Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2817 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2817 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27080/2021 R.G. proposto da : COGNOME elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
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ricorrente – contro
COGNOME NOME COGNOME, COGNOMERAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, RAGIONE_SOCIALE
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intimati –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2846/2021 depositata il 20/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 3 aprile 2007 NOME COGNOME nella qualità di socio e custode giudiziario, evocava in giudizio la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in persona dei rappresentanti NOME e NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, chiedendo la dichiarazione di simulazione del preliminare di vendita avente ad oggetto il complesso alberghiero denominato Hotel San Vito perfezionato il 14 settembre 2005 tra la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, e la RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e C, nonché la RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e C, trattandosi di contratto stipulato dopo il provvedimento di sequestro giudiziario del 31 marzo 2006 senza la corresponsione di alcun corrispettivo. In via subordinata chiedeva dichiararsi inopponibile o comunque inefficace, ai sensi dell’articolo 2901 c.c. , l’atto di vendita del 17 novembre 2006, stipulato tra RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona dei liquidatori NOME COGNOME e NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto il medesimo complesso alberghiero ed altri beni, oltre al risarcimento dei danni.
Si costituivano in giudizio la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, la RAGIONE_SOCIALE, successivamente dichiarata fallita, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Nelle more del giudizio era dichiarato il fallimento della RAGIONE_SOCIALE con sentenza del Tribunale di Napoli dell’11 aprile 2012, con conseguente interruzione del processo.
Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con sentenza del 19 settembre 2016 rigettava le domande per intervenuta estinzione del giudizio.
Avverso tale statuizione proponeva appello NOME COGNOME nella qualità di socio e custode giudiziario della RAGIONE_SOCIALE chiedendo l’annullamento della sentenza, con rimessione della causa al Tribunale ai sensi dell’articolo 354 c.p.c.
La Corte d’appello di Napoli con sentenza del 20 luglio 2021 dichiarava l’improcedibilità dell’appello per tardiva costituzione dell’appellante, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandosi a due motivi. Nessuno si costituisce per le parti intimate.
Il ricorrente deposita memoria ex articolo 380bis .1 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente va rilevato che parte ricorrente ha conferito mandato all’avvocato NOME COGNOME congiuntamente all’avvocato NOME COGNOME abilitando i predetti avvocati a sottoscrivere ricorsi, controricorsi, ricorsi incidentali memoria e quant’alt ro necessario, con riferimento al giudizio proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 20 luglio 2021. L’avvocato COGNOME non compare nell’elenco speciale degli avvocati cassazionisti abilitati a svolgere tale attività.
Opera il principio secondo cui ‘il ricorso per cassazione è validamente sottoscritto anche da uno soltanto dei due o più difensori muniti di procura, quando il ministero difensivo sia loro affidato dalla parte senza l’espressa volontà di esigere l’espletamento congiunto dell’incarico, atteso che, ai sensi dell’art. 1716 cod. civ., in caso di coesistenza di più mandati con lo stesso oggetto, ciascun mandatario è abilitato al compimento dell’atto se la delega non richieda l’azione congiunta’ (Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 11/06/2008, Rv. 6 03444 – 01).
Tale fattispecie ricorre nel caso di specie come emerge dal contenuto della procura alle liti.
2. Con il primo motivo NOME COGNOME lamenta la violazione dell’articolo 348 primo comma c.p.c., in relazione a gli articoli 347 e 165 c.p.c., nonché degli articoli 307 e 354 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360, n. 3 n. 5 c.p.c. Il giudice di appello avrebbe dichiarato l’improcedibilità dell’impugnazione per mancanza di prova della regolare e tempestiva costituzione in giudizio dell’appellante, in quanto eseguita con modalità non telematiche. La motivazione non consentirebbe di comprendere se l’improcedibilità è stata dichiarata per la tardività della costituzione ovvero per l’irritualità della iscrizione a ruolo ‘cartacea’ ovvero per la mancanza della prova della notifica dell’atto di appello nei confronti di una delle parti del giudizio di primo grado.
La sentenza sarebbe comunque errata perché la notifica dell’atto introduttivo del giudizio in appello è stata eseguita, non in via telematica, ma in forma cartacea, mediante il deposito dell’originale dell’atto di appello notificato a mezzo del servizio po stale alla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione. Solo per facilitare la verifica della regolarità dei termini di costituzione l’appellante avrebbe comunque provveduto ad un deposito anche telematico prima della udienza di comparizione dell’8 febb raio 2017, in aggiunta alla documentazione già depositata in forma cartacea in virtù della quale sarebbe stata eseguita la iscrizione a ruolo analogica.
Sotto altro profilo, la Corte territoriale, dopo aver affermato, con riferimento alla ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, che la notifica, seppur non effettuata in favore di uno dei due difensori, avv. NOME COGNOME era stata eseguita ‘all’avv. NOME COGNOME cos tituito nel processo di primo grado… insieme… all’avv. NOME COGNOME, ha poi dichiarato l’appello proposto da NOME COGNOME ‘improcedibile ai sensi dell’art. 348 co.1 c.p.c.’ in quanto l’appellante non avrebbe ‘fornito la prov a della notifica o dei tentativi di notifica alla Hotel
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, che non si è costituita innanzi a questa Corte’.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 307 c.p.c., nonché dell’art. 354 c.p.c. la violazione dell’art. 112 c.p.c . in relazione all’art. 161 c.p.c . ; l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 , primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
In particolare, il giudice di appello, piuttosto che decidere in ordine ai primi ‘cinque motivi’ di gravame proposti dall’originario appellante, NOME COGNOME in relazione all’illegittimità della ‘estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.’ dichiarata in primo grado dal Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, ha statuito nel ‘merito’.
Nel caso di specie, invece, l’appellante impugnando la sentenza di primo grado che aveva ‘rigettato tutte le domande attoree per intervenuta estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.’, aveva chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e la ‘rimessione’ della causa al Tribunale, ai sensi dell’art. 354 c.p.c.
Il primo motivo è inammissibile perché pur prospettando un error in procedendo è dedotto in violazione dell’articolo 366, n. 6 c.p.c. Parte ricorrente riferisce una serie di circostanze processuali e fattuali, una sorta di doppia iscrizione a ruolo, sia analogica che telematica e modalità di notificazione dell’atto di appello nei co nfronti dell’ Hotel San Vito differenti e ulteriori rispetto ai dati posti a sostegno della sentenza di appello.
Anche la deduzione di un vizio che integra ” error in procedendo ” (che legittima il giudice di legittimità all’esame degli atti del giudizio, in quanto l’oggetto di scrutinio attiene al modo in cui il processo si è svolto) ‘presuppone, comunque, che la censura sia stata formulata nel rispetto delle norme di contenuto-f orma del ricorso’ (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 16028 del 07/06/2023, Rv. 667816 – 02).
Pertanto, ‘il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c., in caso di deduzione di errores in procedendo , impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza’ (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 21346 del 30/07/2024, Rv. 671835 – 01).
Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).
“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:
(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;
(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;
(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis , Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Cass., Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Cass., Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).
Principio ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite secondo cui sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro
acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 – 01).
Di questi tre oneri, il ricorrente ha assolto solo il secondo. Il ricorso, infatti, non riassume né trascrive il contenuto degli atti citati; si limita ad indicare in quale fase processuale siano stati prodotti, senza ulteriore localizzazione all’interno d el fascicolo processuale.
Ciò impedisce di valutare la rilevanza e la decisività dei documenti che si assume non essere stati esaminati dalla Corte d’appello.
La declaratoria di inammissibilità del primo motivo e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza rende inammissibile il secondo motivo per sopravvenuta carenza di interesse.
Nessun provvedimento va adottato riguardo alle spese di lite perché le parti intimate non si sono costituite.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte