Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 139 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 139 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16441/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE (già Cassa di Risparmio di Firenze s.p.RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO ORDITURA NOME RAGIONE_SOCIALE e dei soci illimitatamente responsabili NOME COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (BRSLRA60E55G999R), domicilio digitale: EMAIL
-controricorrente-
avverso DECRETO di TRIBUNALE PRATO n. 134/2021 depositata il 13/05/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Prato ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da Intesa Sanpaolo s.p.a. contro l’ ammissione in via chirografaria del credito di € 99.525,51 insinuato al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE e dei soci illimitatamente responsabili NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, con domanda tardiva ex art. 101 l.fall., a titolo di debito residuo da mutuo fondiario del 25.1.2007 (garantito da ipoteca concessa dai soci illimitatamente responsabili), in quanto accordato per ripianare esposizioni pregresse non garantite.
1.1. -In particolare, il tribunale ha rilevato la nullità del contratto di mutuo fondiario sulla scorta dell’eccezione della curatela fallimentare di violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB (Cass. 17352/2017), dando atto della inammissibilità della c.t.u. invocata dalla Banca sul valore dei beni ipotecati -che risulterebbe inattendibile per il tempo trascorso, a fronte della dichiarata perdita della documentazione bancaria circa il rispetto del predetto limite -e della mancata proposizione di «alcuna istanza di conversione del mutuo fondiario in un normale mutuo ipotecario ex art. 1424 c.c.».
-Avverso detta decisione Intesa Sanpaolo ha proposto ricorso per cassazione in tre mezzi, illustrato da memoria, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo si lamenta «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e/o dell’art. 115 c.p.c. per mancata ammissione della CTU, in relazione all’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c.», per non avere il tribunale disposto la c.t.u., invocata ai fini del riscontro del superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b., senza adeguata motivazione, limitandosi a far leva sui quattordici anni trascorsi dalla stipulazione del mutuo.
2.2. -Con il secondo motivo si deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 99 l. fall., art. 1424 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1° n. 4 c.p.c. », per avere errato il
tribunale a ritenere che non fosse stata formulata istanza di conversione ex art. 1424 c.c., in quanto effettivamente formulata in sede di prima ed unica udienza di comparizione del 23.3.2021, ossia nella prima difesa utile, avendo la curatela fallimentare eccepito la nullità del mutuo per superamento del limite finanziabilità ex art. 38 t.u.b., per la prima volta, con la memoria di costituzione ex art. 99 l.fall. del 12.3.2021.
2.3. -Con il terzo mezzo ci si duole della «violazione del diritto dell’opponente alla difesa ed al contraddittorio, in relazione all’art. 360, comma 1° n. 4 c.p.c. », poiché, avendo la curatela sollevato propriamente l’ eccezione di nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità solo con la memoria di costituzione del 12.3.2021 -mentre dinanzi al giudice delegato la nullità era stata eccepita per la diversa ragione del difetto causa, per essere il mutuo ipotecario destinato a ripianare debiti pregressi chirografari -detta nuova eccezione avrebbe postulato la concessione del termine richiesto dalla Banca a verbale di udienza del 23.3.2021 per spiegare le proprie difese, nel rispetto del principio del contraddittorio.
-Il terzo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento dei restanti due.
3.1. -Al netto del tratto anfibologico della motivazione, consistente nella mera trascrizione delle conclusioni rassegnate dal curatore nel progetto di stato passivo, la decisione del giudice delegato sul credito per cui è causa, è inequivocabilmente diretta ad escludere il privilegio ipotecario, sul presupposto della invalidità o inefficacia, per difetto di causa, del mutuo fondiario, in quanto destinato al ripianamento di esposizioni pregresse non garantite.
Altrettanto evidente è che il riferimento al limite di finanziabilità di cui all’ art. 38 t.u.b. risulta svolto, in quel l’anomalo contesto motivazionale (trascritto a pag. 7-8 del decreto impugnato), solo per l’eventualità -pacificamente non verificatasi, stante l’ammissione al chirografo che «venisse riconosciuto il grado ipotecario», ed al solo fine di «escludersi la qualifica di mutuo fondiario in quanto non provata la capienza di valore degli immobili».
3.2. -Così stando le cose, è fondata la censura per cui, avendo la curatela fallimentare sollevato per la prima volta nella memoria di costituzione ex art. 99, comma 7, l.fall. la specifica eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione del ridetto limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b., il rispetto del principio del contraddittorio avrebbe dovuto indurre il tribunale a concedere quel termine a difesa richiesto nella prima difesa utile dell’opponente (verbale di udienza) ma negato.
3.3. -Occorre ricordare, al riguardo, che il giudizio di opposizione allo stato passivo ha una disciplina propria e diversa da quella del processo ordinario di cognizione, tanto da non poter essere qualificato come un appello, nonostante la sua natura impugnatoria. Trattandosi di rimedio diretto a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare ex art. 96 l.fall., manca un divieto analogo a quello previsto d all’art. 345 c.p.c., potendo entrambe le parti produrre nuovi documenti con i rispettivi atti introduttivi -il ricorso (art. 99, comma 2, n. 4 l.fall.) e la memoria difensiva di costituzione (art. 99, comma 7, l.fall.) -i quali segnano il termine preclusivo per l’articolazione dei mezzi istruttori (Cass. 10886/2024, 21201/2017, 4708/2011). La ratio di concentrazione processuale sottesa all’art. 99 l.fall. spiega al tempo stesso i rigorosi termini di decadenza imposti alle parti per indicare negli atti introduttivi i mezzi di prova e i documenti prodotti di cui intendono avvalersi innanzi al tribunale, e l’esclusione della possibilità di introdurne di ulteriori nel corso del giudizio (Cass. 29282/2023, 9593/2021, 5570/2018, 12548/2017).
3.4. -Ebbene, in siffatto quadro procedimentale, se è pacifico , alla luce del tenore letterale dell’art. 99, comma 7, l.fall., che il curatore fallimentare possa introdurre eccezioni nuove (cioè non già specificamente formulate in sede di verifica), è altrettanto corretto, in chiave sistematica, assumere che in tal caso -ma solo in relazione a contenuti e termini dell’eccezione nuova -il rispetto del principio del contraddittorio esiga che sia concesso termine all’opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle (Cass.
22386/2019; conf. Cass. 25728/2016, 19003/2017, 21490/2020, 27902/2020, 27940/2020; cfr. da ultimo, in motivazione, Cass. 23787/22023, 19505/2024, 28230/2024, 28962/2024).
-Come anticipato, l’accoglimento del terzo motivo ha portata assorbente sulle ulteriori e consequenziali censure mosse con i primi due.
4.1. -Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio, affinché possa essere assicurato il contraddittorio sull’eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b.
4.2. -In sede di rinvio potrà tenersi conto del sopravvenuto indirizzo delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U, 33719/2022), che hanno dettato i seguenti principi di diritto:
-‘i n tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all’articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione -qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) -la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito ‘;
-‘ qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di
merito), non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario ‘ .
-Segue la cassazione del decreto impugnato con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo, dichiara assorbiti i primi due, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Prato, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/11/2024.