Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1249 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1249 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15688/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso il decreto del Tribunale di Bari n. 3800/2023 depositato il 5/6/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale, con l’impugnato provvedimento, in accoglimento dell’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da COGNOME NOME ammetteva allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE, in collocazione privilegiata, il credito insinuato dall’opponente per € 191.743,96 a titolo di competenze professionali, quale direttore tecnico e progettista, per le prestazioni rese in favore della società fallita nel periodo compreso tra il 2011 e il 2017.
1.1 Il Tribunale riteneva provato il rapporto di collaborazione esterna intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e l’COGNOME. COGNOME, il quale aveva operato quale responsabile tecnico della gestione ambientale in base al contratto stipulato in data 1/9/2011, che prevedeva il corrispettivo a favore del professionista di € 2.834,47 mensili.
1.2 Rilevavano i giudici circondariali, per quanto qui di interesse, che il privilegio del credito ammesso si estendeva all’intero arco temporale richiesto (2011-2017), trattandosi di attività professionale unitaria consistita nell ‘ assunzione per contratto della qualifica di direttore e responsabile tecnico, senza soluzione di continuità, dall’affidamento dell’incarico sino alla sua cessazione.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato ad un unico motivo, COGNOME NOME ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il mezzo di impugnazione denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art . 2751 bis n. 2 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere il Tribunale limitato il
privilegio alle prestazioni professionali svolte nel biennio anteriore al fallimento.
1.1 Il RAGIONE_SOCIALE sostiene che anche in caso di ‘ rapporto professionale complessivo ‘ il privilegio possa essere riconosciuto solo al credito riguardante i compensi relativi agli incarichi specifici conclusi nell’ultimo biennio, in quanto il riconoscimento del privilegio stesso dipende dalla prestazione dell’opera e non dalla liquidità e/o esigibilità del credito.
Il motivo è infondato.
2.1 Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte il dies a quo per il computo a ritroso del biennio previsto dall’art. 2751 bis c.c. decorre non dal momento della dichiarazione di fallimento del debitore, bensì dal momento in cui l’incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato, allorché il credito dell’onorario è divenuto liquido ed esigibile, e, dato il carattere unitario dell’esecuzione dell’incarico e dei relativi onorari, il privilegio copre anche il corrispettivo dell’attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione (cfr. tra le tante Cass. 20755/2015,18865/2017,12814/2019 e 757/2020).
2.2 È stato accertato dal Tribunale che l’incarico di direttore e responsabile tecnico, fatto costitutivo del credito insinuato, è sorto nel 2011 e si è protratto sino al 31.7.2017, allorquando, a seguito del fallimento della RAGIONE_SOCIALE, la stessa è stata dichiarata sospesa dall’RAGIONE_SOCIALE.
2.3 Questa Corte ha, altresì, affrontato il tema dell’operatività del privilegio in esame per l’eventualità di plurimi incarichi distinti conferiti allo stesso professionista da parte del medesimo cliente.
2.4 Si è affermato che la nozione di “ultimi due anni di prestazione” va riferita al complessivo rapporto professionale, restando fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto: «in altri termini, “gli ultimi due anni di prestazione” di cui
parla la norma in esame sono gli ultimi in cui si è svolto (non già l’unico o ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti ai plurimi incarichi ricevuti, bensì) il complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto» (cfr. Cass. 1740/2014, 6884/2022 e 14558/2022).
2.4 Nel caso di specie il Tribunale si è pienamente uniformato ai principi sopra esposti, avendo considerato unitariamente l’attività professionale consistita nell ‘ assunzione della qualifica di direttore e responsabile tecnico, senza soluzione di continuità, dall’affidamento dell’incarico, in forza dell’originario mandato conferito con la scrittura privata del 2011, sino alla sua cessazione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.200 di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 10 dicembre 2025.
Il Presidente