Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32521 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 32521 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
SRAGIONE_RAGIONE_SOCIALENZA
sul ricorso iscritto al n. 16369/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di mandataria di DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege – controricorrente –
ASTOLFI PATRIZIO ANTONINI RODOLFO RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
con intervento di
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in qualità di mandataria di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– intervenuta – avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 58 del 20/1/2023; AVV_NOTAIO;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22/10/2025 dal uditi i difensori delle parti e il Pubblico Ministero; udito il P.M., in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l ‘ accoglimento del ricorso; uditi i difensori delle parti e lette le memorie.
FATTI DI CAUSA
Presso il Tribunale di Civitavecchia pendeva l ‘ esecuzione immobiliare R.G. Esec. n. 22/2010, promossa da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (cessionaria dei crediti della mutuante Banca di Roma S.p.A.) e, per essa, quale mandataria, dalla UniCredit Credit Management RAGIONE_SOCIALE S.p.A. (poi denominata doRAGIONE_SOCIALE S.p.A., poi RAGIONE_SOCIALE S.p.A.), nei confronti dell ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (ente in procedura concorsuale di liquidazione generale ex art. 16 disp. att. cod. civ. a far data dal 15/05/2007), in forza di mutuo fondiario del 28/05/1996 (titolo posto a base pignoramento del 22/12/2009) e nella quale era intervenuto il medesimo creditore sulla scorta di mutuo fondiario del 26/07/1999.
L ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era stata posta in liquidazione generale ai sensi dell ‘ art. 27 cod. civ. e dell ‘ 16 disp. att. cod. civ. a far data dal 15/05/2007.
Con provvedimento del 25/06/2019 il giudice dell ‘ esecuzione, «considerato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 disp. att. c.c., 51 e 201 r.d. 267/1942 esiste il divieto di intraprendere o proseguire procedure esecutive individuali una volta aperta la procedura concorsuale; ritenuto che a tale divieto non possa ritenersi sottratto neanche il creditore fondiario in quanto l ‘ art. 41 D.Lgs. 385/1993, che consente al creditore fondiario di proseguire le azioni esecutive individuali anche in costanza di fallimento in deroga ai principi contenuti negli art. 51 e 52 r.d. 267/1942, non può trovare applicazione analogica nel caso di specie trattandosi di norma eccezionale; ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione di improcedibilità dell ‘ esecuzione», fissava l ‘ udienza dell ‘ 11/07/2019 per la chiusura della procedura esecutiva.
4. In esito a detta udienza, con provvedimento 08/08/2019, il giudice dichiarava improcedibile l ‘ esecuzione R.G. Esec. n. 22/2010 e ordinava la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
5. Proponeva tempestiva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, mandataria della creditrice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE AG, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (cessionaria in blocco di crediti pecuniari di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE).
6. Con la sentenza n. 58 del 20/1/2023, il Tribunale di Civitavecchia accoglieva l ‘ opposizione e così provvedeva: «revoca il provvedimento emesso dal giudice dell ‘ esecuzione di questo Tribunale in data 8 agosto 2019 nella procedura esecutiva n. 22/2010, il precedente provvedimento emesso in data 25 giugno 2019, nonché il successivo provvedimento emesso in data 11 marzo 2021 nella fase cautelare del giudizio n. 1973/20; dichiara inammissibile la domanda proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.».
7. Per quanto qui rileva, il Tribunale così spiegava la propria decisione: «Il provvedimento adottato dal giudice dell ‘ esecuzione, è conforme a vari provvedimenti editi recenti della giurisprudenza di merito … e ad altri provvedimenti riferiti ad altre procedure concorsuali diverse dal fallimento …, tuttavia ritiene questo giudice di non aderire all ‘ orientamento espresso nel provvedimento impugnato. La premessa è che per l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è stata disposta la liquidazione generale del patrimonio dell ‘ ente; per tale procedura si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del R. decreto 16 marzo 1942 n. 267 e quindi la disciplina prevista per la liquidazione coatta amministrativa. A differenza da quanto previsto per l ‘ amministrazione straordinaria dall ‘ art. 48 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 (che esclude espressamente l ‘ applicabilità del privilegio processuale previsto dalla normativa sul credito fondiario per tale procedura) e per il concordato preventivo i cui rapporti con le procedure esecutive erano dettati dall ‘ art. 168 l.f. che vietava ai RAGIONE_SOCIALE di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore ammesso al concordato preventivo senza contemplare deroghe, i rapporti tra liquidazione coatta amministrativa e procedure esecutive erano disciplinati dall ‘ art. 201 l.f. che richiama l ‘ art. 51 della stessa legge e, quindi da una norma che, nel prevedere il divieto di azioni esecutive ‘ fa salve le diverse disposizioni di legge ‘ . L ‘ art. 201 comma 1 l.f., applicabile alla procedura de qua , stabilisce che ‘ Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell ‘ art. 66 ‘ . Tra le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II rientra l ‘ art. 51 l.f. che al comma 1 prevede ‘ Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento ‘ . Si tratta quindi di una disciplina diversa anche da quella prevista nell ‘ art. 3 L. 17/07/1975, n. 400 per
la liquidazione delle società cooperative disposta ai sensi dell ‘ articolo 2540 del codice civile, in base alla quale ‘ dalla data del provvedimento di liquidazione coatta di uno degli enti di cui all ‘ articolo 1 della presente legge, sui beni compresi nella liquidazione, non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell ‘ articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, né possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell ‘ ente né iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di liquidazione ‘ . Pertanto non si è in presenza di una applicazione analogica dell ‘ art. 41 TUB né ad una applicazione estensiva della stessa disposizione ma di una applicazione diretta alla liquidazione coatta amministrativa, come avviene per il fallimento, della disposizione di legge che prevede, a favore del creditore fondiario, il privilegio processuale. La procedura esecutiva iniziata dall ‘ istituto bancario, in forza di un credito fondiario, era quindi legittima anche se la RAGIONE_SOCIALE debitrice era assoggettata ad una procedura di liquidazione generale, prevista dall ‘ art. 16 disp. att. c.c., equiparata normativamente ad una liquidazione coatta amministrativa».
Avverso la predetta sentenza l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione generale proponeva ricorso per cassazione, fondato su un unico articolato motivo.
Resistevano, con distinti controricorsi, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (locataria dell ‘ immobile pignorato).
Non svolgevano difese nel giudizio di legittimità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (rappresentata da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), cessionaria del credito di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.ARAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti della ricorrente, NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, già parti del processo nel grado di merito.
Richiamando l ‘ art. 111 cod. proc. civ., interveniva nel giudizio di legittimità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE SPV 4
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la quale dichiarava di essere successore a titolo particolare di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in forza di contratto di cessione del 15/2/2024.
All ‘ esito dell ‘ udienza del 21/5/2025, il Collegio ordinava l ‘ integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione dell ‘ ordinanza n. 17331 del 27/6/2025.
Il Pubblico Ministero concludeva, con la propria memoria e nella discussione, per l ‘ accoglimento del ricorso.
Le parti depositavano memorie ex art. 378 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, con riferimento al relativo profilo di ammissibilità e procedibilità del ricorso, si rileva che la ricorrente ha regolarmente ottemperato all ‘ ordine di integrazione del contraddittorio, avendo provveduto a notificare a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.ARAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l ‘ atto introduttivo in data 8/7/2025 e a depositare la prova del perfezionamento della notifica (eseguita a mezzo p.e.c.) il giorno successivo. È irrilevante la rinnovazione della notificazione compiuta alle altre parti intimate, nei confronti delle quali il contraddittorio era già integro.
Va poi dichiarata l ‘ inammissibilità dell ‘ «intervento ex art. 111 cod. proc. civ. per successione a titolo particolare di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e per essa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE» svolto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per tramite della mandataria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; infatti, per consolidato indirizzo di nomofilachia, mancando una espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendere parte al giudizio di cassazione, è inammissibile l ‘ intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, sicché il successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 cod. proc. civ. ha facoltà di intervenire nel grado di legittimità soltanto se
in questo non vi sia stata una precedente costituzione del dante causa oppure ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (così, tra le tante, Cass. 02/10/2023, n. 27822; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass. 04/03/2021, n. 5987; Cass. 10/10/2019, n. 25423; Cass. 27/12/2018, n. 33444; Cass. 06/10/2017, n. 23439; in generale, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 26145 del 03/11/2017).
3. Sempre in via preliminare si osserva che la dichiarazione del difensore della ricorrente resa all ‘ udienza del 22/10/2025 («evidenzia che è stato depositato nel giudizio di esecuzione atto di rinuncia ex art. 629 c.p.c. da parte del creditore procedente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. A seguito del deposito della rinuncia il G.E. ha fissato udienza per il 25 novembre 2025. L ‘ odierna ricorrente ha depositato istanza di provvedimento fuori udienza ma il G.E. ha confermato l ‘ udienza fissata; ha inoltre depositato istanza di anticipazione dell ‘ udienza ad oggi senza riscontro.») non influisce sul giudizio di legittimità, sia perché non supportata da adeguata documentazione probatoria, sia perché, per espressa affermazione della parte, alla data della decisione di questa Corte non è stata ancora verificata la regolarità della rinuncia e, conseguentemente, dichiarata l ‘ estinzione del processo esecutivo.
4. Il Collegio osserva, infine, che l ‘ opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è stata tempestivamente proposta, in data 29/08/2019, avverso l ‘ ordinanza di chiusura anticipata del processo in data 08/08/2019 (emessa a scioglimento della riserva assunta in data 11/07/2019), comunicata il successivo 09/08/2019.
5. Nella fase endoesecutiva dell ‘ opposizione, con ordinanza 11/03/2020, comunicata il 12/03/2020, a scioglimento della riserva assunta all ‘ udienza 11/02/2020, il giudice dell ‘ esecuzione assegnava «termine di quaranta giorni per l ‘ introduzione del giudizio di merito, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento o di quello conclusivo dell ‘ eventuale fase di reclamo» e provvedeva sulle spese in favore della RAGIONE_SOCIALE. L ‘ atto di citazione del 22/06/2020, introduttivo della fase di merito (r.g.
1973/2020), è tempestivo in ragione della cosiddetta ‘ sospensione Covid ‘ fino all ‘ 11/5/2020 (e il 21/6/2020 era domenica).
6. La medesima opponente COGNOME, però, aveva proposto -in data 17/07/2019 -opposizione avverso il provvedimento del 25/06/2019 (comunicato il 26/06/2019), col quale il giudice dell ‘ esecuzione aveva fissato l ‘ udienza 11/07/2019 per la chiusura della procedura esecutiva.
7. Nella fase endoesecutiva, con ordinanza resa all ‘ udienza del 13/04/2021, il giudice dell ‘ esecuzione fissava «termine di giorni 40 a decorrere dal momento in cui il presente provvedimento diviene definitivo, per l ‘ introduzione del giudizio di merito», il quale era introdotto con atto di citazione del 14/06/2021 (r.g. 2104/2021); poi, il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza qui impugnata, così provvedeva: «in accoglimento della opposizione proposta deve revocarsi sia il provvedimento impugnato emesso in data 8 agosto 2019 dal giudice dell ‘ esecuzione nella procedura n. 22/10 che il precedente provvedimento emesso in data 25 giugno 2019 nonché il successivo provvedimento emesso in data 11 marzo 2021 nella fase cautelare di questo giudizio.».
8. Pronunciando sul ricorso, d ‘ ufficio si deve cassare senza rinvio la decisione del Tribunale di Civitavecchia nella parte in cui ha accolto l ‘ opposizione di COGNOME avverso il provvedimento del 25/06/2019 (comunicato il 26/06/2019), col quale il giudice dell ‘ esecuzione aveva fissato l ‘ udienza 11/07/2019; detta opposizione era inammissibile, in quanto proposta il 17/7/2019 e, pertanto, tardivamente (oltre il termine di 20 giorni dalla conoscenza del provvedimento) e, soprattutto, perché rivolta avverso il provvedimento di fissazione dell ‘ udienza, che non può essere considerato atto esecutivo (in quanto ex se non lesivo della sfera giuridica dell ‘ opponente) e, quindi, insuscettibile di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3, 05/05/2022, n. 14282, Rv. 664846-01).
9. Con l ‘ unico motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione degli
artt. 51 e 201 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare …) e 41 D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, da parte della decisione impugnata, nella parte in cui ha dichiarato direttamente applicabile, alla procedura di liquidazione generale ex art. 16 disp. att. c.c. dell ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il privilegio processuale concesso dall ‘ art. 41 TUB al creditore fondiario RAGIONE_SOCIALE, in forza del richiamo all ‘ art. 51 l.fall. contenuto nell ‘ art. 201 della stessa l.fall., in contrasto con i principi ermeneutici rinvenibili agli articoli 12 e 14 delle Preleggi.».
Il motivo è fondato.
Il quadro normativo di riferimento per la decisione della questione è costituito, innanzitutto, dagli artt. 30 cod. civ. -«Liquidazione» («Dichiarata l ‘ estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.») -e 16 disp. att. cod. civ. («Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell ‘ ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , salve le disposizioni seguenti.»), disposizioni che disciplinano la liquidazione delle persone giuridiche, anche mediante il rinvio a disposizioni della legge fallimentare (e ora del c.c.i.i.) riguardanti la liquidazione coatta amministrativa.
È altresì rilevante l ‘ art. 201 della legge fallimentare («Effetti della liquidazione per i RAGIONE_SOCIALE e sui rapporti giuridici preesistenti»), secondo cui «Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell ‘ art. 66. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l ‘ autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE di sorveglianza.».
Il richiamo della «Legge fallimentare titolo II, capo III, sezione II e sezione IV» si riferisce agli articoli da 51 a 63 e da 72 a 83bis l.fall., norme tra le quali assume specifico rilievo l ‘ art. 51 l.fall. («Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali»), secondo cui, «Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.» (la norma trova il suo omologo nell ‘ art. 150 c.c.i.i.).
Già da una prima ricognizione normativa si evince che la catena dei rinvii conduce all ‘ art. 51 l.fall. e al generale divieto di intraprendere/proseguire azioni esecutive individuali sui beni del fallito, salve le eccezioni previste dalla legge, tra le quali, pacificamente, si annovera il privilegio processuale del creditore fondiario ex art. 41, comma 2, primo periodo, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (c.d. TUB), secondo cui «L’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore.».
Quest ‘ ultima disposizione, come detto, introduce un ‘ eccezione alla regola dell ‘ art. 51 l.fall. e, come tale, va applicata esclusivamente alle fattispecie ivi previste (art. 14 preleggi): in altre parole, poiché l ‘ eccezionale art. 41 TUB fa testuale riferimento al solo fallimento (e, oggi, alla liquidazione giudiziale, ai sensi dell ‘ art. 349 c.c.i.i.), il privilegio del creditore fondiario non trova applicazione nella liquidazione generale del patrimonio dell ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Sebbene la suesposta argomentazione sia ex se dirimente, anche altre ragioni militano a sostegno dell ‘ impossibilità, per il creditore fondiario, di dare avvio o proseguire procedure individuali in danno dell ‘ RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Infatti -anche prendendo le mosse dalla decisione di Cass. Sez. 1, 19/08/2024, n. 22914, la quale ha ravvisato un ‘ omologia tra la procedura concorsuale ‘ fallimentare ‘ e la liquidazione controllata disciplinata dall ‘ artt.
268 ss. c.c.i.i. («In tema di crisi di impresa, il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all ‘ art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993, istituto ancora in vigore in quanto non attinto dalla riforma, sia nel caso in cui il debitore esecutato sia sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso in cui sia sottoposto alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui ai successivi artt. 268 e ss., così da di trattare in modo analogo la liquidazione controllata e la liquidazione giudiziale, ormai avvinte da una comunanza di disciplina, in relazione alle procedure esecutive promosse dai RAGIONE_SOCIALE fondiari.») -si deve rilevare che la citata pronuncia non ha affatto sconfessato il carattere eccezionale del menzionato art. 41 TUB, ma ha esteso alla liquidazione giudiziale le agevolazioni del fondiario (escludendo la possibilità di realizzare una scissione del contenuto dell ‘ art. 51 l.fall., reputato applicabile anche nella parte in cui fa salve diverse disposizioni di legge, tra cui l ‘ art. 41 TUB) sulla base dell ‘ assimilazione tra la procedura di liquidazione ‘ maggiore ‘ (la liquidazione giudiziale) e quella ‘ minore ‘ (la liquidazione controllata).
Al contrario, nel caso de quo non si può ravvisare alcuna omologia tra la liquidazione generale del patrimonio dell ‘ ente associativo -che non è un imprenditore, bensì un ente morale -e le procedure concorsuali rette dal codice della crisi, sicché non vi è motivo di uniformare la disciplina riconoscendo un identico (e privilegiato) trattamento del creditore fondiario.
Proprio sulla base della differente tipologia dei soggetti sottoposti a procedura, si osserva che la liquidazione delle persone giuridiche diverse dalle imprese non consente una totale sovrapposizione delle regole stabilite per il fallimento e per la liquidazione coatta amministrativa, stante la diversa finalità, attività e disciplina delle compagini. Risulta, perciò, irrilevante nella fattispecie qui esaminata il risalente precedente di Cass. Sez. 1, 07/06/1988, n. 3847, Rv. 459057-01 (richiamato da Cass. Sez. 1, 19/08/2024, n. 22914), secondo cui «L ‘ art. 51 della legge fallimentare, il
quale, nell ‘ escludere l ‘ esperibilità dell ‘ esecuzione individuale, fa salva diversa disposizione di legge, inclusa quella dettata dall ‘ art. 42 secondo comma del r.d. n. 646 del 1905 sul credito fondiario, trova integrale applicazione nella liquidazione coatta amministrativa, anche con riguardo a tale eccezione, in forza del richiamo di cui al successivo art. 201 della medesima legge, e, pertanto, pure sugli immobili acquisiti a detta liquidazione, deve ritenersi consentito agli istituti di credito fondiario di promuovere e proseguire l ‘ espropriazione individuale, in base all ‘ ipoteca iscritta a garanzia di mutuo.».
20. È poi significativo, quale ulteriore argomento a supporto della decisione (benché di per sé non dirimente), che l ‘ art. 304 c.c.i.i. non contenga alcuna innovazione nella disciplina della l.c.a., a cui si riferisce l ‘ art. 16 disp. att. cod. civ. nella sua attuale formulazione: l ‘ importante intervento legislativo costituito dal d.lgs. n. 14 del 2019 avrebbe certamente consentito al legislatore, se intenzionato ad uniformare la disciplina di tutte le procedure liquidatorie, di adottare un ‘ unica regola anche in relazione alla liquidazione generale del patrimonio delle persone giuridiche e all ‘ eccezione al divieto di iniziative esecutive individuali.
21. Da ultimo, un indizio utile per l ‘ ermeneusi può essere tratto dalla legge delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell ‘ insolvenza (legge 19 ottobre 2017, n. 155), che, tra i principî e criteri direttivi, per la liquidazione giudiziale aveva tra l ‘ altro previsto di «escludere l ‘ operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari; prevedere, in ogni caso, che il privilegio fondiario continui ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell ‘ ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all ‘ articolo 1» (art. 7, comma 4, lett. a); se è vero che alla citata norma il legislatore delegato non ha dato applicazione nel c.c.i.i., resta il principio normativo chiaramente espresso nel testo sopra
riportato che fornisce, quantomeno, uno spunto interpretativo, idoneo ad orientare l’ermeneusi di quella particolare disciplina di favore .
22. In conclusione, in forza del principio di diritto
«In caso di liquidazione generale del patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE sciolta, compiuta a norma degli art. 30 cod. civ. e 16 disp. att. cod. civ., non trova applicazione il privilegio processuale concesso dall’art. 41 TUB al creditore fondiario, il quale non può iniziare o proseguire l’azione esecutiva sui beni dell’ente compresi nella procedura di liquidazione», il ricorso va accolto e la sentenza di accoglimento dell’opposizione dev ‘ essere cassata.
Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto in relazione alla natura meramente rescindente dell’opposizione agli atti esecutivi , la causa può essere decisa nel merito a norma dell ‘ art. 384 cod. proc. civ.: di conseguenza, è respinta l ‘ opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. di COGNOME (nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE AGRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) avverso l ‘ ordinanza di chiusura anticipata del processo emessa dal giudice dell ‘ esecuzione in data 08/08/2019.
La novità della questione, che non trova precedenti nella giurisprudenza di legittimità, giustifica la compensazione delle spese dell ‘ intera controversia.
P. Q. M.
La Corte
pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l ‘ opposizione avverso il provvedimento del 25/06/2019 col quale il giudice dell ‘ esecuzione aveva fissato l ‘ udienza dell’ 11/7/2019;
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l ‘ opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l ‘ ordinanza di chiusura anticipata del
processo emessa dal giudice dell ‘ esecuzione in data 08/08/2019 e, decidendo nel merito, respinge la predetta opposizione;
compensa interamente tra le parti le spese della causa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 22 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore (NOME COGNOME)
Il Presidente (NOME COGNOME)