Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27225 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27225 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 11/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 28692 – 2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante, NOME COGNOME, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
CONTRORICORRENTE
avverso il decreto del Tribunale di Padova dei 11/18.7.2019,
udita la relazione nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE domandava l’ammissione al passivo del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE, dichiarato dal Tribunale di Padova con sentenza n. 27/2018, per il complessivo importo di euro 185.235,19 con il privilegio ‘artigiano’ di cui all’art. 2751 bis , n. 5, cod. civ.
Esponeva che aveva per l’ammontare anzidetto fornito cappelli ed altri accessori di abbigliamento alla società poi fallita, come da fatture emesse negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.
Il giudice delegato al fallimento faceva luogo all’ammissione in chirografo e, dunque, negava l’invocato privilegio, ‘per carenza dei requisiti soggettivi e dimensi onali dell’impresa che ne escludono (…) il carattere di effettiva artigianalità’ (cfr. ricorso, pag. 4) .
‘RAGIONE_SOCIALE ‘ prop oneva opposizione ex art. 98 l.fall.
Resisteva il curatore del fallimento , ‘eccependo la carenza dei requisiti dell’artigianalità richiesti dalla L. n. 443/1985 e, in particolare, della prevalenza del lavoro personale sul capitale’ (così controricorso, pag. 4) .
Con decreto dei 11/18.7.2019 il Tribunale di Padova rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite.
Evidenziava, il tribunale, che ai fini del riconoscimento dell’invocato privilegio difettava la prova della prevalenza del lavoro personale del socio unico sul capitale.
Evidenziava, invero, che dai bilanci della RAGIONE_SOCIALE opponente relativi agli esercizi 2013/ 2016 si desumeva che l’ammontare dei ricavi RAGIONE_SOCIALE vendite e RAGIONE_SOCIALE prestazioni era stato sempre superiore ad euro 3.000.000,00 e, di contro,
l’ammontare dei costi per il personale – comprensivi della remunerazione del socio unico -era stato pari all’incirca ad euro 350.000,00.
Evidenziava, quindi, che il costo complessivo del lavoro aveva contribuito alla produzione dei ricavi in misura significativamente inferiore alla soglia del 50%, soglia il cui superamento sarebbe stato necessario ai fini del riscontro della prevalenza del capitale sul lavoro, sicché pur l’apporto al processo produttivo del socio unico non era prevalente.
Evidenziava, per altro verso, che neppure era stata acquisita dimostrazione della sussistenza dei requisiti dimensionali previsti dalla legge n. 443/1985 per l’impresa artigiana.
Evidenziava, segnatamente, che non vi era prova che la produzione dei cappelli non fosse inquadrabile nella lavorazione in serie, lavorazione in serie in dipendenza della quale sarebbe stato -ai fini del riconoscimento del privilegio ammissibile un numero massimo di nove dipendenti a fronte viceversa dei quattordici impiegati dalla società opponente.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso ‘RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
Il curatore del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore RAGIONE_SOCIALE spese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2751 bis , n. 5, cod. civ. e della legge n. 443/1985.
Deduce che il tribunale, ai fini del riscontro della preminenza del lavoro del socio unico nel processo produttivo, non ha tenuto conto dell’attività svolta, del capitale impiegato, dell’entità dell’impresa (cfr. ricorso, pag. 6) .
Deduce, in particolare, che il tribunale non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALE strutture, dei macchinari e RAGIONE_SOCIALE materie prime impiegate nel ciclo produttivo, sicché il solo elemento dell’ammontare del volume d’affari, cui rapportare il costo del personale, si presenta equivoco ed inadeguato (cfr. ricorso, pag. 6) .
Deduce, altresì, che il tribunale ha valutato la preminenza del lavoro sul capitale esclusivamente in termini quantitativi e ciò quantunque il rapporto tra il lavoro ed il capitale impiegato nell’impresa sia da intendere anche in termini qualitativi (cfr. ricorso, pag. 7) .
Deduce, in particolare, che il tribunale non ha né verificato se l’apporto professionale dell’imprenditore sia qualificante, cioè indicativo del possesso di una speciale competenza tecnica, né ‘se il capitale circolante sia costituito da un magazzino piuttosto che da materie pri me comperate di volta in volta’ (così ricorso, pag. 8) .
Deduce, infine, che essa ricorrente ha veste di RAGIONE_SOCIALE, sicché il tribunale avrebbe dovuto attenersi unicamente ai criteri di cui all’art. 2 della legge n. 443/1985 ed acclarare, peraltro, se il socio unico avesse esercitato personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare l’impresa artigiana, ‘svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produtti vo’ (così ricorso, pag. 9) .
Con il secondo motivo il ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l ‘omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che il tribunale, allorché ha disconosciuto il privilegio ‘ artigiano ‘ , non ha tenuto conto della ‘copia quietanzata F24 pagam ento contributi RAGIONE_SOCIALE‘, idonea a dimostrare la prevalenza dell’apporto produttivo del socio unico, della ‘visura storica scheda socio’, idonea a dimostrare l’assenza di partecipazioni del socio unico in altre società, della documentazione fotografica, idonea a dimostrare la lavorazione a mano dei cappelli, dei registri dei beni ammortizzabili e della dichiarazi one cespiti, idonei a dimostrare l’utilizzo di beni strumen tali di modesto valore e la particolare rilevanza dell’attività prestata dal socio unico (cfr. ricorso, pag. 10) .
Deduce, inoltre, che il tribunale, allorché ha denegato il privilegio ‘ artigiano ‘ , non ha tenuto conto dei capitoli, in particolare dei capitoli 2), 7) ed 8), della prova per testimoni all’uopo articolat a , capitoli che, ‘se fossero stati ammessi avrebbe condotto il Tribunale a ritenere provata la prevalenza del lavoro del socio unico NOME su l processo produttivo (…)’ (così ricorso, pag. 14) .
Con il terzo motivo il ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ . l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che il tribunale, allorché ha ritenuto che non vi fosse prova che la produzione dei cappelli non fosse inquadrabile nelle lavorazioni in serie, non ha né tenuto conto della documentazione fotografica allegata né valutato la rilevanza al riguardo della capitolata prova per testimoni, che, ‘se ammess a, avrebbe dimostrato che l’opponente svolge l’attività di produzione non in serie e che pertanto risulterebbe rispettato il limite dimensionale di un massimo di 18 dipendenti’ (così ricorso, pag. 16) .
Con il quarto motivo il ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, co d. proc. civ. la nullità dell’impugnato decreto in relazione all’art. 161, 1° co., cod. proc. civ., all’art. 119 disp. att. cod. proc. civ. ed all’art. 111 Cost.
Deduce che l’impugnato decreto è affetto da nullità, siccome reca unicamente la sottoscrizione del presidente e non anche la sottoscrizione degli ulteriori componenti del collegio giudicante; altresì, che l’impugnato decreto non reca l’indicazione del giudice relatore (cfr. ricorso, pag. 17) .
Deduce ulteriormente che la sigla apposta a margine di ogni facciata è illeggibile e non è perciò riferibile né al giudice relatore né all’altro componente del collegio (cfr. ricorso, pag. 17) .
La disamina del quarto motivo di ricorso riveste valenza preliminare; il medesimo mezzo di impugnazione, comunque, è inammissibile.
Sono sufficienti i rilievi che seguono.
Ossia, da un lato, è sufficiente il r invio all’insegnamento di questa Corte a tenor del quale il decreto decisorio emesso dal Tribunale in composizione collegiale deve essere sottoscritto dal solo Presidente, anche quando la relazione della causa e l’estensione del provvedimento siano state affidate ad un altro membro del collegio (cfr. Cass. (ord.) 6.8.2021, n. 22453; va soggiunto che l’enunciato principio è stato da questa Corte espresso in una fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo di un’amministrazione straordinaria; Cass. (ord.) 2.7.2013, n. 16493, secondo cui, in tema di opposizione allo stato passivo, nella procedura di amministrazione straordinaria il provvedimento reso direttamente all ‘ esito dell ‘ udienza ex art. 99 l.fall. e inserito a verbale va riferito all’organo collegiale dinnanzi al quale si è tenuta l ‘ udienza, tuttavia la forma di decreto giustificandone la sottoscrizione da parte del solo presidente) .
E, ben vero, l’impugnato decreto reca indiscutibilmente la sottoscrizione del presidente del collegio, sicché non ha valenza alcuna la circostanza che la sigla apposta a margine di ogni facciata sia illeggibile.
Ossia, dall’altro, è sufficiente il riscontro dell a dicitura ‘relatore’ nell’intestazione del decreto accanto al nom e del terzo componente del collegio.
Il primo motivo ed il secondo motivo sono senza dubbio connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; in ogni caso, i medesimi mezzi di impugnazione sono del pari inammissibili.
Si ribadisce che i crediti per i quali è stato invocato il privilegio de quo agitur , scaturiscono da forniture eseguite negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. Su tale scorta va premessa una duplice puntualizzazione.
Si applica nella specie ratione temporis il disposto del n. 5 dell’art. 2751 bis cod. civ., come modificato, a decorrere dal 10.2. 2012, dall’art. 36 del d.l. n. 5 del 9.2.2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 4.4.2012.
Si applica nella specie la disciplina di cui alla legge n. 443 del l’8.8. 1985.
A tal ultimo riguardo va soggiunto che, ai fini del riconoscimento del privilegio ‘artigiano’, occorre verificare la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali di cui all ‘ art. 2083 cod. civ. ovvero di cui alla legge-quadro n. 443 del 1985 a seconda che si tratti, rispettivamente, di crediti sorti prima o dopo il 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2012, il cui art. 36 ha si è detto – modificato l’ art. 2751 bis , n. 5, cod. civ. (cfr. Cass. (ord.) 31.1.2023, n. 2892. Si veda altresì Cass. 13.7.2018, n. 18723, secondo cui, in tema di accertamento del passivo, ai fini dell ‘ ammissione di un credito come privilegiato, ai sensi dell ‘ art. 2751 bis, n. 5, cod. civ., nel testo applicabile a seguito della novella introdotta dal d.l. n. 5 del 2012, non è sufficiente l’iscrizione all’ albo RAGIONE_SOCIALE, in quanto essa, pur avendo natura costitutiva,
costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del suddetto privilegio, dovendo concorrere con gli altri presupposti previsti dalla legge n. 443 del 1985, cui la norma codicistica rinvia) .
15. Alla luce di tal ultima puntualizzazione vengono in rilievo, in particolare, le seguenti disposizioni degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 443 del 1985.
Ossia il 1° co. dell’art. 2 (rubricato ‘imprenditore artigiano’) :
<> .
Ossia il 2 ° co. dell’art. 3 (rubricato ‘d efinizione di impresa artigiana ‘) :
<> .
Ossia la lett. a) de l 3° co. dell’art. 3 (rubricato ‘d efinizione di impresa artigiana ‘) :
<> .
Ossia le lett. a) e b) del 1° co. dell’art. 4 (rubricato ‘limiti dimensionali’) :
<> .
Il delineato quadro normativo dà ragione della duplice articolazione dell’impianto motivazionale dell’impugnato decreto ovvero dà conto RAGIONE_SOCIALE due distinte, autonome ‘ rationes decidendi ‘ c he lo sorreggono.
Invero, l a prima ‘ ratio ‘ riflette i parametri normativi di cui ai menzionati commi degli artt. 2 e 3 della legge-quadro ed è attinta dal primo e dal secondo motivo di ricorso.
Invero, la seconda ‘ ratio ‘ (introdotta la locuzione ‘peraltro nel caso in esame (…)’) riflette i parametri normativi di cui alle menzionate lettere a) e b) del 1° co. de ll’art. 4 della legge-quadro ed è attinta dal terzo motivo di ricorso.
Questa Corte spiega che il principio di ‘ autosufficienza ‘ del ricorso per cassazione va inteso in senso rigoroso e deve essere rispettato, oltre che per consentire al giudice di legittimità di verificare la sussistenza di un eventuale difetto o carenza di motivazione, anche per consentirgli di verificare la presenza
del vizio di violazione di legge (cfr. Cass. sez. lav. 28.7.2005, n. 15910; Cass. sez. lav. 20.12.2006, n. 27197) .
18. Ebbene, il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso difettano di ‘specificità’ ed ‘autosufficienza’ (‘il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: (…) la specifica indicazione (…) dei documenti (…) sui quali (…) si fonda’ : art. 366, 1° co., n. 6), cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis) .
Propriamente, il ricorrente ha addotto che il tribunale ‘ha confuso il fatturato con il capitale impiegato nel processo produttivo’ (così ricorso, pag. 6) , siccome non ha considerato le strutture, i macchinari e le materie prime impiegate nel ciclo produttivo.
E tuttavia – il ricorrente – non ha né enunciato né riprodotto nel corpo del ricorso le risultanze, peraltro, del ‘registro beni ammortizzabili’ e della ‘dichiarazione cespiti’, asseritamente atte a dar ragione dei propri assunti, cioè della ‘vecchia fattura’ e del ‘modesto valore’ dei beni strumentali, quindi della minore consistenza dell’apporto del (fattore di produzione) capitale rispetto alla maggiore consistenza, e quantitativa e qualitativa, del l’apporto del (fattore di produzione) lavoro, asseritamente atte a dar contezza quindi del denunciato vizio di sussunzione, del denunciato ‘ omesso esame ‘ (cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048; Cass. 13.11.2018, n. 29093; Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34469, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, 1° co., n. 6 ), cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito, qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla
documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità) .
Ben vero, il difetto di ‘specificità’ ed ‘autosufficien za ‘ in ordine alla ‘consistenza’ del fattore di produzione capitale n on è supplito dalla riproduzione -di cui al secondo motivo -dei capitoli 2), 7) e 8) dell ‘articolata prova per testimoni, giacché si tratta all’evidenza di capitoli concernenti unicamente l’apporto lavor ativo del socio unico della RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
In pari tempo, con precipuo riferimento al secondo motivo, non può non farsi luogo ad un ulteriore duplice rilievo.
L ‘omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora -è evidentemente il caso di specie – il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. sez. lav. 10.2.2015, n. 2498; Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415) .
Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova per testimoni o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, dunque, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare -non è evidentemente il caso di specie – circostanze tali da invalidare, con un giudizio di cert ezza e non di mera probabilità, l’efficacia RAGIONE_SOCIALE altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ‘ ratio decidendi ‘ risulti priva di fondamento (cfr. Cass. (ord.) 17.6.2019, n. 16214; Cass. (ord.) 7.3.2017, n. 5654) .
Il terzo motivo di ricorso parimenti è inammissibile.
Si è anticipato che il passaggio motivazionale con il quale il tribunale ha ritenuto che non fosse stato acquisito riscontro della non riconducibilità della produzione della società opponente alla produzione ‘in serie’, integra gli estremi di una autonoma ‘ ratio decidendi ‘, attinta , appunto, dal terzo mezzo.
In tal guisa non può che esplicar valenza l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure mosse ad una RAGIONE_SOCIALE ‘ rationes decidendi ‘ rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività RAGIONE_SOCIALE altre, alla ca ssazione della decisione stessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493) .
In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
c ondanna il ricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE, le spese del
presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2025.
Il presidente NOME COGNOME