SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 6374 2025 – N. R.G. 00002030 2022 DEPOSITO MINUTA 09 12 2025 PUBBLICAZIONE 09 12 2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ (già 3^ BIS)
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d’ordine 2030 dell’anno 2022, vertente
TRA
P. IVA ), in persona del curatore, p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il difensore con studio sito in Napoli (NA) INDIRIZZO, giusta procura alle liti in calce all’atto di appello; P. C.F.
-Appellante-
E
(C.F.
), residente in Carano di
Sessa Aurunca (CE), loc. INDIRIZZO ‘Parco Dino Rocco’;
– Appellata contumace-
C.F.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo grado di giudizio
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 11.09.2011, la chiedeva al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di per l’importo di € 14.982,21, a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale edile per la ristrutturazione dell’immobile dell’ingiunta.
Con decreto ingiuntivo n. 220/2011, depositato in data 24.10.2011 e notificato il 29.11.2011, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva a il pagamento, in favore della di € 14.982,21, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo e spese di procedura.
Con atto di citazione notificato il 02.01.2012, proponeva opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 220/2011, eccependo l’intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2955, n. 5, c.c. e precisando di aver onorato tutti i debiti ad eccezione della fattura n. 78 del 30.01.2010.
Tanto esposto, l’opponente così concludeva: ‘dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra alla per le ragioni esposte, sub a) e b); revocare il decreto ingiuntivo n. 220/2011 emesso il 18.10.2011; condannare la Soc. in persona del legale rapp.te p.t. Sig.ra al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio’.
Si costituiva in giudizio la la quale deduceva l’inapplicabilità della prescrizione presuntiva ex art. 2955, n. 5, c.c. per i seguenti motivi: mancanza di un’ammissione da parte dell’opponente di aver onorato il debito; inapplicabilità della prescrizione presuntiva al materiale edile che non costituisce un bene di largo e generalizzato consumo destinato ad uso personale e quotidiano dell’acquirente o della sua famiglia (generi alimentari, detersivi, abiti); -inapplicabilità dell’invocata prescrizione per essersi consumata la fornitura in molteplici momenti, tutti riconducibili allo stesso rapporto e, da ultimo, per l’elevato valore della fornitura.
La società opposta così concludeva: ‘ in accoglimento della presente difesa, rigetti l’avversa opposizione, confermi il decreto ingiuntivo n. 220/11 emesso dal Sig. Giudice del Tribunale di S. Maria C.V., sez. dist. in data 18110111, depositato in data 10.2011, e notificato in data 29/11/2011, con vittoria di diritti, o norari e spese del sente giudizio, con distrazione’.
Espletata l’attività istruttoria e precisate le definitive conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 1058/2022, pubblicata in data 28.03.2022, così provvedeva: ‘ Accoglie l’opposizione; Revoca il decreto ingiuntivo opposto n.220/11; Compensa interamente le spese di lite tra le parti’.
Secondo grado di giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.04.2022 il
proponeva appello avverso la predetta sentenza, sulla base del seguente motivo di gravame.
L’appellante lamentava che il Giudice avrebbe errato nel ritenere prescritto il credito complessivamente azionato in giudizio senza realmente verificare l’applicabilità al caso concreto dell’art. 2955 comma 5 c.c.
A detta dell’appellante la prescrizione presuntiva di cui all’art. 2955 comma 5 c.c. si riferirebbe alle sole ipotesi di alienazioni al minuto di beni di largo e generale consumo personale tipici dei rapporti di vita quotidiana e, pertanto, non vi rientrerebbero i materiali edili di cui alle forniture per cui è causa. Ancora la prescrizione invocata non sarebbe applicabile in quanto i materiali oggetto del rapporto di fornitura non possono definirsi di modico valore, tanto è vero che il valore totale delle fatture ammonta ad € 14.982,21. Secondo l’appellante, inoltre, l’affermazione da parte dell’odierna appellata dell’insussistenza del credito avrebbe dovuto da sola determinare il rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2959 c.c. Tra l’altro, l’appellante evidenziava che la nel corso del giudizio di primo grado, si era dichiarata parzialmente debitrice delle somme azionate, circostanza che non renderebbe applicabile al caso di specie la prescrizione presuntiva. La COGNOME per avvalersi di tale istituto avrebbe dovuto sostenere di aver estinto totalmente l’obbligazione per cui è causa.
Sulla base di tali argomentazioni il chiedeva di: ‘Riformare l’impugnata sentenza e dichiarare la legittimità del Decreto ingiuntivo n. 220/11, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella persona del AVV_NOTAIO. COGNOME in data 18.10.2011; Accertare la sussistenza del credito vantato dal nei confronti della parte appellata e, per l’effetto, di suddette declaratorie, condannare la sig.ra al pagamento dell’importo di euro 14.982,21, oltre interessi moratori, ex D. Lgs 231/02 dal 01.06.2011 Al saldo effettivo; Condannare la sig. COGNOME al pagamento in favore del delle spese, anche generali e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio nonché quelle previste nel Decreto ingiuntivo opposto.’
seppur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva e rimaneva contumace in appello.
Precisate le definitive conclusioni e depositata dall’appellante nota scritta ai sensi dell’art. 127 -ter c.p.c. in sostituzione dell’udienza del 11.09.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
Motivi della decisione
La Corte ritiene che l’appello sia fondato per le ragioni di seguito illustrate. Ebbene, sull’erronea applicazione dell’art. 2955 n. 5 c.c, la censura mossa dall’appellante è fondata.
La prescrizione presuntiva ha un ambito di applicazione tassativo ed eccezionale, limitato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. Civ., Sez. VI-3, Ordinanza n. 38591 del 06.12.2021) ai rapporti di vita quotidiana relativi ad ‘alienazioni al minuto’ di beni di largo e generalizzato consumo personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato in unica soluzione del corrispettivo senza rilascio di quietanza e non di rilevante valore economico (Cass. Civ., Sez. II, Sent. 05/11/2013 n. 24759). Tale istituto poggia sul presupposto che, per la prassi commerciale, tali debiti sono estinti con pagamento immediato o a breve termine, sovente senza rilascio di quietanza.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non rientrano tra tali beni i materiali edili acquistati per la costruzione o ristrutturazione di un immobile, trattandosi di beni destinati ad uso non quotidiano e di valore non modico (cfr la già citata Cass. civ. Sez. VI, n. 38591 del 6.12.2021).
Nel caso di specie, risulta provato che le forniture oggetto del credito concernevano sacchi di cemento, collanti, pozzetti, mattoni e tubi, consegnati direttamente in cantiere e fatturati mensilmente come da descrizione di cui alle fatture in atti. Tali beni non possono qualificarsi di largo consumo, né si trattava di vendite al minuto, bensì di forniture per lavori edili e arredamento in relazione alla unità abitativa dell’appellata.
Pertanto, deve escludersi l’applicazione della disciplina normativa relativa alla prescrizione presuntiva di cui all’art. 2955 n. 5 c.c. al rapporto deAVV_NOTAIOo in giudizio.
Questo Collegio ritiene che detta norma non sia applicabile al caso di specie non solo per la tipologia della merce fornita, ma anche per la sua fatturazione e il valore notevole di alcune forniture di cui alla documentazione contabile in atti, che rende incompatibile il credito con la presunzione di estinzione annuale.
Ne consegue all’ipotesi in esame si applica il termine di prescrizione ordinario decennale (ex art. 2946 c.c.).
Quanto invece all’incompatibilità della eccezione di prescrizione presuntiva come lamentata dall’appellante, deve osservarsi che l’opponente affermava l’estinzione del credito di cui alle fatture azionate unitariamente per pagamento delle stesse (ad eccezione di una sola: la fattura n 78/2010) con evidente coerenza rispetto alla sollevata eccezione di prescrizione presuntiva, ma rendeva incompatibile detta eccezione con la difesa spiegata soltanto nel corso del giudizio di primo grado di insussistenza dell’ intero credito complessivo portato dalle fatture medesime per mancata prova di esso da parte dell’opposta. Ed, invero, ‘ la prescrizione presuntiva, ai sensi dell’art. 2959 c.c., si fonda non sull’inerzia del creditore e sul decorso del tempo – come accade per la prescrizione ordinaria – ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell’obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto’ per cui la l’eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata qualora il debitore, ammettendo in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta, neghi l’esistenza o l’esigibilità del credito. (cfr. Cassazione civile, sez. VI n. 17980 del 28/08/2020; Cass. Civ., Sez. II, n. 2977/2016). equivale ad ammissione di non aver onorato il debito e rende la difesa incompatibile e inconciliabile con il presupposto dell’avvenuto pagamento implicito nella
La negazione dell’esistenza del credito, ancorché tardiva, prescrizione presuntiva.
Nel caso di specie, pertanto, non può trovare applicazione la prescrizione presuntiva prevista dall’art. 2955 bensì quella ordinaria prevista dall’art. 2946 cc con la conseguenza che il credito azionato da con il decreto ingiuntivo opposto non può ritenersi presuntivamente prescritto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va accolto l’appello con conseguente riforma della sentenza impugnata e condanna di al pagamento, in favore del del complessivo importo
di € 14.982,21 , oltre interessi legali codicistici dalla richiesta di pagamento (01.06.2011) sino al soddisfo.
Spese di lite
Stante l’esito finale del giudizio da valutarsi unitariamente, le spese processuali, comprese le spese della fase monitoria determinate in questa sede in conformità alla quantificazione di cui al decreto opposto, seguono la soccombenza dell’appellata, secondo la regola sancita dall’art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa sino a 26.000 ed applicando gli importi tra i valori minimi e massimi previsti in tabella, tenendo conto della natura e consistenza delle difese effettivamente espletate nelle varie fasi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull’appello proposto in epigrafe indicato, così provvede:
In accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza di primo grado, condanna al pagamento, in favore del in persona del Curatore p.t., della somma di € 14.982,21, oltre interessi legali dal 01.06.2011 al soddisfo;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del Curatore p.t., delle spese dell’intero giudizio, che liquida:- per la fase monitoria in euro 120,00 per esborsi e in euro 435,00 per compensi legali; -per la fase di opposizione in € 4237,00 per compensi legali; -per la fase di appello in € 420,00 per esborsi ed in € 3.933,00 per compensi legali, oltre il rimborso delle spese generali (15%) sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli, addì 13.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Dott.ssa NOME COGNOME
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME