Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28149 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28149 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11496/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende;
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1264/2021, depositata il 17/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/07/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME e Banca Monte dei Paschi di Siena hanno proposto opposizione al decreto 7 aprile 2016 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con il quale era stato loro intimato il pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione di euro 104.723, a fronte RAGIONE_SOCIALEa violazione degli artt. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 197/1991 e 41 del d.lgs. 231/2007 per il ritardo nella segnalazione all’Unità di informazione RAGIONE_SOCIALEa Banca d’Italia di una serie di operazioni sospette eseguite da COGNOME dal 1° gennaio 2007 al 24 maggio 2009 su un conto corrente intestato a NOME COGNOME.
Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione con la sentenza n. 5822/2017.
La sentenza era impugnata dagli opponenti. Con la sentenza n. 1264/2021, la Corte d’appello, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale, ha accolto l’opposizione. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, comma 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 689/1981, il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e l’interruzione del termine è regolata dalle norme del codice civile: secondo la Corte d’appello non può essere attribuita valenza interruttiva all’audizione degli incolpati, né tale effetto può essere riconosciuto all’emanazione del provvedimento del RAGIONE_SOCIALE perché non assoggettato a pubblicazione legale; la notificazione del provvedimento sanzionatorio, eseguita il 14 aprile 2016, sia pure per un solo giorno è intervenuta quando era ormai decorso il termine prescrizionale.
Avverso la sentenza il RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione.
Resistono con controricorso Banca Monte dei Paschi di Siena e NOME COGNOME.
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, il sostituto procuratore NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte con cui chiede alla Corte di accogliere il ricorso.
Memoria è stata depositata dai controricorrenti.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in quattro motivi.
Il primo motivo contesta violazione e /o falsa applicazione degli artt. 18 e 28 RAGIONE_SOCIALEa legge 689/1981, 2943 c.c., in combinato disposto tra loro: la sentenza impugnata è errata in quanto ha negato la qualità di atto tipico del procedimento sanzionatorio sia alla disposta audizione del trasgressore sia alla relativa previa convocazione.
Il motivo è infondato. È vero che questa Corte aveva sostenuto che l’audizione del trasgressore e la relativa convocazione ‘sono idonei a costituire in mora il debitore ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2943 c.c., atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa violazione e per l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione ha la funzione di far valere il diritto RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione alla riscossione RAGIONE_SOCIALEa pena pecuniaria’ (così Cass. n.765/2017). Tale orientamento è però stato superato e questa Corte afferma oggi che ‘l’audizione del trasgressore e la relativa convocazione non costituiscono atti idonei a interrompere la prescrizione, non avendo gli stessi la funzione di far valere il diritto RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione alla riscossione RAGIONE_SOCIALEa pena pecuniaria’ (così Cass. n. 13046/2023, v. anche Cass. n. 23405/2023).
Il secondo motivo contesta la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 28 RAGIONE_SOCIALEa legge 689/1981 e 1310 c.c.: il potere sanzionatorio non si è comunque prescritto dato che il decreto è stato notificato alla Banca l’8 aprile 2016, entro il termine dei cinque anni dalla data di notifica del verbale di contestazione, il che
comporta l’interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘incolpato principale secondo quanto dispone l’art. 1310 c.c.
Il motivo è fondato. L’art. 28 RAGIONE_SOCIALEa legge 689/1981 prevede che l’interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni è regolata RAGIONE_SOCIALEe norme del codice civile. L’art. 1310 c.c. prescrive che gli atti, con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori. Nel caso in esame Banca Monte dei Paschi è obbligata in solido con l’autore RAGIONE_SOCIALEa violazione al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 689/1981. Non valgono al riguardo i rilievi formulati dai controricorrenti, secondo i quali l’obbligazione solidale RAGIONE_SOCIALEa Banca concerne l’obbligo di pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione ove siffatto obbligo sia legittimamente esigibile nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘autore RAGIONE_SOCIALEa violazione, obbligato principale, in quanto siamo di fronte ad una ipotesi di obbligazione solidale rispetto alla quale l’art. 1310 c.c. trova applicazione. Va ricordato che questa Corte ha specificamente affermato che, ‘in tema di sanzioni amministrative, l’atto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge 689 del 1981, produce effetti anche nei confronti degli altri coobbligati, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1310 c.c., stante il richiamo contenuto nell’art. 28 RAGIONE_SOCIALEa citata legge alla disciplina del codice civile per quanto riguarda l’interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione; al riguardo non rileva se il soggetto nei cui confronti è stata interrotta la prescrizione è quello che ha materialmente commesso la violazione o colui al quale la legge estende la corresponsabilità nel pagamento RAGIONE_SOCIALEa relativa sanzione, non potendosi distinguere, ai fini di cui al citato art. 1310 c.c., fra coobbligati solidali; l’estensione degli effetti degli atti interruttivi RAGIONE_SOCIALEa prescrizione non si verifica, invece, nella diversa ipotesi, prevista dall’art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge predetta, del concorso di più
persone nella commissione RAGIONE_SOCIALEa violazione, poiché in tal caso difetta il vincolo RAGIONE_SOCIALEa solidarietà fra i coobbligati, ciascuno dei quali è tenuto al pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa per intero’ (così Cass. n. 1550/2018, v. anche Cass. n.28781/2023).
L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del terzo, che contesta, in relazione al medesimo profilo, nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., e del quarto motivo che, sempre in relazione al medesimo profilo, in subordine lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo.
II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M .
La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo motivo e assorbiti i restanti motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Roma, in diversa