Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1194 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1194 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 9830-2022 proposto da: COGNOME AVV_NOTAIO, in proprio;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
– intimato – avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI PERUGIA depositato il 10/3/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 10/12/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. NOME COGNOME ha chiesto l ‘ ammissione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE per la somma complessiva di €. 66.837,71, in collocazione privilegiata, a titolo di compenso per le prestazioni professionali giudiziali e stragiudiziali svolte, in qualità di avvocato, per la società poi fallita.
1.2. Il giudice delegato ha respinto la domanda sul rilievo, tra l ‘ altro, che il rapporto di collaborazione professionale intercorso tra l’istante e la società fallita non poteva essere considerato ‘ continuativo ‘, trattandosi piuttosto di ‘ mandati professionali conferiti volta per volta per singoli affari ‘ , e che il credito azionato si era, dunque, prescritto a norma dell ‘ art. 2956 c.c..
1.3. NOME COGNOME ha proposto opposizione allo stato passivo, insistendo per l ‘ ammissione del credito per l ‘ importo e con il privilegio richiesto.
1.4. L ‘ opponente ha, in sostanza, dedotto che la sua attività professionale in favore della società poi fallita era stata resa nell ‘ambito di un rapporto ‘ continuativo ‘ e che, di conseguenza, la prescrizione dei crediti maturati dal prestatore d ‘ opera decorreva solo dalla fine di tale rapporto.
1.5. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto l ‘ opposizione.
1.6. Il tribunale, in particolare, ha, in sostanza, ritenuto che: -‘ per rapporto continuativo … s ‘ intende il rapporto di lavoro parasubordinato, ossia di collaborazione coordinata e continuativa ‘ ; – nel caso in esame, invece, si è trattato di ‘ tipici mandati libero-professionali conferiti per singoli affari giudiziali o stragiudiziali ‘, t anto è vero che, come rappresentato dallo stesso opponente , ‘ il professionista al momento della definizione di ogni pratica emetteva la relativa notula, di importo variabile caso per caso a seconda della natura e della quantità delle inerenti prestazioni, del valore della causa, ecc. ‘; – tali elementi concorrono a dimostrare che vi era non un unico rapporto di carattere continuativo, ma un distinto incarico e, quindi, un distinto contratto d ‘ opera per ciascuna pratica; – nel caso in esame doveva trovare, pertanto, applicazione l ‘ art. 2956 c.c., in
tema di ‘ prescrizione presuntiva ‘ triennale, con decorrenza, per ciascun mandato professionale, dalla data del ‘ conclusivo espletamento ‘ del medesimo o, comunque, dalla data di ‘ emissione della relativa notula ‘ ; -‘ fra le date delle singole notule … e quella del fallimento ‘, tuttavia, ‘ sono decorsi intervalli non inferiori ai tre anni, e in vari casi di gran lunga superiori ‘ ; -non sono stati dedotti ‘ atti interruttivi ‘ da parte de l creditore, a nulla, per contro, rilevando, in mancanza di data certa anteriore al fallimento, ‘ la dichiarazione di riconoscimento di debito per l ‘ intero importo di euro 66.837,71, datata 19 ottobre 2017, a firma del legale rappresentante e liquidatore della società ‘ poi fallita; l’atteggiamento assunto dal curatore nel corso giudizio infine, non è qualificabile in termini di ‘ ammissione ‘ ai fini previsti dall ‘ art. 2959 c.c..
1.7. Il tribunale, quindi, ha rigettato l ‘ opposizione.
1.8. NOME COGNOME, con ricorso notificato il 7/4/2022, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.
1.9. Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
1.10. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con l ‘ unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e l ‘ erronea applicazione degli artt. 2956 e 2959 c.c. nonché dell ‘ art. 215 c.p.c. e degli artt. 98 e 99 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l ‘ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha respinto la domanda d ‘ ammissione al passivo proposta dall ‘ opponente, senza, tuttavia, considerare che: – l ‘ opponente aveva oralmente pattuito con la società poi fallita che avrebbe eseguito le sue prestazioni professionali in via continuativa e che
il compenso maturato gli sarebbe stato pagato in un ‘ unica soluzione all ‘ esito della vendita del relativo compendio immobiliare; – il curatore del fallimento, rimasto contumace, non aveva formalmente sollevato l ‘ eccezione di prescrizione presuntiva dei crediti azionati, sicché, in difetto, l ‘ opponente non aveva alcun motivo di deferire il giuramento decisorio; – il curatore del fallimento, del resto, quale ‘ terzo estraneo ‘ ai fatti costitutivi del diritto azionato, non può vedersi deferito il giuramento decisorio, neppure nella forma c.d. de scientia , né, di conseguenza, è legittimato a sollevare l ‘ eccezione di prescrizione presuntiva; – il curatore del fallimento, peraltro, per sua stessa ammissione, non era in grado di sapere, in conseguenza della mancata consegna delle scritture contabili da parte della società debitrice, se il pagamento del compenso vantato dall ‘ opponente era stato, o meno, eseguito dalla stessa; – la prescrizione presuntiva era stata, in ogni caso, impedita dal riconoscimento del debito del 19/10/2017; – i mezzi di prova orale richiesti dall ‘ opponente, se fossero stati ammessi ed esaminati, avrebbero dimostrato tanto la data certa del riconoscimento del debito, la cui mancanza non può essere rilevata d ‘ ufficio dal tribunale, quanto la sua annuale ammissione nelle sue scritture contabili; – il curatore del fallimento, rimasto contumace, aveva, del resto, tacitamente riconosciuto, ai sensi dell ‘ art. 215 c.p.c., la scrittura privata contenente il riconoscimento del debito del 19/10/2017 e, dunque, la certezza della relativa data; -l ‘intervenuta ammissione della mancata estinzione del debito, così come prevista dall ‘ art. 2959 c.c., può essere, infatti, resa anche prima del giudizio, come l ‘ estratto contabile del 2016, parimenti prodotto dal ricorrente e non contestato dal contumace, che
costituisce un equipollente del riconoscimento del debito e della sua data certa.
2.2. Il motivo è infondato in tutte le censure in cui risulta articolato.
2.3. Intanto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che: – ove, in sede di verificazione del passivo, sia stata accolta dal giudice delegato un ‘ eccezione in senso stretto, della stessa non è precluso il riesame nel successivo giudizio di opposizione, quand ‘ anche il curatore rimanga in esso contumace (Cass. n. 27113 del 2022); – il curatore del fallimento non ha, infatti, l ‘ onere di riproporre nel giudizio di opposizione allo stato passivo un ‘ eccezione in senso stretto, come quella di prescrizione presuntiva (Cass. n. 1248 del 1994; Cass. n. 5959 del 1996), già sollevata ed accolta nella fase sommaria (Cass. n. 6522 del 2017); – il tribunale, dunque, può senz ‘ altro procedere, come ha fatto il decreto impugnato, all ‘ esame dell ‘ eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal curatore del fallimento, anche se quest ‘ ultimo non si è costituito nel giudizio d ‘ opposizione allo stato passivo proposto dal creditore avverso il decreto di rigetto della domanda di ammissione.
2.4. Quanto al resto, non v ‘ è dubbio che: – la prescrizione presuntiva trova fondamento nella supposizione, avente fonte legale, che determinati crediti, per il tipo di contratti da cui sono sorti, vengano adempiuti in un lasso di tempo ristretto, con l ‘ effetto che, trascorso un determinato termine da quando sono sorti senza che il creditore abbia fatto valere la sua pretesa, tali crediti si presumono estinti; – la prescrizione presuntiva non opera, quindi, sul piano del diritto sostanziale, come la prescrizione estintiva (che, laddove venga sollevata, è causa di estinzione del diritto), ma si dispiega interamente sul terreno della prova nel processo (cfr. Cass. n. 20602 del 2022, in
motiv.), ponendo a favore del debitore la presunzione legale che, una volta trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge, l ‘ obbligazione si sia estinta; -si tratta, peraltro, di una presunzione legale semplice, che il creditore può superare deferendo il giuramento decisorio ‘ per accertare se si è verificata l ‘ estinzione del debito” (art. 2960 c.c.); – il fatto (incerto) che tale prescrizione presume, e cioè il pagamento del debito, (anche se ad eccepirla è il curatore del fallimento del debitore: Cass. n. 20602 del 2022, in motiv.), dev ‘ essere, tuttavia, escluso tutte le volte in cui il debitore sollevi nel processo eccezioni e difese che sono incompatibili con lo stesso e finiscano, dunque, per smenti rne l’effettiva sussistenza ; – l ‘ art. 2959 c.c. stabilisce, in effetti, che l ‘ eccezione di prescrizione presuntiva dev’essere rigettata in tutti i casi in cui chi la oppone ammette ‘ che l ‘ obbligazione non si è estinta’ ovvero dichiari di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno (Cass. n. 20602 del 2022: ‘ non può … giudicarsi conforme a diritto che il curatore da un lato formuli l ‘ eccezione di prescrizione presuntiva, la quale sta a significare che il credito è stato estinto mediante pagamento, e dall ‘ altro affermi, contraddicendo sé stesso, di non essere a conoscenza … se il pagamento sia avvenuto o meno ‘ ).
2.5. Nel caso in esame (escluso ogni rilievo alla dichiarazione asseritamente resa dal curatore di non sapere se il pagamento in favore dell’opponente era stato o meno eseguito, non risultando la stessa da una formale emergenza istruttoria che il ricorrente abbia provveduto a riprodurre in ricorso), il tribunale, dopo aver affermato che il professionista istante aveva stipulato con la società poi fallita distinti contratti d’opera professionale per ciascun o dei ‘ singoli affari giudiziali o stragiudiziali ‘ affidati alle sue cure e che doveva, pertanto,
trovare applicazione l’art. 2956, c.c., in tema di ‘ prescrizione presuntiva ‘ triennale, ha ritenuto, per un verso, che tale termine decorresse dalla data del ‘ conclusivo espletamento ‘ di ciascun mandato professionale, e, per altro verso, che, avendo riguardo a ciascuna di tali date, tale termine fosse, al momento del fallimento, completamente decorso, a nulla rilevando, quale atto interruttivo dello stesso, la ‘ dichiarazione di riconoscimento di debito per l ‘ intero importo di euro 66.837,71, datata 19 ottobre 2017, a firma del legale rappresentante e liquidatore della società ‘ poi fallita, in quanto priva di data certa anteriore al fallimento.
2.6. Tali statuizioni, insindacabili per ciò che riguarda gli accertamenti in fatto sui quali risultano fondate e la valutazione delle prove acquisite oppure offerte in giudizio, sono, sul piano giuridico, senz’altro corrette.
2.7. È, in effetti, vero che: – il riconoscimento di debito, a norma dell ‘ art. 2944 c.c., ha effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell ‘ esistenza del debito (cfr. Cass. n. 9221 del 2024); – gli effetti del riconoscimento del debito valgono anche nei confronti del curatore del fallimento del suo autore, con la conseguenza che , anche ai fini dell’ammissione del relativo credito allo stato passivo fallimentare, l ‘ esistenza del rapporto fondamentale è presunta a meno che il curatore non ne dimostri l’ inesistenza o l’ invalidità (cfr. Cass. n. 12567 del 2023, in motiv.).
2.8. Resta, nondimeno, il principio per cui: -tale riconoscimento, per poter esplicare il prospettato effetto interruttivo nei confronti della massa dei creditori, dev ‘ essere
stato compiuto in data senz ‘ altro anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore che lo effettua (cfr. Cass. n. 9221 del 2024); – se, però, il riconoscimento del debito da parte del debitore poi fallito è contenuto (come si assume nel caso in esame) in una scrittura privata non autenticata, l ‘ accertamento dell ‘ anteriorità della relativa data è, di conseguenza, assoggettato alle regole previste dall ‘ art. 2704, comma 1°, c.c., essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito; – la mancanza in tale scrittura della data certa, alla luce di tali norme, (come il tribunale ha, in fatto, ritenuto senza che tale accertamento sia stato censurato dal ricorrente in ragione dell’omesso esame da parte del tribunale di fatti sul punto decisivi ancorché emergenti dagli atti del giudizio di merito) può essere, infine, rilevata dal giudice delegato o dal tribunale fallimentare anche in via ufficiosa (cfr. Cass. SU n. 4213 del 2013; Cass. n. 28214 del 2024).
2.9. Né, ai fini in esame, può rilevare il fatto che il curatore del fallimento, contro il quale tale scrittura è stata prodotta, sia rimasto contumace nel giudizio di opposizione allo stato passivo ed abbia, quindi, operato il riconoscimento tacito della scrittura stessa: a ben vedere, infatti, il riconoscimento della scrittura ha, come dispone l’art. 215, comma 1°, n. 1, c.p.c., il solo effetto (nel caso in esame, non in discussione) di attribuire la relativa sottoscrizione al debitore poi fallito (o, come nel caso in esame, al legale rappresentante della società poi fallita); nel caso in esame, al contrario, si tratta, piuttosto, di stabilire, alla luce delle indicate norme, se il documento (senz ‘ altro sottoscritto da quest ‘ ultimo) si sia formato (come, invece, il tribunale ha, in fatto, escluso) in data sicuramente anteriore rispetto alla dichiarazione di fallimento del suo (incontestato) autore.
2.10. I l ricorso dev’essere, in definitiva, respinto.
Il ricorso dev’essere, quindi, respinto.
Nulla per le spese del giudizio in difetto di costituzione del RAGIONE_SOCIALE.
La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 dicembre 2025.
Il Presidente