Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 577 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 577 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15616/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
avverso il decreto depositato dal Tribunale di Piacenza l’8 .4.2022 nel procedimento iscritto al n. 1/2017 C.P.;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.12.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In corso di esecuzione del concordato preventivo omologato di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione venne aggiudicato provvisoriamente a RAGIONE_SOCIALE, per il prezzo di € 400.000, un immobile del valore stimato € 1.450.000. Su richiesta di RAGIONE_SOCIALE, procuratrice del creditore ipotecario, il giudice impedì il perfezionamento della vendita, ritenendo il prezzo notevolmente inferiore a quello giusto, e d iede disposizione per l’esperimento di una nuova gara al prezzo base di € 400.000.
Contro tale provvedimento RAGIONE_SOCIALE propose reclamo ai sensi degli art. 26 e 164 legge fall., ritenendo irrazionale la decisione di procedere a un nuovo esperimento di vendita sulla base del medesimo prezzo contestualmente ritenuto di molto inferiore al prezzo giusto.
Il Tribunale di Piacenza, in accoglimento del reclamo, pronunciò nei termini seguenti: «dispone che il prezzo di base d’asta per la prossima vendita competitiva sia pari a minimo € 800.000,00, impregiudicata la discrezionalità del Liquidatore Giudiziale nell’individuazione di un prezzo superiore, come da parte motiva».
Contro il decreto del tribunale RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La creditrice ipotecaria RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, si è difesa con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 108 l egge fall. , in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e all’ art. 111, comma 7, Cost.
Secondo la ricorrente il tribunale avrebbe violato la disposizione di legge indicata fissando un prezzo base per la successiva vendita non corrispondente né al valore di stima, né al valore di mercato desumibile dall’esito di due esperimenti andati deserti, bensì al prezzo arbitrariamente indicato come gradito dal creditore ipotecario.
Il ricorso è inammissibile, perché il provvedimento impugnato è privo di decisorietà, sicché contro di esso non è dato il rimedio straordinario di cui a ll’art. 111, comma 7, Cost.
Occorre precisare che oggetto di impugnazione non è la decisione del giudice delegato di impedire il perfezionamento della vendita dopo l’aggiudicazione provvisoria (decisione contro la quale l’attuale ricorrente non presentò reclamo) , ma soltanto la fissazione del prezzo base, da parte del tribunale, per il successivo esperimento di vendita.
È evidente che si tratta di provvedimento meramente ordinatorio e privo di effetti definitivi sui diritti soggettivi delle parti coinvolte nella fase esecutiva del concordato preventivo di RAGIONE_SOCIALE Il bene rimane assoggettato alla procedura concorsuale e destinato alla vendita al miglior offerente, a prescindere dal prezzo base di ciascun esperimento di vendita. Nel caso in cui si presentino offerenti, il bene viene aggiudicato
ed eventualmente trasferito (se il prezzo non viene ritenuto dal giudice notevolmente inferiore a quello giusto); se nessuno si presenta, ci sarà un esperimento successivo ad un prezzo diverso.
Quello che è da escludere -perché non corrisponde alla corretta esegesi del provvedimento qui impugnato -e che il Tribunale di Piacenza abbia impedito in assoluto una vendita ad un prezzo inferiore a € 800.000, come prospetta parte ricorrente al fine di sostenere che, «In assenza di impugnazione del Decreto, … la Società non potrà esperire altri tentativi di vendita dell’Immobile ad un prezzo -base d’asta inferiore ad € 800.000, in quanto ciò si porrebbe in violazione di un provvedimento munito di forza di giudicato e che, in via definitiva, ha determinato erroneamente in tale importo il ‘giusto prezzo’ dell’Immobile . Ciò rende, in concreto, l’Immobile non collocabile sul mercato e, dunque, pregiudica il diritto di RAGIONE_SOCIALE ad ottenerne il prezzo e, quindi, ad completare l’esecuzione del piano concordatario».
È invece di tutta evidenza che il collegio si è limitato ad imporre il prezzo base minimo di € 800.000 «per la prossima vendita competitiva», lasciando quindi impregiudicate le determinazioni degli organi competenti sulle eventuali vendite competitive successive alla «prossima».
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 8.000 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente NOME COGNOME