Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33066 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33066 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 14083/2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in INDIRIZZO è domiciliata
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso il decreto del Tribunale di Varese, depositato in data 17/4/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE chiedeva l’insinuazione al passivo del credito portato da cartelle esattoriali, con richiesta di riconoscimento del privilegio ipotecario, ai sensi degli artt. 2808 e 2855 c.c.
Il giudice delegato ammetteva il credito, ma non riconosceva il privilegio ipotecario, in quanto nella domanda di insinuazione non erano stati identificati gli immobili su cui il privilegio avrebbe dovuto insistere , stante l’impossibilità di ricondurre i ruoli all’iscrizione ipotecaria .
RAGIONE_SOCIALE proponeva dunque opposizione allo stato passivo ed il Tribunale, in parziale accoglimento dell ‘ impugnazione, riconosceva il privilegio ex art. 2808 c.c. per il credito relativo al cronologico n. 18, essendo state rispettate le prescrizioni di cui all’art. 93, comma 3, n. 4), l. fall. (avendo allegato RAGIONE_SOCIALE l ‘ ispezione ipotecaria, con indicazione degli estratti di ruolo in base ai quali era stata richiesta l’iscrizione ipotec aria e per i quali era stata ammessa al passivo del fallimento), ma escludeva il privilegio per il credito relativo al cronologico n. 19, essendo stato in tal caso allegata esclusivamente la comunicazione alla società in bonis ove si dava notizia dell’avvenuta iscrizione ipotecaria. Tale comunicazione, peraltro in assenza di prova di un effettivo invio, non poteva sopperire – secondo il Tribunale – alla mancata produzione dell’atto in virtù del quale era stata ottenuta l’iscrizione , con la conseguenza che la documentazione prodotta non consentiva di stabilire se l’iscrizione risultante dall’ispezione prodotta fosse stata effettivamente relativa alle cartelle per le quali NOME era stata ammessa al passivo.
Il decreto, pubblicato il 17 aprile 2021, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Il RAGIONE_SOCIALE, intimato, non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 93 l. fall., 2697, 2727 e 2839 c.c., 25 e 26 d.P.R. 602/1973 nonché 115 cod. proc. civ..
Con il secondo mezzo si deduce la ‘nullità della sentenza per grave illogicità della motivazione: violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.’ .
Secondo la ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe erroneo perché dall’esame dell’ispezione ipotecaria si sarebbe evinto pacificamente il numero della nota di iscrizione, nonché il numero espressamente richiamato dalla comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria inviata alla contribuente, così rendendosi identificabili i beni immobili sui quali insisteva il richiesto privilegio.
2.1 I primi due motivi -che possono trovare una trattazione congiunta, stante la stretta connessione RAGIONE_SOCIALE questioni trattate -sono inammissibili, in quanto tendono a sollecitare questa Corte ad un nuovo scrutinio della quaestio facti , quanto all’accertamento del profilo dell’ individuazione dei beni sui quali sarebbe insistito il richiesto privilegio ipotecario.
Sul punto, non può essere dimenticato che, sulla base degli insegnamenti di questa Corte di legittimità (v. tra le ultime Cass. n. 2287/2024), la domanda di ammissione al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso – ai sensi dell’art. 93, comma 3, n. 4, della l. fall. – dell’eventuale titolo di prelazione, conseguendo, all’eventuale omissione o assoluta incertezza del titolo in parola, la degradazione a chirografo del credito invocato (v. anche Cass. n. 10990/2021; v. inoltre Cass. n. 24426/2022, in tema di credito da rivalsa Iva, per il quale è stato affermato che il credito è ‘ assistito da privilegio speciale ex art. 2958, comma 2, c.c. solo in quanto sussistano o siano quanto meno individuabili i beni su cui esercitare la causa di prelazione, beni che il creditore ha l’onere di indicare in sede di domanda di ammissione al passivo ai sensi dell’art. 93, comma 3, n. 4, l. fall., posto che, in caso contrario, mancando un possibile oggetto sul quale far valere il privilegio, il credito va considerato alla stregua di chirografo ‘).
Nel caso di specie, il Tribunale ha operato uno scrutinio della documentazione versata in atti da parte del creditore istante, e ha ritenuto, quanto all ‘ istanza sub cronologico 19, che, essendo stata in tal caso allegata esclusivamente la comunicazione alla società in bonis ove si dava notizia dell’avvenuta iscrizione
ipotecaria, la documentazione non fosse idonea ad individuare correttamente il bene immobile sul quale insisteva il richiesto privilegio ipotecario.
Si tratta, con tutta evidenza, di un accertamento in fatto, che non può più essere sindacato in questo giudizio di legittimità, tanto meno sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 5/2/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14 /1/2019).
Corre, inoltre, l’obbligo di precisare che i riferimenti giurisprudenziali richiamati dalla ricorrente nei motivi qui in esame non sono più attuali e dunque applicabili. È stato infatti richiamato dalla ricorrente l’arresto rappresentato da Cass. Sez. 1, 13/7/2017, n. 17329, a tenore del quale, ‘ in tema di ammissione al passivo fallimentare di crediti assistiti da ipoteca, ai sensi dell’art. 93 l.fall. – nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 – non è necessaria nella domanda l’indicazione, da parte del creditore, del bene su cui tale garanzia grava, atteso che la sua eventuale mancanza rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all’esercizio della garanzia stessa, sicché la verifica dell’esistenza del bene non è questione da risolvere in fase di accertamento del passivo, ma, attenendo all’ambito dell’accertamento dei limiti di esercitabilità della prelazione, è demandata alla fase del riparto ‘.
Ebbene, va precisato che il principio sopra riportato si riferisce espressamente al precedente testo del 93 l. fall., ante novella di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, e che tale testo normativo non contemplava un eguale onere identificativo del bene, come sopra precisato, giacché la domanda andava associata alla pura e semplice “indicazione della somma, del titolo da cui deriva, RAGIONE_SOCIALE ragioni di prelazione e dei documenti giustificativi” ed era espressa sul diverso profilo concernente la necessità che il bene fosse presente nell ‘attivo.
Occorre ora invece affermare, sulla base del contenuto del vigente art. 93 l. fall., che, in tema di formazione dello stato passivo, l’indicazione del titolo della prelazione e della descrizione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere speciale, sancita dall’art. 93, terzo comma, n. 4, legge fall. (nel testo novellato a seguito del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e del
correttivo d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), quale requisito eventuale dell’istanza di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l’oggetto della domanda si identifica sulla base RAGIONE_SOCIALE complessive indicazioni contenute in quest’ultima e dei documenti alla stessa allegati (Cass. Sez. 1, 22/3/2013, n. 7287). Con la conseguenza già sopra ricordata -che il creditore che invochi il riconoscimento di un privilegio speciale ha l’onere, giusta l’art. 93, comma 3, n. 4, l.fall. (come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006), di specificare su quale bene intende esercitare la prelazione, altrimenti il credito insinuato deve essere considerato chirografario in ragione della previsione del successivo comma 4 della medesima disposizione (Cass. Sez. 6, 7/6/2016, n. 11656).
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2745 c.c.
3.1 Anche il terzo motivo è inammissibile.
Sul punto, non può essere dimenticato che, secondo gli insegnamenti di questa Corte di legittimità, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, formulata in maniera inidonea la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione RAGIONE_SOCIALE singole norme asseritamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica RAGIONE_SOCIALE soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera
contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 ; Sez. L., Ordinanza n. 17570 del 21/08/2020).
Il motivo articolato dalla ricorrente non obbedisce alle modalità di deduzione del vizio ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. da ultimo ricordate e va dunque dichiarato inammissibile, non risultando comprensibili le ragioni della doglianza così proposta.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa del fallimento intimato.
Sussistono invece i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 13.11.2025
Il Presidente