Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5663 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5663 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 34/2023 r.g. proposto da:
AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso nel presente procedimento, in forza di procura speciale allegata in atti, dall’AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE) con studio in Firenze, INDIRIZZO ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del predetto legale.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, C.F. 00049190523, in persona del curatore pro tempore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, C.F. CODICE_FISCALE, domiciliato e con studio a INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, del foro di Siena, elett.te dom.to a Roma INDIRIZZO presso e nello studio dell’AVV_NOTAIO per delega unita al controricorso.
–
contro
ricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Siena del 12.11.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/1/2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Siena ha rigettato l’opposizione allo stato passivo presentata dall’ AVV_NOTAIO avverso il RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, con ciò confermando il provvedimento impugnato del g.d.
L’ opponente aveva invero dedotto di aver prestato, dal maggio 2011, la propria attività professionale in favore della società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), fornendole assistenza nell’ambito di un’operazione immobiliare con le Società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sia in una fase stragiudiziale, sia nell’ambito di un successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si era articolato in due gradi di giudizio.
Il Tribunale ha rilevato ed osservato che: (i) oggetto del contendere era, da un lato, l’esclusione del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. , quanto ad € 50.000,00, concernente l’attività stragiudiziale prestata in favore dell’RAGIONE_SOCIALE e, dall’altro, l’esclusione della prededuzione per € 61.085,00 con riferimento all’attività giudiziale per il primo grado di giudizio in cui l’ avvocato era stato difensore dell’RAGIONE_SOCIALE ; (ii) quanto alla prima contestazione, nell’escludere la natura privilegiata del credito vantato dall’opponente per l’attività stragiudiziale prestata in favore della società RAGIONE_SOCIALE, il g.d. aveva fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1740 del 2014; Cass. n. 6884 del 2022); (iii) il rapporto professionale fra l’AVV_NOTAIO e la RAGIONE_SOCIALE era proseguito infatti sino alla data di dichiarazione del fallimento (28.4.2020), sottendendo ciò il conferimento di diversi incarichi, il primo dei quali, di natura stragiudiziale, si era concluso nel 2013 (per stessa ammissione della parte opponente) e pertanto ampiamente al di fuori del termine biennale in discussione; (iv) il g.d. non aveva infatti affermato che l’incarico era durato sino alla dichiarazione di fallimento, bensì che ‘il rapporto professionale…
(era) proseguito sino alla data della dichiarazione di fallimento’, con ciò escludendo l’unicità dell’incarico e precisando che l’incarico stragiudiziale si era svolto ben oltre l’ultimo biennio del rapporto professionale ; (v) nel caso di specie, infatti, la complessa attività di assistenza stragiudiziale compiutamente descritta nel ricorso in opposizione – ed attinente alla vertenza tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in merito all’esecuzione ed interpretazione della lettera d’intenti del 26.3.2007 e dei contratti sottoscritti inter partes in data 27.6.2008 – non poteva che considerarsi come prestazione esaurita nel 2013, quando la possibilità di addivenire ad una soluzione stragiudiziale era definitivamente sfumata; (vi) quanto alla seconda contestazione concernente la mancata ammissione in prededuzione del credito di € 61.085,00, la condizione perché il credito conseguente all’attività svolta da un professionista per conto dell’impresa poi fallita possa essere qualif icato prededucibile è che quest’attività sia risultata funzionale alla procedura concordataria e, dunque, sussista un rapporto di strumentalità tale da far ritenere, secondo la valutazione ex ante del giudice, l’utilità di questa stessa attività per il ceto creditorio dipendente dall’accrescimento dell’attivo o, comunque, dalla salvaguardia dell’integrità del patrimonio ; (vii) nel caso di specie poteva senz’altro escludersi che il credito in discussione fosse sorto ‘in occasione’ della procedura di concordato, essendo chiaro che il riferimento normativo era unicamente ai crediti sorti durante la procedura in virtù dell’assunzione di obbligazioni da parte di organi della stessa, ipotesi pacificamente non sussistente nella specie; (viii) quanto al requisito della cd. ‘inerenza necessaria’ per la procedura e dunque, indirettamente, per tutti i creditori concorsuali, nella specie, la società RAGIONE_SOCIALE aveva depositato, in data 4.4.2013, il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.f.; (ix) l’attività defensionale posta in essere dall’AVV_NOTAIO risultava in realtà del tutto ininfluente (e neutra) per la procedura di concordato (e i suoi scopi), non avendo avuto in alcun modo la finalità di agevolarne l ‘ esecuzione; (x) quanto, infine, alla possibilità di riconoscere la prededucibilità del compenso in virtù di quanto disposto dall’art. 161, c. 7, l.f. (ipotesi di prededucibilità ex lege ), non poteva invero ritenersi che
l’incarico conferito dalla società al legale potesse rientrare fra gli atti di ordinaria amministrazione, per questo legalmente compiuti dal debitore e prededucibili; (xi) l’attività defensionale posta in essere dall’AVV_NOTAIO era, invero, da annoverarsi proprio fra quegli atti suscettibili di ridurre o gravare di pesi o vincoli il patrimonio (per tutte le spese prededucibili in caso di soccombenza) cui non corrispondevano però ipotetiche acquisizioni di utilità reali su di essi prevalenti; (xii) il credito vantato dall’opponente , con riferimento all’attività di a ssistenza giudiziale prestata in favore della società RAGIONE_SOCIALE nel primo grado di giudizio, non poteva considerarsi riferibile alla massa perché relativo ad attività professionale svolta nel corso della procedura di concordato ma non autorizzata dal G.D. ovvero di attività non classificabile come sorta in occasione o in funzione della procedura; (xiii) le spese processuali seguivano la soccombenza e venivano quantificate ai sensi del d.m. n. 55/2014 (aggiornato al d.m. 147/2022), considerando i valori minimi per tutte le fasi, tenuto conto dell’effettiva attività processuale espletata, che non aveva registrato istruzione alcuna, e della concreta attività difensiva posta in essere da parte opposta.
Il decreto, pubblicato il 12.11.2022, è stato impugnato da ll’ AVV_NOTAIO con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, col quale ha anche presentato ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2751 bis, n. 2 c.c.
1.1 Ritiene il ricorrente errato il decreto impugnato nella parte in cui aveva escluso la natura privilegiata del credito per attività stragiudiziale e ciò per due ordini di motivi. Il primo è che, anche volendo aderire per l’esatta perimetrazione del biennio rilevante ai fini del riconoscimento del privilegio, alla tesi degli incarichi plurali e dell’unicità del rapporto, tale opzione ermeneutica dell’art. 2751 bis c.c. d oveva limitarsi a più incarichi
interconnessi tecnicamente e una tale dipendenza tecnica non esisteva tra fase stragiudiziale e fase giudiziale, essendone troppo diversi i presupposti e il taglio strategico dell’attività richiesta al professionista. In ogni caso, tale interconnessione non poteva esistere una volta avviata una procedura concordataria, mancando, cioè, nel caso di specie proprio la pluralità di incarichi, perché l’attività stragiudiziale si era conclusa antecedentemente all’avvio del concordato preventivo e il relativo credi to si era interamente cristallizzato e potendo a quel punto solo essere trattato in sede di concorso quale unica prestazione resa antecedentemente all’apertura del concorso.
1.2 Il primo motivo presenta, al contempo, profili di infondatezza e profili di inammissibilità.
1.2.1 Il provvedimento qui impugnato non si è discostato dai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte.
Giova infatti premettere che l’art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. attribuisce privilegio generale sui mobili ai crediti riguardanti «le retribuzioni dei professionisti ed ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione».
Questa Corte ha già ritenuto che il privilegio di cui si discute decorre non dal momento della dichiarazione di fallimento del debitore, bensì da quello in cui l’incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato, allorché il credito dell’onorario è divenuto liquido ed esigibile, e che, atteso il carattere unitario dell’esecuzione dell’incarico e dei relativi onorari, il privilegio copre anche il corrispettivo dell’attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione (Cass. 20755 del 2015); inoltre, che, in caso di plurimi incarichi, il limite temporale degli “ultimi due anni di prestazione” va riferito all’intero rapporto professionale, restando fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto: «in altri termini, “gli ultimi due anni di prestazione” di cui parla la norma in esame sono gli ultimi in cui si è svolto non già l’unico o ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti ai plurimi incarichi ricevuti, bensì il complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto»
(cfr. Cass. 1740 del 2014; vedi anche Cass. n. 757/2020). Entrambi i riportati principi sono stati ribaditi dalle più recenti Cass. n. 18685 del 2017 e Cass. n. 12814 del 2019; il secondo di essi anche da Cass. n. 15828 del 2019 e Cass. n. 6884 del 2022.
Peraltro, già Cass. n. 569 del 1999 (in parte qua richiamata dalla successiva Cass. n. 1740 del 2014) ebbe a spiegare che il limite biennale risponde anche all’esigenza di contemperare l’interesse del creditore privilegiato con quello degli altri creditori e, in particolare, all’esigenza di evitare che il creditore privilegiato, forte del suo diritto di prelazione, possa, ritenendosi sufficientemente garantito, continuare a maturare crediti nei confronti del debitore, erodendo così, con una prelazione non oggetto di pubblicità, la garanzia patrimoniale generica.
Alla stregua dei suesposti principi, qui integralmente condivisi, le doglianze del ricorrente risultano infondate.
1.2.2 Quanto ai profili di inammissibilità, va detto che il Tribunale ha svolto un accertamento in fatto quanto alla questione della ‘u nitarietà ‘ o meno della prestazione , distinguendo in modo argomentato tra l’attività stragiudiziale (non compresa nel privilegio) e quella giudiziale invece compresa. Si tratta, cioè, di un apprezzamento di carattere fattuale che non può essere messo qui di nuovo in discussione, tanto meno sotto l’egida applicati va del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 ( così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019).
2.Con il secondo mezzo si denuncia la ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 e 161, vii comma l.f. e dei principi sulla prededucibilità dei crediti sorti nel corso delle procedure concorsuali in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. ‘, volendosi con ciò censurare la decisione di merito nella parte in cui non era stata riconosciuta la natura prededucibile del credito giudiziale.
2.2 Sostiene il ricorrente che, nel momento in cui si apre il concorso, tutti i creditori per causa successiva sono trattati ‘fuori concorso’, perché non sono crediti cristallizzati ex ante , ma nascono e si sviluppano in una fase in cui vi è già una separazione rigida tra un ‘ mondo soggetto alle regole del concorso
e un mondo che, invece, non vi è soggetto ‘ . Questo profilo che nessuno contesta in tema di fallimento, si applicherebbe linearmente anche per il concordato. Aggiunge il ricorrente che la società in concordato continua ad esistere e svolge la sua attività (in continuità o liquidatoria), assumendo obbligazioni che debbono essere soddisfatte.
2.3 L’art. 161, settimo comma l.f., dunque, non porrebbe – come sostenuto dal Tribunale senese – una norma di particolare favore per il breve lasso temporale che va dal ricorso prenotativo all’ammissione alla procedura c.d. ‘piena’, ma al contrario sgombrerebbe il campo da un possibile dubbio che poteva porsi rispetto alla prededucibilità di una prestazione svolta a concorso già aperto, ma ancora privo dell’avallo del Tribunale. Aggiunge che le obbligazioni assunte in sede di concordato (sia prenotativo, sia pieno) sono tutte prededucibili: in alcuni casi necessitano di previa autorizzazione, ma ciò comporta solo una distinzione tra prestazioni che godono ex se della prededuzione, perché ritenute di ordinaria amministrazione, e prestazioni che richiedono un passaggio autorizzatorio perché di natura straordinaria, ma il principio della natura non concorsuale dei crediti sorti nel quadro concordatario non ne verrebbe scalfito.
3. Il ricorrente propone infine un terzo motivo con il quale denuncia ‘violazione dell’art. 111 l.f. e contraddittorietà assoluta di motivazione anche per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c. e 360, n. 5 c.p.c.’.
3.1 Il secondo e terzo motivo – che possono trovare una trattazione unitaria – sono infondati.
Il ricorrente fa questione in ordine alla richiesta di prededuzione di un credito professionale, quale avvocato, in relazione all’attività difensiva svolta in relazione ad una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, incardinata dopo il deposito della domanda di concordato preventivo cd. in bianco.
Nel caso di specie, risulta incontestato che non fosse intervenuta autorizzazione giudiziale del g.d. per la costituzione in giudizio della società debitrice. Tale costituzione in giudizio era intervenuta grazie ad una iniziativa del legale rappresentante della società già entrata nella fase di concordato, tanto ciò è vero che la società già in procedura concorsuale – evocata nel
giudizio di opposizione a d.i. dall’ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal giudice dell’opposizione – si era costituita con il patrocinio di altro legale.
Peraltro, anche nella fase di impugnativa in appello della sentenza – che aveva accolto, invero, solo parzialmente la domanda di opposizione a d.i. – non vi era stata autorizzazione giudiziale del g.d. all ‘ impugnativa, ma – a quanto emerge dalla lettura della vicenda processuale un semplice ‘visto’ del g.d. In realtà, il giudizio in appello era stato interrotto, poi, per la dichiarazione di fallimento della società già in concordato e successivamente neanche riassunto.
In tal contesto il Tribunale ha accertato, da un lato, la mancanza del nesso di ‘ funzionalità ‘ tra l’attività del legale e le possibili utilità per la procedura della conduzione del giudizio sopra descritto, con accertamento in fatto qui non più censurabile, per lo meno sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ; e dall’altro che, trattandosi di attività eccedente l’ordinaria amministrazione (quella del difensore nella causa di opposizione a d.i.) , occorreva l’autorizzazione giudiziale qui invece mancante (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26646 del 22/10/2018).
Sul punto, occorre ricordare che, dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, ai sensi dell’art. 161, comma 7, l.fall., l’imprenditore può compiere senza necessità di autorizzazione del tribunale gli atti di gestione dell’impresa finalizzati alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio, secondo il medesimo criterio previsto dall’art. 167 l.fall.; sicché la distinzione tra atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione resta incentrata sulla sua idoneità a pregiudicare i valori dell’attivo compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, tenuto conto esclusivamente dell’interesse di questi ultimi e non dell’imprenditore insolvente, essendo quindi possibile che atti astrattamente qualificabili dì ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio dell’impresa possano, invece, assumere un diverso connotato nell’ambito di una procedura concorsuale (Sez. 1, Sentenza n. 14713 del 29/05/2019).
A ciò va aggiunto che la valutazione di fatto della natura di straordinaria o di ordinaria amministrazione degli “atti legalmente compiuti” dal debitore, che
abbia chiesto di essere ammesso alla procedura, ai sensi dell’art. 161, comma 7, l.fall., deve essere svolta caso per caso ed integra un apprezzamento di merito (così, anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10652 del 23/04/2025).
In realtà, le censure proposte dal ricorrente cercano proprio di sollecitare questa Corte ad un nuovo apprezzamento circa la valutazione ex ante di non funzionalità della prestazione , ai sensi dell’art. 111, 2 comma, l. fall., e, quanto all’ulteriore profilo della natura non ordinaria dell’attività difensiva , ad un rinnovato apprezzamento di cui al successivo art. 161, settimo comma, l. fall.
Tali censure sono dunque destinate a porsi fuori del perimetro delimitante l’area di cognizione e di sindacato del giudice di legittimità.
Ne consegue il rigetto del ricorso principale.
Il fallimento controricorrente propone ricorso incidentale.
Censura il decreto impugnato laddove lo stesso afferma: ‘Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate ai sensi del d.m. n. 55/2014 (aggiornato al d.m. 147/2022), considerando i valori minimi per tutte le fasi, tenuto conto dell’effettiva attività processuale espletata, che non ha registrato istruzione alcuna, e della concreta attività difensiva posta in essere da parte opposta.’
4.1 Il RAGIONE_SOCIALE propone dunque un primo motivo di ricorso incidentale con il quale denuncia ‘Assente o apparente motivazione in relazione all’art. 360 n. 4 cpc ‘.
4.1.1 Si evidenzia da parte del ricorrente incidentale che, preso atto dell’applicazione da parte del tribunale dei parametri in ultimo novellati rispetto a quelli vigenti al momento della redazione della memoria conclusionale cui la nota spese era stata allegata, la RAGIONE_SOCIALE impugnata non sarebbe né motivata né corretta in riferimento all’applicazione dei parametri minimi.
Infatti, la tautologica espressione ‘tenuto conto dell’effettiva attività processuale espletata’ e quella dal tenore oggettivamente altrettanto equivoco ‘della concreta attività difensiva posta in essere da parte opposta’ integrerebbero null’altro che clausole di stile perché ben sarebbero state
adeguate, ove fossero state ulteriormente declinate non solo per i valori minimi, ma anche per l’applicazione dei massimi .
4.2 Con il secondo mezzo si denuncia inoltre ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 D.M. Ministero della Giustizia n. 55/2014 emanato ai sensi dell’art. 13 legge 247/2012, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc’ . Secondo il ricorrente incidentale, il Tribunale nel caso di specie avrebbe totalmente errato l’interpretazione della tabella che imponeva l’applicazione dei valori massimi o, almeno medi: – avrebbe meritato, cioè, una parametrazione prossima ai massimi la fase introduttiva, fosse solo perch é l’opposizione allo stato passivo dell’AVV_NOTAIO recava in allegato cinquantanove documenti che ripercorrevano tutta la storia della fallita dal 2007 all’attualità; – per le altre fasi, pure volendo al limite convenire sull’esclusione di quella istruttoria, il Tribunale avrebbe comunque dovuto liquidare almeno i valori medi perché, come indirettamente confermava l’intervenuta abrogazione dei minimi e dei massimi, anche nella precedente disciplina, quella era la misura cui l’interprete era chiamato ad attenersi salvo eccezioni da motivare specificatamente.
In primo luogo va data risposta all’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale e dello stesso controricorso sollevata dalla parte ricorrente.
5.1 Contesta infatti il ricorrente l’inammissibilità dell’avverso controricorso e ricorso incidentale per difetto di legittimazione processuale del Curatore. Sottolinea che la curatela si era costituita nel presente giudizio mediante controricorso, senza tuttavia indicare nella procura alle liti se il curatore avesse ottenuto la preventiva autorizzazione del giudice delegato ad agire in giudizio, né tale provvedimento risultava tra gli allegati indicati dalla Curatela in calce al controricorso e versati nel fascicolo telematico.
Ne conseguiva che, difettando la prova del presupposto della legittimazione processuale del Curatore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (i.e. autorizzazione del giudice delegato) e in considerazione del fatto che tale carenza non sarebbe suscettibile di sanatoria in corso di causa, dovevano essere dichiarate inammissibili le censure svolte con i due motivi di ricorso incidentale, e l ‘eccepita carenza di legittimazione passiva determin erebbe, in radice,
l’inammissibilità di qualsiasi atto posto in essere dal Curatore, per cui avrebbe dovuto essere considerato tamquam non esset anche il controricorso. L’eccezione è infondata.
Sul punto è utile ricordare la giurisprudenza espressa da questa Corte secondo cui, ai sensi dell’art. 31 legge fall., come riformato dal d.lgs. n. 5 del 2006, non è richiesta l’autorizzazione del giudice delegato per la costituzione del curatore nei giudizi d’impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo e in quelli in materia di dichiarazione tardiva di credito. Né la novella giustifica il dubbio di costituzionalità della disciplina, per la violazione dei limiti di cui all’art. 1, comma 6, della legge delega 14 maggio 2005, n. 80, attesi i criteri ivi posti dell’abbreviazione dei tempi per l’accertamento del passivo e dell’accelerazione dei giudizi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7918 del 18/05/2012).
5.1 Le doglianze contenute nel ricorso incidentale sono tuttavia inammissibili.
5.1.1 Come sopra accennato, con il primo motivo, la Curatela si duole, infatti, della ‘assente o apparente’ motivazione del decreto del Tribunale di Siena laddove era stata disposta l’applicazione dei ‘parametri minimi’ previsti dal D.M. 55/2014.
Sul punto, va infatti chiarito che, in tema di RAGIONE_SOCIALE delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 05/05/2022, n. 14198).
Peraltro, contrariamente a quanto opinato dal RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale ha motivato -seppur, sinteticamente -l’applicazione dei valori minimi, specificando che tale decisione trovava giustificazione nella ‘effettiva attività processuale espletata, che non ha registrato istruzione alcuna, e della concreta attività difensiva posta in essere da parte opposta’. Com’è evidente, dunque, le ragioni della RAGIONE_SOCIALE ai valori minimi di cui al D.M. 55/2014
sono state indicate e da questo punto di vista non risulta configurabile alcuna carenza motivazionale che possa consentire al RAGIONE_SOCIALE di sottoporre al vaglio di questa Corte di legittimità una valutazione discrezionale del giudice di merito.
5.1.2 Con il secondo motivo di ricorso, la Curatela censura il provvedimento del Tribunale di Siena per aver ‘totalmente errato l’interpretazione della tabella che imponeva l’applicazione dei valori massimi o, almeno medi’.
Anche in questo caso il motivo è inammissibile, dal momento che, come già si è avuto modo di rilevare in relazione al primo motivo di ricorso incidentale, il provvedimento di RAGIONE_SOCIALE delle spese di lite è manifestazione di un potere discrezionale del Giudice di merito che non può essere sottoposto a scrutinio nell’odierno giudizio nei termini dedotti dal ricorrente incidentale.
Le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso e controricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile quello incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per ciascun ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 15.1.2026
Il Presidente NOME COGNOME