Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27226 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27226 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 11/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 32225-2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, corrente in Imola (INDIRIZZO), INDIRIZZO P.I. P_IVA e CF P_IVA, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale rilasciata a margine del ricorso, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO .
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (C.F.00125650358) rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 19/9/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto qui impugnato il Tribunale di Reggio Emilia, decidendo sull’opposizione allo stato passivo avanzata da RAGIONE_SOCIALE, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato la così proposta impugnazione.
In data 16/12/2016 la RAGIONE_SOCIALE aveva, infatti, depositato istanza di ammissione al passivo ex art. 101 l. fall. con riferimento ad un credito risalente all’anno 2012 . La ricorrente aveva chiesto, più in particolare, il riconoscimento della natura privilegiata del credito di € 174.221,27 , ai sensi dell’art. 2751 -bis, n. 5, c.c. in quanto pertinente e correlato al RAGIONE_SOCIALE dei soci della RAGIONE_SOCIALE, trattandosi, secondo la prospettiva della ricorrente, di RAGIONE_SOCIALEerativa RAGIONE_SOCIALE a mutualità prevalente che erogava servizi, consistRAGIONE_SOCIALE tra gli altri, nell’attività di commercializzazione di prodotti derivati petroliferi; aveva asserito di essere iscritta sin dall’anno 2003 nel registro prefettizio della Provincia di Bologna nella sezione Produzione e Lavoro e sin da tale data (e dunque anche con riferimento all’anno 2012 ) di aver ottenuto il superamento della revisione di cui all’art. 5 del d.lgs 220/2002, espressamente richiamato dall’art. 82, comma 3 -bis, del D.L. 69/2013; aveva inoltre evidenziato che, con tale documento, il revisore aveva espressamente accertato e affermato la prevalenza ex art. 2513 c.c. del RAGIONE_SOCIALE dei soci della RAGIONE_SOCIALE, pari al 58,6%.
Il Giudice Delegato aveva dunque dichiarato esecutivo lo stato passivo delle domande tardive, così provvedendo, in ordine alla domanda presentata da RAGIONE_SOCIALE: ‘Escluso per euro 174.221,27, in quanto importo già ammesso in via chirografaria nello stato passivo depositato e reso esecutivo in data 28.11.2016, cron. 02351, comunicato via PEC al creditore e non opposto nei termini di legge … Esclusa in ogni caso l’ammissione richiesta in privilegio, trattandosi di vendite di carburante per cui non si
rinvengono i presupposti per l’applicabilità del privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c.’.
Il ricorso in opposizione allo stato passivo promosso dalla RAGIONE_SOCIALE contestava, pertanto, sotto il profilo processuale, la dichiarata inammissibilità dell’istanza di ammissione al passivo tardiva e , nel merito, la ritenuta insussistenza del privilegio del credito e degli interessi di mora ex art. 2751 bis n. 5 c.c., stante l’asserito possesso da parte della RAGIONE_SOCIALEerativa di tutti i requisiti di legge richiesti, per come documentalmente dimostrati.
Nella resistenza della RAGIONE_SOCIALE , che insisteva per l’inammissibilità e improcedibilità dell’avversa domanda tardiva di ammissione al passivo, con il decreto sopra indicato in epigrafe, il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato l’eccezione processuale della liquidatela, dichiarando l’ammissibilità dell’istanza tardiva di ammissione al passivo (e dunque anche la procedibilità del ricorso in opposizione avverso il provvedimento di diniego del g.d.), ma ha invece rigettato il ricorso nel merito, sotto il profilo della richiesta riconoscimento del privilegio del credito della RAGIONE_SOCIALEerativa.
5.1 Più in particolare, il Tribunale ha asserito il ‘carattere non assoluto, ma relativo, rivestito dalla presunzione di possesso dei requisiti di mutualità introdotta dall’art. 82, c. 3 bis, della legge n. 98/2013 ai fini del riconoscimento agli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del privilegio di cui all’art. 2751 bis, c. 1, n. 5 c.c. ‘ (pag. 5 del decreto impugnato).
