Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5316 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 5316  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3271-2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA  INDIRIZZO  presso  LA  CANCELLERIA  DELLA CORTE  SUPREMA  DI  CASSAZIONE,  rappresentati  e  difesi dall’avvocato COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del legale  rappresentante  pro  tempore,  domiciliata  in  ROMA INDIRIZZO  presso  LA  CANCELLERIA  DELLA  CORTE SUPREMA  DI  CASSAZIONE,  rappresentata  e  difesa  dagli avvocati COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
Oggetto
APPALTO di RAGIONE_SOCIALE e  AZIONI con PRESTAZIONI ACCESSORIE
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/01/2024
CC
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME,  rappresentata  e  difesa  dall’avvocato  NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 335/2021 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 23/07/2021 R.G.N. 275/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con sentenza 23 luglio 2021, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha ‘confermato con diversa motivazione’ la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato improcedibile -per la devoluzione della cognizione funzionale della controversia al Tribunale fallimentare, a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa con decreto assessorile del 15 marzo 2016 di RAGIONE_SOCIALE, di cui i lavoratori indicati in epigrafe erano dipendenti -la loro domanda di accertamento della responsabilità solidale, ai sensi dell ‘art. 29 d.lgs. 276/2003, di RAGIONE_SOCIALE e del diritto al riconoscimento delle retribuzioni non percepite da settembre 2013 a febbraio 2014, oltre che delle differenze retributive maturate in costanza di rapporto e al T.F.R.
E ciò sulla base del previo riconoscimento di un appalto di servizi tra la committente  RAGIONE_SOCIALE  (costituita alla scadenza della convenzione dell’anno 2000 tra l’allora RAGIONE_SOCIALE.U.S.L. n. 5 di RAGIONE_SOCIALE e tre cooperative sociali, tra le quali
RAGIONE_SOCIALE, ex lege regionale n. 30/1997 e nella quale essi avrebbero dovuto transitare) e l’appaltatrice RAGIONE_SOCIALE, in quanto erogatrice delle prestRAGIONE_SOCIALE sanitarie domiciliari  e  ambulatoriali,  rese  da  sempre  in  base  ad  una convenzione con l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ;
in via preliminare, essa ha ritenuto la fondatezza del primo motivo di appello dei lavoratori, per errata interpretazione ed applicazione  dell’art.  29  d.lgs.  276/2003,  escludendo  la configurabilità  di  un  litisconsorzio  necessario  tra  obbligati solidali e pertanto la proseguibilità del giudizio nei confronti di quello (RAGIONE_SOCIALE) non soggetto a procedura concorsuale.
Nel merito, la Corte d’appello ha tuttavia negato sulla base della documentazione richiesta, attestante l’emissione di n. 410 RAGIONE_SOCIALE, intestate a RAGIONE_SOCIALE, del valore di € 100,00 ciascuna di categoria B, con prestRAGIONE_SOCIALE accessorie ai sensi dell’a rt. 2345 c.c. -la possibilità di qualificare la natura giuridica del rapporto tra la RAGIONE_SOCIALE neocostituita e la RAGIONE_SOCIALE, di essa socia, in liquidazione coatta amministrativa, in termini di appalto. La Corte nissena ha escluso la configurabilità di un distinto ed autonomo rapporto contrattuale tra i due soggetti giuridici, posto che le prestRAGIONE_SOCIALE accessorie statutariamente previste costituiscono un vincolo, per i detentori di tale tipologia di RAGIONE_SOCIALE, alla prestazione di servizi alla RAGIONE_SOCIALE al fine del miglior conseguimento del suo oggetto, comportante l’adempimento di un’obbligazione sociale.
per tale ragione, essa ha rigettato nel merito la domanda dei lavoratori;
con atto notificato il 24 gennaio 2022, essi hanno proposto ricorso per cassazione con un  unico motivo, cui entrambe le RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa,  in  persona  del  Commissario  liquidatore) hanno resistito con distinti controricorsi;
il  collegio  ha  riservato  la  motivazione,  ai  sensi  dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. con un unico motivo, i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2345 c.c. in relazione all’applicazione dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, per la nullità parziale delle RAGIONE_SOCIALE sottoscritte da RAGIONE_SOCIALE, in violazione della prescrizione dell’art. 2345, primo comma c.c., di accessorietà , oltre l’obbligo dei conferimenti (in denaro o in natura), delle prestRAGIONE_SOCIALE statutariamente previste per tale tipologia di RAGIONE_SOCIALE: ossia di strumentalità accedente alla prestazione principale di partecipazione al capitale sociale e pertanto di valore necessariamente inferiore a questa, salvo la configurazione di un diverso rapporto contrattuale (nel caso di prestazione di servizi: di appalto).
Essi hanno in proposito rilevato come, nel caso di specie, la prestazione accessoria sia consistita nelle prestRAGIONE_SOCIALE riabilitative previste dalla convenzione di RAGIONE_SOCIALE con l’RAGIONE_SOCIALE rese esclusivamente dai terapisti della riabilitazione in organico alla RAGIONE_SOCIALE, a fronte di un organico di RAGIONE_SOCIALE composto da un direttore sanitario, un direttore amministrativo, un assistente sociale e quattro impiegati ammnistrativi. E come essa abbia avuto un valore enormemente superiore -stimabile nella somma di oltre 4 milioni di euro annuali (proporzionato ad una fattura del 15 luglio 2013, a saldo delle prestRAGIONE_SOCIALE riabilitative erogate nel secondo trimestre del 2013, pari a euro 1.091.979,81), in ragione di una convenzione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di oltre 5 milioni di euro annuali -tanto al conferimento di RAGIONE_SOCIALE (pari a € 41.000,00), tanto all’oggetto del contratto tra le parti (essendo pari a zero il valore delle prestRAGIONE_SOCIALE
riabilitative di RAGIONE_SOCIALE con personale proprio). I ricorrenti hanno, infine, dedotto come, in ogni caso, la partecipazione di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, con RAGIONE_SOCIALE caratterizzate da prestRAGIONE_SOCIALE accessorie, neppure precluda la configurabilità di un contratto di appalto tra le due RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei lavoratori, in quanto terzi rispetto al loro rapporto societario ed essendo esplicitamente stabilito che, nella determinazione del compenso per l’esecuzione delle prestRAGIONE_SOCIALE accessorie, debbano ‘essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi ad oggetto le stesse prestRAGIONE_SOCIALE‘ (art. 2345, primo comma, ult. parte c.c.);
2. esso è fondato;
3. giova premettere come sia indubbio che le prestRAGIONE_SOCIALE del socio di RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE regolate dall’art. 2345 c.c., a carattere accessorio e non rappresentate da conferimenti in danaro, ben possano consistere in attività personali simili a quelle di un prestatore d’opera, sicché la concreta prestazione di attività da parte del socio costituisce adempimento dell’obbligo sociale, anziché svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la RAGIONE_SOCIALE (Cass. 7 aprile 1987, n. 3402). E tali prestRAGIONE_SOCIALE, che l’atto costitutivo può porre a carico dei soci di RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE, costituiscono adempimento di obbligRAGIONE_SOCIALE sociali e non di obbligRAGIONE_SOCIALE inerenti ad un rapporto contrattuale diverso e distinto da quello sociale, ancorché ad esso collegato. Sicché, in caso di inadempimento, devono essere sanzionate, per questa inosservanza, secondo le previsioni dell’atto costitutivo, a norma del citato art. 2345 c.c., dovendosi perciò escludere che l’assemblea dei soci possa irrogare all’inadempiente una sanzione diversa da quella prevista (Cass. 8 novembre 2000, n. 14523).
In particolare, nell’ipotesi in cui più sanitari abbiano costituito tra loro una RAGIONE_SOCIALE per la gestione di una casa di
cura, mentre le prestRAGIONE_SOCIALE accessorie, relative al servizio di guardia medica interna, devono essere considerate adempimento di un obbligo sociale, posto a carico del socio dal regolamento sanitario interno, non dando luogo a un rapporto di lavoro subordinato tra il sanitario socio e RAGIONE_SOCIALE; invece, l’attività di assistenza e consulenza verso i propri clienti, retribuita sulla base di parcelle redatte dai singoli sanitari RAGIONE_SOCIALEsti, previa detrazione di una percentuale versata alla clinica per l’uso delle attrezzature e dei locali, presenta le caratteristiche del rapporto di lavoro autonomo, mancando tutti gli elementi che possono indurre a ritenere un rapporto di lavoro subordinato tra sanitario dipendente e RAGIONE_SOCIALE datrice di lavoro (Cass. 5 luglio 1978, n. 3319, che ha, in particolare affermato che, nell’ipotesi di assenza dal servizio di guardia previsto dal regolamento sanitario, non possa procedersi a licenziamento, ma solo ad esclusione dalla RAGIONE_SOCIALE per violRAGIONE_SOCIALE contrattuali);
4. nel caso di specie, tuttavia, non si tratta di distinguere i diversi  ambiti di  attività  che  possano  essere  svolti  da  soci, titolari di RAGIONE_SOCIALE con prestRAGIONE_SOCIALE accessorie, al fine di  operare una  corretta  qualificazione  giuridica  dei  relativi  rapporti  in base  alla  loro  differente  fonte  istitutiva:  per  la  semplice ragione che i lavoratori non sono soci di RAGIONE_SOCIALE
Occorre allora tenere chiaramente distinti: a ) da una parte, il rapporto (societario) tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che vincola la prima -quale socia della seconda, alle prestRAGIONE_SOCIALE accessorie sottoscritte, secondo le regole statutarie, in particolare dell’art. 6 dello Statuto di RAGIONE_SOCIALE (trascritto a pg. 6 del suo controricorso) -all’osservanza del ‘l’obbligo … di eseguire prestRAGIONE_SOCIALE accessorie non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso’ (questo determinato nel rispetto del ‘le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse
prestRAGIONE_SOCIALE‘ ) e alla soggezione alle ‘particolari sanzioni per il caso di inadempimento’ stabilite ‘ (art. 2345, primo comma c.c.); b ) dall’altra parte, il rapporto dei ricorrenti, di lavoro subordinato nei confronti di  RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione coatta  amministrativa  (essa  sola  socia),  terzi  rispetto  al rapporto societario e pertanto ad esso estranei;
5. ben si configura allora, rispetto ai lavoratori, un rapporto di  appalto  tra  le  due  RAGIONE_SOCIALE,  rispettivamente  committente (RAGIONE_SOCIALE) ed appaltatrice (RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione coatta amministrativa), di quei servizi di riabilitazione da loro resi, in qualità di dipendenti dell’appaltatrice.
Nei loro confronti esse si pongono pertanto come distinti ed autonomi soggetti giuridici, così qualificabili ed in effetti qualificati dalla stessa Corte d’appello, allorquando ha ravvisato tra le due RAGIONE_SOCIALE un rapporto di solidarietà (a norma dell’art. 2 9 d.lgs. 276/2003), correttamente applicandone gli effetti di autonomia sostanziale (con il riflesso processuale di scindibilità del contraddittorio) in ordine alla proseguibilità del giudizio dei lavoratori nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tenuta, in virtù del detto vincolo solidale, con l’obbligata principale in procedura concorsuale, nei cui soli confronti ha ritenuto improseguibile il giudizio; salvo poi smentire, nella risoluzione del merito della controversia, quella qualificazione, con palese contraddittorietà logico -giuridica;
6. per le superiori ragioni, il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte
accoglie  il  ricorso;  cassa  la  sentenza  impugnata  e  rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 17 gennaio 2024