Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 9675 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 9675 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
R.G.N. 28158/19
C.C. 27/3/2024
Vendita -Preliminare -Alloggio edilizia economica e popolare -Prezzo massimo -Esecuzione specifica -Ripetizione eccedenza sul ricorso (iscritto al N.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), in proprio e quale titolare dell’RAGIONE_SOCIALE edile COGNOME RAGIONE_SOCIALE (P.IVA: P_IVA), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del primo difensore;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, la prima, da sé medesima ex art. 86 c.p.c. e, il secondo, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
e
Comune di RIMINI (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro -tempore , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, in forza di delibera
di Giunta comunale n. 318 del 15 ottobre 2019, dagli AVV_NOTAIO ed NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrenti –
avverso la sentenza AVV_NOTAIO Corte d’appello di Bologna n. 2018/2018, pubblicata il 25 luglio 2018;
udita la relazione AVV_NOTAIO causa svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2006, COGNOME NOME e COGNOME NOME convenivano, davanti al Tribunale di Rimini, COGNOME NOME, quale titolare dell’omonima RAGIONE_SOCIALE individuale, chiedendo che, previo accertamento dell’inadempimento del promittente alienante, fosse disposto il trasferimento coattivo AVV_NOTAIO proprietà del bene immobile rientrante in area P.E.E.P., come da impegno assunto con contratto preliminare di vendita stipulato tra le parti il 16 settembre 2004, con la correlata riduzione del prezzo ai fini di ricondurlo alla misura di euro 165.502,59, oltre IVA al 4%, stabilita dalla convenzione conclusa il 20 dicembre 2005 dall’RAGIONE_SOCIALE costruttrice con il Comune di Rimini, in ragione AVV_NOTAIO nullità parziale AVV_NOTAIO clausola che fissava un prezzo maggiore e
AVV_NOTAIO conseguente sua sostituzione automatica, e con la condanna alla ripetizione degli importi versati in eccedenza, anche in considerazione AVV_NOTAIO difformità dell’immobile rispetto alle prescrizioni indicate nel capitolato approvato dal Comune, nonché al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio COGNOME NOME, il quale contestava la prospettazione avversaria e concludeva per il rigetto delle spiegate domande. In via riconvenzionale, chiedeva che fosse accertata la nullità del contratto preliminare per carenza, in capo ai promissari acquirenti, dei requisiti previsti ex lege per l’accesso alla proprietà di immobili costruiti nell’ambito dell’edilizia pubblica convenzionata ovvero affinché fosse pronunciata la risoluzione di tale contratto per inadempimento imputabile a colpa dei promissari acquirenti, con la loro condanna al conseguente risarcimento dei danni. Chiedeva altresì di essere autorizzato a chiamare in causa il Comune di Rimini, affinché rispondesse dell’eventuale disposizione del pagamento di somme da ripetere in favore degli attori.
Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio il Comune di Rimini, deducendo il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda risarcitoria proposta dal COGNOME nei confronti dell’ente comunale ovvero, comunque, per il suo rigetto.
All’esito AVV_NOTAIO costituzione dei convenuti era disposta la precisazione delle conclusioni sulla domanda ex art. 2932 c.c. senza l’espletamento di alcuna attività istruttoria.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1320/2010, depositata il 23 agosto 2010, accoglieva la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita
e, per l’effetto, disponeva il trasferimento AVV_NOTAIO proprietà dell’immobile emarginato, in favore degli attori, al prezzo derivante dalla sostituzione di diritto del prezzo determinato nel preliminare con quello indicato dal Comune di Rimini, condannando contestualmente COGNOME NOME alla restituzione, in favore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO somma di euro 20.492,44, da questi versata in eccedenza rispetto al prezzo di cessione indicato ed imposto dal Comune di Rimini per la vendita dell’immobile oggetto di causa. Rigettava le altre domande, anche riconvenzionali, proposte dalle parti, fatta salva la domanda proposta dal COGNOME contro il Comune di Rimini, in relazione alla quale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
In specie, la sentenza di prime cure riteneva superfluo l’esperimento di una consulenza tecnica d’ufficio, ai fini AVV_NOTAIO quantificazione del prezzo di cessione imposto dalla normativa di settore, in quanto tale corrispettivo era stato indicato dal Comune di Rimini nella nota emessa a seguito AVV_NOTAIO verifica delle difformità dell’immobile rispetto al capitolato. Escludeva altresì la necessità di espletare alcuna attività istruttoria costituenda, in quanto era provato in atti che gli attori avevano corrisposto la complessiva somma di euro 184.200,00, oltre IVA al 4%, con la conseguente determinazione dell’eccedenza oggetto di indebito oggettivo nell’importo indicato.
2. -Con atto di citazione notificato il 12 e 15 gennaio 2011, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado NOME NOME, il quale lamentava: 1) l’erronea decisione dell’intera causa in primo grado, benché fosse stata disposta la precisazione delle conclusioni solo in relazione alla questione preliminare di cui
alla domanda ex art. 2932 c.c.; 2) l’erronea valutazione, in via incidentale, AVV_NOTAIO legittimità degli atti amministrativi presupposti al rapporto di cessione, nonostante la promittente alienante fosse stata costretta ad accettare il testo AVV_NOTAIO convenzione e del capitolato risalenti a data successiva alla conclusione dei lavori e contrastanti con la disciplina nazionale e regionale, in quanto implicanti notevoli oneri per i soggetti attuatori -quanto alla mancata considerazione delle spese generali determinabili nella misura massima del 25% del costo complessivo di costruzione, alla mancata integrazione dell’importo di euro 25,82 al mq. spettante alle imprese attuatrici dotate di un sistema di certificazione di qualità, alla mancata determinazione AVV_NOTAIO superficie complessiva dell’unità tenendo conto dei sottotetti, al mancato adeguamento ISTAT dovuto per legge -; 3) l’erroneità AVV_NOTAIO decisione nella parte in cui era stata disattesa la richiesta di accertamento AVV_NOTAIO nullità del preliminare; 4) l’erronea statuizione sull’inserzione automatica AVV_NOTAIO clausola inerente al prezzo di compravendita, senza alcuna verifica dell’effettiva correttezza delle clausole automaticamente inserite e senza consentire alcuna istruttoria sulla determinazione del prezzo di cessione; 5) l’erronea determinazione del prezzo AVV_NOTAIO compravendita e la conseguente erronea affermazione dell’obbligo di restituzione del prezzo corrisposto in eccedenza; 6) l’erronea esclusione AVV_NOTAIO responsabilità dei promissari acquirenti, in ragione del loro inadempimento.
Per l’effetto, insisteva nelle conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado e, in via istruttoria, affinché fossero
ammesse le richieste di prova per testi e di consulenza tecnica d’ufficio già avanzate davanti al Tribunale.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione il Comune di Rimini, il quale chiedeva che l’appello fosse disatteso.
Si costituivano in sede di gravame anche COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali instavano per il rigetto dell’appello principale e spiegavano appello incidentale, contestando il rigetto AVV_NOTAIO domanda di risarcimento di tutti i danni patiti a causa dell’inadempimento del promittente alienante nonché l’erroneità AVV_NOTAIO pronuncia impugnata nella parte in cui aveva accertato il prezzo massimo di cessione nella misura di euro 164.495,74, oltre IVA al 4%, disponendo la restituzione nei limiti di euro 20.492,44.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, respingeva l’appello principale e l’appello incidentale e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che la rimessione AVV_NOTAIO causa in decisione investiva il giudice monocratico dell’intero oggetto AVV_NOTAIO vertenza, anche nell’ipotesi in cui la precisazione delle conclusioni fosse stata disposta sulle questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rimanendo così la rimessione AVV_NOTAIO causa in istruttoria un’ipotesi del tutto eventuale, nella sola ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto necessario dar corso all’ammissione delle prove richieste; b ) che, in esito all’accertamento in via incidentale del giudice ordinario sulla legittimità delle determinazioni AVV_NOTAIO P.A., era stata esclusa, con debite argomentazioni, l’illegittimità ai fini AVV_NOTAIO disapplicazione
-del contenuto AVV_NOTAIO convenzione del 20 dicembre 2005 per contrasto con le vigenti prescrizioni regionali, atteso che: b1 ) l’art. 6, lett. b), AVV_NOTAIO convenzione contemplava anche le spese generali, rispetto alle quali l’aumento del 25% costituiva un limite massimo e non un limite minimo, peraltro subordinato alla produzione di un certificato ad hoc , nella fattispecie non presente agli atti; b2 ) la nota del Comune di Rimini n. 182.393 del 7 ottobre 2003 escludeva dal calcolo AVV_NOTAIO superficie non residenziale i sottotetti che avessero avuto determinate caratteristiche di altezza; b3 ) l’ulteriore aumento del prezzo nella misura del 10% era previsto in funzione delle caratteristiche intrinseche di ciascuna unità immobiliare, caratteristiche che