Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19518 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19518 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24696/2023 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE DI LUCCA n. 4058/2022, depositata il 09/10/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME proponeva opposizione ex artt. 15 d.lgs 1 settembre 2011, n. 150 e 702bis cod. proc. civ. avverso il decreto di revoca
dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal giudice di merito (in un giudizio di opposizione all’esecuzione svoltosi innanzi al Tribunale di Lucca, nel quale il giudice aveva ravvisato la temerarietà e pretestuosità dell’azione ).
L’odierno ricorrente aveva proposto opposizione all’esecuzione promossa dalla madre e dalla sorella sulla sua quota di eredità paterna, essendo il padre debitore nei confronti delle creditrici procedenti degli assegni di mantenimento stabiliti dalla sentenza di separazione giudiziale -deducendo una parziale estinzione del credito esecutivamente azionato. L’eccezione si fondava sulla prospettazione di una nuova prova, ossia l’affermazione – contenuta in un atto giudiziario risalente, proveniente dal legale di controparte – dal quale si sarebbe potuto dedurre il pagamento dei crediti alimentari dal 01.01.97 al 27.04.2001.
Con ordinanza n. 404/2023, il giudice ha respinto l’opposizione , rilevando che nella condotta difensiva dell’opponente fossero ravvisabili gli estremi della colpa grave, tanto da confermare il decreto di revoca. Secondo il tribunale, l’unico elemento sul quale la parte aveva fondato le proprie difese in sede di opposizione all’esecuzione (la dichiarazione di controparte) aveva una mera valenza indiziaria: solamente se suffragato da ulteriori elementi probatori, aventi i caratteri di cui all’art. 2729 cod. civ., avrebbe potuto rappresentare una difesa potenzialmente idonea a condurre ad un esito favorevole; invece, nessun altro elemento probatorio è stato fornito dall’opponente.
Avverso la suddetta ordinanza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
A séguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato dal Presidente di Sezione, il ricorrente ha chiesto la decisione ex art. 380bis, comma 2, cod. proc. civ. Il ricorrente ha depositato una memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che non vi è incompatibilità a far parte del Collegio per il consigliere autore della proposta (Cass. Sez. U, n. 9611 del 10.04.2024), rileva la Corte che c on l’unico motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. ), per avere il giudice dell’opposizione ritenuto, in tema di presunzioni semplici, che gli elementi assunti a fonte di prova debbono essere necessariamente più di uno, e per avere quindi ritenuto insufficiente la difesa fondata su di un unico elemento presuntivo.
Il motivo è infondato.
Come risulta dalla motivazione della decisione gravata (p. 4, 3° capoverso), il Tribunale ha ritenuto che l’unico elemento addotto dall’opponente, in considerazione della sua scarsa efficacia dimostrativa in giudizio, possedeva una ‘ mera valenza indiziaria ‘ (v. pag. 4) e quindi non ha attribuito ad esso nessun connotato di gravità.
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto nel mezzo di ricorso, e ribadito in memoria, il giudice dell’opposizione non ha affatto ignorato il principio enunciato da questa Corte in virtù del quale in tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d’uno, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su uno solo di essi, purché grave e preciso ( ex multis : Cass. 23153/2018).
Insomma, la pronuncia gravata ha voluto sottolineare (come già rilevato nel provvedimento di revoca) che la dichiarazione del legale delle creditrici procedenti – con la quale si dava atto di avere ricevuto
precedenti ratei di mantenimento – aveva una mera valenza indiziaria e quindi era priva delle caratteristiche della gravità e precisione necessarie per rappresentare il fatto noto dal quale desumere il fatto ignorato.
A tale ultimo proposito, questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare che il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni «gravi, precise e concordanti», laddove il requisito della «precisione» è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica; quello della «gravità» al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto; mentre quello della «concordanza», richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola -desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (per tutte: Cass. Sez. 2, n. 8829 del 29.03.2023).
In definitiva, la critica proposta dal ricorrente si concreta nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito, inammissibile in questa sede (per tutte: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022, Rv. 664316 – 01)
Non avendo, quindi, il richiedente del beneficio del patrocinio a spese dello Stato fornito idoneo sostegno probatorio alle proprie pretese, la decisione del giudice dell’opposizione ha fatto buon governo del principio per cui «In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono insussistenti i presupposti per la sua concessione, allorché, dall’esame della relativa istanza, contenente, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili ai fini del relativo accertamento, ivi comprese le prove di cui si intende chiedere l’ammissione, risulti in concreto la manifesta infondatezza della pretesa sicché, sussistendo il requisito della colpa grave nell’avere l’interessata continuato a svolgere
le medesime difese nei vari gradi del giudizio, ricorrono i presupposti per la revoca del provvedimento di ammissione» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26060 del 17/10/2018, Rv. 650837 – 01).
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, con aggravio delle spese secondo la regola della soccombenza, liquidate come da dispositivo.
Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ., sempre come liquidate in dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente , che liquida in €. 1.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito;
condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento di €. 1.000,00 in favore del controricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., nonché al pagamento di €. 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, ex art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2024.