Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22778 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22778 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/08/2025
ORDINANZA
INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 5600/2024 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE con sede a Bologna, INDIRIZZO, C.F. P_IVA, P. IVA P_IVA, in persona dei Curatori Dott.ssa NOME COGNOME, Prof. Avv. NOME COGNOME e Dott. NOME COGNOME, rappresentato e difeso dal l’ Avv. NOME COGNOME del Foro di Verona e dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Milano, in virtù di procura in atti.
–
Ricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE con sede legale in Milano, INDIRIZZO Partita IVA P_IVA e iscritta al registro delle imprese di Milano Monza Brianza al n. 12592780964, REA CODICE_FISCALE rappresentata dalla Dott.ssa NOME COGNOME nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore , in qualità di assuntore del concordato fallimentare omologato dal Tribunale di Bologna con decreto del 20.11.2023
divenuto definitivo, rappresentato e difeso dal l’ Avv. NOME COGNOME del Foro di Verona e dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Milano, in virtù di procura in atti.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), con sede legale in INDIRIZZO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. P_IVA, Fax NUMERO_TELEFONO e PEC EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO (anche ‘RAGIONE_SOCIALE‘) .
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il decreto del Tribunale di Bologna reso nel procedimento n. 3542/2022 R.G., depositato il giorno 29.01.2024, comunicato via PEC in data 29.01.2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/7/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Bologna -decidendo sul ricorso in opposizione allo stato passivo promosso da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE – ha accolto la proposta opposizione, ammettendo al passivo: (a) in via privilegiata, ai sensi dell’art. 9 comma 5 del decreto legislativo n. 123/98, il credito vantato dalla ricorrente per la somma capitale di USD 1.395.000,00 e pari, alla data di erogazione dell’indennizzo (9/08/19) , ad euro 1.247.990,71, secondo il rapporto di cambio euro/dollari americani; (b) in via privilegiata, il credito vantato dalla ricorrente per la somma capitale di USD 10.991.699,34 e pari ad euro 9.641.562,83; (c) in via privilegiata su ciascuna somma indennizzata da SACE, gli interessi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 123/98 e dunque nella misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di ciascun pagamento maggiorato di cinque punti percentuali per l’intera annualità in corso alla data di deposito della domanda di concordato e, ove maturati, per l’annualità precedente; (d) per il periodo
successivo all’annualità in corso alla data della domanda di concordato e sino al 05/07/21, gli interessi legali al saggio di cui all’art. 1284 c.c. .
2. Il Tribunale ha ricordato, per quanto qui di interesse, che la parte ricorrente ed opponente aveva esposto in punto di fatto: – di aver prestato una serie di controgaranzie a favore delle società RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE società entrambe controllate da RAGIONE_SOCIALE ed impegnate nell’esecuzione di un impianto geotermico in Turchia la prima e di tre impianti fotovoltaici in Egitto la seconda; – di aver ricevuto lettera di manleva sottoscritta dalle società e da RAGIONE_SOCIALEin qualità di garante solidale) con la quale ciascuna impresa si era obbligata a rimborsare a SACE s.p.a. qualsiasi somma da quest’ultima versata alla banca finanziatrice a titolo di controgaranzia e a tenerla indenne da ogni danno, spesa e onere subiti; di essere stata escussa dall’istituto di credito che, contestualmente al rilascio della controgaranzia da parte di SACE, aveva prestato in prima istanza garanzia fideiussoria per la corretta esecuzione dei lavori e l’adempimento delle obbligazioni derivanti da ciascun contratto, a favore degli operatori/beneficiari stranieri; – di aver avviato e concluso il procedimento per la revoca del contributo pubblico erogato alle imprese, in mancanza della prova da parte delle stesse società finanziate del corretto utilizzo delle somme mutuate per le finalità dichiarate nel contratto; – di aver quindi versato all’istituto di credito le somme previste , in ragione delle controgaranzie prestate, a mezzo bonifico bancario; – di essere stata dunque surrogata, dalla data dei singoli pagamenti e nei limiti dell’importo di volta in volta versato, in tutti i diritti e le azioni spettanti allo stesso istituto di credito, in base alla fideiussione prestata; di aver infine esercitato l’azione di regresso nei confronti del coobbligato e garante RAGIONE_SOCIALE nel frattempo dichiarato fallito dal Tribunale di Bologna nel luglio del 2021, con tempestive domande di insinuazione al passivo, con richiesta di ammissione del credito vantato in via privilegiata, ai sensi dell’art. 9 , comma 5, del d. lgs. n. 123/98; -di essere stata ammessa invece al chirografo, in relazione alla controgaranzia prestata a favore di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., per l’importo di euro 1.247.990,71 e, in relazione alla controgaranzia prestata a favore di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., per l’importo complessivo di euro 9.641.562,23, con esclusione in entrambi i casi, del privilegio, perché previsto soltanto per il credito vantato
