Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 692 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 692 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17074/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’ Avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliati in ROMA, in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (pecEMAIL
– ricorrenti –
contro
Oggetto: Fideiussione -Polizza fideiussoria -Mutuo -Opposizione decreto ingiuntivo -Presunzione abbandono istanze istruttorie in sede di precisazione conclusioni -Complessiva valutazione della condotta processuale Indagine di merito -Necessità.
CC 6.11.2024
Ric. n. 17074/2022
Pres L.A. COGNOME
Est. I. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso, ex lege domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec: EMAIL;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 90/2022, pubblicata in data 25 febbraio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre
2024 dalla Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME.
Ritenuto che
1. con sentenza n. 166/2019, in accoglimento del ricorso in opposizione instaurato dai coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto ingiuntivo n. 421/2014, reso dallo stesso Tribunale, con cui la Banca di Credito Cooperativo di Arborea Società Cooperativa chiedeva loro il pagamento degli importo di Euro 244.538,89 e di Euro 199.270,02, quale debito residuo di due mutui, rispettivamente stipulati nel 2007 e 2011, il Tribunale di Oristano ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato gli opponenti al pagamento, in favore della banca, delle seguenti somme: euro 243.694,74, di cui euro 191.743,60 per capitale residuo ed euro 58.265,95, per rate scadute a titolo di residuo rimborso del mutuo fondiario stipulato in data 20 dicembre 2007; euro 184.249,23, di cui euro 159.428,63 per capitale residuo ed euro 19.442,09 per rate scadute a titolo di residuo rimborso del mutuo chirografario stipulato in data 29 dicembre 2011, con liquidazione, alla data del 26 giugno 2014, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalle singole scadenze fino alla data di estinzione; lo stesso Tribunale ha poi rigettato ogni altra
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domanda e condannato gli opponenti al rimborso delle spese processuali in favore della Banca;
per quanto ancora qui di rilievo, il credito azionato dalla Banca con la procedura monitoria deriva dalle fideiussioni rilasciate dai signori COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME contestualmente ai menzionati, due distinti mutui, stipulati dalla RAGIONE_SOCIALE, relativamente ai quali la banca, con raccomandata del 17 giugno 2014, aveva comunicato la risoluzione unilaterale, con valore di recesso ed intimato ai fideiussori, per entrambi i rapporti, il pagamento delle rate scadute del debito residuo;
la società debitrice principale era poi stata dichiarata fallita dal Tribunale di Oristano, con sentenza n. 16/2014, e la Banca veniva ammessa al passivo del Fallimento, in esito alla domanda di ammissione al passivo regolarmente trasmessa al Curatore del Fallimento in data 04.11.2004;
la Corte d’appello di Cagliari ha respinto l’impugnazione proposta dai predetti fideiussori, confermando la sentenza di prime cure ed ha condannato gli appellanti, in solido, a rifondere le spese di lite del grado in favore della banca appellata;
avverso la sentenza d ella Corte d’ appello di Cagliari, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione. Ha resistito con controricorso Banca di Credito Cooperativo di Arborea -società cooperativa;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
hanno depositato memoria i soli ricorrenti.
Considerato che
con il primo motivo i ricorrenti denunciano la ‘ Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 115 e 183, comma 6, c.p.c., nonché ex art. 360 n. 5 C.P.C. per contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori
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ritualmente dedotti ‘ ; in particolare, assumono che la Corte d’appello (nonostante lo specifico motivo d’appello con cui venivano riproposti i mezzi istruttori non ammessi nel giudizio di primo grado) ha applicato erroneamente le disposizioni previste dagli artt. 115 e 183, comma 6, c.p.c. laddove, dopo aver imputato ai ricorrenti di non aver reiterato l’istanza di ammissione in sede di precisazione delle conclusioni, gli ha negato la prova offerta, senza indicare le ragioni del diniego e senza dare un logico e coerente giudizio circa la inconcludenza dei mezzi istruttori richiesti, cosicché il ragionamento posto alla base della decisione risulta incompleto; attraverso le prove richieste avrebbero potuto dimostrare che che NOME e COGNOME erano casalinghe e che quindi, rivestivano la qualifica di consumatori rispetto alla banca; inoltre avrebbero potuto dimostrare che la RAGIONE_SOCIALE aveva stipulato con un consorzio fidi, la RAGIONE_SOCIALE con sede legale in Cagliari, INDIRIZZO 9/12, dei contratti per garantire la sua esposizione debitoria nei confronti della Banca di Arborea.
con il secondo motivo, lamentano ex ‘ Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. per la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 -1418 -1419 – 1938 -1956 e 1957 del cod. civ. e per difetto di motivazione in ordine all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ‘ ; nello specifico la Corte d’Appello avrebbe ritenuto, erroneamente, la non fondatezza del l’eccezione di nullità relativa alle fideiussioni posta alla base del decreto ingiuntivo;
con il terzo motivo, lamentano ‘ ex art. 360 n. 3 per la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 paragrafo 1 e 2 lett. B) della Direttiva 93/13/CEE, nonché degli art. 3 -33 e 34 del D.Lgs n. 206/2005 e degli artt. 771 -1937 -1938 -1941 -1957 -1346 e 1418 del cod. civ. in quanto la Corte d’Appello avrebbe omesso di effettuare la valutazione giuridico-qualitativa della nozione di consumatore da applicare al caso di specie in capo ricorrenti, nonché di verificare se le clausole contenute nel contratto di fideiussione
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fossero abusive secondo la disciplina consumeristica; sarebbe incorsa in errore anche perché la qualificazione dei contraenti come consumatori deve essere effettuata con riferimento al contratto di fideiussione e non al contratto di mutuo;
con il quarto motivo, lamentano ‘ ex art. 360 n. 3 c.p.c. per la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della Legge n. 289/1990, nonché ai sensi dell’art. 360 n. 5 C.P.C. per difetto di motivazione in ordine all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ‘ in quanto la Corte d’Appello ha ritenuto, erroneamente, che non sia fondata l’eccezione di nullità relativa alle fideiussioni posta alla base del decreto ingiuntivo.
il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito indicati;
questa Corte ha progressivamente chiarito che la parte la quale si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione (v. da ultimo, Cass. Sez. 3, 14/02/2024 n. 4102, e tra tante, Cass. 04/04/2022 n. 10767; Cass. Sez. 2, 27/02/2019 n. 5741; Cass. Sez. 2, 31/05/2019 n. 15029, Cass. Sez. 3, 03/08/2017 n. 19352;
si è al riguardo precisata la necessità, per ragioni di coerenza sistematica, di coordinare tale principio con gli altri principi dettati dagli artt. 189, 345 e 346 cod. proc. civ., secondo cui l’istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga specificatamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, né con gli artt. 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130), né con gli artt. 24 e 111 Cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di
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difesa e del diritto a un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di “difendersi provando”, subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell’istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato (Cass. 05/02/2019 n. 3229);
la descritta presunzione può essere peraltro dal giudice di merito ritenuta superata qualora, in base all’esame degli scritti difensivi e alla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o alla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, (Cass. Sez. 2, 10/11/2021, n. 33103, con riferimento a caso in cui all’udienza di precisazione delle conclusioni il delegato del dominus si era riportato “ai propri scritti ed atti”, omettendo di reiterare le richieste istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 184 cod. proc. civ., è stata cassata la pronuncia di appello, secondo cui le richieste erano da intendersi abbandonate, ritenendo che fosse, invece, necessario un maggiore approfondimento sul contegno processuale della parte, tenendo conto anche della linea difensiva adottata);
ebbene, il tema della presunzione di rinuncia/abbandono delle domande o eccezioni, non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, viene prevalentemente risolto dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso di una ricerca ricostruttiva dell’effettiva volontà della parte (v. nello stesso senso per il caso di assenza del difensore all’udienza di precisazione delle conclusioni Cass. Sez. 3, n. 5018 del 2014, Cass. n. 10033 del 2021);
sulla base del richiamato orientamento giurisprudenziale, nel caso in esame i ricorrenti hanno documentato di aver depositato le
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seconde memorie istruttorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., e che a verbale di udienza ex art. 184 c.p.c. avevano insistito espressamente per l’ammissione dei mezzi istruttori volti a dimostrare sia che le signora NOME e COGNOME fossero casalinghe sia che la società debitrice principale (RAGIONE_SOCIALE avesse stipulato con un Consorzio fidi -Confidi Sardegna s.c.p.a.- dei contratti per garantire la sua esposizione debitoria nei confronti della Banca di Arborea (cfr. pag. 10 del ricorso);
alla fondatezza nei suindicati termini del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi , consegue l’accoglimento e la cassazione in relazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari, che in diversa composizione provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione