Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29600 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 29600 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 10/11/2025
SENTENZA
sul ricorso n. 9927 – 2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , CONCORDATO PREVENTIVO di RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona del liquidatore giudiziale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che disgiuntamente e congiuntamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , che del pari ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c., li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTI
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE -in persona del l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in virtù di procura per AVV_NOTAIO del 17.4.2019, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la
rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 958/2021 della Corte d’Appello di Roma, udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 14 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME, udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
udit o l’AVV_NOTAIO
dei ricorrenti, udit o l’AVV_NOTAIO della controricorrente,
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. del 26.2.2016 la ‘RAGIONE_SOCIALE conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione nonché il con cordato preventivo della ‘RAGIONE_SOCIALE liquidazione.
Esponeva che la ‘Banca Popolare dell’Emilia Romagna’ aveva accordato alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ un finanziamento dell’importo di euro 1.000.000,00 e il ‘Medio Credito Trentino Alto Adige’ aveva , a sua volta, accordato alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ un finanziamento dell’importo di euro 750.000,00 (cfr. ricorso, pag. 4) .
Esponeva che essa attrice aveva prestato RAGIONE_SOCIALE a favore e dell’uno e dell’altro istituto di credito nella misura, rispettivamente, del 70% e del 50% degli importi mutuati (cfr. ricorso, pag. 4) .
Esponeva che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ si era resa inadempiente nel pagamento delle rate dei mutui, sicché e ssa attrice aveva subito l’escussione delle garanzie prestate, tant’è che in data 18.6.2014 aveva corrisposto alla ‘RAGIONE_SOCIALE.P.E.R.’ la somma di euro 659.130,53 e al ‘RAGIONE_SOCIALE‘ la somma di euro 255.632,35 (cfr. ricorso, pag. 4) .
Chiedeva quindi , giacché gli organi del concordato preventivo, cui la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era stata ammessa dal Tribunale di Verona, le avevano negato il privilegio ex art. 9, 5° co., d.lgs. n. 123/1998, che le fosse riconosciuto l’invocato titolo di prelazione con riferimento al complessivo proprio credito di euro 927.627,71 e ai relativi interessi (cfr. ricorso, pag. 5) .
Si costituivano la ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione nonché il concordato preventivo della ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Deducevano che il pagamento parziale degli istituti di credito garantiti in epoca successiva alla proposizione -il 16.5.2013 – della domanda di ammissione al concordato preventivo ostava nel quadro del combinato disposto degli artt. 169, 61 e 62 l.fall. al concorso del credito di regresso (cfr. ricorso, pag. 5) .
Deducevano inoltre che il privilegio ex art. 9, 5° co., d.lgs. n. 123/1998 non era estendibile alle garanzie concesse agli istituti di credito erogatori dei finanziamenti garantiti (cfr. ricorso, pag. 6) .
Con ordinanza dei 25/28.11.2016 il Tribunale di Roma rigettava la domanda della ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
La ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Resistevano la ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione nonché il concordato preventivo della ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione .
Con sentenza n. 958/2021 la Corte d’Appello di Roma accoglieva il gravame e, per l’effetto, affermata la natura privilegiata ai sensi del d.lgs. n. 123/1998 del credito – e dei relativi interessi vantato dall’appellante, condannava le appellate al pagamento, nel rispetto delle regole del concordato preventivo, della somma di euro 927.627,61, oltre interessi nella misura di cui al 4° co. dell’art. 9 del d.lgs. cit. ; condannava altresì le appellate al pagamento delle spese del doppio grado.
Reputava la Corte di Roma, nel quadro degli insegnamenti n. 2664/2019 e n. 9926/2018 di questa Corte di legittimità, che il credito della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ fruiva senz’altro del privilegi o di cui all’art. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123/1998.
Reputava al contempo che non ostavano al riconoscimento -con l’invocat a prelazione -del credito della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ le disposizioni degli artt. 169, 61 e 62 l.fall., siccome inapplicabili nella specie.
Reputava che senza dubbio l’appellante aveva provveduto al pagamento in data 20.6.2014 ovvero in epoca successiva al 4.3.2014, dì del decreto con cui il Tribunale di Verona aveva fatto luogo all’apertura del concordato preventivo della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. sentenza d’appello, pag. 10) .
Reputava tuttavia che nella specie non si era al cospetto di un pagamento parziale, siccome la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva provveduto a versare alla ‘B.P.E.R.’ e al ‘RAGIONE_SOCIALE‘ l’intero importo richiestole, ‘importo pari alla quota residua del mutuo non restituito da RAGIONE_SOCIALE nei limiti della percentuale garantita’ (così sentenza d’appello, pag. 1 1) .
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso l a ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione nonché il concordato preventivo della ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi, di cui il secondo in forma plurima articolato, la cassazione con ogni conseguente statuizione.
L a ‘ RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte datate 18.9.2025; ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62 e 169 l.fall.
Deducono che , contrariamente all’assunto della Corte di Roma, in virtù del combinato disposto degli articoli di cui in rubrica, il credito del garante che abbia adempiuto successivamente alla domanda del debitore principale di ammissione alla procedura di concordato preventivo, è concorsuale ‘a condizione che la soddisfazione del creditore principale sia completa ‘ (così ricorso, pag. 10) .
Deducono invero che la disposizione del 2° co. dell’art. 61 l.fall. mira ad evitare che ‘si creino, per effetto dei pagamenti da parte dei coobbligati, duplicazioni di concorso dello stesso credito nel passivo’ (così ricorso, pag. 10) .
Deducono dunque che nel caso di specie sia la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sia il ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non sono stati, dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, soddisfatti per intero, tant’è che ‘hanno precisato per intero i loro crediti al Commissario giudiziale del Concordato preventivo di Vipp’ (così ricorso, pag. 11) .
Deducono che conseguentemente il credito di rivalsa della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ va escluso dal concorso assicurato dal concordato preventivo della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pag. 12) .
Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1), cod. proc. civ., siccome la Corte di Roma ha statuito in conformità alla elaborazione di questa Corte di legittimità.
È sufficiente, mutatis mutandis , il rinvio all’elaborazione di quest o Giudice, seppur correlata al fallimento – e non al concordato preventivo – ed alla revoca del beneficio.
Ovvero all’insegnamento secondo cui, in tema di finanziamenti pubblici alle RAGIONE_SOCIALE coperti da RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘, la revoca del beneficio, per il venir meno
dei requisiti cui ne è subordinato il riconoscimento, comporta l ‘ insorgenza di un ‘ autonoma obbligazione ‘ ex lege ‘ della beneficiaria verso il garante, obbligazione che, trovando la propria autonoma fonte nel sopravvenuto difetto della causa giustificatrice del beneficio, postula l ‘ inapplicabilità delle norme sulla fideiussione ordinaria, degli istituti della surroga e del regresso nonché, infine, della disciplina di cui agli artt. 61 e 62 l.fall., sicché, in caso di fallimento della beneficiaria, la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ è legittimata ad insinuare il proprio credito al passivo, quand ‘ anche consti un pagamento non interamente satisfattorio a vantaggio dell ‘ istituto di credito in origine garantito, il quale abbia, a sua volta, chiesto ed ottenuto l ‘ ammissione al passivo (cfr. Cass. (ord.) 18.1.2022, n. 1453) .
Con il secondo motivo – formulato in via subordinata, in ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo – le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, 5° co., d.lgs. n. 123/1998 in relazione agli artt. 7, 1° co., e 9, 3° co. e 4° co., del medesimo d.lgs., all’art. 12 delle ‘preleggi’ e agli artt. 1202 e 1949 cod. civ.
Deducono in primo luogo che il privilegio di cui al 5° co. dell’art. 9 del d.lgs. n. 123/1998 non opera in relazione al credito di rivalsa conseguente all’escussione della RAGIONE_SOCIALE prestata a vantaggio degli istituti di credito che abbiano erogato finanziamenti all’imprenditore poi fallito o ammesso al concordato preventivo.
Deducono invero che il privilegio anzidetto, alla stregua della letterale formulazione del 5° co. dell’art. 9 cit., assiste unicamente il credito restitutorio degli istituti bancari traente titolo dal finanziamento erogato all’imprenditore poi fallito o ammesso al concordato preventivo (cfr. ricorso, pag. 18) .
Deducono del resto che le norme sui privilegi hanno carattere eccezionale e ne è consentita l’interpretazione estensiva unicamente con riferimento alle norme del codice civile, non già con riferimento alle ‘norme di settore’, quale, appunto, quella di cui al 5° co. dell’art. 9 cit. (cfr. ricorso, pag. 18) .
Deducono in secondo luogo che il privilegio di cui al 5° co. dell’art. 9 cit. opera unicamente con riferimento al credito derivante da finanziamenti ‘erogati e poi revocati’ (cfr. ricorso, pagg. 21 -22) .
Deducono che nella specie sia la ‘RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.’ sia il ‘RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE‘ non hanno mai revocato i finanziamenti accordati alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e a sua volta la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non ha mai revocato le garanzie con cesse alla ‘RAGIONE_SOCIALE.’ ed al ‘RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pag. 22) .
Deducono in terzo luogo che i crediti assistiti dal privilegio di cui al 5° co. dell’art. 9 cit. sono riscossi mediante iscrizione a ruolo (cfr. ricorso, pag. 23) .
Deducono che viceversa, in ipotesi di RAGIONE_SOCIALE, l’escussione della RAGIONE_SOCIALE da parte dell’istituto bancario che ne beneficia, determina la surrogazione del garante nei diritti del creditore garantito (cfr. ricorso, pag. 23) .
Deducono quindi che la Corte di Roma per nulla ha tenuto conto di tale aspetto (cfr. ricorso, pag. 23) .
Deducono in quarto luogo che, qualora si reputasse operante nella specie il privilegio di cui al 5° co. dell’art. 9 cit., si determinerebbe, in spregio agli artt. 1202 e 1949 cod. civ., un effetto abnorme, ovvero il fideiussore, benché surrogatosi nei diritti chirografari del creditore bancario, acquisirebbe una posizione più favorevole, ossia un credito privilegiato (cfr. ricorso, pag. 25) .
Deducono segnatamente che con gli ‘atti di quietanza e surroga’ del 20.6.2014 sia la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sia il ‘RAGIONE_SOCIALE‘ hanno espressamente surrogato la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ai sensi e per gli effetti dell’art. 1201 cod. civ. nei loro ‘diritti e azioni
nei confronti dell’Impresa Finanziata in relazione al contratto di mutuo’ (cfr. ricorso, pag. 26) .
Deducono quindi che con la surroga la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha acquisito la stessa posizione della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e del ‘RAGIONE_SOCIALE‘, i cui crediti ‘hanno pacificamente natura chirografaria’ (così ricorso, pag. 26) .
Il secondo motivo di ricorso, in relazione a ciascuna delle sue articolazioni, è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1), cod. proc. civ., siccome la Corte di Roma parimenti ha statuito in conformità all’elaborazione di questa Corte di legittimità.
Analogamente è sufficiente il rinvio all’elaborazione di quest o Giudice.
In ordine al primo profilo di censura è bastevole il riferimento all’insegnamento secondo cui il privilegio previsto dall’art. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei ‘ finanziamenti ‘ erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di RAGIONE_SOCIALE (stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate) e si estende al credito del gestore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un ‘ erogazione diretta da parte dell ‘ Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell ‘ istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento (cfr. Cass. (ord.) 10.4.2024, n. 9657 (Rv. 670771 – 02); Cass. (ord.) 22.10.2024, n. 27360. Si veda anche Cass. (ord.) 9.3.2020, n. 6508, secondo cui, in tema di ripartizione dell ‘ attivo fallimentare, il privilegio previsto dall ‘ art. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123
del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle RAGIONE_SOCIALE, assiste anche il credito del gestore del RAGIONE_SOCIALE che abbia subito l ‘ escussione della RAGIONE_SOCIALE da parte dell ‘ istituto di credito finanziatore a seguito dell ‘ inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l ‘ insegnamento di Sez. U, n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento) .
15. In ordine al secondo profilo di censura è, mutatis mutandis , bastevole il riferimento all’insegnamento secondo cui , in tema di ordine di ripartizione dell ‘ attivo fallimentare, l ‘ art. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle RAGIONE_SOCIALE, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell ‘ erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione (cfr. Cass. (ord.) 20.4.2018, n. 9926; Cass. (ord.) 24.8.2025, n. 23805, secondo cui, in tema di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, i crediti per la restituzione dei ‘ finanziamenti ‘ erogati sono assistiti dal privilegio previsto dall ‘ art. 9, 5° co., del d. lgs. n. 123 del 1998, anche durante l ‘ esecuzione del rapporto e a prescindere dalla revoca dell ‘ intervento (in applicazione del principio la RAGIONE_SOCIALE ha cassato con rinvio il decreto di rigetto dell ‘ opposizione allo stato passivo del fallimento che aveva escluso il suddetto privilegio in una fattispecie in cui la società sovvenuta era stata dichiarata fallita, dopo aver omesso di pagare la seconda rata del finanziamento, e aver ricevuto la diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ.) .
16. In ordine al terzo ed al quarto profilo di censura è bastevole il riferimento all’insegnamento secondo cui, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di RAGIONE_SOCIALE pubblica, in capo al gestore del RAGIONE_SOCIALE, ex lege n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell’art. 8bis , 3° co., del d.l. n. 3 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell ‘ entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente (cfr. Cass. (ord.) 10.4.2024, n. 9657 (Rv. 670771-01). Cfr. altresì Cass. 12.12.2024, n. 32148) .
17. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso le ricorrenti vanno condannate in solido a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
Non vi è margine per far luogo alla compensazione delle spese del presente giudizio, compensazione che parte ricorrente ha sollecitato in estremo subordine in esito alla discussione nel corso della pubblica udienza.
Invero, l ‘elaborazione giurisprudenziale di questa Corte si è palesata univocamente se non da epoca antecedente alla proposizione del ricorso di certo da epoca antecedente alla sua decisione.
Cosicché nulla avrebbe impedito alle ricorrenti di rinunciare all’impugnazione esperita in questa sede.
18. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
c ondanna in solido le ricorrenti, ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione nonché il concordato preventivo della ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, a rimborsare alla controricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’ar t. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il presidente NOME COGNOME