Ha affermato altresì il Tribunale, in ordine ai requisiti necessari ai fini del riconoscimento del privilegio in favore di una RAGIONE_SOCIALEerativa, le seguRAGIONE_SOCIALE considerazioni: ‘…per un verso, che il credito risulti pertinente ed effettivamente correlato al RAGIONE_SOCIALE dei soci e, per altro verso, che l’apporto lavorativo di questi prevalga sul RAGIONE_SOCIALE dei dipendRAGIONE_SOCIALE non soci (Cass. 2/11/2016, n. 22147). Detto altrimRAGIONE_SOCIALE … è necessario che la prestazione da cui origina il credito si colleghi a un’attività lavorativa diretta dei soci (Cass. 12/9/2018, n 22210)’ ; ha puntualizzato inoltre che: ‘Non c’è motivo di differenziare, da questo punto di vista, le prestazioni di servizi rispetto alla vendita di manufatti, essendo le due fattispecie entrambe contemplate dall’art. 2751 bis, c. 1, n. 5 c.c..’.
Ha concluso, infine il Tribunale, affermando tuttavia che: ‘Come anticipato, nelle proprie difese la RAGIONE_SOCIALE ha ammesso che i prodotti oggetto delle forniture ricevute da RAGIONE_SOCIALE non siano stati lavorati dai soci ‘.
6. Il decreto, pubblicato il 19/9/2019, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, con il quale ha anche avanzato ricorso incidentale. La RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Procura Generale ha chiesto, nella requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‘Violazione dell’art. 82, comma 3 -bis, del D.L. 69/2013 convertito con modifiche in Legge n. 98/2013 ‘.
1.1 Sostiene la ricorrente che, sulla base di quanto disposto dall ‘art. 82, comma 3-bis, del D.L. 69/2013 convertito con modifiche in Legge n. 98/2013, si è voluto garantire alle RAGIONE_SOCIALEerative il privilegio per i corrispettivi, per i servizi prestati, a condizione del superamento della revisione di cui al d.lgs. 220/02. Nessun ulteriore requisito ovvero accertamento sarebbe stato richiesto.
1.2 Si evidenzia ancora che, in palese violazione del dettato normativo, il Tribunale aveva invece ritenuto che, nel caso di specie, non sarebbe stato ‘ integrato il requisito indispensabile per il riconoscimento della natura privilegiata del credito vantato dall’ente’ , nonostante fosse stata circostanza pacifica, ammessa e non contestata che la ricorrente avesse superato la revisione prevista dalla citata norma.
Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., fa lsa applicazione dell’art. 82, comma 3 -bis, del D.L. 69/2013 convertito con modifiche in l. n. 98/2013, per non avere il Tribunale ritenuto che il superamento della detta revisione avesse determinato, comunque, un’inversione dell’onere della prova a detrimento di chi avesse inteso negare l’esistenza del privilegio, tenuto pertanto a dimostrare che non ricorr evano i presupposti a tali scopi richiesti dalla previsione codicistica.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per ‘ Violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. ‘ , in quanto la revisione positiva avrebbe reso, sempre secondo la ricorrente, la RAGIONE_SOCIALEerativa titolare di una presunzione circa la mutualità prevalente, che avrebbe fatto scattare l’inversione dell’onore della prova , con la conseguenza che sarebbe spettato dunque alla liquidatela l’onere di fornire la prova contraria.
Il quarto mezzo denuncia infine ‘ Violazione o falsa applicazione degli artt. 2751 bis n. 5 e 2731 c.c., nonché 84, 229 e 116 c.p.c. (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) ‘.
4.1 I quattro motivi, articolati dalla società ricorrente, possono essere esaminati congiuntamente e sono destinati ad una complessiva declaratoria di inammissibilità per le ragioni qui di seguito spiegate e con le necessarie precisazioni sotto riportate.
La ricorrente non censura la effettiva ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata.
4.2 Va evidenziato in premessa (anche in ragione della necessità di rettificare in parte qua la motivazione impugnata) che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la natura RAGIONE_SOCIALEerativa e mutualistica dell’impresa non è, di per sé, idonea a giustificare l’applicazione del suddetto privilegio, essendo comunque necessari specifici requisiti – quali, da un lato, l’effettiva pertinenza e correlazione del credito al RAGIONE_SOCIALE dei soci; dall’altro la prevalenza dell’apporto lavorativo di questi ultimi rispetto a quello dei dipendRAGIONE_SOCIALE non soci – che non solo impongono di enucleare nell’ambito del fenomeno RAGIONE_SOCIALEstico una più ristretta area di imprese ammesse a beneficiare del privilegio in questione, ma escludono anche la possibilità di fare ricorso, a tal fine, a parametri diversi da quelli indicati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7085 del 2022; Cass. n. 38363 del 2021; Cass. n. 22390 del 2021; Cass. n. 21655 del 2018; Cass. n. 22147 del 2016; Cass. n. 12136 del 2014).
Ciò ricordato, occorre però anche evidenziare che il sopra riportato impianto ermeneutico (e di qui la necessità di rettificare la motivazione del decreto oggetto dell’odierno ricorso per cassazione) non è stato affatto inciso dal
comma 3-bis, aggiunto al d.l. 21 giugno 2013, n. 69,art. 82 (“disposizioni urgRAGIONE_SOCIALE per il rilancio dell’economia”) dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, per cui “al fine di garantire i crediti spettanti alle RAGIONE_SOCIALEerative RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all’art. 2751-bisc.c., n. 5), spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime RAGIONE_SOCIALEerative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220″. Va infatti precisato che il riconoscimento del privilegio accordato dall’art. 2751 bis c.c., n. 5, c.c. ai crediti delle società RAGIONE_SOCIALE per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti non richiede il superamento positivo della revisione, o la richiesta intesa ad ottenerla, previsti dal d.l. 21 giugno 2013 n. 69,art. 82, comma 3 convertito con modificazioni nella l. n. 98 del 2013, il quale fissa una presunzione relativa di sussistenza del carattere RAGIONE_SOCIALEerativo in favore di quelle società od RAGIONE_SOCIALE, da far valere però nell’ambito della procedura di concordato prevRAGIONE_SOCIALEvo (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 24011 del 07/08/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19231 del 06/07/2023).
Ne deriva che, al di fuori della procedura di concordato prevRAGIONE_SOCIALEvo, il superamento positivo della revisione o la richiesta intesa ad ottenerla, previsti dal d.l. 21 giugno 2013 n. 69, art. 82, comma 3 convertito con modificazioni nella l. n. 98 del 2013, non genera alcuna presunzione né assoluta né relativa di sussistenza del carattere RAGIONE_SOCIALEerativo, rimanendo il relativo onere a carico del creditore.
4.3 Onere, peraltro, non assolto dal ricorrente, come rilevato anche dal Tribunale con ratio decidendi invece non censurata adeguatamente nei motivi di ricorso qui in esame. Occorre evidenziare che la ragione decisoria del provvedimento qui impugnato è incentrata sull’ammissione (da parte della stessa società opponente) di inesistenza dei presupposti fondanti il riconoscimento del privilegio , e cioè, ai sensi dell’art. art. 2751 bis, n. 5, c.c. (per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità sopra ricordata), che (i) il credito risulti pertinente ed effettivamente correlato al RAGIONE_SOCIALE dei soci e che (ii ) l’apporto lavorativo di questi ultimi sia prevalente rispetto al RAGIONE_SOCIALE dei dipendRAGIONE_SOCIALE non soci. Va infatti ulteriormente sottolineato che il
giudice dell’opposizione aveva espressamente affermato che la RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato, essa stessa, la non riferibilità del credito a ll’attività lavorativa al socio, integrando questa ratio decidendi l ‘affermazione della non contestazione da parte della società opponente di un fatto contrario alla propria pretesa ovvero, meglio, l’ammissione dello stesso . 4.4 Orbene, questa ratio decidendi viene in realtà attinta dalla società ricorrente solo nel quarto motivo, con deduzione, tuttavia, non autosufficiente, non avendo spiegato la ricorrente ove avesse effettivamente contestato la sopra riferita ammissione della non ricorrenza del presupposto fattuale della non riconducibilità del credito al RAGIONE_SOCIALE del socio.
Tanto basta per ritenere la inammissibilità del ricorso principale.
5. La liquidazione coatta amministrativa solleva, in sede di ricorso incidentale, un unico motivo per violazione dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 98 l. fall., al fine di contestare il rigetto delle eccezioni di inammissibilità e improponibilità della domanda di insinuazione tardiva di RAGIONE_SOCIALE.
5.1 Il ricorso incidentale va dichiarato assorbito perché prospettato al solo fine di dar conferma alla statuizione ex adverso impugnata, sebbene in base all’alternativo accoglimento dell’incidentale stesso (cfr. pag. 12 del controricorso), con l ‘ inevitabile conseguenza che lo stesso va trattato come ricorso condizionato.
La giurisprudenza di questa Corte ha espressamente precisato che ‘ anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinRAGIONE_SOCIALE alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in
presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale ‘ (Cass. Sez. U., 06/03/2009, n. 5456).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 24.9.2025
Il Presidente NOME COGNOME