nei confronti del debitore principale e non anche del garante/fideiussore; tanto premesso in fatto, il Tribunale ha rilevato ed osservato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) la procedura fallimentare, costituitasi in giudizio, aveva sollevato anche differenti temi di indagine rispetto all’unico motivo di rigetto del privilegio prospettato dal giudice delegato, rilievi certamente ammissibili in rito che, tuttavia, erano stati ampiamente già dibattuti e risolti dalla giurisprudenza di legittimità; (ii) l’unica questione ancora aperta e non risolta dalla giurisprudenza di legittimità, riguardava invece la decisione del giudice delegato relativa all ‘ esclusione del privilegio in capo alla società pubblica, nel caso in cui il diritto alla restituzione venisse fatto valere non nei confronti del debitore principale (e cioè dell’impresa che aveva materialmente beneficiato dell’intervento), ma nei confronti del soggetto che aveva, a sua volta, controgarantito quella restituzione; (iii) l’opposizione di SACE merit ava tuttavia accoglimento; (iv) occorreva infatti essere richiamato l’art. 8 bis , comma 3, della legge n. 33 del 2015 (che aveva convertito in legge il decreto legge n. 3 del 24/01/2015), dettato in materia di credito riconosciuto alle piccole medie imprese, secondo il quale ‘ Il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all’art. 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751 bis c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a t erzi’ ; (v) tale disposizione di legge, seppur introdotta con riferimento ai finanziamenti (diretti e/o indiretti) concessi dal Fondo di Garanzia in favore delle piccole e medie imprese, ammetteva e riconosceva espressamente il privilegio in capo all’ amministrazione pubblica non solo nei confronti del beneficiario finale (debitore principale), ma anche nei confronti dei terzi garanti ed esprimeva dunque un principio estensibile a tutte le forme di finanziamento pubblico; (vi) negare un trattamento diverso al credito di SACE – cui comunque si applicava il privilegio ex art. 9, comma 5, decreto leg.vo n. 123/98 – sarebbe stato pertanto del tutto contraddittorio e non coerente rispetto alla ratio della norma citata, come desumibile dall’ordinamento e declinata dall’oramai
costante orientamento della Suprema Corte di massimo ampliamento, nei limiti comunque consentiti dal tenore letterale, del riconoscimento del privilegio; (vii) se infatti lo scopo della norma – che attribuisce il privilegio all’amministrazione pubblica – era garantire al massimo il credito del finanziatore e far rientrare le somme allo stato onde consentirne il reimpiego a favore di altre imprese più meritevoli, allora doveva necessariamente essere ritenuto il privilegio come connaturato al credito a prescindere dal patrimonio su cui si faceva valere e dunque riconosciuto anche nelle ipotesi in cui il diritto alla restituzione fosse esercitato nei confronti del garante; (viii) la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure di sostegno ivi contemplate consentivano ed anzi imponevano di estendere il privilegio anche al credito restitutorio vantato dall’ente concedente nei confronti di quei soggetti che si erano resi a loro volta garanti; (ix) tale opzione interpretativa risultava, peraltro, perfettamente in linea con le finalità proprie dei finanziamenti pubblici e con le necessarie garanzie introdotte dal legislatore al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione e di realizzare l’interesse pubblicistico al reim piego di quelle stesse risorse a favore di imprese più meritevoli; (xi) non si trattava peraltro di un’applicazione analogica della specifica disposizione di legge (vietata in materia di riconoscimento di privilegio), ma di un’interpretazione estensiva delle norme che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti, interpretazione consentita espressamente dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 11930 del 17/05/2010); (xii) in ragione, poi, del l’unicità del rapporto da cui sorge va il credito restitutorio doveva ritenersi infine che anche gli importi richiesti a titolo di remunerazione (per le garanzie prestate e per le relative proroghe disposte dall’amministrazione pubbli ca) e gli interessi fossero ugualmente assistiti dal privilegio; (xiii) gli interessi generati dai crediti privilegiati sono regolamentati dall’art. 2749 c.c., richiamato dall’art. 54 l. fall., con la conseguenza che, in forza della norma civilistica, il privilegio attribuito al credito per capitale si estendeva agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell’anno precedente e che gli interessi successivamente maturati avevano invece privilegio nei limiti della misura
legale sino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito era stato soddisfatto, anche se parzialmente; (xiv) nel caso di specie, trattandosi di fallimento dichiarato in consecuzione rispetto alla domanda di concordato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 55 l. fall., per data di pignoramento doveva intendersi la data di presentazione della domanda di concordato ovvero il 28/03/20, come indicato da parte opponente; (xv) l’opponente aveva richiesto gli interessi, peraltro, solo fino alla data del fallimento di SECI e pertanto gli stessi, per il principio della domanda, dovevano essere riconosciuti con tale decorrenza finale; (xvi) sulla somma indennizzata da SACE in relazione alla controgaranzia prestata a favore di RAGIONE_SOCIALE, a decorrere dalla data del relativo pagamento (9/08/19), erano dovuti gli interessi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 123/98 e dunque nella misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento maggiorat o di cinque punti percentuali e ciò per l’intero anno in corso alla data di deposito della domanda di concordato e pertanto sino al 9/08/20 (non per l’anno precedente perché il credito era sorto soltanto ad agosto 2019); (xvii) per il periodo successivo e sino alla data di dichiarazione di fallimento (05/07/21) gli interessi dovevano invece essere computati ai sensi dell’art. 1284 c.c..
2.Il decreto, pubblicato il 29.01.2024, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE nonché da RAGIONE_SOCIALE in qualità di assuntore del concordato fallimentare con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, contenente anche ricorso incidentale.
Il Fallimento ha depositato controricorso al ricorso incidentale.
Le ricorrenti hanno depositato altresì memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 delle preleggi e degli articoli 2745 cod. civ. e 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 per avere il decreto del Tribunale di Bologna applicato in via analogica (in contrasto con il principio del divieto della interpretazione analogica in materia
di privilegi, stante la loro natura eccezionale) la disposizione dell’art. 8 -bis del D.L. 3/2015, così consentendo erroneamente di riconoscere il privilegio di cui al predetto art. 9 d.lgs. 123/1998 anche nel patrimonio del garante.
La Sace propone inoltre ricorso incidentale, articolato a sua volta in un solo motivo di doglianza.
2.1 Deduce, cioè, la violazione degli artt. 1 e 9 comma 4 e 5 del D.lgs. n. 123/1998 e del combinato disposto degli artt. 2749, 1284 cod. civ. e 54 l. fall., in relazione all’art 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ..
2.1.1 Si evidenzia da parte della ricorrente incidentale che correttamente il Tribunale di Bologna aveva riconosciuto natura privilegiata agli interessi maturati sul credito ammesso, tanto a quelli relativi al periodo riferito alla intera annualità in cui era stata aperta la procedura di concordato e all’annualità precedente, quanto a quelli maturati nel periodo successivo all’annualità in corso , alla data della domanda di concordato e sino al 05/07/21. Tuttavia, mentre gli interessi relativi al primo dei due periodi erano stati -correttamente -riconosciuti al tasso stabilito dal d.lgs. 123/98 e, dunque, nella misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di ciascun pagamento maggiorato di cinque punti percentuali, gli interessi inerenti al secondo periodo (ossia maturati successivamente all’annualità in corso alla data della domanda di concordato e sino al 5.07.21) erano stati ingiustamente ammessi al saggio di cui all’art. 1284 c.c.
2.2 Secondo la ricorrente incidentale, risulterebbe palesemente contraddittorio il ragionamento compiuto dal Tribunale di Bologna che, da un lato, riconosce la piena applicazione dell’art. 9 d.lgs. 123/98, per poi scomputare una parte degli interessi maturati e assoggettarli alla disciplina del 1284 cod. civ. Né, d’altro canto, una tale conclusione avrebbe potuto essere seriamente giustificata dal richiamo al combinato disposto tra l’art. 2749 co. 2 cod. civ. e l’art. 54 l. fall. , posto che l’art. 2749 letteralmente si limita a stabilire che agli interessi, maturati nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, si applichi il privilegio nella misura legale.
Ritiene il Collegio che la questione posta dal ricorso principale debba essere trattata in pubblica udienza, in ragione della novità della stessa e dell’evidente suo rilievo nomofilattico.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, 8.7.2025