Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1261 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1261 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4197/2022 R.G. proposto da: NOME COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 1164/2021 depositata il 21/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato:
che NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, che aveva respinto il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Chieti, con riguardo alla declaratoria di nullità di sette contratti stipulati con NOME COGNOME, a seguito di asseriti prestiti usurari;
che i giudici di secondo grado, in particolare, affermavano che -in ordine ai quattro atti residui ai quali era riferito il gravame -non vi fossero prove sufficienti a giustificare la dimostrazione di un’usura, con riguardo agli atti di compravendita, mentre, con riguardo alla cessione di credito di euro 3.000.000, si sarebbe trattato di un credito eventuale e futuro, sfornito della prova di un collegamento con prestiti usurari;
Considerato:
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, denominato ‘Omessa valutazione di quanto risultante dal fascicolo del procedimento penale prodotto da parte ricorrente con memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. e riprodotto in sede di appello omessa motivazione’, la ricorrente assume che, a fronte degli atti di indagine della Procura della Repubblica di Chieti -ritualmente depositati -la Corte d’appello non avrebbe spiegato le ragioni della mancata considerazione;
che, col secondo, la COGNOME denuncia la violazione e falsa applicaz ione dell’art. 1418 c.c., nonché dell’art. 1325 c.c., giacché, relativamente alla cessione del credito, la mancata giustificazione ex adverso del rapporto sottostante avrebbe dovuto indurre i giudici di secondo grado a ritenere priva di causa o affetta da causa illecita la suddetta alienazione;
che, col terzo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., nonché dell’art. 1325 c.c., giacché, con riguardo ai restanti atti a suo tempo gravati (atto di compravendita del 23 giugno 2010, atto di comodato e relativo patto di opzione), in un quadro unitario dell’accertamento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate, non sarebbe potuto sfuggire che il terreno edificabile era stato ceduto per un prezzo inferiore al suo valore pari a 90.000 euro;
che la prima doglianza, così come articolata, si palesa inammissibile per più concorrenti ragioni;
che, in primo luogo, l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. -l’unico che, in assenza di un’indicazione precisa nell’ incipit del motivo, sembra rientrare nella declinazione dei vizi ricorribili per cassazione
– introduce nell’ordinamento un mezzo specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018);
che, nella specie, la ricorrente ha lamentato la mancata considerazione di prove documentali e non un particolare fatto storico;
che, in secondo luogo, ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016);
che non si colgono differenze nella ratio decidendi dei due giudizi di merito;
che, infine, neppure potrebbe parlarsi di omissione di valutazione (e di motivazione), dal momento che la Corte territoriale ha comunque mostrato di aver considerato gli accertamenti della Procura della repubblica e dell’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate, ma di aver ad essi attribuito un valore probatorio non decisivo (‘ gli atti del procedimento penale….non danno dimostrazione sufficiente del fatto che la somma dei 93.000,00, indicati come corrispettivo dell’acquisto di appartamento ed area di cui all’atto del 23 giugno 2010, sia in realtà un prestito usurario, cui sarebbero collegati anche gli altri due atti stipulati in pari data’) ;
che il secondo motivo è infondato;
che l ‘onere della prova della causa illecita del contratto di cessione del credito grava, nei rapporti fra cessionario e cedente, su quest’ultimo, essendo il primo tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non
anche della causa della cessione stessa (Sez. 2, n. 12611 del 12 maggio 2021);
che il terzo motivo è inammissibile;
che, attraverso di esso, la COGNOME tende a rimettere in discussione valutazioni di fatto;
che, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2 n. 21127 dell’8 agosto 2019);
che le censure invece pretendono di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l’esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. NUMERO_DOCUMENTO del 2 agosto 2016);
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo;
che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-
quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 (seimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2