Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10245 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10245 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9590/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE,
-ricorrente- contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE,
-intimato- avverso sentenza della Corte d’Appello Catania n. 1976/2019 depositata il 13/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 Con sentenza del 13/9/2015 il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda di insinuazione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE, proposta da RAGIONE_SOCIALE, del credito, derivante da mutuo fondiario stipulato, nell’anno 1986, tra RAGIONE_SOCIALE e la società fallita, ammise RAGIONE_SOCIALE per l’importo di € 353.506,88 in privilegio ipotecario a titolo di capitale come da domanda e per l’importo di € 199.529,97 , in chirografo per interessi di mora fino alla data del Fallimento, oltre agli ulteriori interessi in misura legale dalla data del fallimento alla vendite dei beni sottoposti ad ipoteca.
2 Sul gravame proposto dalla Banca, la Corte d’Appello di Catania, in parziale accoglimento dell’appello ammetteva al passivo del Fallimento il credito di RAGIONE_SOCIALE per interessi legali al privilegio dalla data del fallimento alla vendita dei beni oggetto di garanzia ipotecaria.
2.1 La Corte distrettuale, per quanto di interesse in questa sede, ribadendo le conclusioni del Tribunale, non riconosceva il rango privilegiato agli interessi convenzionali maturati nel triennio anteriore all’apertura della procedura concorsuale non avendo la Banca nella domanda di ammissione al passivo esplicitamente chiesto l’applicazione del privilegio ipotecario per gli accessori del capitale.
3 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, il Fallimento non ha svolto difese.
È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità di entrambi i motivi del ricorso.
Italfondiario ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c.
È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.; la ricorrente ha depositato memoria ex art 380 bis1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2855, comma 2, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.: sostiene la ricorrente che l’art. 2855, comma 2, c.c. prevede quale effetto automatico della domanda di ammissione dell’iscrizione dell’ipoteca di un capitale l’estensione del privilegio anche agli interessi limitatamente alle due annualità anteriori a quella in corso.
Soggiunge che la richiesta di ammissione del credito degli interessi in via ipotecaria non richiedeva l’uso di formule sacramentali ma era sufficiente che la collocazione privilegiata si potesse desumere dalla documentazione prodotta.
2 Il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art 101 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte richiamato un precedente della Corte di Cassazione che non si attagliava al caso di specie e per avere erroneamente ritenuto che la mancata indicazione in ricorso della domanda relativa agli interessi corrispettivi possa aver costituito una rinuncia all’ammissione in privilegio.
3 I motivi, da trattarsi unitariamente, sono inammissibili.
3.1 Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione accelerata: « Il ricorso è inammissibile, secondo il principio per cui, ai sensi degli artt. 93, 101 l.f. e 2855, co 2, l.f., la disciplina dell’ammissione al passivo degli interessi corrispettivi derivanti da credito per capitale ipotecario e la relativa collocazione privilegiata o chirografaria esigono una specifica e chiara indicazione nella domanda del preteso creditore. Né può affermarsi
(primo motivo) l’errata interpretazione della causa petendi, nonché l’omessa valutazione di documenti allegati alla domanda di ammissione al passivo, proposta ex art. 101 l.f., con cui, fornita la prova della natura, del titolo di credito e delle relative cause di prelazione, la richiesta di riconoscimento degli interessi corrispettivi maturati ex art. 2855, co 2, l.f., risulterebbe in via diretta dall’esame della documentazione posta a corredo dell’istanza.
