Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12029 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12029 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 16363-2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO, domicilia per legge.
RICORRENTE
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
INTIMATO
avverso il decreto dei 23/26.5.2017 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, udita la relazione nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 93 l.fall. l’RAGIONE_SOCIALE domandava l ‘ammissione al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiarato dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 11 del l’11.3. 2015, di
crediti del complessivo importo di euro 143.938,17, per imposta I.V.A., ritenute, sanzioni ed interessi relativamente all’anno di imposta 2013 .
Il giudice delegato ammetteva il credito al passivo in chirografo, ‘in ragione del fatto che nella domanda non era stato indicato alcun grado di privilegio ‘ .
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione allo stato passivo.
Deduceva che la domanda di ammissione al passivo indicava che il credito era vantato a titolo d’I.V.A ed era quindi indubbiamente privilegiato.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Instava per il rigetto dell’opposizione.
Con decreto dei 23/26.5.2017 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava l’opposizione e compensava le spese di lite.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto, sulla scorta di due motivi, la cassazione con ogni susseguente statuizione.,
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’ art. 62, 3° co., d.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Deduce che l’intangibilità e l’irrinunciabilità, di matrice comunitaria, dell’ I.V.A. comportano che la pura e semplice richiesta di ammissione al passivo del credito I.V.A. per capitale ed interessi ne impone senz’altro l’ammissione in via privilegiata.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 , cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 93 l.fall.
Deduce che la domanda di ammissione al passivo indicava espressamente che trattavasi di credito I.V.A..
Deduce altresì che il privilegio che assiste il credito I.V.A. per capitale ed accessori, ha la sua fonte nella legge; che dunque, una volta che sia specificato che la pretesa si fonda sul mancato pagamento di detto tributo, non può reputarsi omessa l’indicazione del privilegio né può ritenersi incerto il titolo di prelazione.
I due motivi di ricorso, che sono fra loro connessi e possono essere contestualmente esaminati, sono infondati.
Reputa il Collegio, pur nella consapevolezza di indicazioni di segno diverso, di dar continuità all’indirizzo es presso da questa Corte con la pronuncia n. 15702 del 15.7.2011, secondo cui, in tema di accertamento del passivo, la domanda di insinuazione presentata senza specifica richiesta del privilegio non può essere integrata mediante ulteriore atto successivo al deposito, da parte del curatore, RAGIONE_SOCIALE stato passivo ex art. 95, 2° co., l.fall., configurando tale richiesta, in fattispecie regolata (è il caso di specie) dal d.lgs. 12.9.2007, n. 169, una mutatio e non una emendatio libelli e derivandone, nella fase sommaria e per la perentorietà dei termini ivi previsti, la considerazione del credito stesso come chirografo; e secondo cui la non sanabilità dell’omissione (o dell’assoluta incertezza) RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALE prelazione implica altresì, da un lato, che lo stesso credito – con la richiesta del privilegio e senza un ritiro RAGIONE_SOCIALE domanda tempestiva non possa essere insinuato in via tardiva e, dall’altro, il rigetto dell’opposizione allo stato passivo (cfr., analogamente, Cass. 19.1.2017, n. 1331 -alla quale si è espressamente conformato il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE – secondo
cui nel giudizio di verificazione RAGIONE_SOCIALE stato passivo l’indicazione del titolo del privilegio di cui si chiede il riconoscimento non attiene alla semplice qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, bensì integra la causa petendi RAGIONE_SOCIALE domanda di ammissione; cosicché, ove l’indicazione del titolo del privilegio venga mutata o specificata per la prima volta in sede di opposizione, la relativa domanda è inammissibile per il suo carattere di novità; Cass. 19.3.2012, n. 4306).
Segnatamente, vanno ribaditi gli argomenti motivazionali di cui alla pronuncia n. 15702/2011, testualmente ripresi dalla pronuncia n. 1331/2017 di questa Corte.
Ovvero che <<già prima RAGIONE_SOCIALE riforma RAGIONE_SOCIALE legge fallimentare questa Corte aveva puntualizzato che ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. Fall., art. 93, comma l, la domanda di insinuazione al passivo deve indicare non solo il titolo da cui il credito deriva, ma anche le ragioni RAGIONE_SOCIALE prelazioni, di guisa che anche questa seconda indicazione (…) assurge ad elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE causa petendi fatta valere con la suddetta domanda, configurato dal legislatore per fini di tutela RAGIONE_SOCIALE par condicio dei creditori concorrenti. Di talché nel <>.
Ovvero che le <>.
Ovvero che <>.
Ovvero che <>.
Di talché, <>.
In questo quadro non può che opinarsi nei termini che seguono.
Per un verso, va in toto condiviso il duplice rilievo formulato dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE sulla scorta del riscontro per cui la domanda tempestiva di ammissione al passivo proposta dall’RAGIONE_SOCIALE non recava la richiesta di ammissione del credito in privilegio.
Ossia che non esplicano alcuna valenza né la specificazione del privilegio operata con le osservazioni proposte ai sensi del 2° co. dell’art. 95 cod. proc. civ. né la specificazione del privilegio operata con l’atto di opposizione, in quanto sostanziante una inammissibile mutatio libelli .
Per altro verso, non rilevano i requisiti connotanti l’ i.v.a. quale imposta comunitaria armonizzata: è infatti evidente che, ove l’amministrazione finanziaria non richieda la collocazione del relativo credito in via privilegiata, il giudice non può provvedere in tal senso d’ufficio, atteso il rigore correlato ai principi RAGIONE_SOCIALE domanda, RAGIONE_SOCIALE corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio, e anche in vista RAGIONE_SOCIALE salvaguardia RAGIONE_SOCIALE par condicio creditorum.
Poiché il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese, non va assunta statuizione in ordine alle spese del presente giudizio.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove tale contributo sia dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024.
La presidente
NOME