Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15014 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15014 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 29569-2024 r.g. proposto da:
AVV_NOTAIO, (cod. fisc. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del difensore.
-ricorrente –
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione volontaria,
-intimato- avverso il decreto del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, depositato in data 3.11.2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Con ricorso ex artt. 98 e 99 l. fall. l’ AVV_NOTAIO proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione volontaria avverso il decreto di rigetto RAGIONE_SOCIALEa sua richiesta di ammissione al passivo, decreto con il quale il giudice delegato aveva statuito la mancata ammissione integrale del suo credito professionale – mancando ‘la prova di un onorario convenzionale’ ed in quanto ‘la richiesta non (era) sostenuta da parere di congruità RAGIONE_SOCIALE‘Ordine professionale’ e perché ‘trattandosi di prestazione già conclusa alla data di apertura del concorso fallimentare, dovranno trovare applicazione i parametri di cui al Dm 2004/127’ – ed aveva ammesso il suo credito per il minor importo di euro 2.773 per attività stragiudiziale ed euro 1.743 per l’attività profes sionale svolta nella esecuzione immobiliare n. 97/2008 ed euro 1.336 per l’attività svolta nel giudizio in Corte di appello di Messina, per complessivi euro 5.852,00 in via privilegiata ex art. 2751bis, 2 comma, c.c., senza la richiesta prededuzione, non e ssendovi la prova che l’attività stragiudiziale fosse stata preordinata alla predisposizione del piano.
2.Il Tribunale ha rigettato la opposizione, rilevando che: (i) l’opponente non aveva allegato un parere di congruità RAGIONE_SOCIALE‘onorario professionale del RAGIONE_SOCIALE per l’attività stragiudiziale svolta in favore RAGIONE_SOCIALEa società poi fallita; (ii) il g.d. aveva correttamente ritenuto non applicabili automaticamente i minimi tariffari di cui al D.m. 127/2004 sol perché in presenza di una attività professionale conclusa prima RAGIONE_SOCIALE‘avvio RAGIONE_SOCIALEa procedura concorsuale; (iii) erano altresì inammissibili le prete se creditorie per l’attività prestata nei procedimenti di cui ai nn. 97/2008 Rge (Tribunale di Messina) e 148/09 RGvG (Corte di appello di Messina), posto che nei predetti procedimenti l’art. 2751 bis n. 2 c.c. pone un limite temporale biennale per il riconoscimento del privilegio legale sui beni mobili, circoscrivendo tale riconoscimento alle prestazioni effettuate nell’ultimo biennio, con la conseguenza che, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa predetta normativa, rimanevano assistiti dal privilegio legale solo quei diritti di procuratore ed onorari di avvocato dovuti per le singole
prestazioni che ricadono nel detto periodo biennale, che nel caso in esame decorre dalla data del fallimento, i cui effetti dovevano essere retrodatati alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda concordataria e con l’ulteriore corollario che correttamente il g.d. aveva statuito con il suo provvedimento che le pretese RAGIONE_SOCIALE‘opponente non avevano subito alcuna reale falcidia in sede di ammissione allo stato passivo del fallimento.
3.Il decreto, pubblicato il 3.11.2017, è stato impugnato da AVV_NOTAIO con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione volontaria, intimato, non ha svolto difese.
FATTI DI CAUSA
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento all’attività professionale stragiudiziale, consistita nella redazione di tre pareri di supporto alla domanda di concordato in favore RAGIONE_SOCIALEa società debitrice poi fallita.
1.1 Il motivo è fondato.
1.1.1 Osserva infatti la ricorrente che, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, non corrispondeva a verità processuale la circostanza, invece affermata nel provvedimento impugnato, secondo cui tra le parti non era intercorsa alcuna convenzione per stabilir e il compenso per l’attività stragiudiziale svolta, posto che per detta attività le parti avevano convenuto un compenso di euro 6.000, così come dedotto dalla parte opponente nel giudizio ex artt. 98 e 99 l. fall. e peraltro documentalmente provato in giudizio attraverso ‘l’elenco allegati di dettaglio agli oneri di funzionamento per la procedura di concordato preventivo …’, documenti acquisiti in giudizio attraverso l’RAGIONE_SOCIALE di esibizione disposto dal Tribunale.
1.1.2 Orbene, la ricorrente, con deduzione autosufficiente, ha infatti dimostrato di aver allegato in giudizio un fatto, e cioè la esistenza di un patto negoziale tra le parti per la definizione in via contrattuale del compenso pattuito per l’attività stragiudiziale, oggetto dunque di dibattito processuale e decisivo ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa entità del credito professionale
insinuato al passivo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8053/1014), fatto del quale invece il Tribunale non si è avveduto né si è dunque pronunciato, decidendo la causa al contrario sulla base RAGIONE_SOCIALE‘erronea considerazione che le parti non avessero raggiunto un accordo in tale senso, e dunque determinando il compenso professionale sulla base RAGIONE_SOCIALEe tariffe forensi.
Ne consegue che tale omessa valutazione, da ritenersi decisiva per la decisione RAGIONE_SOCIALEa causa, ha inficiato in modo determinante la tenuta argomentativa RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, che deve essere pertanto cassata per nuova lettura RAGIONE_SOCIALEa questione attinente alla determinazione del compenso per l’attività professionale stragiudiziale svolta dall’ odierna ricorrente in favore RAGIONE_SOCIALEa società ancora in bonis .
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo e terzo motivo, sempre articolati dalla parte ricorrente in relazione alla determinazione dei compensi maturati per l’attività stragiudiziale.
La ricorrente articola inoltre un quarto motivo col quale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 11 e 41 del D.M. 120/2012, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , ‘ per aver il provvedimento impugnato, anche in relazione all’art. 2751 bis c.c., mancato di applicare il D.M. 120/2012, con riferimento ai compensi dovuti per l’attività giudiziale svolta in favore RAGIONE_SOCIALEa società debitrice ancora in bonis .
3.1 Il motivo è fondato.
Sul punto, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di privilegio generale sui beni mobili dovuto sui compensi per le prestazioni professionali rese dall’avvocato, in caso di plurimi incarichi svolti dal professionista, il termine temporale degli “ultimi due anni di prestazione” previsto dall’art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., va riferito al complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto (Cass. Sez. 6 – 1, Sentenza n. 1740 del 28/01/2014; v. anche Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 6884 del 02/03/2022; v. anche: Cass. n. 18685 del 2017, Cass. n. 12814 del 2019, Cass. n. 15828 del 2019 e Cass. n. 757 del 2020).
Occorre infatti ricordare che l’art. 2751bis, 2 comma, c.c. , attribuisce (ora) privilegio generale sui mobili ai crediti riguardanti «le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa RAGIONE_SOCIALE ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d’opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione». Pertanto, nel riconoscere un privilegio generale sui mobili ai crediti riguardanti le «retribuzioni dei professionisti» e di ogni altro prestatore d’opera «dovute per gli ultimi due anni di prestazione», la norma genera due distinti interrogativi afferenti alla più puntuale demarcazione del limite temporale di operatività RAGIONE_SOCIALEa prelazione. In particolare, si richiede all’interprete di chiarire: i) quale sia il dies a quo per il computo a ritroso del biennio privilegiato; ii) quali ‘retribuzioni’ possano considerarsi «dovute» in riferimento a tale arco temporale.
Quanto al primo quesito e per quanto qui interessa, l’alternativa che originariamente si era posta era quella fra una soluzione «restrittiva», per cui il termine in parola doveva decorrere dalla data di inizio RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva in cui il credito viene fatto valere ergo , nel caso di esecuzione concorsuale, dalla dichiarazione di fallimento – ed una di maggior favore per il professionista, in base alla quale il calcolo andava effettuato dal momento di cessazione RAGIONE_SOCIALEa prestazione, indipendentemente dallo iato cronologico intercorrente fra esso e il dies excussionis . Proprio questo secondo indirizzo è invalso, ormai, nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha valorizzato la data di cessazione RAGIONE_SOCIALEa prestazione, a prescindere dallo spatium temporis che eventualmente la separa dall’inizio RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva, individuale o concorsuale. Si è ritenuto, invero, che il privilegio di cui si discute «…decorre non dal momento RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di fallimento del debitore, bensì dal momento in cui l’incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato, allorché il credito RAGIONE_SOCIALE‘onorario è divenuto liquido ed esigibile, e, dato il carattere unitario RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico e dei relativi onorari, il privilegio copre anche il corrispettivo RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione» (cfr. Cass. 20755 del 2015, in motivazione). Analogo principio è stato ribadito, poi, dalle più recenti Cass. n. 18685 del 2017, Cass. n. 12814 del 2019 e Cass. n. 757 del 2020).
Ciò posto e chiarito, la decisione impugnata, nel dichiarare che il dies a quo dal quale far decorrere il termine biennale si indentificava nella declaratoria di fallimento, si è posta in frontale contrasto con la giurisprudenza di legittimità e determina la necessità RAGIONE_SOCIALEa sua cassazione, con rinvio al Tribunale per una nuova lettura RAGIONE_SOCIALE‘odierna vicenda processuale anche sotto questo peculiare profilo.
5. Col quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 11 e 41 del d.m. 120/2012, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1 comma, n. 3, c.p.c., ‘per aver il provvedimento impugnato, anche in relazione all’art. 2751bis c.c. mancato di applicare il d.m. 120/2012, con riferimento ai compensi dovuti … per l’attività giudiziale svolta in favore …’ RAGIONE_SOCIALEa società poi fallita.
5.1 Anche il quinto motivo è fondato sulla base dei principi fissati da Cass. Sez. Un. n. 17406/2012.
E’ stato invero statuito che ‘… per ragioni di RAGIONE_SOCIALE sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale un’interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l’ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. Vero è che il comma 3 del citato art. 9, D.L. n. 1 del 2012, stabilisce che le abrogate tariffe continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali, sino all’entrata in vigore del decreto ministeriale contemplato nel comma precedente; ma da ciò si può trarre argomento per sostenere che sono quelle tariffe – e non i parametri introdotti da nuovo decreto – a dover trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore RAGIONE_SOCIALEe precedenti tariffe. Non potrebbe invece condividersi l’opinione di chi, con riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso quando detto
decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso, pretendesse di segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione. Osta ad una tale impostazione il rilievo secondo cui – come anche nella relazione accompagnatoria del … decreto ministeriale non si manca di sottolineare – il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all’opera professionale complessivamente prestata; e di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all’esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacché sempre in siffatti casi si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita (cfr., ad esempio, Cass. n. 5426 del 2005, e Cass. n. 8160 del 2001). L’attuale unificazione di diritti ed onorari nella nuova accezione omnicomprensiva di “compenso” non può non implicare l’adozione del medesimo principio alla liquidazione di quest’ultimo, tanto più che alcuni degli elementi dei quali l’art. 4 del decreto ministeriale impone di tener conto nella liquidazione (complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni, pregio RAGIONE_SOCIALE‘opera, risultati conseguiti, ecc.) sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse esser riferito a singoli atti o a singole fasi, anziché alla prestazione professionale nella sua interezza. Nè varrebbe obiettare che detti elementi di valutazione attengono alla liquidazione del compenso dovuto al professionista dal proprio cliente, sembrando inevitabile che essi siano destinati a riflettersi anche sulla liquidazione giudiziale effettuata per determinare il quantum RAGIONE_SOCIALEe spese processuali di cui la parte vittoriosa può pretendere il rimborso nei confronti di quella soccombente ‘ .
6. Il sesto motivo -con il quale si denuncia infine violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 tariffa giudiziale civile d.m. n. 127/2004, con riferimento al valore RAGIONE_SOCIALEa causa, alla materia e agli onorari e diritti, dovuti in relazione alla liquidazione dei compensi per l’attività giudiziale svolta in favore RAGIONE_SOCIALEa società poi fallita -rimane assorbito.
accoglie il primo, quarto e quinto motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo, terzo e sesto motivo; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7.5.2024