D.Lgs 220/02 ‘
Il ha tempestivamente proposto opposizione ai sensi dell’art. 206, comma 2, CCII .
L’opponente ha anzitutto insistito per il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751bis n. 5 c.c. in quanto:
il è un consorzio di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e le imprese ad esso consorziate sono sempre state a loro volta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le cui prestazioni venivano effettuate in via esclusiva da soci lavoratori del ;
dopo aver stipulato in data 28.4.2015 il contratto per lo svolgimento del servizio di pulizie con la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione giudiziale (doc. 2), aveva assegnato alla RAGIONE_SOCIALE facente parte del , l’effettuazione di tale servizio (doc. 13);
il servizio di pulizie è stato quindi svolto dalla mediante 51 dei propri soci lavoratori, i cui nominativi risultano dall’elenco timbrato dal (doc. 14); la circostanza che tali soggetti fossero soci della risulta dalle comunicazioni di assunzione (doc. 15) e dai cedolini di pagamento da cui risulta la voce di trattenuta per quota di associazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (doc. 16);
come risulta dalla visura camerale di quest’ultima aveva 58 dipendRAGIONE_SOCIALE, dal che consegue che la prestazione è stata svolta prevalentemente da soci lavoratori;
tutte le RAGIONE_SOCIALE consorziate, compresa la avevano effettuato la revisione certificata, in conformità a quanto prescritto dal d.lgs. 220/2022; tuttavia, a causa della messa in liquidazione della e dell’irreperibili tà del liquidatore, non risulta possibile produrre la certificazione di revisione. L’opponente ha comunque prodotto il certificato di revisione relativo a un’altra RAGIONE_SOCIALE consorziata, la RAGIONE_SOCIALE, il quale sarebbe idoneo ad attestare la natura RAGIONE_SOCIALE (docc. 19-20)
L’opponente ha altresì insistito per il riconoscimento degli interessi maturati fino alla data di apertura della liquidazione giudiziale.
Per le ragioni esposte, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha formulato le seguRAGIONE_SOCIALE conclusioni:
‘Nel merito
, accogliere la presente opposizione allo stato passivo della
in Conc. Prev., ut supra, approvato dal Giudice Delegato
indicato in epigrafe in data 15.04.2025 e notificato dal Curatore indicato in epigrafe il 24.04.2025 e, per l’effetto:
Ammettere ai sensi di legge al privilegio del passivo della medesima in Conc. Prev., ut supra, il credito maturato da in persona del proprio Presidente del Consiglio d’Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, ut supra, di Euro 16.884,00, oltre interessi come per legge, maturati dal dì del dovuto alla data di apertura della Liquidazione Giudiziale.
In subordine, ammettere ai sensi di legge al privilegio del passivo della medesima in Conc. Prev., ut supra, il credito maturato da in persona del proprio Presidente del Consiglio d’Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, ut supra, di Euro 16.884,00, così per come quantificato dalla Curatela.
In ulteriore subordine, a mmettere con riserva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 96, co.2 n. 2) R.D. 267/1942, al privilegio del passivo della medesima
in Conc. Prev., ut supra, il credito maturato da
in persona del proprio Presidente del Consiglio d’Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, ut supra, di Euro 16.884,00 così per come quantificato dalla Curatela.
Con vittoria di spese, competenze professionali, CPA e IVA se e in quanto dovuta.
In via istruttoria si chiede:
Ammettere parte ricorrente a prova contraria per testi sui capitoli di prova da articolarsi da parte convenuta, in sede di costituzione della medesima;
Ammettere la ricorrente a prova diretta per testi sui seguRAGIONE_SOCIALE capitoli di prova, con i testimoni all’uopo indicati:
1) Vero che a far data dal principio del servizio e sino al giugno 2015, i soci lavoratori di avevano prestato continuativamente la propria attività lavorativa in favore di nel contesto di ‘Expo 2015’, in forza dell’appalto da quest’ultima concluso con così per come segue:
Padiglione Ungheria per 506 ore, nei giorni 28/29/30 aprile 2015;
Padiglione Estonia per 456 ore, nei medesimi giorni nonché in data 01.05.2015, oltre ad ulteriori 244 ore tra il maggio ed il giugno 2015;
Padiglione RAGIONE_SOCIALE per 100 ore, il 30 aprile 2015, e per 35 ore il 19.05.2015 (cfr. doc.3 gruppo).
2)Vero che questa attività lavorativa era prestata dai soci di in via prevalente su qualunque altra attività della RAGIONE_SOCIALE.
Vero che era una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE consorziata a ove il fattore RAGIONE_SOCIALE prevaleva sul capitale investito.
Si indicano come testimoni i signori:
–
-Bulber Leonel ‘ .
All’udienza del 18.9.2025 l’opponente ha insistito per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE conclusioni rassegnate mentre i Curatori della Liquidazione in concordato prevRAGIONE_SOCIALEvo, pur non costituitisi in giudizio, sono comparsi in u dienza ed hanno chiesto il rigetto dell’opposizione in quanto non risultano dimostrati i fatti costitutivi del privilegio mobiliare richiesto.
*
L’opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguRAGIONE_SOCIALE ragioni.
