Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16755 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16755 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23791/2020 R.G. proposto da:
INDIRIZZO INTERCONDOMINIO DI INDIRIZZO, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del difensore.
-ricorrente –
contro
CONDOMINIO INDIRIZZO SCALA B NAPOLI; CONDOMINIO INDIRIZZO SCALA c NAPOLI, rappresentati e difesi, giusta procura allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIOCOGNOME e dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Napoli, INDIRIZZO, presso lo studio del difensore.
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE
intimata –
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME
intimati –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 924/2020, pubblicata in data 27 febbraio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione introduttivo NOME COGNOME, nella sua qualità di erede di NOME COGNOME, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Napoli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO in Napoli, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME , al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso del congiunto avvenuto il 19 gennaio 1997 per una caduta di circa 15 m. causata dall’improvviso distacco della ringhiera condominiale che transennava il lato della discesa che conduce agli edifici.
Intervenivano volontariamente in giudizio i Condominii di INDIRIZZO e scala C in Napoli e si
provvedeva alla chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, nonché di RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza del 27 febbraio 2015 il Tribunale di Napoli, ritenuto che la costituzione di parte civile di NOME COGNOME, depositata in data 1 Febbraio 2001 nel processo penale per omicidio colposo a carico di NOME COGNOME ed NOME COGNOME, succedutisi nell’amministrazione del condominio nel periodo del sinistro, non poteva spiegare effetti interruttivi della prescrizione nei confronti dei diversi soggetti evocati nel giudizio civile; considerato che l’evento di danno risaliva al gennaio 1997 ed il primo atto interruttivo della prescrizione era la lettera di messa in mora del 19 maggio 2006; rilevato che tutti i convenuti avevano tempestivamente sollevato eccezione di prescrizione del diritto di credito risarcitorio e che la stessa si era compiuta, rigettava la domanda dell’attore per intervenuta prescrizione del diritto, compensando integralmente le spese processuali.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME proponeva appello avanti la Corte d’Appello di Napoli .
Si costituiva resistendo RAGIONE_SOCIALE, quale compagnia assicuratrice del Condominio di INDIRIZZO nonché del Condominio di INDIRIZZO.
Si costituivano altresì resistendo NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché i Condominii di INDIRIZZO e C in Napoli e INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO in Napoli.
Con sentenza n. 924/2020 pubblicata il 27 febbraio 2020 la Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la responsabilità per la morte di NOME COGNOME in data 19 gennaio 1997, condannava al risarcimento dei danni, in persona dei rispettivi
amministratori pro tempore, RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO Napoli, Condominio INDIRIZZO e Condominio INDIRIZZO in Napoli; dichiarava il difetto di legittimazione passiva di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; rigettava la domanda di manleva rispettivamente formulata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE sia da parte del Condominio di INDIRIZZO sia del Condominio di INDIRIZZO Giacinto INDIRIZZO, INDIRIZZO scala C.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO propone ora ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Anche il Condominio di INDIRIZZO ed il Condominio di INDIRIZZO si costituiscono con controricorso contenente ricorso incidentale adesivo, affidato ad un unico motivo.
Con distinti controricorsi NOME COGNOME resiste al ricorso principale ed ai ricorsi incidentali.
Nonostante la rituale intimazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto attività difensiva.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di impugnazione RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1310 e 2055 cod. civ. in relazione agli artt. 187 cod. pen. e
83 cod. proc. pen., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Lamenta il ricorrente che la corte territoriale, nel ritenere che <>, ha valorizzato come principio pacifico che <>, ma, così argomentando, non ha tenuto conto che, nei confronti dei responsabili civili RAGIONE_SOCIALE e Condominii singoli, laddove, come nel caso di specie, non vi sia coincidenza tra illecito penale ed illecito civile, ovvero essi non possano essere chiamati con la costituzione di parte civile nello stesso processo penale a risarcire il danno per un fatto reato diverso ed autonomo, il danneggiato avrebbe dovuto non solo perfezionare, come ha fatto, la costituzione di parte civile nei confronti degli ex amministratori, ma anche chiedere l’autorizzazione a procedere alla citazione dei responsabili civili ex art. 83 cod. proc. pen.
Infatti nel caso in esame il fatto contestato in sede penale è stato quello di aver determinato, in qualità di amministratore dell’RAGIONE_SOCIALE, con negligenza ed imprudenza consistita nell’aver omesso le manutenzioni ordinarie e di adottare le dovute cautele atte a scongiurare il pericolo di crollo della ringhiera, le condizioni del tragico incidente.
Tale capo di imputazione configura la duplice natura di illecito penale e civile nei soli confronti degli imputati degli imputati ex amministratori, ma non anche nei confronti dell’odierno ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE ovvero dei Condominii ricorrenti incidentali, che invece possono rispondere solo civilmente della violazione degli obblighi di custodia ex art. 2051
cod. civ.
1.1. I ricorrenti incidentali Condominio di INDIRIZZO ed il Condominio di INDIRIZZO analogamente deducono unico motivo avente ad oggetto violazione e falsa applicazione degli artt. 1310 e 2055 cod. civ. in relazione agli artt. 187 cod. pen. e 83 cod. proc. pen., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., basato sulle medesime considerazioni di cui al ricorso principale, cui dunque aderiscono.
Il ricorso principale ed i ricorsi incidentali adesivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
La corte di merito ha invero espressamente affermato come non fosse contestata in giudizio né la natura solidale dell’obbligazione né l’ unicità del fatto che ha cagionato il danno ed ha quindi applicato il consolidato orientamento di questa Suprema Corte secondo cui la costituzione di parte civile nel processo penale a carico di uno dei coobbligati interrompe utilmente il decorso della prescrizione e tale effetto permanente interruttivo, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale, si estende anche agli altri obbligati in solido.
E questo perché, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito imputabile a più danneggianti in solido tra loro ai sensi dell’art. 2055 cod. civ. , la diversità dei titoli di responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull’interruzione del termine di prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e segnatamente dall’art. 1310, comma 1, cod. civ. per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l’esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall’unicità del fatto dannoso previsto dall’art. 2055 cod. civ. (Cass., 05/09/2019, n. 22164; Cass., Sez. un., 27/04/2022, n. 13143; Cass., 17/01/2019, n. 1070, secondo cui
una volta che si assuma la solidarietà passiva, non può essere negata l’applicabilità della relativa disciplina in punto prescrizione).
Aggiungasi che non risulta che la statuizione della corte territoriale in ordine alla natura solidale dell’obbligazione sia stata impugnata, per cui la relativa statuizione è passata in giudicato, e che, per altro verso, sebbene sia il ricorrente principale sia i ricorrenti incidentali contestino la unicità del fatto e delle conseguenti responsabilità, risulta che agli amministratori susseguitisi nel Condominio è stata imputata in sede penale negligenza ed imprudenza per aver omesso le manutenzioni ordinarie della ringhiera posta sulla rampa di accesso al condominio medesimo, una condotta dunque che sotto il profilo civilistico è riconducibile alla omessa custodia di cui all’art. 2051 cod. proc.
In conclusione, sia il ricorso principale sia i ricorsi incidentali adesivi vanno rigettati.
Sussistono giusti motivi, stante la natura adesiva dei ricorsi incidentali, per dichiarare compensate le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed i Condominii scala B e C di INDIRIZZO in Napoli.
Per la peculiarità delle questioni trattate vanno parimenti dichiarate compensate le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali da un lato ed il controricorrente NOME COGNOME dall’altro.
P.Q.M.
La Corte rigetta sia il ricorso principale sia i ricorsi incidentali adesivi.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti costituite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione