Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1138 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1138 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18287/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di TIVOLI n. 198/2019 depositata il 27/5/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME ha proposto opposizione al decreto del G.D. di esclusione del proprio credito dallo stato passivo di RAGIONE_SOCIALE per carenza di prova, deducendo di avere prestato attività professionale a favore della società in bonis nell’ambito di due giudizi davanti al Tribunale del Lavoro di Tivoli e Roma.
Il Tribunale di Tivoli ha ritenuto provato il rapporto di mandato professionale e le prestazioni rese, comprese le spese di trasferta con esclusione della fase decisoria e ha liquidato i compensi alla luce del d.m. n. 55/2014, ritenendo trattarsi di giudizio di valore non determinabile di particolare complessità. È, poi, stato riconosciuto il privilegio ex art. 2751bis n. 2, cod. civ. sia ai compensi, sia alle spese di trasferta per € 1.000,62 , sia al rimborso forfetario per € 4.275,00, oltre che sui compensi per € 28.500,00.
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il creditore. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 132, pr imo comma, n. 4 cod. proc. iv. in relazione all’art. 161 cod. proc. civ. e all’art. 111 Cost. Il ricorrente ritiene che la motivazione sia apparente in relazione al valore economico e, soprattutto, quanto al giudizio di complessità delle controversie trattate dal creditore opponente ai fini della liquidazione del compenso di cui all’art. 2, comma 1, d.m. n. 55/2014.
18287/2022 R.G. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n, 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 5, comma
6, d.m. n. 55/2014, nella parte in cui il decreto impugnato ha erroneamente stabilito che le controversie per le quali è stato liquidato il compenso fossero di valore indeterminabile di particolare complessità. Osserva il ricorrente che il tribunale non avrebbe indicato i criteri in base ai quali sarebbe stato raggiunto il giudizio di complessità, il quale deve tenere conto di eventuali contrasti giurisprudenziali e della corrispondenza con il cliente.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2751 -bis , n. 2, cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha riconosciuto il privilegio in relazione al diritto di credito dell’opponente per spese di trasferta e per rimborso forfetario.
Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo, apparendo la motivazione della sentenza al di sotto del cd. « minimo costituzionale» (Cass., Sez. U., n. 8053/2014). Il tribunale, come osservato dal ricorrente e ribadito in memoria, ha fondato la propria decisione in ordine alla particolare complessità della causa richiamando genericamente gli atti di causa (« dall’esame degli atti processuali e dei relativi provvedimenti definitori, emerge inoltre come le controversie presentassero profili di particolare complessità ed avessero valore indeterminabile »). Correttamente il ricorrente si duole del fatto che, come ribadito in memoria, « il Tribunale non richiama, neppure per stralci, il contenuto degli invocati atti processuali, né dei provvedimenti giurisdizionali adottat i», dovendo la motivazione dare conto degli atti di causa esaminati al fine di rendere percepibile il percorso logico seguito (Cass., n. 12664/2012). Né può ritenersi sufficiente il mero richiamo in narrativa ai giudizi in oggetto con riferimento al solo Ufficio giudiziario adito.
Il terzo motivo è fondato, posto che il privilegio spettante a un professionista esercente la professione di avvocato è applicabile
n. 18287/2022 R.G.
il privilegio generale mobiliare di cui all’art. 2751 -bis cod. civ. in relazione allo svolgimento della sua attività professionale e, ove si tratti di attività giudiziale, con riferimento alle sole voci qualificabili come compenso. Non sono, invece, coperte dal privilegio le spese, dato che il relativo credito non è riconducibile alla nozione di retribuzione dei professionisti (Cass., n. 6849/2011; Cass., n. 13849/2019).
6. Medesimo principio va applicato al rimborso forfetario delle spese generali, previsto dall’art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014, ove prevede che « oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta -in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione». Tale importo « costituisce una componente necessaria delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge» , spese attinenti « a costi di carattere generale, nel senso che non sono strettamente inerenti alla singola pratica ma rientrano nelle spese necessarie per la conduzione dello studio» (Cass., Sez. U., n. 31030/2019). Il rimborso di tali importi non perde la natura di spesa – per quanto commisurata, ai soli fini della quantificazione, a forfait sull’importo dei compensi previsti dal comma 1 del medesimo art. 2 d.m. cit. – per cui, non essendo qualificabile come compenso, non può godere del relativo privilegio.
7. Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto:
« il rimborso forfetario di cui all’art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014 , pur essendo commisurato per relationem all’importo del compenso per attività giudiziale spettante al difensore a termini dell’art. 2, comma 1, d.m. cit., costituisce spesa non specificamente inerente all’attività giudiziale prestata e, in quanto tale, non è assimilabile al compenso professionale, per cui non può godere del privilegio di n. 18287/2022 R.G.
cui all’art. 2751 -bis cod. civ. ». La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio e deve essere cassata.
Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo e al terzo motivo, cassandosi il decreto impugnato per nuovo esame in relazione alla liquidazione dei compensi e alla collocazione delle spese; al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnat con rinvio al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 10/12/2025.
Il Presidente