Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13997 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13997 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14892/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, quale titolare dell’omonima impresa individuale, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE)
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, PROCURA GENERALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 143/2022 depositata il 24/03/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Perugia, dopo aver disposto nuova CTU, ha respinto il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la dichiarazione di fallimento pronunciata a suo carico dal Tribunale di Terni, all’esito della prima CTU, su ricorso del creditore NOME COGNOME, titolare di un credito di € 245.666,10 portato da titolo giudiziale, cui erano stati riuniti gli ulteriori ed analoghi ricorsi ex art. 6 l.fall. proposti a Lenergia RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE
1.1. -In particolare la corte territoriale, condividendo e facendo proprie le «ampie, documentate e motivate conclusioni del ctu», ha escluso «sotto ogni profilo dedotto la natura di cooperativa agricola in capo alla fallita», ritenendo tra l’altro che : i) ferma restando l’irrilevanza del mero ‘profilo formale’ della iscrizione in CCIAA quale impresa agricola (nonché di codice ATECO, certificato di attribuzione della partita IVA, codice di stalla assegnato dalla ASL, fascicolo aziendale rilasciato da AGEA), «risulta da argomentazioni documentate, coerenti e ragionevolmente motivate che la RAGIONE_SOCIALE non ha svolto, almeno non con continuità, in modo prevalente nel periodo di riferimento attività di allevamento di ovini e bovini»; ii) r ispetto all’attività connessa di trasformazione e al motivo di reclamo inerente la prevalenza del conferimento da parte dei soci, non sussistono -sempre alla luce dell’espletata CTU -le condizioni di prevalenza di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 228 del 2001, in base al quale «si considerano RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le cooperative RAGIONE_SOCIALE ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile (…) prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico»; iii) «dagli accertamenti e verifiche fattuali dei conferimenti dei soci analizzati e dall’esame della documentazione, non sono rilevabili elementi e dati certi per affermare che la perdita della condizione di prevalenza della cooperativa sia stata causata da calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate dalle autorità competenti, che abbiano provocato danni alle colture, alle
infrastrutture ed agli impianti produttivi, della cooperativa o dei soci che eseguono i conferimenti (fermo restando che «tale dato sarebbe irrilevante ai fini della verifica della prevalenza della natura agricola dell’attività svolta »); iv) «deve escludersi, per assoluta carenza di prova, che la cooperativa abbia fornito prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e sviluppo del ciclo biologico ovvero delle attività connesse (trattasi nel caso di specie di attività di agriturismo), non essendo all’uopo sufficiente la produzione delle fatture di acquisto del socio COGNOME NOME, restando incerto il dato della vendita a terzi».
-Avverso detta decisione la RAGIONE_SOCIALE propone due motivi di ricorso, cui NOME COGNOME resiste con controricorso; il Fallimento e gli altri intimati non svolgono difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 194, 196, 156 comma 2, 157 commi 1 e 2, 162 c.p.c., nonché 90 disp att. c.p.c. e 2, 24 e 111 commi 1 e 2 Cost., poiché la corte d’appello , « in violazione delle norme sul processo e sul diritto di difesa, non ha accolto l’eccezione formulata dalla reclamante (alla prima difesa utile successiva al deposito della CTU) sulla manifesta violazione del contraddittorio e sul la necessaria rinnovazione dell’indagine peritale richiesta per consentire alle parti di replicare a quanto dedotto dal CTU nella relazione definitiva in cui lo stesso ha modificato i calcoli delle unità foraggere ai fini dell’accertamento della prevalenza dell’allevamento da parte della RAGIONE_SOCIALE ».
2.2. -Con il secondo denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 45 e 58 della legge n. 203 del 1982 e dell’art. 1419 , comma 2 c.c., per avere la corte territoriale « escluso la prevalenza dei conferimenti dei soci per le attività connesse all’allevamento disapplicando il regime derogatorio previsto dal DM 212/2005 » (in relazione alla inagibilità temporanea di strutture e stalle causata dal terremoto che nel 2016 ha investito l’Umbria ) « a partire da agosto 2018, data presunta quale termine di cessazione degli effetti pattuiti nel contratto di affitto di fondo rustico (13
anni) », con violazione della «L.n.203/1982 che, in tema di contratti agrari, prevede l’inderogabile durata legale degli stessi in 15 anni »;
-Entrambi i motivi non possono trovare accoglimento.
-Il primo, oltre a presentare alcune carenze sotto il profilo del requisito di cd. autosufficienza, è infondato.
Con esso si lamenta, sostanzialmente, che i giudici d ‘appello non avrebbero « permesso al reclamante di contestare, con un ulteriore supplemento peritale, le diverse conclusioni espresse dal CTU nella perizia in merito alla verifica della prevalenza dell’allevamento nei diversi periodi temporali riferiti all’attività di allevamento, come rappresentato dalla reclamante nelle osservazioni critiche alla perizia redatte dal dottAVV_NOTAIO COGNOME ».
4.1. -In primo luogo, è pacifico il rispetto della scansione procedimentale contemplata dall’art. 195, comma 3, c.p.c. (come novellato nel 2009), in base al quale «La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse».
4.2. -E’ altresì evidente che la corte territoriale abbia p reso in esame i rilievi conclusivi formulati dall’odierna ricorrente , avendo espressamente affermato, a pag. 7, che «le osservazioni svolte dal CTP della reclamante sono state tenute presenti nelle argomentazioni del CTU e adeguatamente superate nelle conclusioni, nel senso che: i) i motivi della diversa conclusione in termini di prevalenza dell’attività sono stati congruamente motivati e fanno riferimento al mutamento del parametro di riferimento, che in sede di risposta alle osservazioni ai CTP è stato individuato più correttamente nelle tabelle allegate alla Determinazione Dirigenziale n. 11417 del 03/11/2017 della Regione Umbria, in quanto prese a riferimento da entrambi i CTP; ii) di tutti i conferimenti nel corso del periodo di riferimento si è tenuto conto
ai fini del calcolo dei conferimenti secondo i criteri UBA; iii) la parte reclamante non ha dimostrato la continuità del possesso dei terreni oggetto di comodato in capo al socio COGNOME dopo la scadenza del contratto di comodato, ma in ogni caso si è già detto della irrilevanza del l’applicabilità o meno del regime derogatorio della prevalenza, che fa riferimento alla mutualità e non al concetto di prevalenza, di attività agricola e di conferimento soci che rileva ai fini dell’assoggettabilità o meno al fallimento ; iv) nelle osservazioni di cui alle note 30.11.21 di parte reclamante si oblitera del tutto il dato dirimente costituito dalle discrepanze tra la qualità catastale dei terreni e la condizioni rilevate tramite ortofoto, certamente più attendibili».
4.3. -Orbene, una volta che sia stato rispettato il modulo procedimentale tassativamente prescritto dal codice di rito (che, proprio per contenere la durata dei giudizi, impone l’invio preventivo della bozza della relazione peritale ai consulenti tecnici delle parti e il loro esame da parte del consulente d’ufficio nella relazione finale), e che il giudice abbia tenuto conto degli ulteriori rilievi formulati dalla parte interessata (si vedano anche gli specifici riferimenti del controricorrente alle note di trattazione scritta del 30 novembre 2021 e alla discussione orale della causa all’udienza del 6 dicembre 2021), i principi del contraddittorio e della difesa devono ritenersi rispettati. Di conseguenza, non sussiste la lamentata nullità della decisione per il solo fatto che non sia stata disposta una (ulteriore) rinnovazione delle indagini peritali, la quale ai sensi dell’art. 196 c.p.c. , costituisce una semplice «facoltà» del giudice -peraltro da esercitare solo «per gravi motivi» -tanto che, pur a fronte di una esplicita richiesta di parte, non è nemmeno necessaria una espressa pronunzia del giudice di merito al riguardo (Cass. 22799/2017, 17693/2013).
4.4. -Difatti, per costante indirizzo di questa Corte, rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito la scelta di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero rinnovare, in parte o “in toto”, le indagini, anche sostituendo l’ausiliare del giudice (Cass. 27247/2008, 2103/2019), senza che l’eventuale
provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità per carenza di motivazione espressa, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta; del resto, ai fini della completezza della motivazione, non è necessario che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione (Cass. 15666/2011, 21525/2019).
-Il secondo motivo è inammissibile poiché solleva una questione -l’ effettiva « durata legale del contratto di affitto delle stalle del socio RAGIONE_SOCIALE fino al 2020, poiché lo stesso è stato sottoscritto il 15/04/2005 e la sua durata legale di 15 anni secondo quanto previsto dalla legge n. 203/1982 non era inderogabile dalla clausola contrattuale (durata di 13 anni fino al 15/04/2018), da considerarsi nulla e sostituita da quella legale, perché sottoscritta senza l’assistenza delle associazioni professionali / sindacali » -che, oltre a non risultare affrontata ex professo nella decisione impugnata, integra un rilievo di merito destinato a restare assorbito e superato dal contesto complessivo della motivazione.
5.1. -E’ sufficiente leggere le considerazioni svolte a p ag. 6 e s. della sentenza impugnata, per cui: « il CTU ha rilevato motivatamente e sulla base della documentazione in atti che:
gli eventi sismici richiamati non sono riferiti alle colture, alle infrastrutture ed agli impianti produttivi del socio COGNOME NOME, socio della cooperativa che ha eseguito i conferimenti unitamente al socio COGNOME NOME, né a quelli della società RAGIONE_SOCIALE, ma del solo socio COGNOME NOME;
-il periodo relativo agli effetti dell’evento sismico è delimitato dal termine iniziale del 24/08/2016, richiamato dalle ordinanze temporanee di inagibilità del 11.6.2019 e del 13.6.2019, e dal termine finale relativo alla data di cessazione del contratto di affitto di fondo rustico in favore di COGNOME NOME afferente l’immobile oggetto delle predette ordinanze (14.4.2018); da tale data, dalla documentazione in atti, non risultano più colture, infrastrutture e
impianti produttivi utilizzate dalla cooperativa o dai soci che risentano degli effetti di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate dalle autorità competenti;
il socio COGNOME NOME ha in ogni caso continuato a conferire capi nella cooperativa RAGIONE_SOCIALE senza soluzione di continuità dal 2015 al 2019, anzi con un incremento dei conferimenti dal 2016 al 2017, risultando inoltre la propria stalla con codice 045PG018 in funzionamento in data 22/02/2020, al momento dell’acquisto del bestiame in presenza nella stalla della medesima cooperativa alla data del fallimento; inoltre, la diminuzione di conferimenti negli anni 2018 e 2019 coincide con il venir meno dei conferimento dell’unico altro socio conferente, NOME COGNOME, la cui azienda non è stata interessata dal sisma 2016: dunque non è ragionevole ritenere che il socio COGNOME a seguito degli eventi sismici del 2016 non abbia più potuto eseguire i conferimenti ».
Sulla scorta dei dati riferiti, i giudici del reclamo hanno quindi dato atto, come visto, che «dagli accertamenti e verifiche fattuali dei conferimenti dei soci analizzati e dall’esame della documentazione, non sono rilevabili elementi e dati certi dai quali poter accertare e confermare che la perdita della condizione di prevalenza della cooperativa sia stata causata da calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate dalle autorità competenti, che abbiano provocato danni alle colture, alle infrastrutture ed agli impianti produttivi, della cooperativa o dei soci che eseguono i conferimenti», aggiungendo che «tale dato sarebbe comunque irrilevante ai fini della verifica della prevalenza della natura agricola dell’attività svolta ».
5.2. -Si tratta, all’evidenza, di una serie di specifiche valutazioni di merito, poi confluite nella complessiva valutazione in punto di ‘ non prevalenza ‘ dei conferimenti dei vari soci, che non possono certo essere rimesse in discussione in questa sede attraverso il solo dato formale della effettiva durata legale del (solo) contratto di affitto delle stalle del socio COGNOME.
-Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo.
7. -Sussistono i presupposti di cui all’ art. 13, comma 1quater, d.P.R. 115/02 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 6.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2024.