Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6448 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6448 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 6396-2016 r.g. proposto da:
NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, INDIRIZZO.
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata in data 19.8.2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 7 aprile 2011, accoglieva la domanda principale proposta dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME e, per l’effetto , dichiarava l’inefficacia ex art. 67, 2 ° comma, l. fall. dell’atto di compravendita del 24 luglio 2008 con il quale la predetta società in bonis aveva venduto a COGNOME un fabbricato sito in Volla, alla INDIRIZZO; dichiarava in conseguenza assorbita la domanda di revoca della compravendita svolta dall’attore, in vi a subordinata, ai sensi dell’art. 67, 1° comma, n. 1 l. fall.; rigettava invece le domande attrici di condanna del convenuto alla materiale restituzione del cespite e al pagamento, a titolo risarcitorio, di un indennizzo mensile per il suo mancato godimento.
La sentenza, impugnata dal RAGIONE_SOCIALE, è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Napoli che, in integrale accoglimento del gravame, ha condannato NOME COGNOME alla restituzione dell’immobile nonché al pagamento in favore dell’attore /appellante della somma di euro 7.500 mensili, dalla data della domanda (29.10.2009) a quella della pronuncia.
A sostegno della decisione la corte del merito ha rilevato che: (a) l’azione revocatoria fallimentare riveste carattere restitutorio ovvero recuperatorio e tale carattere deve essere inteso nel senso che essa, pur non producendo il trasferimento della proprietà dei beni oggetto dell’atto revocato nel patrimonio del fallito, determina a carico del soggetto soccombente l’obbligo di restituire il bene alla garanzia dei creditori al fine d ell’esercizio dell’ azione esecutiva; (b) dall ‘ affermata e pacifica natura costitutiva della sentenza revocatoria – che, come tale, produce i suoi effetti dal momento della domanda – discende che il tempo necessario ad ottenerla non può andare a detrimento dell’attore vittorioso, che, dunque, ha diritto a percepire i frutti del bene revocato dal momento in cui il negozio dispositivo viene privato della sua efficacia nei confronti della massa dei creditori; (c) che nella specie i frutti civili andavano determinati in euro 7.500 mensili, corrispondenti, secondo la valutazione dell’agenzia immobiliare RAGIONE_SOCIALE, prodotta dal RAGIONE_SOCIALE e
non contestata dal convenuto/appellato, al canone ricavabile dalla locazione dell’immobile alla data della domanda,.
La c orte d’appello ha infine rilevato che l a richiesta di ctu in ordine al valore dell’immobile , avanzata da COGNOME COGNOME proprio atto di costituzione in appello, era inconferente, in quanto la domanda di revocatoria era stata accolta ai sensi del secondo comma, e non del primo comma, n. 1, dell’art. 67 l. fall. e che, anche a voler ritenere che le difese dell’appellato integrassero un appello incidentale, questo sarebbe stato inammissibile in quanto proposto non già venti giorni prima della prima udienza (fissata il 4.4.2012) come prescritto dagli artt. 343 e 166 c.p.c., ma solo, tardivamente, il 3.4.2012.
2. La sentenza, pubblicata il 19.8.2015, è stata impugnata da NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cui il fallimento RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 67 l. fall., 2901 cod. civ., 560, 3 comma, c.p.c. e 107, 3 comma, l. fall.
1.1 Osserva che -pacifica la natura costitutiva della sentenza che accoglie la revocatoria fallimentare, nonché la mancata produzione dell’effetto restitutorio stricto sensu inteso (in quanto l’acquirente rimane proprietario del bene) ed infine anche la natura di procedura esecutiva collettiva del fallimento -la corte di appello ha accolto la domanda restitutoria richiamando giurisprudenza di legittimità formatasi su fattispecie antecedenti alla novella del processo esecutivo, entrata in vigore il 1.3.2006, mentre attualmente, a seguito della riforma, l’art. 560 c.p.c. , applicabile anche alla procedura fallimentare ai sensi dell’art. 107, 3° comma, c.p.c., prevede espressamente che sia il giudice della esecuzione a disporre, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell’immobile pignorato ; con la conseguenza che il giudice della causa di revocatoria non potrebbe condannare il convenuto soccombente alla restituzione dell’immobile, ma spetterebbe al curatore, all’esito del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell’azione,
avvalersi degli strumenti a disposizione della procedura per ottenere la liberazione del bene.
1.2 Sotto altro profilo, il ricorrente sostiene che, stante la natura costitutiva dell’azione, la condanna alla restituzione non può farsi decorrere dalla data della domanda, ma solo da quella di passaggio in giudicato della sentenza che l’accoglie.
1.1 Il motivo è, nella sua prima parte, inammissibile sia perché attiene a una questione nuova, sollevata per la prima volta in questo giudizio di legittimità, sia per ché, una volta riconosciuto che l’accoglimento dell’azione revocatoria comporta anche l’effetto latu sensu restitutorio del bene alla garanzia dei creditori, il ricorrente è privo di interesse a sentir accertare se il suo spossessamento presupponga un’apposita statuizione di condanna o possa avvenire per mera iniziativa degli organi della procedura concorsuale.
1.1.2 Nella sua seconda parte il motivo è invece infondato, perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria sia legata all’effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso); è invece consentita quando, come nella specie, la statuizione condannatoria sia meramente dipendente dall’effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell’effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato (cfr., in fattispecie identica alla presente, Cass. n. 28508/2018; cfr. anche Cass nn. 13767/2015, 16737/2011).
Con il secondo mezzo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la corte del merito ritenuto tardivo l’appello incidentale senza tuttavia tener conto che l’appello principale non conteneva l’avviso a proporlo almeno venti giorni prima dell’udienza fissata.
2.1 Il motivo è infondato.
Infatti, come affermato già da Cass. Sez. U, n. 9407/2013, ‘ l’art. 342 cod. proc. civ. che – nel testo (applicabile “ratione temporis” al caso di specie) quale sostituito dall’art. 50 legge 26 novembre 1990, n. 353, e prima dell’ulteriore modifica di cui all’art. 54, comma 1, lett. a, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n.134 – prevede che l’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione, “nonché le indicazioni prescritte nell’art.163 cod. proc. civ.” – non richiede altresì, che, in ragione del richiamo di tale ultima disposizione, l’atto di appello contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del terzo comma dell’art. 163 cod. proc. civ., che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un’espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata’ (conf. Cass. n. 341 del 13/01/2016; Cass. n. 7772/2022).
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per ‘ nullità della sentenza e del procedimento ‘.
3.1. Il ricorrente deduce che la corte territoriale ha errato nel ritenere inconferente – a fronte di una sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda revocatoria ex art. 67, 2° comma, l. fall. – la sua richiesta di ctu estimativa dell’immobile, in quanto tale richiesta era stata avanzata con riferimento ‘all’appello condizionato’ proposto dall’appellante principale , e sostiene che, essendo ben chiaro che egli aveva chiesto la revoca della pronuncia del tribunale, il giudice d ell’impugnazione avrebbe dovuto esaminare il suo appello incidentale.
3.1.1 Il motivo è inammissibile perché censura (peraltro con un rilievo totalmente generico e scarsamente comprensibile) un’argomentazione della corte partenopea priva di autonoma valenza decisoria, mentre non investe l ‘affermazione di tardività dell'(eventuale) appello incidentale proposto da
COGNOME, che costituisce l’unica ratio decidendi sulla quale si fonda la statuizione di inammissibilità di detto gravame.
Il quarto mezzo denuncia violazione d ell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la corte di appello ritenuto provato il valore locativo dell’immobile sulla base del principio di non contestazione, riferibile unicamente a fatti, e non già a documenti né, tantomeno, a valutazioni espresse da terzi privi di qualifica professionale.
Il quinto motivo denuncia, sul medesimo punto, ‘ vizio della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.).’ , sul rilievo che il documento prodotto dal RAGIONE_SOCIALE è privo di valore probatorio.
Il sesto motivo, che denuncia ‘ nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 n. 4) ‘ , ribadi sce che ricorre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e assume che la valorizzazione tout court del documento, solo perché non contestato, in assenza di qualsivoglia sua analisi critica, si sostanzia in un vero e proprio ‘travalicamento’ delle prove sulle quali il giudice può fondare il proprio convincimento.
I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.
7.1. La corte territoriale ha ritenuto che il danno subito dal RAGIONE_SOCIALE per non avere percepito medio tempore i frutti (i canoni di locazione) dell’immobile oggetto di revocatoria andasse liquidato nella misura richiesta, di € 7.500 mensili, ‘ secondo la valutazione effettuata da ll’ Agenzia immobiliare … prodotta in atti dalla curatela nel giudizio di primo grado e non contestata dalla controparte ‘ .
7.1.1. Sennonché, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non le prove dalle stesse prodotte, la cui valutazione opera in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all’apprezzamento del giudice (Cass. n. 3126/2019; n. 350372021; conf. Cass. n. 6172/2020, che espressamente afferma che ‘ Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti ‘).
7.1.2. Il giudice d’appello ha dunque , per un verso, erroneamente applicato il principio di non contestazione a un documento proveniente da un terzo e contenente mere sue, ovviamente opinabili, valutazioni e, per l’altro, omettendo di indicare eventuali ragioni che deponevano per la correttezza delle stesse, è incorsa anche nel vizio di omessa motivazione denunciato nel quinto mezzo.
All’accoglimento dei tre motivi in esame conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
Resta assorbito il settimo motivo del ricorso, con il quale COGNOME lamenta che la corte territoriale non abbia tenuto conto delle contestazioni da lui mosse al documento in questione e non abbia disposto una ctu per accertare il valore locativo dell’immobile.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso, rigetta i primi tre e dichiara assorbito il settimo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2023