Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1861 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1861 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2684/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 8058/2022, pubblicata il 13 dicembre 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le memorie illustrative depositate da lle parti ai sensi dell’art. 380bis .1. c.p.c.
R.G. 2684/23
C.C. 21/1/2026
Vendita -Preliminare -Definitivo -Determinazione del prezzo
FATTI DI CAUSA
1. –NOME COGNOME conveniva, davanti al Tribunale di Tivoli, NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiedendo che: A) accertato che il prezzo per la vendita immobiliare pattuito nel definitivo del 15 giugno 2006 ammontava a complessivi euro 170.000,00 (e non ad euro 300.000,00, come originariamente stabilito nel preliminare di vendita del 29 ottobre 2005), i convenuti fossero condannati alla restituzione della somma eccedente, versata e non dovuta, di euro 130.000,00, oltre interessi e rivalutazione; B) accertata la natura pertinenziale dell’area adibita a parcheggio, fosse ordinata l’integrazione e/o rettifica del contratto di compravendita, con l’attribuzione di detta area in suo favore.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali resistevano alle domande avversarie, affermando che la somma versata corrispondeva a quella prevista nell’originaria proposta e nel preliminare e che, per prassi diffusa, il prezzo dichiarato nel definitivo era sempre inferiore rispetto a quello indicato nel preliminare, per motivi anche fiscali.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 719/2012, depositata il 14 luglio 2012, condannava i convenuti alla restituzione della somma di euro 130.000.00, in favore dell’attore, mentre rigettava la domanda di rettifica integrativa del contratto.
2. -Con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2012, proponevano appello avverso la pronuncia NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali chiedevano che la domanda di ripetizione fosse disattesa alla luce dell’accordo raggiunto tra le parti sull’effettiva misura del prezzo, come risultante dal preliminare.
Resisteva al gravame NOME COGNOME, il quale chiedeva il rigetto dell’impugnazione, spiegando appello incidentale in ordine al mancato accoglimento della domanda di integrazione della vendita anche rispetto alla richiamata area pertinenziale.
Decidendo sul gravame, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4781/2013, pubblicata il 16 settembre 2013, accoglieva per quanto di ragione l’appello principale e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta ai sensi dell’art. 2033 c.c., volta ad ottenere la restituzione della somma di euro 130.000,00.
Rigettava, altresì, l ‘ appello incidentale.
In specie, la sentenza d’appello sosteneva: 1) che, premesso che risultava documentalmente provato che NOME aveva complessivamente corrisposto la somma di euro 300.000,00 (comprensiva degli importi erogati per estinguere l’ipoteca iscritta sull’immobile), esattamente corrispondente al prezzo pattuito nel contratto preliminare, questi avrebbe dovuto dimostrare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che assumeva essere stata corrisposta in eccedenza; 2) che il predetto onere probatorio non era stato, però, assolto, non potendo l’inesistenza della causa giustificativa del pagamento essere tratta semplicemente dal contenuto del definitivo, ben potendo i contraenti, in forza del principio di autonomia negoziale, porre in essere un diverso accordo in base al quale obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, fossero sopravvissuti al contratto definitivo; 3) che, nel caso di specie, la dimostrazione che le parti avessero voluto conservare la pattuizione relativa al prezzo dell’ immobile contenuta nel preliminare era data proprio
dall’avvenuta corresponsione dell’intero suo ammontare da parte dell’acquirente, liberamente effettuata senza alcuna costrizione; 4) che, quanto all’appello incidentale, volto a ottenere l’emissione di un ordine di integrazione e/o rettifica del contratto di compravendita del 15 giugno 2006, con attribuzione in favore di NOME COGNOME dell’area adibita a parcheggio, né dal contratto preliminare, né dal definitivo risultava in alcun modo menzionata la cessione di detta area; e tanto meno il trasferimento della proprietà in capo all’acquirente si sarebbe potuto desumere dal generico riferimento a ‘tutti gli accessori e dipendenze, adiacenze e pertinenze’ contenuto nel definitivo, mancando ogni specificazione in ordine all’individuazione del bene in questione.
3. -Per la cassazione della sentenza proponeva ricorso, notificato il 12 marzo 2014, NOME COGNOME, sulla base di due motivi. NOME COGNOME e NOME COGNOME resistevano con controricorso.
Con ordinanza n. 30735, depositata il 21 dicembre 2017, la Suprema Corte accoglieva il primo motivo di ricorso mentre rigettava il secondo motivo, sancendo il seguente principio di diritto:
«Ove alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la conclusione del contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l’obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo
accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l’unica regolamentazione del rapporto da esse voluta. La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova -che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia a oggetto beni immobili -di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo».
4. -Riassunto il giudizio con atto di citazione notificato il 2 marzo 2018, la Corte d’appello di Roma quale giudice di rinvio, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, a conferma della pronuncia impugnata di prim o grado, condannava NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento, a titolo di ripetizione dell’indebito, in favore di NOME COGNOME, della somma di euro 130.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava , per quanto di interesse in questa sede: a ) che gli appellanti, pur avendone l’onere, non avevano fornito la prova dell’esistenza di un accordo posto in essere dalle stesse parti, contemporaneamente alla stipula del definitivo, formalizzato per iscritto, dal quale risultasse che altri obblighi o prestazioni contenuti nel preliminare fossero sopravvissuti al contratto definitivo, non essendo, a tal fine, rilevanti le attestazioni dei pagamenti effettuati prima della conclusione del definitivo, che provavano soltanto l’effettuazione di prestazioni prive di causa e non anche il raggiungimento di un accordo sulla riduzione del
prezzo originariamente pattuito; b ) che, in difetto di tale prova, l’appellato aveva diritto alla restituzione della somma di euro 130.000,00, indebitamente corrisposta in favore degli appellanti COGNOME e COGNOME, con il conseguente rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.
-Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ha resistito, con controricorso, NOME COGNOME.
In prossimità dell ‘ adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie illustrative e all’esito della camera di consiglio del 21-12026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. sull’indebito oggettivo e dell’art. 2697 c.c. sul raggiungimento della prova dell’indebito, per avere la Corte di merito ritenuto che l’acquirente avesse dimostrato l’inesistenza della causa giustificativa del pagamento della somma che la parte assumeva essere stata corrisposta in eccedenza, senza che in realtà questi avesse mai assolto a tale onere, né nel giudizio di prime cure, né nei successivi giudizi.
Osservano gli istanti che la dimostrazione che le parti avessero voluto conservare la pattuizione relativa al prezzo reale dell’immobile, come contenuta nel preliminare, pari ad euro 300.000,00, era rinvenibile proprio nell’avvenuta corresponsione dell’intero ammontare di tale somma da parte dell’acquirente,
pagamento effettuato liberamente, senza alcuna costrizione, non potendosi altrimenti spiegare come mai fossero stati effettuati dei versamenti da NOME, tutti cadenzati temporalmente sino all’esatto raggiungimento del prezzo complessivo di euro 300.000,00, nell’arco temporale degli otto mesi intercorsi tra il preliminare del 29 ottobre 2005 e il rogito notarile del 15 giugno 2006, versamenti concatenati e collegati da un anello di congiunzione temporale, sino al versamento finale, a saldo, della somma di euro 50.000,00, contestualmente alla sottoscrizione del definitivo.
E ciò senza che l’acquirente avesse provato un ipotetico e/o differente accordo modificativo della precedente pattuizione sul prezzo concordato sin dall’inizio e poi regolarmente corrisposto, sicché alcuna forza novativa del contratto definitivo, rispetto al preliminare, avrebbe dovuto essere riconosciuta nella fattispecie.
1.1. -Il motivo è infondato.
Infatti, secondo quanto già enunciato dall ‘ ordinanza che ha cassato la sentenza d’appello, a fronte della stipulazione di una vendita immobiliare per un prezzo inferiore a quello stabilito nel preliminare, in mancanza di alcun accordo integrativo redatto in forma scritta contestualmente al rogito, che attestasse che l’effettivo prezzo concordato fosse pari a quello previsto all’epoca della stipula del preliminare, il mero fatto storico dell’avvenuto pagamento dell’intero corrispettivo all’origine concordato non avrebbe potuto superare la prescrizione inerente a un elemento essenziale del contratto di vendita, rappresentato dalla misura del prezzo, come contemplata nel definitivo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12090 del 06/05/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30735
del 21/12/2017; Sez. 2, Sentenza n. 9063 del 05/06/2012; Sez. 2, Sentenza n. 15585 del 11/07/2007; Sez. 2, Sentenza n. 233 del 10/01/2007; Sez. 2, Sentenza n. 2824 del 25/02/2003).
I documenti prodotti sono probatori dei soli avvenuti pagamenti e non già dell’esistenza di un accordo scritto sull’effettiva misura del prezzo , posto in essere contemporaneamente alla stipula del contratto definitivo, come richiesto dall’ordinanza che ha disposto il rinvio.
2. -Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1417 c.c., quanto ai limiti della prova testimoniale, per avere la Corte territoriale affermato che la simulazione del prezzo tra le parti non potesse essere dimostrata tramite testimoni, senza che nella fattispecie alcuna prova testimoniale fosse stata assunta, potendo invece desumersi l’effettiva misura del prezzo dalla concatenazione dei versamenti effettuati nell’intervallo temporale degli otto mesi intercorsi tra la stipula del preliminare e la stipula del definitivo, pagamenti che, in quanto debitamente attestati, avrebbero rappresentato la prova documentale del prezzo effettivo concordato.
3. -Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. sulle presunzioni semplici, per avere la Corte distrettuale reputato che la prova della simulazione del prezzo nella vendita immobiliare, in quanto inerente a un elemento essenziale del contratto, sarebbe stata soggetta tra le parti alle limitazioni di prova relative anche alle presunzioni, senza che nella fattispecie alcuna presunzione fosse
stata utilizzata al fine di stabilire l’effettiva misura del prezzo ; ciò perché tale misura sarebbe emersa dagli assegni e pagamenti effettuati, come debitamente documentati, quale prova scritta di tale effettiva entità.
3.1. -I due motivi -che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica -sono infondati.
Infatti, secondo i ricorrenti, la prova del prezzo effettivamente concordato sarebbe stata rinvenibile nel complesso dei documenti prodotti, da cui sarebbe emerso univocamente che il corrispettivo pattuito ammontava a euro 300.000,00, come originariamente statuito nel preliminare.
E ciò, nonostante la carenza di atto scritto che documentasse, in via diretta (ed espressamente), tale simulazione (del prezzo, come fissato nel definitivo) tra le parti.
Ebbene, quanto alla simulazione del prezzo, cui si riferisce la sentenza impugnata, questa Corte ha costantemente sostenuto che la pattuizione con cui le parti di un negozio soggetto al vincolo della forma scritta abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell’atto scritto soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall’art. 2722 c.c., avendo la prova a oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3234 del 18/02/2015; Sez. 2, Sentenza n. 21442 del 19/10/2010; Sez. U, Sentenza n. 7246 del 26/03/2007; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15097 del 05/06/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 10459 del 22/04/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 21130 del 29/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 37189 del
20/12/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 22978 del 22/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 21426 del 06/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 24914 del 15/09/2021; Sez. 2, Sentenza n. 2619 del 04/02/2021).
Si tratta, dunque, di simulazione relativa parziale, che coinvolge un elemento essenziale inerente all’oggetto del contratto. Pertanto, la prova per testimoni e per presunzioni della pattuizione atta a celare una parte del corrispettivo di un contratto incontra, fra le parti, i limiti dettati dall’art. 1417 c.c. e contrasta col divieto posto dall’art. 2722 c.c., in quanto una tale pattuizione deve essere equiparata all’ipotesi di dissimulazione del contratto ( contra, l’ormai superato orientamento di Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4901 del 02/03/2007).
Ora, in tema di simulazione di un contratto formale (tra cui ricade la vendita immobiliare di specie), la prova per testi -e per presunzioni- soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa.
Nel primo caso l’accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all’art. 2722 c.c., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem , menzionati dall’art. 2725 c.c., avendo natura ricognitiva dell’inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724 c.c.
Nel secondo caso occorre distinguere, in quanto se la domanda è proposta da creditori o da terzi -che, essendo estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi le controdichiarazioni scritte -la prova per testi o per presunzioni
non può subire alcun limite; qualora, invece, la domanda venga proposta (come nella fattispecie) dalle parti o dagli eredi, la prova per testi o per presunzioni, essendo diretta a dimostrare l’esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto nell’ipotesi di cui al n. 3 dell’art. 2724 citato, cioè quando il contraente ha, senza colpa, perduto il documento, ovvero quando la prova è diretta a fare valere l’illiceità del negozio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11525 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 1122 del 11/01/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 23526 del 02/08/2023; Sez. 2, Sentenza n. 33367 del 11/11/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 31272 del 24/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 22978 del 22/07/2022; Sez. 3, Sentenza n. 18434 del 08/06/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 10933 del 05/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 36283 del 23/11/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10240 del 04/05/2007; Sez. 2, Sentenza n. 16021 del 14/11/2002; Sez. 2, Sentenza n. 2906 del 27/02/2001; Sez. 2, Sentenza n. 4704 del 21/07/1981).
Quindi, nel caso di specie, il giudice di merito non avrebbe in nessun caso potuto desumere tale simulazione -relativa- del prezzo attraverso un ragionamento inferenziale, ricavato all’esito della complessiva disamina dei documenti prodotti, in assenza di una specifica controdichiarazione sul punto.
4. -Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., quanto al vizio di ultrapetizione, per avere la Corte d’appello esaminato il tema relativo ai limiti della prova della simulazione
tra le parti, mentre, in realtà, il giudizio avrebbe dovuto essere circoscritto alla mera disamina della domanda di arricchimento senza causa, con richiesta di restituzione della somma di euro 130.000,00.
Deducono gli istanti che l’acquirente non avrebbe mai assolto all’onere di dimostrare che la somma pretesa in restituzione non fosse effettivamente dovuta per assenza della sua causa giustificativa.
4.1. -Il motivo è infondato.
E ciò perché, in mancanza di un accordo espresso e contestuale alla stipula del definitivo, da cui si potesse desumere che, contrariamente a quanto disposto nel rogito di vendita, il prezzo concordato equivalesse a quello originariamente pattuito nel preliminare, correttamente si è ritenuto che la domanda di ripetizione dell’indebito fosse provata , per carenza della causa giustificativa dell’esborso avvenuto in eccedenza rispetto all’importo fissato nel definitivo.
E ciò senza che, ai fini di dimostrare tale causa giustificativa, potessero utilizzarsi tra le parti le prove per testimoni e per presunzioni.
5. -In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, in data 21 gennaio 2026.
La Presidente Linalisa COGNOME