5.1. Occorre premettere che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il privilegio spettante ai crediti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti deve essere riconosciuto a condizione che vengano dimostrati: (i) la natura RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dell’impresa; (ii) l’effettiva pertinenza e correlazione del credito al RAGIONE_SOCIALE dei soci; (iii) la prevalenza dell’apporto lavorativo di questi ultimi rispetto a quello dei dipendRAGIONE_SOCIALE non soci (cfr., ex multis , Cass. Civ. 27226/2025).
Nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti indicati non risulta dimostrata.
In primo luogo, non risulta dimostrata l’effettiva natura RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dell’opponente e della
Osserva al riguardo il Tribunale che non risulta sufficiente, a tal fine, la mera iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE risultante dalla visura del Registro RAGIONE_SOCIALE Imprese.
Non assume neppure rilievo il superamento positivo della cd. revisione RAGIONE_SOCIALE prevista dal d.lgs. 220/2002, né la richiesta intesa ad ottenerla. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ‘ il riconoscimento del privilegio accordato dall’art. 2751 bis n. 5 cod. civ. ai crediti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti non richiede il superamento positivo della revisione, o la richiesta intesa ad ottenerla, previsti dal comma 3 bis dell’art. 82 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella l. n. 98 del 2013, il quale fissa una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo, in favore di quelle RAGIONE_SOCIALE od RAGIONE_SOCIALE, da far valere nell’ambito della procedura di concordato prevRAGIONE_SOCIALEvo ‘ (in tal senso Cass. Civ. 24011/2023).
Conseguentemente, non operando nell’ambito del procedimento di accertamento del passivo alcuna presunzione, neppure di natura relativa, costituiva onere della parte opponente dimostrare l’effettiva natura RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Detto onere, tuttavia, non è stato in alcun modo assolto atteso che l’opponente si è limitata a depositare le visure camerali ed a chiedere l’ammissione della prova testimoniale formulando un capitolo (‘ Vero che era una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE consorziata a ove il fattore RAGIONE_SOCIALE prevaleva sul capitale investito ‘) inammissibile in quanto generico ed avente contenuto valutativo.
Non risulta, inoltre, dimostrata la prevalenza dell’apporto lavorativo dei soci rispetto a quello dei dipendRAGIONE_SOCIALE non soci.
L’opponente, infatti, non ha depositato la visura camerale storica da cui evincere quali fossero i soci lavoratori della al momento dello svolgimento RAGIONE_SOCIALE prestazioni, il che preclude al Tribunale la possibilità di accertare se il ser vizio sia stato prestato con l’apporto prevalente dei soci lavoratori rispetto a quello dei lavoratori non soci.
In assenza della prova documentale in ordine all’elenco dei soci al momento della prestazione dei servizi, deve altresì escludersi che possa assumere efficacia probatoria l’elenco dei dipendRAGIONE_SOCIALE assegnati allo svolgimento del servizio (doc. 14) in quanto n on è comunque possibile accertare se l’apporto di tali soggetti fosse prevalente rispetto a quello dei dipendRAGIONE_SOCIALE non soci; parimRAGIONE_SOCIALE, non rileva la circostanza che dalla visura camerale di risulti l’esistenza di 58 addetti, atteso che tale dato è stato rilevato in data 31.3.2020, ossia quasi cinque anni dopo lo svolgimento del servizio.
Osserva altresì il Tribunale che in ogni caso non risulta neppure dimostrato che il servizio sia stato effettivamente svolto dai soggetti indicati nell’elenco prodotto al doc. 14: il capitolo di prova testimoniale n. 1, formulato dall’opponente, risulta in fatti inammissibile in quanto generico, atteso che nello stesso si fa riferimento all’attività
svolta dai ‘ soci lavoratori di senza tuttavia indicare gli stessi nominativamente, neppure mediante richiamo all’elencazione prodotta al doc. 14.
5.2. Risulta altresì infondata la domanda di ammissione al passivo degli interessi maturati fino alla data di apertura della liquidazione giudiziale.
L’apertura della liquidazione giudiziale è stata infatti preceduta dall’omologazione di un concordato prevRAGIONE_SOCIALEvo, disciplinato dalla legge fallimentare.
In virtù del richiamo all’art. 55 l.fall. contenuto nell’art. 169 l.fall., deve ritenersi che, a partire dalla data di presentazione della domanda di concordato, il corso degli interessi relativo ai crediti chirografari risulta sospeso.
Conseguentemente, attesa la natura chirografaria del credito vantato dall’opponente, deve escludersi che sullo stesso siano maturati interessi legali per tutta la durata della procedura di concordato prevRAGIONE_SOCIALEvo che ha preceduto l’apertura della liquidazion e giudiziale.
Le spese devono essere dichiarate irripetibili, stante l’omessa costituzione della
in concordato prevRAGIONE_SOCIALEvo.
Si accerta infine la sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte opponente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater d.p.r. 115/2002 (sull’applicabilità di tale disposizione ai giudizi di opposizione allo stato passivo cfr. Cass. Civ. 48/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
Rigetta l’opposizione allo stato passivo proposta dal
Dichiara le spese del giudizio irripetibili.
Accerta la sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte opponente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile in data 18 novembre 2025.
Il Giudice Estensore AVV_NOTAIO
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME