Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32178 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 32178 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 623-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
R.G.N.
623/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/07/2024
PU
avverso la sentenza n. 169/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 22/09/2018 R.G.N. 174/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2024 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME per delega verbale AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
In riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Campobasso revocava il decreto ingiuntivo ottenuto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME, avente ad oggetto il pagamento di somme che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva corrisposto, tramite la gestione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, a titolo di t.f.r. ad una lavoratrice dipendente di società poi estinta e di cui COGNOME era socio.
Riteneva la Corte che il credito fosse prescritto: esso era soggetto a prescrizione quinquennale ex art.2948 n.5 c.c. decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro tra la dipendente e la società. Né aveva rilievo la sentenza resa nel giudizio instaurato dalla lavoratrice contro la società datrice di lavoro, in quanto res inter alios acta .
Avverso la sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE ricorre per un motivo.
Di COGNOME NOME resiste con controricorso illustrato da memoria.
A seguito di infruttuosa trattazione in sede camerale, la causa veniva rinviata all’odierna udienza pubblica, in vista RAGIONE_SOCIALEa quale parte controricorrente ha depositato ulteriore memoria illustrativa.
L’ufficio RAGIONE_SOCIALEa Procura AVV_NOTAIO ha depositato nota scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso.
In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.
All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
MOTIVI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2, co.5 e 7 l. n.297/82 anche in relazione all’art.2946 c.c. Sostiene che la prescrizione del proprio diritto nei confronti del datore di lavoro sia decennale, poiché decennale è la prescrizione del diritto RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice nei confronti del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Sostiene altresì che il dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione andrebbe individuato nel momento in cui la lavoratrice può far valere il proprio diritto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
Preliminarmente va rigettata l’eccezione del controricorrente che deduce l’inammissibilità del ricorso perché porrebbe una questione nuova, ovvero l’individuazione del corretto termine di prescrizione decennale, quando nei precedenti gradi era sempre stata affermata la prescrizione quinquennale.
Secondo orientamento consolidato di questa Corte, la questione giuridica RAGIONE_SOCIALE‘individuazione del termine di
prescrizione, ove non comporti accertamenti di fatto, è deducibile in cassazione per la prima volta, così come è rilevabile d’ufficio, trattandosi di una controeccezione in senso lato (Cass.21404/21, Cass.24260/20).
Tanto premesso, il motivo è fondato nei termini che seguono.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.2, co.7 l. n.297/82, il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, una volta che abbia corrisposto al lavoratore il t.f.r., è surrogato
, ai sensi degli artt.2751 bis e 2776 c.c.
L’azione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE va allora qualificata come azione di surroga legale (art.1203 c.c.), la quale si estende anche agli accessori, ovvero in questo caso ai privilegi, secondo regola generale RAGIONE_SOCIALE‘art.1204 c.c.
L’azione di surroga, a differenza RAGIONE_SOCIALE‘azione di regresso, non si configura come diritto nuovo, ma implica successione nello stesso diritto vantato dal soggetto che ha ricevuto il pagamento (v. da ultimo Cass. S.U. n.21514/22, in motivazione), ovvero lo stesso diritto che la lavoratrice vantava nei confronti del datore di lavoro a titolo di t.f.r .
La qualificazione in termini di surrogazione legale RAGIONE_SOCIALE‘azione in questione non mette in discussione il principio più volte affermato da questa Corte per cui il rapporto che si instaura tra lavoratore e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la prestazione dovuta dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il t.f.r . ha natura previdenziale inerendo a un diritto autonomo del lavoratore, distinto dal suo diritto di credito nei confronti del datore (Cass.29519/22,
Cass.1861/22 tra le tante). Nel caso di specie, la surroga è tale rispetto al diverso rapporto obbligatorio che si instaura tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e datore una volta che il primo abbia pagato la prestazione previdenziale al lavoratore. Tale diverso rapporto può poggiare sul diritto del lavoratore verso il datore, diritto trasmesso all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in seguito al pagamento, secondo il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa surrogazione legale (art.1203 c.c.).
Nello stesso senso, si afferma costantemente (Cass.29219/19, Cass.3296/18 tra le tante) che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è surrogato ex art.1916 c.c. nel diritto del lavoratore danneggiato verso il responsabile civile, estraneo al rapporto assicurativo, una volta che abbia pagato al danneggiato/assicurato la prestazione previdenziale oggetto del rapporto previdenziale.
Qualificata in termini di surrogazione l’azione esperita dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.2, co.7 l. n.297/82, va aggiunto che la surrogazione, diversamente dal regresso, è soggetta non a prescrizione decennale, ma allo stesso termine di prescrizione cui è soggetto il diritto oggetto di surroga (Cass.4347/09, Cass.17157/02).
Nel caso di specie, la prescrizione del diritto RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice al pagamento del t.f.r. verso il lavoratore era quinquennale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.2948 n.5 c.c.
Tuttavia, occorre anche considerare che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.2953 c.c., la prescrizione del diritto del lavoratore diviene decennale ove il diritto sia stato accertato da una sentenza passata in giudicato che condanni il datore; la prescrizione decorre in tal caso dal passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza (Cass.4676/23), con possibilità di rilievo d’ufficio in questa sede RAGIONE_SOCIALE‘esatto termine di decorrenza
RAGIONE_SOCIALEa prescrizione (Cass.28565/22). Del termine decennale ex art.2953 c.c. si può giovare l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE quale successore nel diritto RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice, poiché, come detto, l’azione di surroga è esperibile nello stesso termine prescrizionale del diritto spettante all’originario creditore.
La Corte d’appello è allora incorsa in errore di diritto, per violazione dei principi giuridici che regolano la surrogazione, nel momento in cui ha affermato che la sentenza resa nel giudizio instaurato dalla lavoratrice contro il datore di lavoro e avente ad oggetto i propri crediti, compreso quello per t.f.r., sia res inter alios acta nei rapporti tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e datore di lavoro e ininfluente ai fini RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Non può trattarsi di res inter alios acta , in quanto essa ha ad oggetto quello stesso diritto in cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE viene a surrogarsi per effetto del pagamento.
La Corte avrebbe dovuto accertare che tale sentenza, del 2007, non fosse passata in giudicato – come invece allega in ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – e quindi fosse inidonea a trasformare il termine breve RAGIONE_SOCIALE‘art.2948 n.5 c.c. in termine lungo ex art.2953 c.c. decorrente dal 2007 e fosse quindi ininfluente rispetto al decennio computato fino al 2016, quando l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE intraprese l’azione in giudizio ottenendo decreto ingiuntivo.
La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso per i necessari accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.