Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13544 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13544 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9921-2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il 16/02/2019 R.G.N. 15309/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con il decreto in epigrafe indicato, il Tribunale di Catania rigettava l’opposizione ex art. 98 l. fall. che COGNOME NOME
Oggetto
Opposizione allo stato passivo Prescrizione presuntiva Giuramento deferito al curatore del fallimento
R.G.N. 9921/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/04/2024
CC
aveva proposto contro il decreto del Giudice delegato al fallimento della RAGIONE_SOCIALE; decreto che aveva accolto l’istanza d’insinuazione al passivo della lavoratrice, limitatamente al credito per t.f.r., rigettandola, invece, per le retribuzioni mensili secondo la stessa non corrisposte, ritenendo a riguardo fondata l’eccezione di prescrizione presuntiva annuale ex art. 2955 c.c., sollevata dal curatore del fallimento in sede di verifica.
Per quanto qui interessa, il Tribunale in sede di opposizione dava conto di aver ammesso il giuramento decisorio deferito dall’opponente al curatore circa la conoscenza o meno del pagamento degli stipendi in questione dal mese di gennaio 2010 al mese di maggio 2011, con la formula testualmente riportata nel decreto qui impugnato, e che il curatore in udienza aveva dichiarato: ‘non ho conoscenza’.
2.1. Tanto considerato, il Tribunale, richiamati taluni precedenti di legittimità a riguardo, riteneva di aderire all’orientamento espresso da Cass. n. 19418/2017 e quindi di assegnare alla risposta del curatore che aveva dichiarato di nulla sapere valenza in danno del creditore, così reputando non raggiunta la prova richiesta per superare la presunzione relativa di pagamento, con conseguente rigetto della domanda riproposta dalla lavoratrice in sede d’opposizione.
Avverso tale decreto NOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’intimato fallimento è rimasto tale, non essendosi costituito in questa sede di legittimità.
All’adunanza camerale del 5.4.2023 questa Corte dispose rinvio della causa a nuovo ruolo, tenuto conto che circa la questione oggetto del ricorso erano state investite le Sezioni unite della stessa Corte.
La ricorrente, dopo quella già prodotta, ha depositato ulteriore memoria in vista della nuova adunanza camerale fissata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE denuncia ‘Violazione di legge in relazione all’art. 360 numero 3) c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli articoli 2955 c.c., 2959 c.c. e 2960 c.c. in relazione all’art. 24 della Costituzione’. Secondo la ricorrente, se è vero che non può essere negata la possibilità al curatore di eccepire la prescrizione presuntiva, è altrettanto vero che la dichiarazione di non conoscenza, in sede di giuramento decisorio a lui deferito, non può essere interpretata a favore dello stesso curatore, come invece aveva ritenuto il Tribunale.
Con un secondo motivo denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 4 comma c.c. in relazione all’art. 360 numero 3 c.p.c. e all’art. 360 comma n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discus sione fra le parti’. Deduce di aver affermato che il credito dalla stessa vantato non era prescritto, perché, trattandosi delle mensilità non pagate dal mese di gennaio 2010 al mese di maggio 2011, erano soggette alla prescrizione quinquennale ai sensi del l’articolo 2948 4 comma c.c., ma che il
giudice di merito non aveva esaminato il fatto decisivo che il credito dalla stessa vantato non fosse prescritto, tenuto conto che i crediti retributivi si prescrivono in cinque anni.
Con un terzo motivo denuncia la ‘Violazione dell’articolo 2709 c.c., in relazione all’art. 360 numero 3) c.p.c. e all’art. 360 comma n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti’. D educe che le buste paga integrano i requisiti di prova documentale richiesti ai fini dell’opponibilità della prova scritta di un credito nei confronti del fallimento, anche ai sensi dell’art. 2704 c.c., e che ella aveva prodotto in giudizio le buste paga non quietanzate, attestanti il credito dalla stessa vantato dal gennaio 2010 a maggio 2011, oltre che i bilanci del 2011 e del 2012, il libro giornale degli anni 2012 e 2013; ma che il giudice aveva omesso qualsiasi esame in relazione alle buste paga non quietanzate dalla lavoratrice, che, invece, fanno piena prova del credito proprio per la natura di confessione stragiudiziale delle annotazioni contenute nei prospetti di paga; sicché lo stesso giudice aveva violato l’art. 2709 c.c.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Le Sezioni unite di questa Corte, infatti, si sono nelle more espresse sulle questioni di diritto, involte in tale censura, ossia, sulle questioni la cui imminente soluzione da parte della massima istanza nomofilattica aveva determinato la decisione, assunta nella precedente adunanza camerale, di rinvio a nuovo ruolo.
5.1. In particolare, le Sezioni unite, nella sent. 29.8.2023, n. 25442, hanno enunciato il seguente principio di diritto: ‘In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede
di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell’art. 2956, comma 1, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento’.
Osserva subito il Collegio che tale principio di diritto è stato espresso in relazione a fattispecie nella quale era stata eccepita dalla curatela di un fallimento la prescrizione presuntiva (triennale) di cui all’art. 2956 n. 2) c.c. (trattandosi di va ntato credito di un professionista per il compenso dell’opera prestata).
6.1 . Nondimeno, come ben risulta dall’estesa motivazione resa dalle Sezioni unite, la soluzione giuridica dalle stesse adottata, per come argomentata, è idonea a valere per tutti i casi nei quali il curatore di un fallimento sollevi un’eccezione di prescrizione presuntiva, in relazione alle ipotesi rispettivamente previste dagli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c., e lo stesso curatore, in sede di giuramento decisorio a lui deferito dal creditore, dichiari di non sapere se il pagamento del credito vantato sia avvenuto o meno.
In particolare, le Sezioni unite, alla cui motivazione per brevità si rimanda anche ai sensi dell’art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., hanno inteso affrontare e risolvere in generale la questione reputata ‘più delicata’, e, cioè, quella di ‘indicare quali effetti siano riconducibili alla pronuncia della formula di giuramento, qualora il delato dichiari di non conoscere i fatti’, con precipuo riferimento al curatore in veste appunto di delato; e la soluzione fornita nei termini enunciati nel su riportato
principio di diritto è essenzialmente legata appunto alla peculiare posizione del curatore quale organo della procedura concorsuale, nell’accertamento dello stato passivo e nel relativo contenzioso. Tanto, invero, è stato appunto evidenziato e valorizzato nella parte finale di motivazione in diritto sulle questioni postesi a riguardo.
6.2. Ritiene, pertanto, il Collegio che anche nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, venga in considerazione la prescrizione presuntiva di cui all’art. 2955 n. 2), c.c., debba valere il medesimo principio secondo il quale la dichiarazione resa dal curatore fallimentare, in sede di giuramento decisorio deferitogli dal creditore, di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento.
Di conseguenza, il decreto impugnato non è conforme a tali principi, quando, nel valutare la dichiarazione del curatore delato: ‘non ho conoscenza’, ha alla stessa attribuito un significato opposto a quello che deve alla stessa annettersi, e, cioè, quell o d’integrare dichiarazione in danno del creditore.
L’accoglimento del primo e principale motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli ulteriori due motivi , che dovranno essere vagliati dal giudice del merito in coerenza con il principio di diritto enunciato.
In conclusione, dichiarati assorbiti il secondo ed il terzo motivo di ricorso, in accoglimento del primo motivo, il provvedimento impugnato dev’essere cassato con rinvio al medesimo Tribunale che, in differente composizione, oltre a regolare le spese, comprese quelle di questo giudizio di
cassazione, dovrà riesaminare il caso, conformandosi ai principi di diritto specificati in motivazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due motivi. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 4.4.2024.