Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4818 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 4818  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6732/2024 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME NOME, COGNOME NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME,  COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
(EMAIL);
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del  RAGIONE_SOCIALE pro-tempore ,  RAGIONE_SOCIALE,  RAGIONE_SOCIALE
COGNOMERAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE pro-tempore , tutti rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE COGNOMEO RAGIONE_SOCIALE (EMAIL);
– controricorrente –
avverso  la  sentenza  n.  5595/2023  RAGIONE_SOCIALE  CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 5/9/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 7/1/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 5/9/2023, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado ha accertato l’intervenuta prescrizione del diritto esercitato dai ridetti ricorrenti (medici iscritti e frequentanti corsi di specializzazione tra il 1978 e il 1986) ai fini RAGIONE_SOCIALE condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni subiti in ragione RAGIONE_SOCIALE tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento italiano RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie concernenti il riconoscimento del compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitaria per l’attività dagli stessi prestata in tale ambito;
a  fondamento  RAGIONE_SOCIALE  decisione  assunta,  la  corte  territoriale  ha sottolineato  come  del  tutto  correttamente  il  primo  giudice  avesse accertato l’intervenuta prescrizione del diritto azionato dai ricorrenti, avuto riguardo alla decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione a far data dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 370/1999, in conformità all’insegnamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità consolidatosi da tempo;
avverso  la  sentenza d’appello, i  ricorrenti  indicati  in  epigrafe propongono  ricorso  per  cassazione  sulla  base  di  un  unico  motivo d’impugnazione;
la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso;
i ricorrenti hanno depositato memoria;
considerato che,
con l’unico motivo d’impugnazione proposto, i ricorrenti censurano la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost.; RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione, c.d. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); RAGIONE_SOCIALEe Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE Legge n. 370/99 (in relazione al n. 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente individuato la data del 27 ottobre 1999 quale dies a quo RAGIONE_SOCIALE prescrizione del diritto azionato in giudizio dagli odierni ricorrenti per le specifiche ragioni indicate in ricorso;
il ricorso è inammissibile;
al riguardo, varrà evidenziare come, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato
ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento RAGIONE_SOCIALE stessa;
in  particolare,  in  tema  di  giudizio  di  legittimità,  anche  un  solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.,  con  conseguente  dichiarazione  di  inammissibilità  del  relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 – 02);
nel  caso  di  specie,  la  sentenza  impugnata  ha  fatto  corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE nomofilachia inaugurata con la decisione n. 10813/2011  di  questa  Corte,  avendo  dichiarato  prescritto  il  diritto azionato,  dopo  avere  accertato l’insussistenza di  atti  interruttivi  del termine di prescrizione, anteriori rispetto a quello di introduzione del giudizio;
tra le diverse argomentazioni illustrate, i ricorrenti hanno evidenziato la questione del se un rimedio giurisdizionale possa essere considerato effettivo prima che sia definita la natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, con le conseguenti ricadute sul termine di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto passivamente legittimato e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda, sottolineando come tale questione dovrebbe essere sottoposta al vaglio RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘UE, perché i principi di cui alla decisione n. 10813/2011 non meriterebbero di essere considerati di generale applicazione, come emergerebbe dal § 10.2. RAGIONE_SOCIALE medesima pronuncia che rilevava che la conclusione accolta avrebbe evitato di investire la Corte di Giustizia ‘di una esegesi RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento internazionale interna al nostro ordinamento’;
in altri termini, secondo quanto prospettato dai ricorrenti, questa Corte, pur avendo lucidamente individuato il nocciolo essenziale RAGIONE_SOCIALE questione, avrebbe arrestato il proprio ragionamento, ritenendo la data del 27 ottobre 1999 già sufficiente a rigettare, nella fattispecie allora in esame, l’eccezione di prescrizione, mentre, invece, la situazione di incertezza si sarebbe protratta (quanto meno) fino al 2011, cioè fino all’adozione RAGIONE_SOCIALE legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43 -secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 2947 c.c., e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato -con cui lo Stato italiano avrebbe messo a disposizione dei soggetti danneggiati dal suo inadempimento un sufficientemente certo e perciò effettivo rimedio giurisdizionale idoneo a far decorrere il termine di prescrizione;
al riguardo, osserva questo Collegio come la ragione assorbente su cui è basato il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande originariamente formulate dagli odierni ricorrenti si richiami, correttamente applicandolo, all’ormai consolidato indirizzo di questa Corte, il quale ha chiarito che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale, decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11, ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento soggettivo residuo (Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816; Cass.
31/08/2011, n. 17868; Cass. 20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199; Cass. 31/05/2018, n. 13758 e successive conformi);
la descritta condotta statale ha definitivamente palesato l’adempimento soggettivamente parziale RAGIONE_SOCIALEo Stato per gli specializzandi che hanno iniziato i corsi anteriormente all’anno accademico 1991-1992, sicché, al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per gli altri (non destinatari RAGIONE_SOCIALE disciplina in parola), la ragionevole cristallizzazione derivante dall’opzione esercitata, rispetto all’astratta possibilità di un ripensamento normativo, onerava RAGIONE_SOCIALE reazione i pretermessi, innescando la decorrenza estintiva prescrizionale;
per le medesime ragioni, non può rilevare la diversa quantificazione RAGIONE_SOCIALE  remunerazione,  e  il  suo  differente  regime  discrezionalmente determinati dallo Stato con il D.Lgs. n. 368 del 1999, attuato dall’anno accademico 2006-2007 (Cass. 14/03/2018, n. 6355);
le difese dei ricorrenti sostengono che la pronuncia n. 10813 del 2011 aveva preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l’eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione in pregiudizio del danneggiato: l’individuazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, se ordinaria o amministrativa, la natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, se contrattuale o aquiliana, il termine di prescrizione, la sua decorrenza, la determinazione RAGIONE_SOCIALE legittimazione passiva (se solo lo Stato o meno);
detti argomenti – come già questa Corte ha più volte avuto modo di  rimarcare  (cfr.  tra  le  decisioni  più  recenti, ex  plurimis ,  Cass. 31/03/2021, n. 8843) – sono del tutto infondati e, comunque, inidonei
a produrre un ripensamento RAGIONE_SOCIALEo stabile orientamento nomofilattico richiamato, per un verso, confermato successivamente al 2011, e, per altro verso, tale da non potersi più riferire solo al rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione, secondo quanto obiettato dai ricorrenti, perché: 1) la questione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione non incide sulla consapevolezza RAGIONE_SOCIALE cristallizzazione RAGIONE_SOCIALE lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso RAGIONE_SOCIALE‘estinzione prescrizionale che non necessita di iniziative giurisdizionali, ben potendo avvenire stragiudizialmente; 2) la qualificazione, in termini aquiliani ovvero da inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, RAGIONE_SOCIALE responsabilità non ha spiegato effetti sulla determinazione del dies a quo del termine di prescrizione; 3) la legittimazione passiva – stante che è RAGIONE_SOCIALEo Stato in persona RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 260 del 1958, art. 4 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta esclusivamente nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione risulta inidonea (Cass. 25/07/2019, n. 20099) – nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un’eventuale attività interruttiva nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente universitario o di altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria;
la  richiesta  di  sottoposizione  alla  Corte  di  Giustizia  RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea  RAGIONE_SOCIALE questione pregiudiziale non  appare  meritevole  di accoglimento, per le ragioni già illustrate, condivise da altre decisioni di  questa  Corte  (cfr.  Cass.  13/12/2021,  n.  39421)  e  che  sono sintetizzabili  come  segue:  non  solo  a  partire  dal  27  ottobre  1999
nessuna norma RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie; nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato) e qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere RAGIONE_SOCIALE relativa domanda non poteva impedire il decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione;
rispetto  a  tale  consolidato  insegnamento  RAGIONE_SOCIALE  giurisprudenza  di legittimità,  gli  odierni  ricorrenti  hanno  sostanzialmente  omesso  di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali di  merito  non  adeguatamente  argomentati,  o  di  fonti  normative  da ritenersi non decisive o pertinenti, con il conseguente riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe censure sin qui esaminate;
varrà peraltro aggiungere come l’individuazione del dies a quo RAGIONE_SOCIALE prescrizione in esame a partire dal 27 ottobre 1999 (mai posto in discussione nelle occasioni in cui le Sezioni Unite, dopo le sentenze ‘gemelle’ nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, sono state investite di altre questioni concernenti le controversie cui appartiene quella presente, per due volte determinandosi a porre quesiti comunitari alla CGUE sotto altri profili) risulta esser stato ribadito expressis verbis dalle Sezioni Unite di questa Corte in Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022 e in Sez. U, Sentenza n. 18640 del 9/06/2022;
sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rispetto dei criteri di cui all’art. 4, co. 2, del d.m. n. 55/2014;
sussistono i presupposti -in considerazione del carattere largamente consolidato nel tempo RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza confermata in questa sede – per la condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, co. 3, c.p.c.;
si  dà  atto  RAGIONE_SOCIALE  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo  a  titolo  di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in  favore  dei  controricorrenti,  RAGIONE_SOCIALEe  spese  del  presente  giudizio, liquidate in complessivi euro 12.054,00, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate  a  debito,  nonché  al  pagamento  RAGIONE_SOCIALE  somma  di  euro 6.000,00 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 96, co. 3 c.p.c.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo  a  titolo  di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione