SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 782 2025 – N. R.G. 00001256 2022 DEL 28 04 2025 PUBBLICATA IL 28 04 2025
NNUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA RAGIONE_SOCIALENA
IN NOME DEL POPOLO RAGIONE_SOCIALENO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa NOME COGNOME
Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere Estensore
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ), in qualità di unici eredi della defunta madre (c.f. ), deceduta il 05.12.20, con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati come da procura in atti APPELLANTI Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Persona_1 C.F._3
contro
(c.f.
, contumace
– RAPPRESENTANZA
RAGIONE_SOCIALE (c.f. e P.Iva: , con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata come da procura in atti P.IVA_1
APPELLATI
Controparte_1
C.F._4
Controparte_2
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
eccezione e deduzione:
1) In via preliminare, pregiudiziale e cautelare, revocare e/o concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i gravi motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351 comma 2 e 283 cpc;
2) Nel merito, in accoglimento del proposto appello e dei motivi ivi avanzati, in totale riforma della Sentenza impugnata, della quale si chiede la nullità, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c. del convenuto Sig. NOME
nella causazione dei danni patrimoniali, materiali, biologici e morali patiti dalla Sig.ra in conseguenza del sinistro descritto nell’atto di citazione del primo grado, e per l’effetto condanni la terza chiamata in causa in virtù della garanzia propria da essa dovuta al convenuto Sig. , in solido con lo stesso, al pagamento della somma richiesta in primo grado di € 77.165,72, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia dall’Ill.ma Corte d’Appello, oltre alla refusione delle spese di giudizio di entrambi i gradi ai procuratori dichiaratesi antistatari ed ordine di restituzione delle spese di primo grado già eventualmente versate. […] Persona_1 Controparte_3 Controparte_1
3) In via subordinata nel merito pronunciare sentenza non definitiva e disporre con ordinanza gli ulteriori provvedimenti istruttori necessari (prove per testi e CTU medica sulla base degli atti di primo grado). Anche in questo caso con vittoria delle spese di giudizio di entrambi i gradi ai procuratori dichiaratesi antistatari ed ordine di restituzione delle spese di primo grado già eventualmente versate.’
Per parte appellata : CP_2
‘Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze dichiarare inammissibile e/o infondata e comunque respingere l’impugnazione ex adverso proposta perché infondata in fatto e diritto, per tutte le ragioni di cui in parte motiva e, per l’effetto, confermare l’impugnata sentenza in ogni sua parte.
Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio.’
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1541/2022 del Tribunale di Firenze, in materia di responsabilità da cosa in custodia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
aveva citato innanzi al Tribunale di Firenze il proprio genero, , esponendo che il giorno 15.07.18, alle ore 21,30 circa, si trovava all’interno dell’immobile di proprietà di questi, situato in Empoli, INDIRIZZO, dov’era presente anche figlia del Sig. e nipote dell’attrice, e mentre scendeva le Persona_1 CP_1 […] Persona_2 CP_1
scale interne di casa, andando dal piano primo al piano terra, era caduta a causa della presenza, sui gradini, di acqua non prontamente rimossa, urtando violentemente il naso, il ginocchio destro ed il polso sinistro; aveva quindi chiesto la condanna del convenuto a risarcirle i danni patiti ex art. 2051 c.c.
si era costituito, confermando la dinamica del sinistro e contestando la pretesa unicamente in punto di quantum ; aveva chiamato in causa la propria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE, per essere dalla stessa rilevato indenne per quanto tenuto a versare in favore dell’attrice, nonché per le spese sostenute per la difesa in giudizio. CP_1 Controparte_4
si era costituita chiedendo il rigetto della domanda attrice ed opponendosi ai capitoli di prova chiesti dalla in quanto nessuno dei testi indicati aveva assistito alla caduta e dunque l’attrice non avrebbe potuto provare il nesso di causalità tra stato di pericolosità della scala e lesioni. CP_2 Per_1
Il 29.11.2021 erano intervenuti volontariamente in giudizio
e
Parte_1
, dichiarando di essere gli unici eredi legittimi di , deceduta in Empoli in data 05.12.2020, e di volersi costituire in prosecuzione. Parte_2 Persona_1
Il giudice di prime cure non aveva ammesso le prove e con sentenza n. 1541/22 aveva respinto la domanda, rilevando che parte attrice non aveva provato né offerto di provare la dinamica del sinistro, ed aveva condannato sia gli attori che , in solido tra loro, a rimborsare ad le spese di lite. In particolare, aveva così motivato: ‘La domanda non può trovare accoglimento per i seguenti motivi. E’ vero che la polizza stipulata tra e Controparte_1 CP_2 CP_2 CP_1
assicura i danni proAVV_NOTAIOi a terzi dalla casa, ma è pur vero che la denuncia di sinistro, fatta a 10 giorni dal fatto, dall’assicurato si fonda sulla ‘presunzione’ che NOME suocera fosse caduta nella scala interna di casa a causa del pavimento bagnato; analogamente la capitolazione per testi sia con riguardo al richiamo delle circostanze in citazione sia con riguardo agli specifici capi di cui alle rituali note 183 n. 2 c.p.c. è ininfluente rispetto allo specifico onere della prova del custode, che è cioè quello di dimostrare, al fine di essere tenuto indenne dall’assicuratore contro i rischi di pericoli connessi alla gestione della casa, che il danno subito dalla suocera sia effettivamente stato causato dalla stato della scala, ex art. 2051 c.c. ossia per pericolosità intrinseca, o, come si sostiene in questo giudizio, ingenerata dalla patina di acqua residuata dall’inconsueto lavaggio serale delle 21,30 fatto da sua moglie, che dimenticò di avvertire poi la propria madre, affetta per giunta da demenza senile (vd. certificato di ps) lasciando che si avventurasse giù per le scale a quasi 90 anni. […] CP_1
Nessuno di tali capi offerti in prova, peraltro generici nella descrizione di specifiche circostanze del caso, prevede la dichiarazione di un teste oculare che avesse assistito alla caduta, per cui i capi consentirebbero soltanto di affermare che residuavano tracce di umidità nella scala ma non che la osse caduta a causa di quella situazione; la Per_1 Per_1
di anni 88 potrebbe aver perso l’equilibrio per fatto proprio, indipendentemente dalla presenza di umidità; l’attrice non ha offerto di provare la specifica dinamica della caduta, né le circostanze della sua localizzazione post caduta, sì da poterla riferire alla stessa scala, e tutto ciò non consentirebbe al giudice di poter affermare che sussista responsabilità custodiale, restando aperta la possibilità che la caduta sia avvenuta anche in n altro luogo, o sia dipesa da altri fattori, come ad es. la disattenzione della la perdita di equilibrio data dalla sua età e dalla sua demenza senile, nel quale caso la scala non avrebbe avuto l’incidenza causale allegata, e semmai si porrebbe il problema di un omesso controllo della medesima quasi novantenne, imprudentemente lasciata sola nell’attività pericolosa di discesa delle scale. Per_1 Per_1
Per tutte queste ragioni, parte attrice avrebbe dovuto provare la specifica dinamica del fatto mentre accadeva, ovvero il nesso di causalità tra stato pericoloso della res e caduta con lesioni e non è possibile in questo caso nemmeno ricorrere alla prova presuntiva, argomentando dal fatto (anche in ipotesi noto) della presenza di umidità della scala, l’unico possibile fatto ignoto del nesso di causalità della caduta, come unico fatto discendente da quella premessa, in quanto è molto probabile che un’anziana di 88 anni con demenza senile sia caduta per la sua particolare condizione e dunque per fatto proprio o di chi avrebbe dovuto vigilarla.
Quindi anche a provare la presenza di tracce di umidità nella scala, e l’omesso avvertimento del pericolo all’anziana madre, non ne discende come unica possibile conseguenza il nesso di causalità con le lesioni, potendo le lesioni dipendere da colpa dello stesso danneggiato, colpa che agirebbe da caso fortuito (vd. per tutte cass. civ. 6 n. 34886/21 e conforme sent. trib. Ferrara 737/2021).
Considerato che la prova del fortuito la deve fornire il custode per liberarsi da responsabilità, ma dopo che il danneggiato abbia fornito la prova del nesso di causa tra stato pericoloso della cosa e lesioni, confermato dunque il provvedimento reiettivo delle prove perché, anche ammettendo una risposta affermativa dei testi a tutti i capi deAVV_NOTAIOi, nessuno potrebbe riferire della dinamica del sinistro, essendo i testi accorsi a caduta già avvenuta, ne consegue il rigetto della domanda con spese a carico degli attori.’
I hanno impugnato tale sentenza, deducendo che il tribunale: Parte_1
a) aveva contraddittoriamente ritenuto che parte attrice non avesse provato né offerto di provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, al contempo negando l’ammissione delle prove a ciò deputate;
b) aveva sostanzialmente equiparato ed accomunato la figura dell’attrice con quella del convenuto;
c) aveva omesso di condannare il convenuto pur in assenza di contestazioni sulla responsabilità del sinistro; CP_1
d) aveva motivato la sentenza sulla base di valutazioni personali prive di attinenza con i fatti di causa;
f) aveva motivato la sentenza sulla base di argomentazioni palesemente contrarie agli atti di causa.
Hanno quindi chiesto che questa Corte ammettesse la loro prova testimoniale e disponesse ctu medico-legale volta a quantificare il danno patito dalla sig. e dunque accertasse e dichiarasse la esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. del convenuto Sig. nella causazione dei danni patrimoniali, materiali, biologici e morali patiti dalla de cuius in conseguenza del sinistro, e per l’effetto condannasse la terza chiamata in causa in virtù della garanzia propria da essa dovuta al convenuto Sig. , in solido con lo stesso, al pagamento della somma richiesta in primo grado di € 77.165,72, o di quella maggiore o minore di giustizia. Per_1 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_1
Il in questo grado è rimasto contumace, mentre il suo assicuratore s’è costituito chiedendo la conferma della sentenza appellata ed il rigetto delle istanze istruttorie degli eredi ed eccependo l’inammissibilità della domanda degli appellanti di condanna di esso assicuratore in loro favore, sia ex art. 345 c.p.c., trattandosi di domanda nuova, posto che in primo grado essi avevano chiesto la condanna del solo sia perché parte attrice difettava di azione diretta e l’unico legittimato all’esercizio dei diritti che potevano discendere dal contratto assicurativo era l’assicurato. CP_1 Per_1 CP_1
Con ordinanza in data 23.1.2024, questa Corte ha respinto l’istanza di sospensiva dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dagli appellanti per manifesta assenza di periculum in mora , trattandosi di condanna alle sole spese processuali, e ritenutane l’ammissibilità e la rilevanza ha ammesso la prova testimoniale con la teste
, nipote della defunta . Persona_2 Persona_1
Dopo l’escussione di tale testimone, gli appellanti hanno insistito nell’istanza di ctu medico-legale e questa Corte, in altra composizione, con ordinanza del 13.6.2024, ha ritenuto che la causa fosse matura per la decisione.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione con ordinanza in data 19.2.2025, a seguito di trattazione scritta dell’udienza di precisazione delle conclusioni del 4.2.2025, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda degli appellanti nei confronti dell’assicurazione.
Gli appellanti, eredi dell’attrice, che innanzi al tribunale aveva avanzato la sua pretesa risarcitoria nei confronti del solo hanno correttamente citato nel giudizio d’appello anche , che in primo grado era stata chiamata in causa dal convenuto invero, secondo l’orientamento maggioritario della Suprema Corte, la chiamata in garanzia, anche impropria, in primo grado determina in appello un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, ex art. 331 c.p.c. (così, CP_1 CP_2 CP_1
da ultimo, anche per la ricognizione della giurisprudenza precedente, Cass. 21/03/2022 n. 9013).
Tuttavia, ciò non vale, sul piano sostanziale, a mutare la legittimazione degli appellanti.
Invero, il contratto d’assicurazione spiega i suoi effetti unicamente tra le parti contrattuali (ex art. 1372 c.c.) e gli eredi della danneggiata sono terzi, estranei al rapporto assicurativo, non vertendosi, peraltro, in alcuno dei casi eccezionali (circolazione stradale, caccia e, dopo la legge Gelli-Bianco, responsabilità sanitaria) in cui l’ordinamento riconosce al danneggiato un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile.
Dunque, la domanda di condanna dell’assicuratore avanzata dagli appellanti è inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
Non solo: tale domanda è inammissibile anche ex art. 345 c.p.c., essendo stata avanzata per la prima volta con l’atto d’appello.
Una volta dichiarata l’inammissibilità della domanda proposta nei confronti di dai sigg. poi, si deve rilevare che in questo grado è rimasto contumace, di talché non ha riproposto la sua domanda di manleva, che in primo grado non era stata esaminata perché assorbita dal rigetto della domanda principale anche nei confronti del convenuto. CP_2 Parte_1 CP_1
Deve dunque trovare applicazione l’art. 346 c.p.c., a mente del quale ‘ Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono state espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate ‘.
A ciò consegue che alcuna condanna è anche solo astrattamente ipotizzabile nei riguardi della RAGIONE_SOCIALE.
3. La domanda degli appellanti nei confronti di CP_1
Benché l’atto d’appello lasci trapelare che il reale scopo perseguito dagli eredi è quello di ottenere la condanna in loro favore dell’assicuratore, tuttavia dal complessivo corpo della citazione s’evince che i medesimi non hanno rinunciato alla loro domanda di condanna nei confronti del – tanto che si dolgono che il primo giudice avesse omesso di condannare il medesimo, pur in assenza di contestazioni da parte sua in ordine alla responsabilità del sinistro – e comunque concludono affinché l’assicuratore sia condannato in solido con l’assicurato, e anche da tale richiesta s’evince che intendono conseguire la condanna pure di quest’ultimo. Per_1 CP_1
Tanto premesso, tale condanna consegue certamente al contegno processuale tenuto dal in primo grado, posto che il medesimo nel costituirsi in giudizio aveva espressamente dichiarato di nulla obiettare in ordine alla ricostruzione fattuale dell’evento (e di contestare soltanto il quantum debeatur ). CP_1
Quindi, per il principio di non contestazione sancito dall’art. 115 c.p.c., in forza del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita , si deve concordare con gli appellanti che male ha fatto il tribunale a negare agli eredi il credito risarcitorio fatto valere nei confronti del convenuto; non è affatto vero che ‘ Per tutte queste ragioni, parte attrice avrebbe dovuto provare la specifica dinamica del fatto mentre accadeva, ovvero il nesso di causalità tra stato pericoloso della res e caduta con lesioni e non è possibile in questo caso nemmeno ricorrere alla prova presuntiva, argomentando dal fatto (anche in ipotesi noto) della presenza di umidità della scala, l’unico possibile fatto ignoto del nesso di causalità della caduta, come unico fatto discendente da quella premessa, in quanto è molto probabile che un’anziana di 88 anni con demenza senile sia caduta per la sua particolare condizione e dunque per fatto proprio o di chi avrebbe dovuto vigilarla ‘: parte attrice, che aveva proposto la sua domanda (correttamente) soltanto verso a fronte del contegno di questi non aveva alcun onere di provare la dinamica del sinistro. Per_1 CP_1
Semmai, tale onere gravava su per ottenere la copertura del sinistro da parte del proprio assicuratore, ma come premesso sub 2 tale pretesa in questo grado non c’è. NUMERO_DOCUMENTO
E’ peraltro vero che, come deAVV_NOTAIOo dalla RAGIONE_SOCIALE, la prova espletata in questo grado, con l’audizione della teste , lascia molte perplessità – posto che la teste, nipote della e figlia del genero di lei, ha dichiarato d’aver visto la nonna cadere sulla scala inumidita, quando nella propria dichiarazione scritta rilasciata ante causam a fini assicurativi (v. doc. 3 ) non aveva affermato di aver assistito alla caduta, ma di aver sentito le urla della congiunta; tuttavia, tale prova, se avrebbe dovuto presumibilmente essere ritenuta insufficiente a dimostrare la dinamica del sinistro tra l’assicurato e l’assicuratore, in questo grado è del tutto superflua. Persona_2 Per_1 CP_2
Quindi, si deve affermare la sussistenza dell’ an debeatur, tra gli eredi e il Per_1
CP_1
Benvero, poiché non è contestata né, in fatto, la dinamica del sinistro (caduta sulla scala bagnata), né, in diritto, la qualità di custode in capo a e il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, deve trovare applicazione l’art. 2051 c.c. CP_1
Per liquidare il danno, tuttavia, a fronte della contestazione del quantum debeatur effettuata dall’obbligato, occorre espletare una ctu medico-legale (‘sulle carte’, stante l’intervenuto decesso della danneggiata).
Dunque, la causa dev’essere rimessa sul ruolo per tale incombente, limitatamente ai rapporti tra appellanti e (per i quali si pronuncia sentenza non definitiva). CP_1
Per converso, la posizione dell’assicuratore può essere definita, e dunque al medesimo debbono essere liquidate le spese di lite.
4. Le spese di lite.
Le spese dell’appello tra gli eredi e devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse all’appellato dagli appellanti. Per_1 CP_2
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 52.001 a 260.000, in considerazione del quantum appellatum , secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, dev’essere riconosciuta in favore dell’appellata la somma di euro 14.317,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, pronunciando sull’appello avverso la sentenza 1541/22 del Tribunale di Firenze proposto da e Parte_1
Parte_2
nei confronti di e di
CP_2
CP_1
Previo stralcio della posizione di , con pronuncia definitiva dichiara l’inammissibilità della domanda di condanna dell’assicuratore al pagamento in favore degli appellanti; CP_2
Condanna gli appellanti a corrispondere a le spese dell’appello, che liquida nella somma di euro 14.317,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge; CP_2
Con pronuncia non definitiva, dichiara la responsabilità di per i danni riportati da ; CP_1 Persona_1
Rimette la causa sul ruolo limitatamente al rapporto processuale tra i e il per quantificare il credito degli appellanti.
Parte_1 CP_1
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 24.4.2025.
Il Consigliere estensore
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO. ssa NOME COGNOME
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.