Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27765 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 27765  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 1024/2023 r.g. proposto da:
“RAGIONE_SOCIALE,  con  sede  in  Bari  (codice  fiscale  CODICE_FISCALE),  in persona del suo commissario liquidatore dottoressa NOME COGNOME, difesa e rappresentata dall’AVV_NOTAIO con studio in Bari a INDIRIZZO  ed  ivi  elettivamente  domiciliata,  giusta  procura  speciale  in  calce  al ricorso.
– ricorrente –
contro
Fallimento n. 267/2017 del RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona dei suoi curatori AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO nel cui studio sito in Roma, INDIRIZZO, elegge domicilio, giusta procura in atti.
– controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso il decreto del 7 dicembre 2022, pubblicato in data 9 dicembre 2022, del Tribunale di Roma;
udita la relazione della causa svolta nella RAGIONE_SOCIALE di consiglio del 24/9/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma -pronunciando sull’opposizione allo stato passivo proposta da RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del Fallimento del RAGIONE_SOCIALE – ha respinto la proposta impugnazione, confermando il decreto emesso dal giudice delegato.
 La  società  RAGIONE_SOCIALE aveva infatti chiesto di essere ammessa in via privilegiata ex art. 2705 bis n. 5 c.c. al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE per il proprio credito di € 4.016.144,57 .
Il giudice delegato aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo, con il quale disponeva il parziale  rigetto  della  domanda, con la seguente motivazione:
‘….Il Giudice Delegato, condivise le ragioni esposte dai Curatori, dispone che l’istante  sia  ammesso  al  passivo  per  euro  3.738.932,00=  nella  categoria chirografari, escluso per euro 277.212,57= Cronologico n. NUMERO_DOCUMENTO‘ .
Proposta dunque opposizione nei termini sopra riferiti, il Tribunale, con il decreto qui impugnato, ha osservato e rilevato che: (i) nella fattispecie in esame non sussistevano i presupposti sostanziali necessari per il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 5 c.c., posto che, ai fini del riconoscimento del suddetto privilegio, occorre che sussista il duplice requisito dell’inerenza del credito rispetto al RAGIONE_SOCIALE dei soci e della prevalenza del RAGIONE_SOCIALE di questi ultimi rispetto a quello dei lavoratori non soci, cui si aggiunge il requisito formale del positivo superamento o richiesta della revisione di cui al d.lgs. 220/2002, che non esclude ma integra i predetti
elemRAGIONE_SOCIALE della pertinenza e della prevalenza, come richiesti dalla citata normativa in materia; (ii) la documentazione allegata in atti da parte opponente non risultava sufficiente al riconoscimento dell’invocato privilegio in quanto, sebbene ottenuto il certificato di revisione ex art. 82, comma 3 bis DL 69/2013 per il biennio 2011/2012 e richiesto successivamente quello relativo al biennio 2013 /2014 (ancorché nell’anno 2015), non risultava tuttavia validamente integrato l’ulteriore requisito sostanziale richiesto dalla normativa, ed in particolare , quello che attiene alla prevalenza dell’apporto lavorativo dei lavoratori soci rispetto a quello RAGIONE_SOCIALE estranei alla compagine societaria, elemento quest’ultimo che non risultava sussistente, proprio sulla base delle note di bilancio prodotte in atti dalla parte opponente, relativamente agli anni 2013 e 2014 , periodo temporale in cui erano sorti i crediti rispetto ai quali si richiedeva il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis, n.5, c.c.; (iii) sebbene il credito oggetto di giudizio fosse risultato, infatti, pertinente ed effettivamente correlato al RAGIONE_SOCIALE dei soci, attese le prestazioni svolte in ossequio al contratto di affidamento stipulato tra l’opponente ed il RAGIONE_SOCIALE, non poteva dirsi lo stesso in ordine alla prevalenza dell’impiego dei soci rispetto agli altri lavoratori; (iv) contrariamente a quanto previsto dalla normativa in esame affinché fossero risultati integrati i presupposti richiesti, parte opponente aveva giustificato la prevalenza del RAGIONE_SOCIALE prestato dai lavoratori non soci con la ricorrenza di una condizione imposta dal CCNL RAGIONE_SOCIALE nel caso di convenzione con una Pubblica Amministrazione, condizione per cui, ai sensi del D.M. 30/12/2005 del MAP, sarebbe stata prevista l’esclusione dal computo, ai fini del calcolo di prevalenza di cui all’art. 2513 c.c. del costo del RAGIONE_SOCIALE delle unità lavorative non socie assunte, a garanzia del mantenimento del carattere di mutualità prevalente; (v) il ricorso all’invocata esclusione, ai fini della giustificazione della prevalenza di lavoratori non soci, risultava tuttavia non condivisibile in quanto la predetta previsione normativa era – come per la fattispecie in esame del credito vantato dall’opponente nei confronti del RAGIONE_SOCIALE destinata a trovare applicazione nell’ambito del contratto di affidamento stipulato tra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, entrambi soggetti di diritto privato, dovendosi rammentare che il rapporto contrattuale di affidamento
dell’appalto era intercorso tra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e non direttamente fra quest’ultima e la Regione.
2.Il  decreto,  pubblicato  il  9  dicembre  2022,  è  stato  impugnato  da  RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Fallimento n. 267/2017 del RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, col quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Procura Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta ‘ violazione e falsa applicazione del  d.m.  30/12/2005  del  MAP  (RAGIONE_SOCIALE  produttive),  RAGIONE_SOCIALE  articoli 2513, 2751 bis numero 5 cod.civ. 116 cpc, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, avendo il tribunale erroneamente ritenuto non applicabile il dm succitato e non allegata la prova del diritto ‘ .
1.1  Contesta  la  società  ricorrente  l’affermazione,  contenuta  nel  decreto impugnato, secondo cui la previsione normativa dettata dal d.m. 30/12/2005 sarebbe  destinata a trovare applicazione nell’ambito del contratto di affidamento stipulato tra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, entrambi soggetti di  diritto  privato,  non  essendosi  accorto  il  Tribunale  che  il  rapporto  era intercorso pacificamente tra la Regione Puglia e il RAGIONE_SOCIALE, del quale RAGIONE_SOCIALE faceva parte.
1.2 Secondo la ricorrente, in applicazione del DM 30 dicembre 2005, avrebbe dovuto escludersi dal computo – ai fini del calcolo di prevalenza di cui all’art.2513 del c.c. – il costo del RAGIONE_SOCIALE delle unità lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE o di convenzione con la pubblica amministrazione e il costo delle unità lavorative, che – per espressa disposizione di legge – non potevano acquisire la qualità di socio della RAGIONE_SOCIALE. Con la conseguenza che la RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata da considerare, senza alcun dubbio, una RAGIONE_SOCIALE a mutualità prevalente.
1.3  Sempre  secondo  la  ricorrente,  q uand’anche si  fosse  ritenuto  quella intercorsa  tra  il  RAGIONE_SOCIALEe  con  la  partecipazione  della  RAGIONE_SOCIALE)  una convenzione tra privati, vi sarebbe stato, in ogni caso, il CCNL vigente ratione temporis a fondare la domanda; CCNL che prevede, apertis verbis e con le stesse  specifiche  parole  utilizzate  dalle  parti,  l’obbligo  d’assunzione  dei lavoratori e la deroga al regime derogatorio del requisito della prevalenza.
1.4 Il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis  cod. proc. civ.
1.4.1  Il  Tribunale  di  Roma  in  sede  di  opposizione  allo  stato  passivo  ha ritenuto non applicabile la normativa derogatoria sopra ricordata, in quanto le parti sarebbero entrambe soggetti di diritto privato. Il rapporto contrattuale di affidamento dell’appalto, si legge nel provvedimento impugnato, è infatti intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e ‘non direttamente fra quest’ultima e la Regione’.
La parte ricorrente non si confronta con i principi affermati nella subiecta materia dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in relazione alla quale, in tal modo, non propone neanche argomRAGIONE_SOCIALE per un suo eventuale superamento.
1.4.2 Giova infatti ricordare che, per costante orientamento di questa Corte, la natura RAGIONE_SOCIALE e mutualistica dell’impresa non è, di per sé, idonea a giustificare l’applicazione del suddetto privilegio, essendo comunque necessari specifici requisiti – quali, da un lato, l’effettiva pertinenza e correlazione del credito al RAGIONE_SOCIALE dei soci; dall’altro la prevalenza dell’apporto lavorativo di questi ultimi rispetto a quello dei dipendRAGIONE_SOCIALE non soci – che non solo impongono di enucleare nell’ambito del fenomeno RAGIONE_SOCIALEstico una più ristretta area di imprese ammesse a beneficiare del privilegio in questione, ma escludono anche la possibilità di fare ricorso, a tal fine, a parametri diversi da quelli indicati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7085 del 2022; Cass. n. 38363 del 2021; Cass. n. 22390 del 2021; Cass. n. 21655 del 2018; Cass. n. 22147 del 2016; Cass. n. 12136 del 2014). In realtà, sin dal 1997, ed in particolare con la sentenza n. 2984/1997, la Corte, traendo spunto dal dettato normativo della cd. Legge Basevi – legge n. 1577 del 1947, sulla disciplina delle cooperative, in particolare l’ art. 23 e al dichiarato fine di individuare il fondamento del privilegio cooperativo in
aderenza alle disposizioni di detta legge, ha affermato che i requisiti affinché una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia ammessa al beneficio di cui all’art. 2751-bis, n. 5 c.c. sono – oltre a quello soggettivo della formale iscrizione presso la RAGIONE_SOCIALE quale ente cooperativo, o altra iscrizione equipollente, ovvero nell’RAGIONE_SOCIALE, istituito dall’art. 15,D.Lgs. n. 220 del 2002 (salvo quanto ivi disposto dagli artt. 19 e 20) -anche, come già sopra accennato: (i) l’effettività e pertinenza del RAGIONE_SOCIALE dei soci rispetto all’RAGIONE_SOCIALE svolta dall’ente; (ii) la prevalenza del RAGIONE_SOCIALE dei soci rispetto a quello dei non soci (da ultimo, vedi anche: Cass. 4/2024). Ne consegue che, sulla base RAGIONE_SOCIALE orientamRAGIONE_SOCIALE giurisprudenziali sopra riferiti e dei quali la liquidatela neanche perora un superamento, le ulteriori questioni legate al profilo della caratterizzazione del creditore istante nel senso della ‘ mutualità prevalente ‘ ex art. 1513 c.c. perdono ogni rilevanza giuridica, posto che i requisiti, necessari ed indispensabili per il riconoscimento del reclamato privilegio, sono quelli (diversi) da ultimo ricordati.
Perde del tutto rilevanza, a fronte di tale ragione decisoria non superata dalla ricorrente  con  le  sue  deduzioni  difensive,  la  ulteriore quaestio  iuris se  il requisito della prevalenza del RAGIONE_SOCIALE dei soci sia derogato o meno in forza del D.M. 30.12.2005 MAP ai fini del riconoscimento del detto privilegio e se la disciplina  applicabile  alla  convenzione  con  la  PRAGIONE_SOCIALE.  sia  applicabile  anche  al rapporto intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
 Con  il  secondo  mezzo  si  censura  il  provvedimento  impugnato  per ‘ violazione e falsa applicazione art.li 2751 bis n° 5 e 2777, 2545 octies del cod. civ., dell’articolo 82 del d.l 69 del 2013 convertito con l 98/2013, del d. lgs. 02.08.2002 n.220, dell’articolo 116 cpc in relazione all’art. 360 c.p.c., comma  1  n.  3,  avendo  il  tribunale  erroneamente  applicato  le  succitate disposizioni ‘ .
2.1 Con questo motivo la ricorrente impugna il decreto del Tribunale di Roma in  ordine  alla  tesi  della  validità,  ai  fini  del  riconoscimento  del  privilegio  in argomento, della semplice richiesta di ‘revisione’ ex D. Lgs  220/2002, in assenza  di  certificazione  del  positivo  superamento  della  stessa.  Più  in particolare, si legge nel decreto impugnato: ‘ai fini  del  riconoscimento del
suddetto privilegio occorre che sussista il duplice requisito dell’inerenza del credito rispetto al RAGIONE_SOCIALE dei soci e della prevalenza del RAGIONE_SOCIALE di questi ultimi rispetto a quello dei lavoratori non soci, cui si aggiunge il requisito formale del positivo superamento o richiesta della revisione di cui al d. lgs 220/2002, che non esclude ma integra i predetti elemRAGIONE_SOCIALE della pertinenza e della prevalenza come richiesti dalla citata normativa in materia. Ebbene rispetto al caso in esame, occorre rilevare che la documentazione allegata in atti da parte opponente non appare sufficiente al riconoscimento dell’invocato privilegio in quanto, sebbene ottenuto il certificato di revisione ex art. 82, comma 3 bis, d.l. 69/2013 per il biennio 2011/2012 e richiesto succes sivamente quello relativo al biennio 2013/2014 (ancorché nell’anno 2015), tuttavia non risulta validamente integrato l’ulteriore requisito sostanziale richiesto dalla normativa ed in particolare quello che attiene alla prevalenza dell’apporto lavorativo de i lavoratori soci rispetto a quelli estranei alla compagine societaria…’ (pag. 8).
2.2 Dalla declaratoria di inammissibilità del primo motivo deriva l’assorbimento della questione dedotta nel secondo motivo.
Ed invero, dalla lettura della motivazione sopra riportata per esteso risulta evidente che il Tribunale aveva ritenuto non validamente integrato il solo requisito della prevalenza dell’apporto lavorativo dei lavoratori soci, con la conseguenza che, in ordine all’ulteriore requisito del positivo superamento della revisione ex D.lgs. 220/2002 per il biennio 2013/2014, il Tribunale aveva ritenuto sufficiente la semplice richiesta della relativa certificazione inviata da PDP il 30.06.2015 alla Confederazione delle Cooperative, con conseguente irrilevanza della questione oggi posta con la censura ora in esame.
3. Si propone infine ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del primo motivo del ricorso di PDP, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D. lgs n. 220/2022, dell’art. art. 82 D.L. 69/2013, comma 3 bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (art. 23, comma 9), in relazione al capo del decreto dove si ritiene sufficiente la sola richiesta di verifica ministeriale, così come effettuata dalla PDP per gli anni 2013 e 2014,
ai fini del positivo superamento  della revisione stessa, anziché  una attestazione di revisione di cui all’art. 5 del citato decreto.
3.1 Il ricorso incidentale, essendo stato appunto condizionato all’accoglimento del ricorso principale, rimane assorbito.
Le  spese  del  giudizio  di  legittimità  seguono  la  soccombenza  e  vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono  i  presupposti  processuali  per  il  versamento  da  parte  della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale; condanna  la parte ricorrente principale al pagamento,  in  favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai  sensi  dell’art.  13  comma  1  quater  del  d.P.R.  n.  115  del  2002,  inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME