Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3015 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3015 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 24958/2019 R.G. proposto da:
COGNOME c.f. CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. NOME COGNOME nel suo studio in INDIRIZZO
contro
RAGIONE_SOCIALE c.f. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME dall’avv. NOME Nicola e dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. COGNOME nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente, ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 175/2019 della Corte d’ appello di Torino, depositata il 29-1-2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29-1-
2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.415/2014 del Tribunale di Asti che gli aveva ingiunto di
OGGETTO:
subappalto
RG. 24958/2019
C.C. 29-1-2025
pagare Euro 66.000,00 oltre accessori a NOME COGNOME a titolo di restituzione della caparra confirmatoria di cui al contratto preliminare concluso dalle parti il 15-62012, che l’ingiungente aveva sostenuto essere risolto di diritto per il rifiuto della società COGNOME promittente venditrice di stipulare il rogito per il trasferimento di proprietà dell’immobile promesso in vendita.
La società COGNOME ha dedotto che il saldo del prezzo pattuito quale corrispettivo per il trasferimento della proprietà dell’immobile avrebbe dovuto essere corrisposto da NOME COGNOME in forma di prestazioni lavorative quale idraulico, per cui le parti avevano stipulato, accanto al preliminare, un contratto di subappalto per il corrispettivo a corpo di Euro 70.000,00; ha lamentato che NOME COGNOME era risultato inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto di subappalto, in quanto non aveva rispettato i termini, indicati come essenziali, per la consegna delle opere. Quindi l’opponente ha chiesto la risoluzione di entrambi i contratti, l’accertamento del proprio diritto a trattenere la caparra confirmatoria e la condanna di NOME COGNOME sia al pagamento della penale contrattualmente prevista non inferiore a Euro 27.400,00, sia al risarcimento dei danni.
Si è costituito NOME COGNOME, deducendo che il contratto preliminare si doveva ritenere risolto perché la società COGNOME non aveva riscontrato la sua diffida ad adempiere, con la quale aveva manifestato la volontà di concludere il contratto definitivo corrispondendo il prezzo residuo in denaro; ha dichiarato che, a causa di eventi sopravvenuti e a lui non imputabili, era risultata impossibile la tempestiva esecuzione del contratto di subappalto, per cui aveva eseguito l’offerta reale per l’adempimento all a propria obbligazione in denaro; ha chiesto in via riconvenzionale anche il pagamento di quattro fatture per le opere eseguite in forza di contratti di subappalto a favore di RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n.803/2016 depositata il 29-9-2016 il Tribunale di Asti ha dichiarato che il contratto di subappalto conteneva termini essenziali per l’esecuzione delle opere, non realizzate in tempo per cause non imputabili a NOME COGNOME e quindi ha rigettato la domanda di risoluzione di tale contratto per inadempimento di NOME COGNOME ha dichiarato che, di conseguenza, il contratto preliminare non poteva essere risolto per inadempimento alle obbligazioni del contratto di subappalto di NOME COGNOME ma neppure della società Peletto, in quanto non si poteva ritenere liberatoria l’offerta della controparte di consegnare non le opere pattuite, ma una somma di denaro; l’impossibilità di addebitare a una delle due parti l’inadempimento al preliminare, a fronte delle contrapposte manifestazioni di volontà volte allo scioglimento del contratto, comportava la necessità di prendere atto della sua cessazione e quindi la società COGNOME doveva essere condannata a restituire la caparra che aveva ricevuto. Ha altresì rigettato la domanda di NOME COGNOME volta a ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite nell’ambito del contratto di subappalto, dichiarando che lo stess o non aveva adempiuto all’onere della pro va dell’esecuzione dei lavori di cui all a fattura n.14/2014 su incarico di RAGIONE_SOCIALE piuttosto che su diretto incarico del committente, mentre ha dichiarato inammissibili le domande relative alle altre fatture, in quanto riferite a diversi rapporti contrattuali; ha rigettato la domanda di pagamento della penale per il ritardo e di risarcimento dei danni formulata dalla società RAGIONE_SOCIALE
2.NOME COGNOME ha proposto appello principale e RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello incidentale, che la Corte d’appello di Torino con sentenza n. 175/2019 pubblicata il 29-1-2019 ha integralmente rigettato.