nella fattispecie non risultavano né allegate né provate; b4 ) l’aggiornamento ISTAT era subordinato all’ipotesi di alloggi per i quali non fossero intervenuti né il preliminare di vendita né l’assegnazione e che fossero stati venduti o assegnati successivamente alla fine dei lavori; c ) che l’unico soggetto deputato ex lege e legittimato alla verifica AVV_NOTAIO sussistenza dei requisiti soggettivi in capo agli acquirenti di immobili di edilizia convenzionata era il Comune, il quale aveva già proceduto a tale accertamento con esito favorevole rispetto all’appartamento in questione, peraltro precisando che il rispetto dei requisiti soggettivi, a cura del promissario acquirente, doveva essere valutato al momento AVV_NOTAIO stipula del definitivo, sicché COGNOME NOME, alla data del 30 maggio 2005, era pienamente in possesso di tali requisiti, non avendo la proprietà di alcun immobile; d ) che, comunque, l’ipotetica carenza dei requisiti soggettivi avrebbe inciso non già sull’invalidità del preliminare,
bensì sull’acquisizione del cespite al patrimonio comunale; e ) che la convenzione che aveva stabilito il prezzo massimo era stata redatta sulla base di quanto disposto dal regolamento P.E.E.P. e alla stregua degli schemi delle convenzioni P.E.E.P., entrambi approvati nel 2002, prima AVV_NOTAIO stipulazione del contratto preliminare e del rilascio AVV_NOTAIO concessione edilizia, momento nel quale il COGNOME aveva sottoscritto un atto unilaterale d’obbligo in cui si era impegnato a sottoscrivere la convenzione redatta secondo tali schemi, atto unilaterale che aveva stabilito espressamente che ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi massimi di cessione sarebbe stata nulla per la parte di prezzo eccedente; f ) che nella determinazione del prezzo di vendita erano state correttamente adottate le metodologie di calcolo necessarie per valutare la convenienza e sostenibilità economica dell’intervento, con la precisazione che il differenziale di costo rivendicato dall’appellante, connesso alla dotazione dell’RAGIONE_SOCIALE esecutrice dei lavori di un sistema volto al rilascio di un certificato di qualità, valeva solo per il calcolo del costo parametrico dell’intervento sul quale calcolare il contributo regionale massimo concedibile e non per la determinazione del prezzo iniziale di cessione; g ) che dalla documentazione in atti, e in specie AVV_NOTAIO lettera del 28 novembre 2005, risultavano dimostrate le somme effettivamente versate dai promissari acquirenti, sicché era coerente la disposizione AVV_NOTAIO restituzione dell’importo ecc edente, a titolo di indebito oggettivo; h ) che nessun inadempimento poteva essere ascritto ai promissari acquirenti, in quanto la pretesa di controparte di determinare un
prezzo di vendita non conforme a quello spettante secondo la convenzione sottoscritta, non poteva trovare seguito.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, NOME NOME.
Hanno resistito, con separati controricorsi, il Comune di Rimini nonché COGNOME NOME e COGNOME NOME.
-Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 187 e 189 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto la causa matura per la decisione, benché, in realtà, fosse stata disposta la precisazione delle conclusioni solo su una questione preliminare.
Obietta l’istante che, a fronte delle richieste avanzate di ammissione AVV_NOTAIO consulenza tecnica d’ufficio e AVV_NOTAIO prova per testi, il giudicante avrebbe potuto decidere non già l’intera causa, ma la sola questione preliminare relativa alla pronuncia costitutiva di cui all’art. 2932 c.c., come inizialmente prospettato, sulla base AVV_NOTAIO sola documentazione in atti, e avrebbe dovuto rimettere la causa in istruttoria in ordine alle residue domande.
1.1. -Il motivo è infondato.
Infatti, ai sensi dell’art. 189, secondo comma, c.p.c., vigente ratione temporis , una volta rimessa la causa in decisione, seppure all’esclusivo scopo AVV_NOTAIO definizione di una questione pregiudiziale di rito ovvero di una questione preliminare di merito ex art. 187, secondo e terzo comma, c.p.c., il giudice è investito
AVV_NOTAIO decisione di tutta la causa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26689 del 24/11/2020; Sez. 2, Sentenza n. 17450 del 20/08/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3366 del 05/02/2019; Sez. 1, Sentenza n. 20641 del 07/10/2011; Sez. 2, Sentenza n. 17992 del 07/09/2004; Sez. 1, Sentenza n. 6623 del 18/07/1997).
Con la conseguenza che le parti sono comunque tenute a precisare le conclusioni in ordine all’intero oggetto del contendere, come è avvenuto nel caso di specie, posto che il convenuto ha reiterato le richieste probatorie già articolate.
Peraltro, nella fattispecie, il Tribunale aveva disposto la precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione sulla domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., che non costituiva questione preliminare di merito, bensì integrava il nodo centrale delle pretese avanzate dagli attori, rispetto al quale -per un verso -la domanda di riduzione del prezzo, allo scopo di ricondurlo entro il limite massimo prescritto, era indissolubilmente legata e non separabile (poiché la disposizione dell’effetto traslativo è fisiologicamente ‘condizionata’ al pagamento dell’eventuale ulteriore prezzo dovuto), e -per altro verso -le domande riconvenzionali di accertamento AVV_NOTAIO nullità del preliminare o di risoluzione per inadempimento dei promissari acquirenti erano incompatibili.
Sicché la rimessione AVV_NOTAIO causa in decisione è piuttosto avvenuta ai sensi dell’art. 187, primo comma, c.p.c., poiché, all’esito AVV_NOTAIO concessione dei termini perentori per l’integrazione del thema decidendum (con il relativo deposito delle relative memorie assertive) e del thema probandum (con il relativo deposito delle memorie asseverative), secondo il disposto degli
artt. 183 e 184 c.p.c. ratione temporis vigenti, il giudice di primo grado ha ritenuto, in forza del potere discrezionale che gli competeva, che la causa fosse matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova; il che può avvenire allorché tra le parti sia insorta controversia solo in punto di diritto relativamente a diritti disponibili delle parti, o se i fatti controversi siano provati attraverso documenti (come reputato nel caso di specie) ovvero quando le parti stesse non abbiano chiesto l’ammissione di prove sui punti controversi (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1036 del 17/01/2019; Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 12/03/2004; Sez. 3, Sentenza n. 2504 del 21/02/2002).
E, in aggiunta, nella motivazione AVV_NOTAIO sentenza di prime cure, come confermata dalla sentenza AVV_NOTAIO Corte d’appello, in esito alla reiterazione delle istanze istruttorie, è stata data adeguata spiegazione delle ragioni per le quali tali richieste (prova per testi e consulenza tecnica d’ufficio) non fossero necessarie ai fini AVV_NOTAIO decisione AVV_NOTAIO causa.
2. -Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 115 c.p.c., con la conseguente nullità AVV_NOTAIO sentenza impugnata per insanabile contraddittorietà del suo contenuto, per avere la Corte territoriale escluso l’ammissione AVV_NOTAIO consulenza tecnica d’ufficio, la quale sarebbe stata indefettibile ai fini dell’accertamento dei fatti.
Osserva l’istante che contraddittoriamente il Tribunale da un lato -avrebbe ritenuto la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione delle prove, e -dall’altro avrebbe
disatteso le domande riconvenzionali formulate dal COGNOME, in quanto prive di prova, con la conseguente grave ed evidente compromissione del diritto di difesa di quest’ultimo.
2.1. -Il motivo è inammissibile.
Ebbene negli esposti termini, ai fini AVV_NOTAIO prefigurata compromissione delle garanzie difensive, il motivo in esame, da un lato, non si correla alla ratio in parte qua decidendi e, dall’altro, non è n é specifico n é ‘autosufficiente’.
Non si correla alla ratio in parte qua decidendi , siccome il ricorrente avrebbe dovuto, col mezzo de quo agitur , censurare puntualmente -il che non ha fatto -la surriferita affermazione AVV_NOTAIO Corte territoriale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26689 del 24/11/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 11982 del 19/06/2020; Sez. 63, Ordinanza n. 3366 del 05/02/2019).
Ed invero, la Corte d’appello ha chiarito che la richiesta di espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio ai fini di determinare il prezzo massimo di cessione fosse inutile, in quanto tale prezzo era stato stabilito nella convenzione del 20 dicembre 2005.
Avverso tale rilievo nessuna obiezione specifica è stata esposta.
Senonché la richiesta di ammissione di consulenza tecnica d’ufficio, quale mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall’onere probatorio e dell’obbligo di motivare il rigetto AVV_NOTAIO relativa richiesta, è stata disattesa sulla scorta di un’adeguata dimostrazione, avverso cui il sindacato di legittimità
non è stato fondato su specifiche ragioni di critica o confutative (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25281 del 25/08/2023; Sez. 1, Sentenza n. 7472 del 23/03/2017; Sez. L, Sentenza n. 10784 del 07/06/2004; Sez. 3, Sentenza n. 88 del 08/01/2004; Sez. 1, Sentenza n. 15136 del 23/11/2000).
Ed ancora, il mezzo non è n é specifico n é ‘autosufficiente’, siccome il ricorrente, col mezzo de quo agitur , avrebbe dovuto addurre di aver ribadito, in sede di conclusioni di primo grado, le proprie istanze istruttorie e, al contempo, avrebbe dovuto riprodurre, nel corpo AVV_NOTAIO doglianza, il verbale d’udienza di primo grado recante le conclusioni, anche istruttorie, all’uopo rassegnate.
Quanto all’invocata prova testimoniale, è stato puntualizzato che la dimostrazione delle somme versate dai promissari acquirenti risultava dai documenti prodotti.
Ora, i vizi dell’attività del giudice che possono comportare la nullità AVV_NOTAIO sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo , con il conseguente onere dell’impugnante di indicare il danno concreto arrecatogli dall’invocata nullità processuale, sicché, allorché il ricorrente non chiarisca quale pregiudizio sia derivato alla sua difesa dalla detta nullità, l’impugnazione è inammissibile (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 02/02/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15676 del 09/07/2014; Sez. 3, Sentenza n. 18635 del 12/09/2011; Sez. 1, Sentenza n. 4435 del 21/02/2008).
Deve escludersi, dunque, che siano state utilizzate argomentazioni confliggenti e irriducibilmente contraddittorie, posto che le domande riconvenzionali del COGNOME sono state disattese, in quanto dai documenti in atti -già di per sé sufficienti sul piano probatorio -esse si rivelavano prive di fondamento e non già perché fossero carenti di prova.
3. -Con il terzo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 AVV_NOTAIO legge n. 2248/1865, All. E, per avere la Corte distrettuale ricostruito erroneamente la quaestio facti e, per l’effetto, escluso l’imputazione, in capo al Comune di Rimini, degli eventuali danni.
Senonché, ad avviso del ricorrente, l’iter amministrativo sarebbe stato caratterizzato da un andamento assolutamente anomalo, poiché la convenzione volta a stabilire il prezzo massimo sarebbe stata predisposta dal Comune di Rimini a distanza di tre anni dal rilascio delle concessioni edilizie, quale atto necessario affinché si perfezionassero i contratti di vendita degli immobili, il cui contenuto non poteva discostarsi dalle previsioni preesistenti.
3.1. -Il motivo è inammissibile.
E tanto perché la Corte ha confermato, con debite argomentazioni, le ragioni per le quali non poteva ritenersi, seppure incidenter tantum , che gli atti amministrativi presupposti fossero illegittimi ai fini AVV_NOTAIO loro disapplicazione.
E, in specie, è stata esclusa l’illegittimità del contenuto AVV_NOTAIO convenzione del 20 dicembre 2005 per contrasto con le vigenti prescrizioni regionali, atteso che: -l’art. 6, lett. b), AVV_NOTAIO
convenzione contemplava anche le spese generali, rispetto alle quali l’aumento del 25% costituiva un limite massimo e non un limite minimo, peraltro subordinato alla produzione di un certificato ad hoc , nella fattispecie non presente agli atti; – la nota del Comune di Rimini n. 182.393 del 7 ottobre 2003 escludeva dal calcolo AVV_NOTAIO superficie non residenziale i sottotetti che avessero avuto determinate caratteristiche di altezza; -l’ulteriore aumento del prezzo nella misura del 10% era previsto in funzione delle caratteristiche intrinseche di ciascuna unità immobiliare, caratteristiche che nella fattispecie non risultavano né allegate né provate; l’aggiornamento ISTAT era subordinato all’ipotesi di alloggi per i quali non fossero intervenuti né il preliminare di vendita né l’assegnazione e che fossero stati venduti o assegnati successivamente alla fine dei lavori.
Ed inoltre, la Corte distrettuale ha evidenziato che la convenzione che aveva stabilito il prezzo massimo (sottoscritta dal costruttore promittente venditore) era stata redatta sulla base di quanto disposto dal regolamento P.E.E.P. e alla stregua degli schemi delle convenzioni P.E.E.P., entrambi approvati nel 2002, prima AVV_NOTAIO stipulazione del contratto preliminare e del rilascio AVV_NOTAIO concessione edilizia, momento nel quale il COGNOME aveva sottoscritto un atto unilaterale d’obbligo in cui si era impegnato a sottoscrivere la convenzione redatta secondo tali schemi, atto unilaterale che aveva stabilito espressamente che ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi massimi di cessione sarebbe stata nulla per la parte di prezzo eccedente.
La Corte di merito ha altresì rilevato che nella determinazione del prezzo di vendita erano state correttamente adottate le
metodologie di calcolo necessarie per valutare la convenienza e sostenibilità economica dell’intervento, con la precisazione che il differenziale di costo rivendicato dall’appellante, connesso alla dotazione dell’RAGIONE_SOCIALE esecutrice dei lavori di un sistema volto al rilascio di un certificato di qualità, valeva solo per il calcolo del costo parametrico dell’intervento sul quale calcolare il contributo regionale massimo concedibile e non per la determinazione del prezzo iniziale di cessione.
A fronte di questa ricostruzione AVV_NOTAIO vicenda (e delle correlate argomentazioni esposte sulla conferma AVV_NOTAIO legittimità degli atti amministrativi presupposti), la censura, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, rivalutazione preclusa in questa sede (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
4. -Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa considerazione del seguente fatto decisivo, ossia AVV_NOTAIO circostanza che COGNOME NOME e COGNOME NOME, al momento AVV_NOTAIO stipulazione del preliminare di vendita immobiliare del 16 settembre 2004, sarebbero stati titolari di diritti di proprietà su altri immobili e, dunque, non sarebbero stati abilitati ad accedere agli acquisti di immobili costruiti nell’ambito dell’edilizia pubblica convenzionata.
4.1. -Il motivo è infondato.
Non si tratta, infatti, di accadimento storico-naturalistico omesso, bensì debitamente valutato.
Al riguardo, la pronuncia impugnata ha evidenziato che l’unico soggetto deputato ex lege e legittimato alla verifica AVV_NOTAIO sussistenza dei requisiti soggettivi in capo agli acquirenti di immobili di edilizia convenzionata era il Comune.
E ha poi sostenuto che il Comune di Rimini aveva già proceduto a tale accertamento con esito favorevole rispetto all’appartamento in questione.
La Corte felsinea ha, in ultimo, precisato che il rispetto dei requisiti soggettivi, a cura del promissario acquirente, doveva essere valutato al momento AVV_NOTAIO stipula del definitivo.
Senonché COGNOME NOME, alla data del 30 maggio 2005, era pienamente in possesso di tali requisiti, non avendo la proprietà di alcun immobile.
Anche in questo caso la contestazione circa il possesso, in capo alla promissaria acquirente, dei requisiti per l’acquisto degli immobili di edilizia economica e popolare, ai fini AVV_NOTAIO soddisfazione dell’esigenza abitativa in favore di soggetti bisognevoli di sostegno, è concepita quale inammissibile -in sede di legittimità -richiesta di rivalutazione nel merito delle relative circostanze.
5. -Con il quinto motivo il ricorrente rileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1418 e 1419 c.c., per avere la Corte del gravame erroneamente affermato che la carenza dei requisiti soggettivi in capo ai promissari acquirenti di immobili costruiti nell’ambito dell’edilizia pubblica convenzionata comportasse l’acquisizione al patrimonio comunale degli immobili convenzionati, anziché la loro nullità o inefficacia.
5.1. -Il motivo è inammissibile.
E ciò perché tale rilievo è stato esposto in via subordinata rispetto all’accertamento AVV_NOTAIO piena validità del preliminare in ragione AVV_NOTAIO sussistenza di requisiti subiettivi in capo ai promissari acquirenti.
E dunque siffatta affermazione non ha avuto alcuna concreta rilevanza decisoria.
6. -Con il sesto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 18 del d.P.R. n. 380/2001, per avere la Corte d’appello ritenuto legittima l’inserzione automatica AVV_NOTAIO clausola inerente al prezzo di compravendita degli immobili convenzionati.
6.1. -Il motivo è infondato.
Trattandosi, infatti, di alloggi realizzati nell’ambito di un progetto di edilizia residenziale pubblica, sulla scorta delle convenzioni di approvazione del Piano di edilizia economica e popolare (convenzioni P.E.E.P.), la predeterminazione del prezzo AVV_NOTAIO cessione ed i limiti AVV_NOTAIO sua revisionabilità spiegano influenza sul contratto definitivo, nel senso di invalidarlo per la parte in cui, attuando il preliminare, fissi un prezzo eccedente quello consentito (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28256 del 09/10/2023; Sez. 1, Sentenza n. 8507 del 19/11/1987; Sez. 2, Sentenza n. 576 del 20/01/1983).
