Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32178 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 32178 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 623-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Fondo garanzia inps
R.G.N.
623/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 09/07/2024
PU
avverso la sentenza n. 169/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 22/09/2018 R.G.N. 174/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato COGNOME
udito l’avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Campobasso revocava il decreto ingiuntivo ottenuto dall’Inps nei confronti di COGNOME NOME COGNOME avente ad oggetto il pagamento di somme che l’Inps aveva corrisposto, tramite la gestione del Fondo di garanzia, a titolo di t.f.r. ad una lavoratrice dipendente di società poi estinta e di cui COGNOME era socio.
Riteneva la Corte che il credito fosse prescritto: esso era soggetto a prescrizione quinquennale ex art.2948 n.5 c.c. decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro tra la dipendente e la società. Né aveva rilievo la sentenza resa nel giudizio instaurato dalla lavoratrice contro la società datrice di lavoro, in quanto res inter alios acta .
Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo.
Di NOME NOME COGNOME resiste con controricorso illustrato da memoria.
A seguito di infruttuosa trattazione in sede camerale, la causa veniva rinviata all’odierna udienza pubblica, in vista della quale parte controricorrente ha depositato ulteriore memoria illustrativa.
L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso.
In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.
All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione o falsa applicazione dell’art.2, co.5 e 7 l. n.297/82 anche in relazione all’art.2946 c.c. Sostiene che la prescrizione del proprio diritto nei confronti del datore di lavoro sia decennale, poiché decennale è la prescrizione del diritto della lavoratrice nei confronti del Fondo di garanzia. Sostiene altresì che il dies a quo della prescrizione andrebbe individuato nel momento in cui la lavoratrice può far valere il proprio diritto nei confronti del Fondo.
Preliminarmente va rigettata l’eccezione del controricorrente che deduce l’inammissibilità del ricorso perché porrebbe una questione nuova, ovvero l’individuazione del corretto termine di prescrizione decennale, quando nei precedenti gradi era sempre stata affermata la prescrizione quinquennale.
Secondo orientamento consolidato di questa Corte, la questione giuridica dell’individuazione del termine di
prescrizione, ove non comporti accertamenti di fatto, è deducibile in cassazione per la prima volta, così come è rilevabile d’ufficio, trattandosi di una controeccezione in senso lato (Cass.21404/21, Cass.24260/20).
Tanto premesso, il motivo è fondato nei termini che seguono.
Ai sensi dell’art.2, co.7 l. n.297/82, il Fondo di garanzia, una volta che abbia corrisposto al lavoratore il t.f.r., è surrogato
, ai sensi degli artt.2751 bis e 2776 c.c.
L’azione dell’Inps va allora qualificata come azione di surroga legale (art.1203 c.c.), la quale si estende anche agli accessori, ovvero in questo caso ai privilegi, secondo regola generale dell’art.1204 c.c.
L’azione di surroga, a differenza dell’azione di regresso, non si configura come diritto nuovo, ma implica successione nello stesso diritto vantato dal soggetto che ha ricevuto il pagamento (v. da ultimo Cass. S.U. n.21514/22, in motivazione), ovvero lo stesso diritto che la lavoratrice vantava nei confronti del datore di lavoro a titolo di t.f.r .
La qualificazione in termini di surrogazione legale dell’azione in questione non mette in discussione il principio più volte affermato da questa Corte per cui il rapporto che si instaura tra lavoratore e Inps avente ad oggetto la prestazione dovuta dal Fondo di garanzia per il t.f.r . ha natura previdenziale inerendo a un diritto autonomo del lavoratore, distinto dal suo diritto di credito nei confronti del datore (Cass.29519/22,
Cass.1861/22 tra le tante). Nel caso di specie, la surroga è tale rispetto al diverso rapporto obbligatorio che si instaura tra Inps e datore una volta che il primo abbia pagato la prestazione previdenziale al lavoratore. Tale diverso rapporto può poggiare sul diritto del lavoratore verso il datore, diritto trasmesso all’Inps in seguito al pagamento, secondo il meccanismo della surrogazione legale (art.1203 c.c.).
Nello stesso senso, si afferma costantemente (Cass.29219/19, Cass.3296/18 tra le tante) che l’Inail è surrogato ex art.1916 c.c. nel diritto del lavoratore danneggiato verso il responsabile civile, estraneo al rapporto assicurativo, una volta che abbia pagato al danneggiato/assicurato la prestazione previdenziale oggetto del rapporto previdenziale.
Qualificata in termini di surrogazione l’azione esperita dall’Inps ai sensi dell’art.2, co.7 l. n.297/82, va aggiunto che la surrogazione, diversamente dal regresso, è soggetta non a prescrizione decennale, ma allo stesso termine di prescrizione cui è soggetto il diritto oggetto di surroga (Cass.4347/09, Cass.17157/02).
Nel caso di specie, la prescrizione del diritto della lavoratrice al pagamento del t.f.r. verso il lavoratore era quinquennale ai sensi dell’art.2948 n.5 c.c.
Tuttavia, occorre anche considerare che, ai sensi dell’art.2953 c.c., la prescrizione del diritto del lavoratore diviene decennale ove il diritto sia stato accertato da una sentenza passata in giudicato che condanni il datore; la prescrizione decorre in tal caso dal passaggio in giudicato della sentenza (Cass.4676/23), con possibilità di rilievo d’ufficio in questa sede dell’esatto termine di decorrenza
della prescrizione (Cass.28565/22). Del termine decennale ex art.2953 c.c. si può giovare l’Inps quale successore nel diritto della lavoratrice, poiché, come detto, l’azione di surroga è esperibile nello stesso termine prescrizionale del diritto spettante all’originario creditore.
La Corte d’appello è allora incorsa in errore di diritto, per violazione dei principi giuridici che regolano la surrogazione, nel momento in cui ha affermato che la sentenza resa nel giudizio instaurato dalla lavoratrice contro il datore di lavoro e avente ad oggetto i propri crediti, compreso quello per t.f.r., sia res inter alios acta nei rapporti tra Inps e datore di lavoro e ininfluente ai fini della prescrizione.
Non può trattarsi di res inter alios acta , in quanto essa ha ad oggetto quello stesso diritto in cui l’Inps viene a surrogarsi per effetto del pagamento.
La Corte avrebbe dovuto accertare che tale sentenza, del 2007, non fosse passata in giudicato – come invece allega in ricorso l’Inps – e quindi fosse inidonea a trasformare il termine breve dell’art.2948 n.5 c.c. in termine lungo ex art.2953 c.c. decorrente dal 2007 e fosse quindi ininfluente rispetto al decennio computato fino al 2016, quando l’Inps intraprese l’azione in giudizio ottenendo decreto ingiuntivo.
La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso per i necessari accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.