Per quanto ancora interessa in relazione ai motivi di ricorso principale e incidentale proposti, la sentenza ha escluso che il ritardo
nell’esecuzione delle opere di cui al contratto di subappalto fosse ascrivibile alla responsabilità del subappaltatore COGNOME e di conseguenza ha escluso che NOME COGNOME fosse tenuto al pagamento della penale per il ritardo; ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata dalla società con riferimento all’incendio del tetto dell’abitazione ove erano eseguiti i lavori in subappalto; ha rigettato la domanda del subappaltatore COGNOME volta a ottenere il pagamento della sua fattura n.14 /2014 e in subordine dell’importo di Euro 45.000,00 con riguardo ai lavori di cui al contratto di subappalto in questione.
3.NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, con il quale proposto ricorso incidentale tardivo affidato a tre motivi.
NOME COGNOME ha svolto controricorso avverso il ricorso incidentale.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 29-1-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo di ricorso principale è intitolato ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 co.1 n. 5 c.p.c.’ e con esso il ricorrente, evidenziando che non ricorre la preclusione di cui all’art. 348 -ter ult. co. cod. proc. civ. ratione temporis vigente in quanto sussiste ipotesi di travisamento della prova e deducendo anche l’irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione, lamenta l’omesso esame del fatto decisivo riferito al fatto che la stessa società
COGNOME aveva quantificato i lavori non eseguiti da COGNOME in Euro 25.000,00, indicandoli nella mancata posa delle caldaie e dei termosifoni; evidenzia che anche le dichiarazioni del committente NOME COGNOME sentito quale testimone erano state nello stesso senso, per cui sostiene che -a fronte di contratto di subappalto che prevedeva corrispettivo complessivo di Euro 70.000,00- avrebbe dovuto essere riconosciuta almeno la differenza di Euro 45.000,00.
2.Il secondo motivo di ricorso principale è intitolato ‘violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.: sulla carenza di prova dei lavori eseguiti dal COGNOME‘ ; con esso il ricorrente sostiene la violazione delle predette disposizioni in quanto la sentenza, dopo avere accertato che il contratto di appalto non poteva risolversi per il ritardo nella consegna delle opere da parte di NOME COGNOME perché lo stesso non era responsabile del ritardo, ha escluso il suo diritto a qualsiasi compenso, senza considerare che la società COGNOME aveva allegato soltanto che tra i lavori commissionati in subappalto mancavano esclusivamente la consegna di due caldaie, dei termosifoni al piano terra e delle certificazioni di conformità; evidenzia che la stessa società, con il proprio capitolo di prova n.14, aveva dedotto che la quantificazione dei lavori non eseguiti ammontava a complessivi Euro 25.000,00 e quindi, poiché era documentale e riconosciuto dalla stessa COGNOME che il valore delle opere oggetto di subappalto, determinato a corpo, era di Euro 70.000,00, spettava a NOME COGNOME la differenza tra detti importi, pari a Euro 45.000,00. Rileva che non solo COGNOME, ma la stessa società COGNOME aveva indicato i fatti noti dai quali trarre la quantificazione del compenso maturato da NOME COGNOME e quindi sostiene la violazione non solo dell’art. 2729 cod. civ., ma anche dell’art. 115 cod. proc. civ., perché la Corte d’appello avrebbe dovuto porre a base della decisione la circostanza
non solo non contestata, ma anche dedotta dalla società COGNOME, in ordine all’entità delle opere non eseguite da NOME COGNOME.
3.Con il terzo motivo, rubricato ‘ violazione dell’art. 1672 c.c., ex art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.’, il ricorrente evidenzia che, avendo la sentenza impugnata confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto il superamento dei termini previsti nel contratto di subappalto da attribuire alla responsabilità della stessa società COGNOME, avrebbe dovuto fare applicazione dell’art. 1672 cod. civ.; quindi sostiene che, al fine di determinare il corrispettivo per le opere eseguite da NOME COGNOME, si doveva fare riferimento all’utilità dell’opera indicata dalla stessa società, laddove aveva decurtato dal totale dovuto per le opere in subappalto l’importo di Euro 25.000,00, riconoscendo l’importo di Euro 45.000,00.
4.Il secondo motivo è fondato sotto il profilo, assorbente rispetto alle altre questioni dedotte nel motivo, della violazione del principio di non contestazione posto da ll’art. 115 cod. proc. civ., con il conseguente assorbimento anche del primo motivo.
Occorre premettere che non richiedono prova specifica i fatti allorché la controparte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, oppure quando la controparte si sia limitata a contestare esplicitamente e specificamente taluni soltanto di quei fatti (Cass. Sez. 5 29-10-2020 n. 23862 Rv. 659532-01, Cass. Sez. 2 5-7-2002 n. 9741 Rv. 555537-01, Cass. Sez. L 20-10-2000 n. 13904 Rv. 541122-01); quindi il giudice, allorché dichiari non provati tali fatti, incorre nella violazione dell’art. 115 co. 1 cod. proc. civ., che impone di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati.
La sentenza impugnata ha dichiarato che emergeva dagli atti la prova del tutto generica della realizzazione di alcuni interventi, ma difettava la dimostrazione di quale fosse la tipologia e il corrispettivo
delle opere oggetto della domanda realizzate da NOME COGNOME giacché era pacifico che lo stesso aveva lavorato anche su diretta richiesta del committente NOME COGNOME quindi ha concluso che l’appellante COGNOME non aveva provato con la necessaria precisione né l’ an né il quantum della propria domanda.
In questo modo la sentenza non ha considerato fatti che erano pacifici, e cioè che le parti avevano concluso contratto di subappalto pattuendo il corrispettivo a corpo di Euro 70.000,00 e che, a fronte della domanda riconvenzionale di pagamento del corrispettivo da parte del subappaltatore COGNOME, la subappaltante società COGNOME lamentando l’inadempimento del subappaltatore COGNOME, aveva chiesto di provare, con il cap. 5 della memoria istruttoria, che non erano stati eseguiti i lavori relativi alle caldaie e ai termosifoni e aveva altresì dedotto, con il cap. 14 della stessa memoria istruttoria, che il committente COGNOME non aveva pagato l’importo di Euro 25.000,00 per lavori idraulici non eseguiti o non eseguiti a regola d’arte. Facendo specifico e puntuale riferimento al contenuto dei capitoli di prova formulati dalla società COGNOME , il ricorso soddisfa i requisiti di cui all’art. 366 co. 1 n. 6 cod. proc. civ., in quanto consente alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3 29-5-2024 n. 15058 Rv. 671191-01, Cass. Sez. 3 9-8-2016 n. 16655 Rv. 641486-01).
Il motivo è altresì fondato perché, nel momento in cui la società subappaltante ha allegato e chiesto di provare quali lavori non avesse eseguito il subappaltatore, ha presupposto che gli altri lavori oggetto del contratto di subappalto fossero stati eseguiti; diversamente, non avrebbe avuto motivo di limitare la sua contestazione, al fine di sostenere l’inadempimento del subappaltatore al contratto di subappalto, soltanto alla mancata esecuzione di alcuni lavori. Ne consegue che la sentenza non avrebbe potuto ritenere non provati
nell’ an gli altri lavori oggetto del contratto di subappalto, in ordine ai quali la società subappaltante non aveva contestato la mancata esecuzione, in quanto aveva limitato la contestazione ai lavori relativi alle caldaie e ai termosifoni. Ugualmente, nel momento in cui la società subappaltante aveva lamentato e chiesto di provare che il committente COGNOME aveva preteso di trattenere la somma di Euro 25.000,00 per lavori non eseguiti o mal eseguiti dal subappaltatore NOME COGNOME sosteneva e presupponeva che COGNOME non avesse eseguito lavori per importi corrispondenti a quella somma. Ne consegue anche che la circostanza che tra il committente COGNOME e il subappaltatore COGNOME fossero intercorsi altri accordi, in forza dei quali COGNOME avesse eseguito anche lavori originariamente previsti nel contratto di subappalto e poi direttamente a lui pagati dal committente COGNOME non era elemento che incidesse sul quantum spettante a COGNOME in forza del contratto di subappalto. In altri termini, la circostanza che COGNOME avesse lavorato anche su diretto incarico del committente COGNOME non incideva sull’individuazione dei lavori oggetto del contratto di subappalto eseguiti e dei quali perciò il subappaltatore aveva diritto al pagamento del corrispettivo, in ragione del rigetto della domanda di risoluzione del contratto di subappalto per inadempimento; ciò in quanto era la società subappaltante che, individuando i lavori oggetto di subappalto non eseguiti e la somma che il committente si era trattenuto in relazione a quei lavori, non solo non ha contestato, ma ha anche logicamente presupposto che gli altri lavori, per il residuo importo previsto dal contratto di subappalto, fossero stati eseguiti dal subappaltatore COGNOME in esecuzione del contratto di subappalto.
5.Il terzo motivo è assorbito, in quanto la sentenza impugnata non ha applicato l’art. 1672 cod. civ. relativo alla determinazione del prezzo per la parte di opera già compiuta soltanto per il fatto che erroneamente ha ritenuto non fossero stati dimostrati quali lavori
fossero stati eseguiti. Quindi, dovrà essere il giudice del rinvio, considerando l’entità dell e opere eseguite sulla base delle previsioni del contratto di subappalto e delle non contestazioni della società subappaltante, a determinare il compenso per le opere eseguite sulla base del criterio posto dall’art. 1672 cod. civ. nel caso di opera non compiuta senza responsabilità delle parti.
6. Con il primo motivo di ricorso incidentale, rubricato ‘ violazione di legge in relazione agli artt. 1453, 1457, 1218, 1176 e 1382 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.’, la società ricorrente incidentale sostiene che erroneamente la Corte d’appello abbia ritenuto che NOME COGNOME avesse dato dimostrazione in giudizio della non imputabilità a lui dei ritardi nell’esecuzione del contratto di subappalto. Evidenzia come sia mancata la prova che siano stati i fatti indicati in sentenza mancata consegna dei disegni relativi all’impianto termico, richie ste di varianti in corso d’opera, ritardo nella consegna dei sanitari -ad avere determinato il ritardo nei lavori; sostiene che, al contrario, le circostanze addotte da controparte a giustificazione del proprio ritardo non erano né imprevedibili né di forza maggiore e il ritardo accumulato era imputabile a NOME COGNOME il quale comunque non aveva dato la prova che a lui incombeva. Aggiunge che la prova del ritardo sia fornita dalle dichiarazioni del testimone COGNOME e del testimone NOME COGNOME sostiene che dalla mancata esecuzione del subappalto per colpa di NOME COGNOME debba conseguire la perdita della caparra relativa al contratto preliminare di vendita; rileva altresì che il termine per l’esecuzione dei lavori era essenziale, la società COGNOME si era sempre comportata in buona fede e aveva diritto anche alla penale prevista per ogni giorno di ritardo.
6.1.Il motivo è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte
della sentenza impugnata della fattispecie astratta recata da una disposizione di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile in sede di legittimità solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. Sez. 1 13 -10-2017 n. 24155 Rv. 645538-01, Cass. Sez. L 11-1-2016 n. 195 Rv. 63842501). Nella fattispecie si è completamente al di fuori della deduzione di una erronea ricognizione della fattispecie astratta perché il motivo, dietro lo schermo della violazione di legge, sollecita una ricostruzione dei fatti diversa da quella eseguita dalla Corte territoriale, con riguardo all’esistenza del ritardo nell’esecuzione dei lavori e alla responsabilità di NOME COGNOME per tale ritardo. La sentenza ha individuato le cause del ritardo in condotte non solo estranee al subappaltatore COGNOME, ma anche tali da escluderne la responsabilità, riferite alla mancata consegna dei disegni inerenti all’impianto termico solare, alle modifiche richieste dal committente COGNOME, alle varianti in corso d’opera chieste dalla stessa società COGNOME a Carosso, al ritardo nella consegna dei sanitari; ha altresì escluso che fosse imputabile a COGNOME il fatto che il committente avesse voluto apportare modifiche al progetto ritenute utili anche dal progettista ing. COGNOME ha escluso che gli ulteriori lavori oggetto di diretta contrattazione tra il committente COGNOME e COGNOME avessero causato il superamento del termine essenziale; ha considerato che il ritardo nella consegna dei sanitari per problemi della produttrice non era addebitabile a NOME COGNOME e ha dichiarato che era dirimente la circostanza che la stessa società COGNOME avesse deciso di apportare varianti in corso d’opera ai lavori commissionati a COGNOME. Di conseguenza la sentenza ha escluso in fatto il ricorrere dei presupposti per la risoluzione del contratto di subappalto per
inadempimento del subappaltatore, nonché i presupposti per il riconoscimento del diritto della società di trattenere la caparra e di ottenere la penale per il ritardo. La relativa ricostruzione dei fatti avrebbe potuto essere oggetto di censura soltanto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., nel ricorrere dei relativi presupposti, ma il motivo non è stato proposto né ricorrono le condizioni per tentarne una ri qualificazione in tal senso, stante la preclusione di cui all’art. 348 -ter cod. proc. civ. da applicare ratione temporis, essendo sul punto la sentenza d’appello del tutto conforme a quella di primo grado.
7 .Il secondo motivo di ricorso incidentale è rubricato ‘ violazione di legge in relazione agli artt. 1453, 1218, 1223, 1176 e 1668 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.’ e con esso la società ricorrente in via incidentale sostiene che erroneamente la sentenza abbia escluso il diritto della società a vedersi risarcito il danno subito a causa dell’incendio sul tetto dell’edificio dove erano realizzate le opere in subappalto. Rileva che la Corte d’appello ha omesso di considerare che Dario COGNOME si era assunto la responsabilità nella determinazione dell’incendio e che le prove documentali e testimoniali avevano dimostrato che l’incendio si era sviluppato per sua colpa, nel momento in cui lui lavorava sul tetto, tanto che lui stesso nell’immediatezza s i era assunto la responsabilità dell ‘accaduto, come riferito dai testimoni COGNOME e COGNOME; quindi sostiene che a carico di NOME COGNOME debba essere posto il costo per il rifacimento del tetto, pari a Euro 25.600,00 oltre iva.
7.1.Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte con riferimento al primo motivo di ricorso incidentale.
La ricorrente deduce quale violazione di legge l’omesso esame di una serie di risultanze istruttorie l’assunzione di responsabilità al momento del fatto da parte di COGNOME, la circostanza che egli fosse sul tetto al momento dell’incendio, le dichiarazion i dei testimoni- che, al
contrario, avrebbero potuto essere dedotte esclusivamente attraverso la proposizione di motivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. Anche per questo motivo si esclude la possibilità di riqualificazione nei termini corretti, in quanto anche con riguardo alla domanda di risarcimento del danno la sentenza di appello ha confermato la sentenza di primo grado; quindi, al fine dell’ammissibilità del motivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., spettava alla parte indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse (Cass. Sez. 3 28-2-2023 n. 5947 Rv. 667202 -01, Cass. Sez. 1 22-12-2016 n. 26774 Rv. 643244-03, per tutte).
8.Con il terzo motivo di ricorso incidentale la ricorrente incidentale deduce ‘ violazione di legge in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.3’ e, ancora con riguardo all’incendio al tetto, sostiene che la sentenza abbia anche violato le disposizioni sulla prova presuntiva; ciò in quanto la Corte d’appello, prendendo atto che NOME COGNOME si trovava sul tetto al momento dell’incendio e aveva manifestato la propria disponibilità a risarcire i danni nel caso in cui l’assicurazione non avesse pagato, avrebbe dovuto concludere , sulla base delle presunzioni, che NOME COGNOME era responsabile dell’incendio.
8.1.Il motivo è inammissibile.
La denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, ovvero fondi la presunzione su fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella
ritenuta applicata dal giudice di merito (Cass. Sez. 2 21-3-2022 n. 9054 Rv. 664316-01); infatti, la valutazione della ricorrenza della precisione, gravità e concordanza e dell’idoneità degli elementi presuntivi aventi tale carattere a dimostrare i fatti ignoti da provare costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass. Sez. 1 25-9-2023 n. 27266 Rv. 669130-01).
Nella fattispecie la sentenza impugnata non è incorsa in alcuna violazione delle disposizioni sul ragionamento presuntivo, perché ha considerato che NOME COGNOME si trovava sul tetto insieme al figlio al momento dell’incendio e ha considerato che, dopo il sinistro, parlando dell’accaduto , aveva manifestato la sua disponibilità a rifondere i danni al committente ove la compagnia di assicurazione non avesse pagato; ha altresì considerato che i Vigili del Fuoco non erano stati in grado di individuare la causa dell’incendio e avevano escluso la responsabilità di COGNOME, in quanto privo di attrezzature che potessero causare qualsiasi tipo di innesco, mentre COGNOME non aveva mai ammesso di avere causato l’incendio, ma si era limitato nel corso di un colloquio a offrire il suo intervento per risolvere il problema. In questo modo la Corte d’appello ha svolto l’apprezzamento d elle risultanze istruttorie a essa spettante in termini che resistono alle critiche della ricorrente incidentale, in quanto si tratta di critiche finalizzate esclusivamente a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, in termini estranei al sindacato di legittimità.
9.In conclusione, è accolto il secondo motivo di ricorso principale nei termini sopra esposti, sono assorbiti il primo e il terzo motivo di ricorso principale e sono rigettati i motivi di ricorso incidentale. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che farà
applicazione dei principi esposti e si atterrà a quanto sopra ritenuto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In considerazione dell’esito del ricorso incidentale , ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale, assorbiti il primo e il terzo motivo di ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione anche per statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente incidentale di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione