Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7446 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7446 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 37180-2019 proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-resistente con procura –
per la cassazione della sentenza n. 138 del 2019 della CORTE D’APPELLO DI POTENZA, depositata il 30 maggio 2019 (R.G.N. 308/2018).
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 14/12/2023
giurisdizione Rivalutazione contributiva prevista dalla legge n. 257 del 1992. Prescrizione.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso notificato il 28 novembre 2019 e articolato in cinque motivi, illustrati da memoria, il signor NOME COGNOME impugna per cassazione la sentenza n. 138 del 2019, pronunciata dalla Corte d’appello di Potenza e depositata il 30 maggio 2019.
1.1. -La Corte territoriale ha accolto il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Matera, ha respinto la domanda di rivalutazione contributiva per l’esposizione all’amianto (legge 27 marzo 1992, n. 257), presentata dal lavoratore in relazione a ll’attività svolta alle dipendenze di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
1.2. -A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che il dies a quo della prescrizione decennale decorre dalla data del pensionamento, risalente all’ aprile 2000.
Ne consegue l’intempestività della domanda presentata all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il 29 dicembre 2016.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura conferita in calce al ricorso, senza svolgere sostanziale attività difensiva.
-La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4quater ), e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Il signor COGNOME sottopone al vaglio di questa Corte le seguenti censure.
1.1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia motivazione mancante o apparente, in violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.
Senza dar conto delle ragioni del proprio convincimento, la Corte d’appello di Potenza correlerebbe al pensionamento il dies a quo della prescrizione. Il percorso logico, che ha condotto all’accoglimento dell’appello, non sarebbe intelligibile.
1.2. -Con il secondo mezzo, il ricorrente allega violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ‘omessa motivazione’ circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti.
La sentenza d’appello sarebbe affetta da una «evidente illegittimità» (pagina 17 del ricorso per cassazione), in quanto sarebbe giunta «alla assurda conclusione, adagiandosi sulla difesa dell’ente previdenziale, che la consapevolezza coincidesse con la data del pensionamento» (la già richiamata pagina 17 del ricorso per cassazione).
1.3. -Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2934 cod. civ. e lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto prescrittibile il diritto alla rivalutazione contributiva per i soggetti già pensionati o collocati in mobilità alla data del primo ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che avrebbe salva guardato l’applicazione della previgente disciplina per la descritta categoria di lavoratori.
Secondo la normativa, destinata ad applicarsi anche all’odierno ricorrente, il diritto alla rivalutazione contributiva sarebbe strettamente connesso con il diritto alla pensione e, al pari di quest’ultimo, sarebbe imprescrittibile.
1.4. -Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.
La sentenza impugnata avrebbe erroneamente individuato nella data di pensionamento il dies a quo della prescrizione, in difetto di ogni elemento indiziario «dotato dei caratteri della gravità, della precisione e concordanza (ex artt. 2727 e 2729), utile al raggiungimento della prova presuntiva della consapevolezza dell’esposizione all’amianto» (pagina 24 del ricorso per cassazione).
1.5. -Con la quinta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta, infine, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ.
La sentenza d’appello, nel far leva sulla data del pensionamento, avrebbe violato la normativa sulla prescrizione, che correla la decorrenza del termine al momento in cui il diritto può esser fatto valere. Tale momento presupporrebbe, quale requisito indefettibile, la « consapevolezza dell’esposizione all’amianto del titolare del diritto alla rivalutazione contributiva» (pagina 26 del ricorso) e, in questa prospettiva, la data del pensionamento non rivestirebbe alcun rilievo.
-Possono essere scrutinati congiuntamente il primo e il secondo mezzo, che denunciano la nullità della sentenza impugnata, in ragione della carenza e dell’a pparenza della motivazione.
2.1. -I motivi non colgono nel segno.
2.2. -Possono essere sindacate in sede di legittimità quelle anomalie della motivazione che si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenti all ‘ esistenza della motivazione in sé, sempre che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Vengono in rilievo, a tale riguardo, la mancanza assoluta di motivazione sotto l ‘ aspetto materiale e grafico, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, la
motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. È irrilevante, per contro, il semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053).
Quanto all’apparenza della motivazione, presuppone che non sia percepibile il fondamento della decisione.
Tale evenienza si verifica quando la pronuncia racchiuda argomentazioni obiettivamente inidonee a illustrare il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Invero, non si può demandare all ‘ interprete il compito d ‘ integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture.
Solo in tale fattispecie, la sentenza è nulla, in quanto inficiata da error in procedendo (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232).
2.3. -Nessuna delle ipotesi enucleate dalla giurisprudenza di questa Corte si ravvisa nel caso di specie.
I giudici d’appello hanno esposto in modo perspicuo le ragioni che sorreggono l’individuazione del dies a quo della prescrizione nella data del pensionamento.
Il fondamento logico della decisione non è minato da contraddizioni insanabili e non risulta imperscrutabile nei suoi snodi essenziali.
A tale riguardo, una decisiva conferma si può trarre dal fatto che il ricorrente abbia potuto indirizzare specifiche e pertinenti censure contro l’ iter logico che ha condotto alla decisione impugnata, così dimostrando con evidenza paradigmatica di averne inteso i punti salienti.
-Si deve quindi procedere allo scrutinio del terzo motivo, che contesta in radice la prescrittibilità del diritto alla rivalutazione contributiva legata all’esposizione all’amianto.
La censura è infondata.
3.1. -Q uesta Corte è costante nell’affermare la prescrittibilità del diritto alla rivalutazione contributiva, contemplato dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992.
La prescrittibilità discende dalle caratteristiche del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa, che si atteggia «come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile – Cass., sez. un., 9219/2003)» e «sorge in conseguenza del ‘ fatto ‘ della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria» (Cass., sez. VI-L, 2 febbraio 2017, n. 2856, punto 13).
Anche per lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003, questa Corte ha ribadito la prescrittibilità del diritto, sulla scorta dei seguenti rilievi: «ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell ‘ ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ‘ ai fini pensionistici ‘ e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) -in base ai criteri ordinari -il diritto al trattamento pensionistico» (Cass., sez. VI-L, 9 febbraio 2015, n. 2351, punto 4 dei Motivi della decisione ).
3.2. -La prospettazione dell’imprescrittibilità , coltivata dal ricorrente, è stata disattesa anche di recente (Cass., sez. VI-L, 9 maggio 2022, n. 14599), nella disamina di controversie sovrapponibili a quella odierna, per il tenore delle questioni dibattute e degli argomenti esposti.
Né la parte ricorrente ha formulato rilievi critici che inducano, a tale riguardo, a rimeditare l’orientamento espresso , anche da ultimo, da questa Corte.
-Acclarata la prescrittibilità del diritto dedotto in causa, occorre vagliare il tema del dies a quo della prescrizione, approfondito, da diverse angolazioni, con il quarto e con il quinto mezzo.
Tali motivi possono essere scrutinati congiuntamente, per la connessione che li unisce, e si rivelano fondati, alla luce delle precisazioni illustrate da questa Corte nel sindacato di numerose pronunce sorrette dal medesimo percorso argomentativo.
4.1. -La ratio decidendi della pronuncia impugnata, espressa alla pagina 6 , s’incentra sull’esclusivo rilievo che il dies a quo della prescrizione debba essere « necessariamente ricollegato alla data del pensionamento risalente all’aprile 2000 con conseguente intempestività della domanda rivolta all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del 29 dicembre 2016 ».
La Corte di merito soggiunge che l ‘assicurato non ha né dedotto né dimostrato l’acquisizione della consapevolezza in data successiva al pensionamento.
Peraltro, il rapporto di lavoro con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è cessato nel dicembre 1991 e, a quella data, è cessata anche l’esposizione alle fibre di amianto.
4.2. -Tale statuizione incorre negli errores in iudicando denunciati, che attengono alla violazione e alla falsa applicazione della regola di diritto vigente in tema di prescrizione.
Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, afferma che il diritto alla rivalutazione contributiva, di cui all ‘ art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, è assoggettato a prescrizione decennale, «con decorrenza dal momento in cui l ‘ interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni» (Cass., sez. lav., 16 novembre 2018, n. 26935, punto 3.2. delle Ragioni della decisione ).
Nella fattispecie tipizzata dalla legge, la consapevolezza o la conoscibilità si palesano, perciò, indispensabili al fine di individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto vantato (di recente, Cass., sez. lav., 5 settembre 2023, n. 25779) e devono essere positivamente e puntualmente accertate.
Ha errato, pertanto, la Corte territoriale nell’identificare recisamente il dies a quo della prescrizione nella data del pensionamento, profilo di per sé sprovvisto di valenza significativa ai fini della rigorosa verifica imposta dalla legge in ordine al bagaglio cognitivo dell’interessato .
Come traspare dall’avverbio ‘necessariamente’ (pagina 6 della sentenza d’appello ), su tale elemento la pronuncia impugnata costruisce un processo di automatica inferenza logica, senza alcuna valutazione in concreto di quella consapevolezza o di quella conoscibilità che configurano presupposti imprescindibili della fattispecie delineata dalla legge (Cass., sez. VI-L, 14 dicembre 2022, n. 36561, 9 dicembre 2022, n. 36102, 13 ottobre 2022, n. 30172 e n. 30163).
Né, sull’elemento della consapevolezza o della conoscibilità, forniscono utili elementi di valutazione i richiami al dato puro e semplice della cessazione del rapporto lavorativo nel dicembre 1991.
4.3. -Ai principi di diritto enunciati da questa Corte, in riferimento a giudizi in larga parte affini, occorre dare continuità anche in questa sede, come la stessa parte ricorrente non manca di rilevare nella memoria illustrativa.
Né l’RAGIONE_SOCIALE , che si è limitato a depositare procura in calce al ricorso, ha addotto elementi che avvalorino conclusioni di segno diverso.
-In conclusione, il ricorso dev’essere accolto in relazione alla quarta e alla quinta doglianza.
Respinti il primo, il secondo e il terzo mezzo, la sentenza d’appello va, dunque, cassata per quanto di ragione.
La causa è rinviata alla Corte d’appello di Potenza che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della controversia in conformità ai principi di diritto ribaditi nella presente ordinanza e, in base all’art. 385,
terzo comma, cod. proc. civ., provvederà anche sulle spese del giudizio che si è svolto in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto e il quinto motivo di ricorso; respinge il primo, il secondo e il terzo mezzo; cassa l’impugnata sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione