Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28310 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28310 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 25489/2022 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, titolare dell’omonima ditta individuale corrente in Altamura (BA), alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE, corrente in INDIRIZZO, in persona del suo legale rappresentante NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura a rogito AVV_NOTAIO, in data 25 ottobre 2022, legalizzata mediante Apostille , dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultima in Roma, alla INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso la sentenza, n. cron. 2704/2022, della CORTE DI APPELLO DI MILANO pubblicata il giorno 05/08/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1. In data 3 febbraio 2015, RAGIONE_SOCIALE (di seguito ‘RAGIONE_SOCIALE‘) -multinazionale americana titolare di un brevetto europeo sulla varietà vegetale denominata ‘ Sugranineteen ‘ che produce uva rossa da tavola senza semi, commercializzata sotto il marchio registrato ‘ Scarlotta seedless ‘ -stipulò con l’impresa individuale ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ -proprietaria di un appezzamento di terreno di 1,8 ettari sito in agro di Acquaviva delle Fonti (BA) -un contratto denominato ‘ Contratto di Affitto con il Produttore di Uva ‘ (d’ora in poi, ‘ il Contratto Principale ‘) con il quale le concesse, a fronte del pagamento di un compenso di euro 855,60, la licenza a prendere in affitto e coltivare 3,100 gemme di Sugranineteen sul proprio terreno. Il suddetto contratto prevedeva, all’art. 2, l’obbligo per la COGNOME di ottenere le gemme esclusivamente dai vivai autorizzati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Tuttavia, in pari data, su richiesta della COGNOME, le parti stipularono un secondo contratto denominato ‘ Autorizzazione alla propagazione ‘ che, in deroga al citato art. 2 del Contratto Principale , consentiva a q uest’ultima di ottenere gemme da un vivaio non autorizzato l’RAGIONE_SOCIALE – facente comunque parte della rete di distribuzione esclusiva RAGIONE_SOCIALE. Il Contratto Principale prevedeva, altresì, all’art. 4, che i frutti prodotti dalle piante in affitto dovessero essere commercializzati da un distributore autorizzato RAGIONE_SOCIALE. In ottemperanza a tale obbligo, la COGNOME designò COGNOME RAGIONE_SOCIALE quale proprio distributore autorizzato, ma l’intero raccolto del 2016, a dire della prima, fu compromesso dalle forti alluvioni che colpirono la Puglia tra il settembre ed il novembre 2016 e dall’indisponibilità del menzionato distributore a vendemmiare in tempo utile.
1.1. Con lettera del 12 dicembre 2016, RAGIONE_SOCIALE intimò alla COGNOME di porre rimedio ad alcuni inadempimenti (mancato pagamento del compenso di euro 855,60; mancata notifica, entro il termine contrattualmente previsto, del nominativo del distributore autorizzato prescelto; commercializzazione dell’uva ‘ Sugranineteen ‘ ad un distributore non autorizzato, la RAGIONE_SOCIALE, società di proprietà del marito della COGNOME e nella quale ella ricopriva il ruolo di
amministratore unico) e, non ricevendo alcuna risposta, comunicò alla controparte la formale risoluzione del Contratto Principale per inadempimento.
1.1.1. La RAGIONE_SOCIALE effettuò comunque il pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, del compenso predetto, ma, con nota del 20 gennaio 2017, RAGIONE_SOCIALE le ribadì che il Contratto Principale doveva ormai considerarsi definitivamente risolto e le intimò di procedere allo sradicamento di tutte le piante di ‘ Sugranineteen ‘ entro 10 giorni. Il successivo 13 giugno 2017, inoltre, informò tutti i membri del proprio network distributivo dell’avvenuta esclusione della RAGIONE_SOCIALE dai soggetti autorizzati alla produzione della varietà ‘ Sugranineteen ‘, con conseguente impossibilità per la stessa di commercializzare l’uva prodotta oggetto del contratto.
