Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6759 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6759 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso nr 7538/2016 proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO dellAVV_NOTAIO che la rappresentata e difesa, giusta procura in atti, unitamente all’AVV_NOTAIO ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura in atti.
contro
ricorrente
avverso il decreto nr. 819/2016 pronunciato in data 24/02/2016 dal Tribunale di Bologna;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 23 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna del 24/2/2016 che, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dalla società avverso lo stato passivo di RAGIONE_SOCIALEin liquidazione coatta amministrativa, ha ammesso il credito di € 63.440 da essa vantato per l’attività di progettazione svolta in favore di RAGIONE_SOCIALE in bonis, ma ha escluso che fosse assistito dai privilegi di cui all’ art 2751 bis 1° comma nr. 2 e 5 c.c., rilevando in particolare, quanto al primo di essi, che nel disciplinare di incarico non erano stati individuati i professionisti scelti dalla committente per l’esecuzione delle prestazioni e che mancava pertanto l’ intuitus personae necessario per configurare il rapporto fiduciario che connota l’attività libero professionale;
che col secondo mezzo di censura, che denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 1260, 1262, 1264, 1703, 2229 e 2751 1° comma nr. 2 c.c., 33 e 45 1° comma Cost. e 10, 3° comma l. 183/2011, la ricorrente, dopo aver affermato che il mandato era stato conferito non con la sottoscrizione dell’incarico del 10/5/2014, ma, oralmente, a soggetti che avrebbero dovuto svolgere ognuno una particolare attività, come documentato dai verbali di riunione, e che i professionisti avrebbero poi trasferito alla RAGIONE_SOCIALE i loro crediti professionali, sostiene che l’art. 2751 bis c.c. riconosce il privilegio per la mera somministrazione dell’attività professionale da parte di un iscritto all’albo, anche se
socio di una società di professionisti, senza che rilevi l’ intuitus personae;
che r isponde a AVV_NOTAIOolidato orientamento di questa Corte che «la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l’istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione professionale» (Cass. 20746/2023, 14829/2022, 10977/2021, 9927/2018, 14321/2019, 5656/2019, 5248/2019, 9927/2018, 6285/2016), in forza, ad esempio, «di un accordo tra gli associati che preveda la cessione all’associazione del credito al compenso per la prestazione professionale» (Cass. 7898/2020; cfr. Cass. 11502/2012, 18455/2011, 448/2015, per cui sarebbe questa la «sola ipotesi in cui anche lo RAGIONE_SOCIALE sarà legittimato a far valere il diritto al privilegio»);
che, tenuto conto delle argomentazioni sulle quali si fonda il secondo motivo di ricorso, il Collegio ritiene che la questione circa il senso da dare alla tralatizia affermazione per cui il credito deve (anche) essere «di pertinenza dello stesso professionista» meriti un approfondimento in pubblica udienza, alla presenza delle parti e del P.G.;
che va inoltre acquisito, a cura delle parti, il provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna sulla richiesta avanzata dalla controricorrente, ex art 287 c.p.c., di correzione di errore materiale del decreto impugnato.
PQM
La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza
Invita le parti a produrre il provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna sulla richiesta di correzione di errore materiale del decreto impugnato.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2024