Se, da un lato, è vero che ai fini dell’ammissione al passivo degli interessi correlati al credito derivante da un contratto di mutuo è sufficiente la produzione del titolo contrattuale che ne contenga la disciplina di calcolo (Sez. 1 -, Ordinanza n. 33724 del 16/11/2022), rimane fermo il principio di immutabilità della domanda, alla stregua del quale ‘la domanda di ammissione al passivo, pur potendo essere precisata attraverso le osservazioni scritte di cui all’art. 95, comma 2, l.fall., nella fase che precede la formazione dello stato passivo non può essere modificata attraverso un ampliamento del “petitum” o una variazione della “causa petendi”, ma può essere ridotta, ricorrendo in tal caso un’ipotesi di rinuncia parziale della pretesa’ (Sez. 1 -, Ordinanza n. 37802 del 27/12/2022). Per quanto attiene alla componente accessoria del credito, si è chiarito che anche ‘l’estensione del grado ipotecario non si sottrae alla necessità di una specifica domanda di ammissione, da proporsi nelle forme e nel rispetto dei termini di cui agli artt. 93 e seguenti e 101 l.f.’ (Cfr. Sez. 5, Sentenza n. 6642 del 24/03/2006; in termini Sez. 1-, Ordinanza n. 21459 del 15/09/2017 ‘ ai fini della quale occorre l’indicazione di tutti gli elementi necessari per il calcolo degli interessi, e quindi almeno la data di scadenza del credito e il tasso applicabile, onde consentire di verificare l’esatta determinazione dell’importo richiesto, anche in relazione al trattamento differenziato previsto per gli interessi maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento’). E’ poi il giudice che, tenuto conto del principio generale secondo cui
l’oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest’ultima e dei documenti alla stessa allegati, verifica il titolo della prelazione indicato, sulla base della descrizione del bene su cui la stessa si esercita se ha carattere speciale, ai sensi dell’art. 93, co 3, n. 4 l.f. (quale requisito eventuale dell’istanza di ammissione in privilegio). Si vedano sul punto Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 33008 del 13/12/2019 Sez. 1, Sentenza n. 7287 del 22/03/2013). Nella specie, il giudice di merito ha correttamente accertato che il riconoscimento del credito da interessi, da collocarsi in privilegio, non è stato espressamente richiesto in sede di domanda tardiva, in contrasto con il generale principio della domanda, senza che -in considerazione della citata funzione di garanzia – vi sia spazio per automatismi derivanti da pretese interpretazioni implicite della domanda di insinuazione al passivo o dalla lettura officiosa della documentazione depositata a corredo dell’istanza (Cfr. Cass. Sez. 1 -Ord. 10990 del 26.04.2021; Cass. Sez. 1-Sent. 2493 del 21.02.2001). Deve ricordarsi, inoltre che, anche se l’accessorietà del credito per interessi rispetto a quello per capitale, comporta l’estensione al primo della prelazione accordata al secondo – in considerazione dell’identità della causa dei due crediti -tuttavia tale tutela non si spinge fino a legittimare il riconoscimento della prelazione all’intero credito per interessi, in ragione del necessario contemperamento tra l’interesse del creditore privilegiato e quello dei creditori chirografari, mediante la struttura di una disciplina che non finisca per pregiudicare i crediti non assistiti da prelazione (Cfr. Sez. 1, Sent 16085 del 2012). È inammissibile poi la censura della pronuncia che, premessa la rilevanza della mancata insinuazione esplicita del credito derivante dagli interessi ex art. 2855 co 2 c.c., ne fa discendere la rinuncia allo stesso (secondo motivo). Anche il giudice di appello, in realtà, in difetto di specifica domanda, ha motivatamente assimilato la mancata richiesta ad una tacita
rinuncia, quanto meno negli effetti, in considerazione della disponibilità della stessa, della natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo e delle conseguenti preclusioni processuali. Invero, l’indicazione del titolo del privilegio di cui si chiede il riconoscimento non attiene alla semplice qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, bensì integra la ‘causa petendi’ della domanda di ammissione ».
3.2 Il Collegio condivide e fa proprie le suesposte argomentazione sulla precisa indicazione del privilegio nella domanda di ammissione al passivo, che non vengono minimamente scalfite dalle argomentazioni svolte dalla ricorrente neppure nella memoria illustrativa.
3.3 A ciò va aggiunto, quale ulteriore profilo di inammissibilità, che in realtà la Corte d’Appello non ha affatto parificato la mancata indicazione del causa di prelazione alla rinuncia al privilegio, essendosi limitata ad affermare che « a fronte della mancanza nell’intero ricorso di ogni riferimento ai suddetti interessi corrispettivi nel cosiddetto triennio non si vede come possa ritenersi inequivocabilmente espressa la volontà del creditore ricorrente di insinuare al passivo i suddetti interessi al rango privilegiato sulla base della sola enunciazione della fonte del credito- mutuo fondiario . e dei documenti allegati nel ricorso ».
In definitiva l’impugnato provvedimento ha escluso il privilegio « in assenza di una domanda espressamente al riconoscimento di tale voce di credito ».
3 .4 L’ulteriore inciso contenuto nel decreto (« si tratta di credito rinunciabile da parte del creditore ») deve considerarsi un obiter dictum ossia un’affermazione eccedente la necessità logico -giuridico della decisione e, come tale, irrilevante.
Conclusivamente il ricorso è inammissibile.
4 Nulla è da statuire sulle spese non avendo il Fallimento svolto difese.
5 Sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
La Corte stima equo fissare in € 2.500 quella ai sensi del comma 4 dell’art 96
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 13 marzo