Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7531 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7531 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8149/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, quale legale rappr.te di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA del 25/01/2018, nRG 2920/2017, comunicato il 20/02/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME, quale legale rappresentante dello ‘ RAGIONE_SOCIALE , ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso il decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Civitavecchia ha respinto la sua opposizione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE, negando il privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. sul credito di € 395.500,00 (ammesso dal giudice delegato al chirografo) vantato in corrispettivo dell ‘ attività RAGIONE_SOCIALE svolta in favore della società poi fallita e delle società ad essa collegate (poi incorporate per fusione), consistita in tenuta della contabilità, predisposizione dei bilanci, compilazione e validazione delle dichiarazioni fiscali, consulenza aziendale e societaria.
1.1. -Il RAGIONE_SOCIALE intimato ha resistito con controricorso.
-Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
2.1. -Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 93-99 l.fall., dell’art. 2751-bis, comma 1, n. 2 c.c., e degli artt. 2727-2729 c.c. (in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c.), per essersi il tribunale limitato ad un’analisi parziale, sbrigativa e inappagante della documentazione prodotta, senza nemmeno esprimersi sulle prove testimoniali richieste dall ‘ opponente e omettendo di considerare l’ampia documentazione attestante che la prestazione risultava effettuata da un unico professionista (il rag. NOME COGNOME), che l’associazione RAGIONE_SOCIALE aveva una struttura organizzativa minima, incentrata sulla personalità RAGIONE_SOCIALE del medesimo NOME COGNOME (RAGIONE_SOCIALE fondatore), e che l’unico altro componente (RAGIONE_SOCIALE ordinario) aveva una funzione marginale, essendogli attribuita «una percentuale di utili irrisoria, stabilita annualmente dall’assemblea associativa, egemonizzata» dal l’RAGIONE_SOCIALE fondatore.
2.2. -Il secondo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione sia all’art.360, n. 5, c.p.c., che all’art. 360, n. 4 c.p.c.), stante l’omessa
considerazione dei documenti prodotti a prova contraria della presunzione di non personalità della prestazione.
2.3. -Il terzo lamenta la carenza assoluta di motivazione, sotto il profilo della motivazione apparente, in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118, disp. att. c.p.c.
-I tre motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti, nei termini che seguono.
-La Corte costituzionale ha ravvisato la ratio dell’art. 2751-bis c.c. nel riconoscimento di una collocazione privilegiata ai crediti ivi indicati in quanto derivanti dalla prestazione di attività lavorativa in senso ampio, svolta in varie forme contrattuali, in particolare come lavoro subordinato o autonomo e, perciò, destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del prestatore, precisando che il privilegio mobiliare ex art. 2751-bis n. 2 c.c. salvaguarda «il compenso dei prestatori di lavoro autonomo, che ricade nella generale tutela del lavoro ‘ in tutte le sue forme ed applicazioni ‘ (art. 35, primo comma, Cost.)» (Corte cost., sentenze n. 1 del 2000, n. 1 del 2020, n. 167 del 2022).
4.1. -Nella giurisprudenza di questa Corte si è gradualmente consolidato l’orientamento in base al quale la domanda di insinuazione al passivo proposta da uno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera RAGIONE_SOCIALE da cui quel credito è derivato -e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. -salvo che l’istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione RAGIONE_SOCIALE (Cass. 20746/2023, 14829/2022, 10977/2021, 9927/2018, 14321/2019, 5656/2019, 5248/2019, 9927/2018, 6285/2016), ad esempio in forza di un accordo tra gli associati che preveda la cessione all’associazione del credito al compenso per la prestazione RAGIONE_SOCIALE (Cass. 6285/2016, 9927/2018, 7898/2020, 10977/2021; in precedenza Cass. 18455/2011, 11502/2012 e 448/2015 avevano ritenuto che questa fosse la «sola ipotesi in cui anche lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarà legittimato a far valere il diritto al privilegio»).
4.2. -Anche di recente questa Corte, nel ribadire il rigore che deve accompagnare l’interpretazione estensiva dell’art. 2751 -bis n. 2 c.c., in tema di prestazioni dei professionisti, ha sottolineato che «proprio la prova rigorosa che il credito, pur richiesto dallo RAGIONE_SOCIALE, si riferisca, in realtà, ad una prestazione svolta personalmente dal professionista in via esclusiva o prevalente e sia di pertinenza dello stesso, consente il riconoscimento di tale credito (in privilegio) senza il venir meno della originaria causa dello stesso», mentre, in difetto di tale rigorosa dimostrazione, «il credito RAGIONE_SOCIALE, per il fatto di essere gestito e rappresentato nello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, viene a confondersi con la remunerazione della più ampia attività così organizzata, degradando le eventuali originalità e personalità originarie» (Cass. 35314/2023).
-Ebbene, il tribunale non ha fatto corretta applicazione dell’orientamento appena riferito, rendendo una motivazione che evoca, a tratti, l’ archetipo della “motivazione apparente” (Cass. Sez. U, 8053/2014; cfr., da ultimo, Cass. 107/2024, 30759/2023, 7090/2022, 17684/2021).
5.1. -Come risulta dal decreto impugnato, infatti, il giudice delegato, con decreto del 14.6.2017, aveva escluso il privilegio poiché la domanda era stata presentata dallo RAGIONE_SOCIALE, senza che però i curatori avessero mai sollevato detta eccezione (limitandosi nel progetto dello stato passivo ad eccepire la prescrizione del credito RAGIONE_SOCIALE ex art. 2956 c.c.), sicché solo successivamente, con la pec del 23.6.2017 -prima ancora del ricorso ex art. 98 l.fall., depositato il 31.7.2017 -« era stata fornita la prova documentale che le prestazioni professionali erano state svolte personalmente ed esclusivamente dal rag. NOME COGNOME (e non anche dall’altro componenti dell’associazione RAGIONE_SOCIALE, dott. NOME COGNOME) ».
5.2. -Ciononostante il tribunale afferma che, a fronte di una domanda di ammissione del credito in sede fallimentare svolta nell’interesse dello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di scritture private di conferimento degli incarichi professionali stipulate dall’associazione RAGIONE_SOCIALE, la presunzione di esclusione della personalità del rapporto d’opera RAGIONE_SOCIALE non sarebbe stata superata, per il duplice rilievo che « nessuna allegazione è stata effettuata, nella
suddetta sede, circa lo svolgimento effettivo delle prestazioni dal solo rag. COGNOME » e che sarebbe « del tutto inconferente, tanto in sede di verifica dello stato passivo e di presentazione delle osservazioni, quanto nella presente sede (…) la produzione documentale (pec 23.6.2017) dalla quale si vorrebbe trarre la dimostrazione che tutta l’attività RAGIONE_SOCIALE è stata svolta dal rag. COGNOME », poiché « la successiva produzione documentale, che pure attesti l’esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione ».
5.3. -Siffatta conclusione non appare congruente con lo svolgimento del giudizio, dal quale non è dato desumere alcun indebito ampliamento del “thema decidendum”, essendo pacifico che con l’istanza di ammissione al passivo il ricorrente aveva espressamente chiesto di considerare il credito privilegiato ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 2 c.c., allegando trattarsi di «retribuzioni professionali», sicché lo svolgimento (o meno) della prestazione in via personale rientrava a pieno titolo nel “thema decidendum”, pur essendo insorta solo in un secondo momento la necessità della relativa prova (essendosi i curatori limitati ad eccepire solo la prescrizione del credito), comunque fornita tempestivamente e senza che fosse maturata alcuna decadenza nell’ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo.
5.4. -Il tribunale avrebbe allora dovuto prendere in considerazione la documentazione prodotta e valutarla ai fini del decidere sulla spettanza o meno del privilegio invocato.
-Segue l’accoglimento del ricorso, nei sensi indicati, e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Civitavecchia che, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Civitavecchia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/01/2024.