1.2. Su tali premesse ed avvalendosi della clausola compromissoria di cui all’art. 9.8 del Contratto Principale , in data 16 novembre 2017, RAGIONE_SOCIALE diede impulso ad un procedimento arbitrale presso la Camera Arbitrale di Milano, chiedendo che venisse accertato il grave inadempimento della RAGIONE_SOCIALE per avere quest’ultima commercializzato l’uva ‘ Sugranineteen ‘ al di fuori della rete di Distributori Autorizzati e che, pertanto, venisse dichiarato definitivamente risolto per inadempimento il contratto stipulato inter partes . Domandò, altresì, la condanna di controparte al pagamento di € 100.0 00,00 (o eventualmente di quella diversa stabilita secondo equità) a titolo risarcitorio, nonché di euro 36.000,00 a titolo di penale per l’inadempimento, oltre alla refusione delle spese legali.
1.2.1. Si costituì la COGNOME, la quale, nel contestare tutto quanto ex adverso dedotto, eccepì, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del collegio arbitrale in favore del tribunale ordinario in ragione della invocata invalidità della clausola compromissoria suddetta in quanto contenuta in un contratto predisposto unilateralmente da controparte e non specificatamente approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341, comma 2, cod. civ.. Nel merito, poi, chiese accertarsi la nullità del contratto concluso tra le parti per violazione del principio di esaurimento comunitario previsto dal Regolamento (CE) n. 2100/94 trasposto nel Codice della proprietà industriale ed intellettuale, nonché per violazione dell’art. 102 TFUE (divieto di abuso di posizione dominante) e 120 TFUE (libera concorrenza). In via subordinata, infine, domandò l’accertamento dell’insussistenza di qualsivoglia inadempimento contrattuale e, in via riconvenzionale, chiese la condanna di controparte al risarcimento di asseriti danni, anche d’immagine, subiti.
1.3. Con lodo parziale del 20 aprile 2018, il collegio arbitrale ritenne sussistente la propria competenza a decidere la controversia e, con lodo definitivo del gennaio
2019, così dispose: « a) Dichiara che COGNOME non ha adempiuto al Contratto vendendo l’uva Scarlotta Seedless a distributori non autorizzati; b) Dichiara che il Contratto deve ritenersi risolto per colpa di COGNOME a partire dalla data di emissione del presente lodo; c) ingiunge a COGNOME di espiantare tutte le gemme di Sugranineteen presenti sul suo terreno alla presenza di un rappresentante di Sun RAGIONE_SOCIALE entro 20 giorni dalla notifica del presente lodo da parte della CAM; d) ingiunge a COGNOME il pagamento di un simbolico euro a titolo di risarcimento danni; e) ingiunge a COGNOME di pagare la metà delle spese di legali di RAGIONE_SOCIALE pari ad € 8.474; f) ingiunge a COGNOME di pagare a RAGIONE_SOCIALE metà delle spese sostenute, corrispondenti ad € 8.135; g) ingiunge a COGNOME di corrispondere metà delle spese totali dell’arbitrato, f issate dalla decisione del Consiglio Arbitrale n. 2010/6 del 4 ottobre 2018, in (i) € 23.000, più IVA e tasse, ove dovute, a titolo di diritti di cancelleria, (ii) € 3.500, più IVA ove dovuta, come diritto per la CAM, (iii) € 192 a titolo di rimborso per i diritti relativi alle marche da bollo apposte sulle ordinanze e sui verbali d’udienza, (iv) € 1.730,00, più IVA ove dovuta a rimborso per i verbali di udienza e le registrazioni, e (v) € 480 a rimborso per marche da bollo dovute sulle tre copie originali del lodo arbitrale; h) rigetta tutte le altre richieste ».
L’impugnazione di entrambi tali lodi promossa dalla RAGIONE_SOCIALE ex artt. 828 e 829 cod. proc. civ. è stata decisa dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 5 agosto 2022, n. 2704, resa nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE, a sua volta impugnante incidentale del lodo definitivo, con cui quella corte ha così provveduto: « Rigetta l’impugnazione del Lodo parziale reso il 20 aprile 2018; dichiara inammissibile e/o infondata l’impugnazione del Lodo definitivo reso il 7 gennaio 2019; dichiara inammissibile e/o infondata, l’impugnazione incidentale proposta da RAGIONE_SOCIALE; compensa per un quarto le spese di lite tra le parti e, per l’effetto, condanna COGNOME a rifondere a RAGIONE_SOCIALE i residui tre quarti, liquidati in complessivi € 7.136,25 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge ».
2.1. Per quanto qui ancora di interesse, ed in estrema sintesi, la corte territoriale: i ) ha disatteso la doglianza, proposta contro il lodo non definitivo, relativa alla -documentata e non contestata -omessa approvazione specifica della clausola compromissoria, con conseguente inefficacia ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., sulla base di due distinti percorsi argomentativi: il primo, secondo il quale la sussistenza di elementi specifici relativi all’odierna ricorrente, da un lato, e la natura del contratto (i.e. di ‘ trasmissione di diritti di proprietà intellettuale ‘), dall’altro, precludevano
l’applicazione della disposizione richiamata; il secondo, in base al quale la pacifica esclusione dell’operatività dell’art. 1341 cod. civ. agli arbitrati es teri governati dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 17 gennaio 1968 n. 62), era applicabile anche agli arbitrati diversi da quelli espressamente regolati dall’art. 1 della richiamata Convenzione (i.e. riconoscimento/es ecuzione « delle sentenze arbitrali emesse, sul territorio di uno Stato diverso da quello dove sono domandati il riconoscimento e l’esecuzione, in controversie tra persone fisiche e giuridiche », nonché « alle sentenze arbitrali non considerate nazionali nello Stato in cui il riconoscimento e l’esecuzione sono domandati ») ove caratterizzati da ‘ profili di internazionalità ‘; ii ) ha respinto l’ulteriore censura, rivolta contro il lodo definitivo, con cui si era ascritto al collegio arbitrale di non avere rilevato ex officio una nullità contrattuale della ‘ Autorizzazione alla propagazione ‘ per illiceità dell’oggetto, come diffusamente argomentato dalla RAGIONE_SOCIALE con la comparsa conclusionale del 14 giugno 2021, anche sulla scorta di una dirimente sentenza della Corte di Giustizia medio tempore emessa. In proposito, la corte milanese ha osservato, innanzitutto, che « il legislatore, con il nuovo art. 829 c.p.c., non ammette tra i casi tassativi di nullità del lodo ‘la violazione delle regole di diritto relative al m erito della controversia’, salvo che tale ipotesi di nullità sia stata ‘espressamente disposta dalle parti’ ex art. 829, comma 3, c.p.c., ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Pertanto, la violazione delle regole di diritto, in mancanza di espressa previsione, è ammissibile solo se ricorrono le ipotesi eccezionali di cui all’art. 829, terzo e quarto comma, c.p.c.: contrarietà all’ordine pubblico, controversie previste dall’art. 409 c.p.c. e violazione di regole di diritto concernenti la soluzione di questioni pregiudiziali su materia che non può essere oggetto di convenziona ed arbitrato ». Successivamente, descritte le argomentazioni con cui la COGNOME aveva inteso giustificare la invocata violazione di principi di ordine pubblico, ha opinato che, per come testualmente formulata la censura stessa, « non è dato ravvisare sotto quale profilo, non esplicitato, si debba ritenere violato l’ordine pubblico, tenuto in particolare conto che i principi di ordine pubblico vanno individuati nei principi fondamentali della nostra Costituzione o in quelle altre regole che, pur non trovando in essa collocazione, rispondono all’esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell’uomo o che informano l’intero ordinamento di talché la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti dell’intero assetto ordinamentale. La censura, pertanto, si rivela priva di pregio. Conclusivamente, va osservato che le censure concernenti violazioni di regole di diritto relative al merito della
contro
versia sono inammissibili, non essendo prevista alcuna deroga, nella clausola compromissoria, al regime ordinario post Riforma, che ha invertito il principio regola/eccezione sul sindacato concernente gli errores in iudicando».
Per la cassazion e dell’appena descritta sentenza ricorre NOME COGNOMECOGNOME titolare dell’omonima ditta individuale, affidandosi a due motivi , illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.. Resiste, con controricorso, corredato da analoga memoria, la RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente:
« Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». Vengono contestati i due distinti percorsi argomentativi, già descritti, con cui la corte territoriale ha ritenuto pienamente valida ed efficace la clausola compromissoria di cui all’art. 9.8 del Contratto Principale , in forza della quale RAGIONE_SOCIALE diede impulso al procedimento arbitrale culminato nei lodi oggetto della impugnazione di cui tuttora si discute. Assume la ricorrente che: i ) nella specie, « È evidente dallo stesso tenore letterale del contratto, tra il titolare di un diritto di proprietà industriale su scala mondiale e la totalità degli agricoltori interessati a sfruttarlo sul proprio appezzamento di terra, che si tratti del contratto standard tra la RAGIONE_SOCIALE e tutti i ‘produttori qualificati’ di cui alla premessa e nel quale, dettaglio non t rascurabile, la RAGIONE_SOCIALE è indicata con la propria denominazione mentre le controparti di ciascun contratto sono indicate con una definizione (i.e. il ‘Produttore Qualificato’). Oltre ad una totale mancanza di comprensione del rapporto oggetto del giudizio, la Corte d’Appello ha erroneamente valorizzato, quali elementi di specialità tali da escludere l’applicazione dell’art. 1341 c.c., sia le specifiche del terreno dell’odierna ricorrente , sia l’apodittica affermazione secondo cui la trasmissione di di ritti di proprietà intellettuale, ‘presuppone un determinato grado di cooperazione, fiducia e intuitu personae ‘ : caratteristiche – queste – del tutto incompatibili con uno schema contrattuale destinato a regolamentare una serie indefinita di rapporti con una pluralità indifferenziata di soggetti’. Sennonché, le uniche parti del contratto che identificano l’odierna ricorrente sono le sue generalità (nell’intestazione) e le specifiche del proprio terreno (negli allegati) e sono inserite, , in un proget to di distribuzione di rilevanti dimensioni, proclamato con chiarezza nelle premesse e tutt’altro che limitato all’impresa individuale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ . In questo contesto, è davvero incomprensibile come la Corte abbia potuto concludere che il contratto in questione fosse ‘incompatibile con uno schema contrattuale destinato a
regolamentare una serie indefinita di rapporti con una pluralità indifferenziata di soggetti ‘ »; ii ) « La circostanza che la COGNOME abbia chiesto ed ottenuto, dopo la stipula del contratto, una singola modifica rispetto ad un impianto di norme integralmente dettato dalla RAGIONE_SOCIALE e pedissequamente accettato, non consente affatto di concludere che il contratto sia stato negoziato. Ed è indicativo, a riguardo, che la modifica, lungi da ll’avvenire sul contratto in questione mediante una riformulazione della clausola, sia stata invece redatta su un atto separato »; iii ) « Il lodo non definitivo, al pari di quello definitivo, sono stati emessi dalla Camera Arbitrale di Milano, in Italia e secondo il diritto italiano. La circostanza che una delle parti sia una società estera non consente di escludere l’applicazione dell’art. 1341 c.c. sulla base della sussistenza di imprecisati «profili di internazionalità »; iv ) « la Corte d’appello ha invo cato Cass. SS.UU., 22 maggio 1995, n. 5601 relativa alla sufficienza della forma scritta in relazione all’arbitrato estero ma, contrariamente alla sentenza richiamata, ne ha tratto la conseguenza che questa deroga valesse anche per lodi che presentino ‘profili di internazionalità’. . A tale ultima definizione, ‘lodi che presentino profili di internazionalità’, del tutto generica e priva di confini ben delineati, la Corte ha di fatto attribuito la qualità di elemento costitutivo di fattispecie, funzionale alla individuazione di una disciplina che prescinde completamente dalla scelta delle parti. Né si rilevano idonei a mantenere la decisione impugnata e le conseguenze che essa comporta, gli argomenti che la Corte ha qualificato come ‘teleologico’ e come ‘a fortiori’»;
II) « Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 829, comma 3, c.p.c. e art. 13 del Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ». La difesa della ricorrente: i ) evidenzia, preliminarmente, che « la questione, relativa ad un contratto standard con tutti i ‘Produttori autorizzati’ e dunque tutti gli agricoltori abilitati alla coltivazione delle piante su concessione della RAGIONE_SOCIALE, quale titolare di un diritto di privativa, ha una portata ben più ampia del giudizio che ci occupa perché è in discussione, per la prima volta dinanzi a Codesta Corte, la conformità all’ordine pubblico del potere contrattuale del titolare della privativa di sfruttarlo in spregio ai principi fondanti dell’Unione Europea (di tutela della concorrenza e di salvaguardia della produzione agricola) che ne governano i limiti »; ii ) riporta, poi, ampi stralci della propria comparsa conclusionale di appello in cui aveva argomentato la lamentata violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del Regolamento CE n. 2100/94 (concernente la privativa comunitaria per ritrovati
vegetali) e descritto i più recenti arresti della giurisprudenza comunitaria (non ancora intervenuti al momento dell’impugnazione), tra cui la sentenza della CGUE del 19 dicembre 2019, C176/18, cd. caso ‘ COGNOME ‘, e censura la decisione impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa al la violazione di regole di diritto qui richiamate per la mancanza del requisito della contrarietà all’ordine pubblico del vizio lamentato. Assume che « Sarebbe bastato che la Corte avesse letto i punti nn. 33 e 34 della sentenza COGNOME , espressamente ric hiamati dall’odierna ricorrente, per fugare ogni dubbio sulla rilevanza della censura nell’ottica dell’art. 829, co. 3°, c.p.c. ».
RITENUTO CHE
La questione complessivamente posta dalle argomentazioni di cui al secondo motivo di ricorso -concernente la conformità, o non, all’ordine pubblico del potere contrattuale del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali di sfruttarlo eventualmente in spregio ai princìpi fondanti dell’Unione Europea (di tutela d ella concorrenza e di salvaguardia della produzione agricola) che ne governano i limiti (anche tenuto conto di quanto sancito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 dicembre 2019, C -176/18, cd. caso COGNOME ) -rende opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza, stante la sua rilevanza (tenuto conto dei riflessi su controversie analoghe) e la carenza di precedenti specifici, nella giurisprudenza di legittimità, sugli aspetti rimarcati nella doglianza suddetta. A ciò non ostano l’originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ. ( cfr., ex multis , Cass. n. 20459 del 2023; Cass. n. 13517 del 2023; Cass. n. 11955 del 2022; Cass. n. 24018 del 2021; Cass. n. 19164 del 2021; Cass. n. 23911 del 2020; Cass. n. 15796 del 2020; Cass. n. 5082 del 2020; Cass. n. 3098 del 2020; Cass. n. 17371 del 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018; Cass. n. 19115 del 2017; Cass. n. 5533 del 2017), né, almeno ad un primo e del tutto superficiale esame, il necessario scrutinio da riservarsi, logicamente in via prioritaria, al primo motivo.
1.1. L’odierno procedimento , dunque, può essere rinviato alla pubblica udienza di questa Sezione del 21 marzo 2024.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza di questa Sezione del 21 marzo 2024.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 6 ottobre 2023.
Il Presidente NOME COGNOME