Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4225 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4225 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 24846 del ruolo generale dell’anno 20 21, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, col quale elettivamente si domicilia presso l’indirizzo PEC
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, col quale elettivamente si domicilia in Corropoli, alla INDIRIZZO
-controricorrente-
per la cassazione del decreto del Tribunale di Teramo, depositato in data 27 luglio 2021;
Oggetto: RAGIONE_SOCIALEOpposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivoDeferimento di giuramento al curatore- Conseguenze.
AC 8/2/2024 CC
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale dell’8 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Emerge dal decreto impugnato che NOME COGNOME chiese l’ammissione al passivo del RAGIONE_SOCIALE 5 di somme corrispondenti a compensi per attività professionali di architetto che assumeva di avere svolto, facendo leva su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma non divenuto esecutivo ex art. 647 c.p.c. anteriormente al fallimento. Egli fu quindi escluso dallo stato passivo, per l’inopponibilità del decreto ingiuntivo alla massa, nonché per l’irrilevanza della documentazione integrativa prodotta, priva di data certa, e comunque, in esi to all’integrazione documenta le cui l’istante aveva provveduto in risposta alle osservazioni del curatore , per l’avvenuto decorso del termine triennale di prescrizione presuntiva ex art. 2956, comma 1, n. 2, c.c., che il curatore aveva eccepito.
Il tribunale fallimentare ha, invece, accolto l’opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo che l’istante propose.
A fondamento della decisione, per i profili ancora d’interesse, il tribunale ha ritenuto che, trattandosi di un unico e complesso incarico, il termine triennale di prescrizione parte dalla cessazione di esso e, quindi, da dicembre 2013, di modo che al momento della domanda esso risultava interamente decorso ; d’altronde, ha aggiunto, gli atti interruttivi prodotti erano privi di data certa anteriore al RAGIONE_SOCIALE e in quanto tali irrilevanti, in applicazione dell’art. 2704 c.c.
Il tribunale ha, tuttavia, valorizzato la dichiarazione di mancata conoscenza resa dai curatori fallimentari, ai quali era stato deferito il giuramento decisorio de scientia , alla quale ha assegnato valore equipollente alla mancata prestazione del giuramento, tale da travolgere l’eccezione di prescrizione presuntiva, con la conseguente impossibilità di sindacare ulteriormente l’esistenza del credito. Ne è
seguita l’ammissione del credito vantato col rango privilegiato, in quanto, ha argomentato il tribunale, la caratteristica di unitarietà dell’incarico ha comportato l’irrilevanza del termine biennale previsto dall’art. 2751 -bis , n. 2, c.c.
Contro questo decreto il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a cinque motivi e illustra con memoria, cui NOME COGNOME risponde con controricorso.
Motivi della decisione
1.Con i primi due motivi di ricorso , da esaminare congiuntamente, perché connessi, il RAGIONE_SOCIALE lamenta:
la violazione o falsa applicazione degli artt. 233 e 238 c.p.c., nonché degli artt. 2731, 2737, 2739, 2956 e 2960 c.c., perché il deferimento del giuramento decisorio al curatore fallimentare sarebbe inammissibile ( primo motivo );
la violazione o falsa applicazione degli artt. 156, 157, 238 e 239 c.p.c. e dell’art. 2739 c.c., in quanto , da un lato, la dichiarazione di mancata conoscenza resa dai curatori dell’avvenuta estinzione dei debiti oggetto della domanda di ammissione al passivo non avrebbe valore equipollente alla mancata prestazione del giuramento decisorio e, dall’altro, il mancato rispetto della formula non incidererebbe sulla validità del mezzo istruttorio e, quindi, non travolgerebbe l’eccezione di prescrizione presunt iva ( secondo motivo ).
La censura complessivamente proposta è infondata.
1.1.- Le questioni poste con i due motivi hanno trovato esauriente e convincente risposta in Cass., sez. un., n. 25442/23 (che le perplessità avanzate in memoria non riescono a incrinare, in quanto ripropongono la posizione motivatamente disattesa dalle sezioni unite).
In base alla suddetta decisione:
a.al curatore va riconosciuto il diritto di eccepire la prescrizione presuntiva, per evitarne una condizione di svantaggio rispetto a ciascun altro debitore;
b.simmetricamente, non si può privare il creditore dell’unico strumento col quale si può ancora contrapporre al debitore: dove c’è la prescrizione presuntiva deve esserci il diritto a deferire il giuramento nella forma de notitia o de scientia , nel rispetto dei principi della difesa, ex art. 24 Cost.;
c.- la dichiarazione di non conoscere il fatto estintivo dell’obbligazione non si può ritenere equivalente al giuramento affermativo, favorevole al giurante, bensì agli esiti di un giuramento negativo o al rifiuto di giurare, favorevole al deferente-creditore.
La censura complessivamente proposta è rigettata.
2.Il rigetto della censura comporta l’inammissibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse ad agire, del terzo motivo di ricorso, c ol quale il RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2736 c.c., perché, contrariamente a quanto stabilito dal tribunale, il travolgimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva non comporterebbe l’impossibilità di sindacare ulteri ormente il merito e, in particolare, l’inopponibilità alla massa della documentazione prodotta, per mancanza di data certa, nonché la mancanza di congruità della quantificazione del compenso.
Il ricorrente ha tenuto ferma la propria eccezione di prescrizione presuntiva, la quale si fonda sulla presunzione che il creditore si sia attivato celermente e abbia già soddisfatto il proprio diritto di credito.
2.1.Una tale presunzione, quindi, incide sul diritto sostanziale, posto che, hanno specificato le sezioni unite con la sentenza richiamata, il curatore in tanto può sollevare l’eccezione in quanto sia riuscito ad acquisire, nella qualità di gestore della
procedura, riscontri dei fatti che ne sono a fondamento: presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all’art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti è l’avvenuto adempimento dell’obbligazione, il quale implica il riconoscimento dell’esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore (Cass. n. 30058/17; n. 15665/23).
3.- Risultano assorbiti il quarto e il quinto motivo di ricorso, coi quali si ripropone la medesima censura, sotto le vesti, rispettivamente, dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per omessa pronuncia sulle suddette eccezioni d’inopponibilità della documentazione e di non congruità della quantificazione del compenso ( quarto motivo ), nonché dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame dei medesimi fatti ( quinto motivo ).
4.- Il ricorso è rigettato, ma le spese sono compensate, in quanto la pronuncia delle sezioni unite è intervenuta dopo la proposizione del ricorso.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, l’8 febbraio 2024 .