Al contempo, la domanda di esecuzione in forma specifica postulava la subordinazione dell’invocato effetto traslativo all’osservanza del prezzo massimo garantito (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 85 del 08/01/2007).
Ora, il prezzo di cessione degli alloggi in regime di edilizia agevolata ex art. 35 AVV_NOTAIO legge n. 865/1971 è quello massimo consentito, sebbene esso non sia l’unico possibile alle parti, atteso che la normativa persegue lo scopo di assicurare un alloggio alle fasce più deboli AVV_NOTAIO popolazione. Ne consegue che, in presenza di un limite normativo concernente esclusivamente la fissazione del prezzo massimo, è consentito all’autonomia delle parti di concordare un prezzo inferiore a quello massimo stabilito nella convenzione Comune -costruttore, stipulata ai sensi dell’art. 35 cit. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 377 del 05/01/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 25320 del 09/10/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 30951 del 27/12/2017; Sez. U, Sentenza n. 18135 del 16/09/2015; Sez. 2, Sentenza n. 8138 del 28/04/2004).
Il che implica che, a fronte di un prezzo massimo stabilito, le parti possano accordarsi per il trasferimento ad un prezzo inferiore, non già che possano procedere alla stipula del definitivo senza avere conoscenza di tale prezzo massimo, provvedendo solo dopo la produzione dell’effetto traslativo all’aggiornamento del corrispettivo.
Ed invero, ai sensi dell’art. 35 AVV_NOTAIO legge n. 865/1971, che delega al RAGIONE_SOCIALE comunale la fissazione dei criteri per la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi in materia di edilizia sovvenzionata, gli atti amministrativi relativi, in quanto emanati in forza AVV_NOTAIO predetta delega legislativa, da questa direttamente traggono un carattere di imperatività, sicché debbono ritenersi compresi nella previsione dell’art. 1339 c.c., alla quale si collega quella dell’art. 1419, secondo comma, c.c., posto che la conseguenza tipica AVV_NOTAIO difformità di una clausola
negoziale da una norma imperativa è la sanzione AVV_NOTAIO nullità AVV_NOTAIO clausola stessa, la quale peraltro non importa la nullità del contratto quando tale clausola sia sostituita di diritto da norme imperative (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26689 del 24/11/2020; Sez. 2, Sentenza n. 21 del 03/01/2017; Sez. 2, Sentenza n. 3018 del 10/02/2010; Sez. 2, Sentenza n. 11032 del 21/12/1994).
Per l’effetto, la sentenza impugnata si è attenuta a detti parametri, posto che ha confermato la disposizione del trasferimento AVV_NOTAIO proprietà del cespite all’esito AVV_NOTAIO sostituzione AVV_NOTAIO clausola che fissava un prezzo maggiore rispetto a quello contemplato dalla convenzione conclusa tra il Comune di Rimini e il costruttore promittente venditore, in ragione dell’atto unilaterale d’obbligo con cui quest’ultimo si era impegnato a rispettare il corrispettivo che sarebbe stato determinato da tale convenzione, anch’essa sottoscritta e quindi accettata -dal COGNOME.
7. -Con il settimo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte felsinea attribuito ai documenti versati in atti e utilizzati per la decisione una valenza esattamente contraria al loro effettivo contenuto e, segnatamente, per aver ritenuto che tali documenti dimostrassero il pagamento, a cura dei promissari acquirenti, AVV_NOTAIO somma di euro 119.704,00, circostanza smentita, invece, dalla disamina dei documenti medesimi.
Espone l’istante che la lettera inviata in data 28 novembre 2005 dall’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto in alcun modo assurgere al rango di prova piena dell’asserito pagamento,
né a principio di prova di tale pagamento, ma anzi avrebbe dimostrato l’esatto contrario, ossia che non vi era alcuna somma da restituire, in quanto alcuna somma in eccedenza era stata corrisposta dai promissari acquirenti. E ciò anche alla luce del fatto che nella medesima missiva il COGNOME espressamente si sarebbe riservato, all’atto del rogito notarile, di quantificare il rimanente saldo, in base agli accordi tra le parti e in ragione AVV_NOTAIO delibera richiamata.
7.1. -Il motivo è inammissibile.
Si premette che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base AVV_NOTAIO decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6-1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019; Sez. 6-L, Ordinanza n. 27000 del 27/12/2016).
All’esito, in ordine ai fatti sostanziali, l’asserito travisamento del contenuto oggettivo AVV_NOTAIO prova -ossia la svista concernente la ricognizione del fatto probatorio in sé ( demonstratum ) e non la verifica logica AVV_NOTAIO riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio ( demonstrandum ) -, allorché abbia costituito un
punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata (ovvero se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti) e sia decisivo, può essere sindacato solo ai sensi del vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024), vizio nella fattispecie non dedotto.
E inoltre il ricorrente non ha fornito una specifica e analitica descrizione del diverso contenuto dei documenti genericamente richiamati.
Quanto alla missiva del 28 novembre 2005, le prospettazioni esposte sono irrilevanti, poiché il residuo prezzo preteso dal promittente venditore, rispetto a quanto anticipato dai promissari compratori, era collegato alla pattuizione iniziale del corrispettivo AVV_NOTAIO vendita -di cui il COGNOME esigeva l’integrale pagamento, nonostante il tetto stabilito dalla convenzione da questi sottoscritta -e non già all’importo risultante all’esito del contingentamento avvenuto per effetto AVV_NOTAIO fissazione del prezzo massimo.
8. -Con l’ottavo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., subordinatamente al mancato accoglimento del settimo motivo, AVV_NOTAIO violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 116 c.p.c., con la conseguente nullità AVV_NOTAIO sentenza per insanabile contraddittorietà delle sue argomentazioni, per avere la Corte di secondo grado, da un lato, sostenuto che i promissari acquirenti avessero versato la somma di euro 119.704,00 e, dall’altro, dichiarato che i promissari acquirenti avessero versato, in favore del promittente alienante,
la somma di euro 26.330,06, con il conseguente grave travisamento AVV_NOTAIO prova.
8.1. -Il motivo è inammissibile.
Non è stata data infatti specifica contezza AVV_NOTAIO rilevanza dei due asserti in tesi contrastanti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
E ciò considerato altresì che l’affermazione circa il pagamento AVV_NOTAIO sola somma di euro 26.330,06, a cura dei promissari acquirenti, ha avuto un rilievo marginale, essendo stata utilizzata ai fini di rigettare l’appello incidentale promosso dagli stessi promissari acquirenti, e non già ai fini di escludere che fosse dovuto un prezzo residuo, all’esito del massimo stabilito, cui subordinare la produzione dell’effetto traslativo.
Ebbene, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo AVV_NOTAIO sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Contrasto che nella fattispecie può ritenersi superato, stante che dalla lettura complessiva AVV_NOTAIO sentenza si ricava, al di là dei refusi ivi contenuti, che il prezzo massimo stabilito ammontava
ad euro 164.495,74, oltre IVA al 4% (per un totale di euro 171.075,56), che il corrispettivo effettivamente versato era pari ad euro 184.200,00, oltre IVA al 4% (per un totale di euro 191.568,00) e che la restituzione doveva avvenire nei limiti di euro 20.492,44 (vedi pag. 8 e 9 AVV_NOTAIO sentenza).
9. -Il nono motivo investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di seconde cure tralasciato di esaminare la domanda di risarcimento dei danni provocati dai promissari acquirenti, così come richiesto specificamente nei gradi di merito.
9.1. -Il motivo è infondato.
Non sussiste, infatti, alcuna omessa pronuncia, bensì un rigetto implicito AVV_NOTAIO domanda risarcitoria.
Ed invero, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti sul medesimo punto una statuizione implicita di rigetto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2151 del 29/01/2021; Sez. 2, Sentenza n. 26689 del 24/11/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 7662 del 02/04/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 29191 del 06/12/2017; Sez. 1, Sentenza n. 5351 del 08/03/2007).
E, nella specie, il risarcimento del danno invocato dal promittente venditore postulava un inadempimento imputabile, sicché, all’esito del rigetto AVV_NOTAIO domanda riconvenzionale presupposta (nel caso in disputa di accertamento AVV_NOTAIO nullità del
contratto o, in subordine, di risoluzione per inadempimento), quale conseguenza dell’accoglimento AVV_NOTAIO domanda principale di esecuzione in forma specifica con esse incompatibile, è venuto meno il presupposto per l’accoglimento AVV_NOTAIO domanda accessoria di risarcimento (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3366 del 05/02/2019; Sez. 2, Sentenza n. 5423 del 05/03/2010; Sez. L, Sentenza n. 4489 del 30/07/1979; Sez. 3, Sentenza n. 3334 del 07/12/1973; Sez. 1, Sentenza n. 2225 del 28/06/1972).
10. -In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida per ciascuno in complessivi euro 6.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto AVV_NOTAIO sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio AVV_NOTAIO Seconda