Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25530 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25530 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11057-2024 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata de difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
Oggetto
IMPIEGO
PUBBLICO
DIFFERENZE RETRIBUTIVE
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/05/2025
CC
avverso la sentenza n. 940/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/03/2024 R.G.N. 482/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/05/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il signor NOME COGNOME, premettendo di essere stato dipendente dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con la qualifica di coadiutore amministrativo di livello B1 e di aver svolto in piena autonomia mansioni riconducibili alla superiore qualifica di assistente amministrativo dal 201 4 al 2019, adiva il Tribunale per l’accertamento dello svolgimento di fatto di mansioni superiori con conseguente condanna dell’ente datoriale al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione della propria posizione contributiva.
2.Si costituiva l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE eccependo in via preliminare la prescrizione del credito ex artt. 2955 e 2956 cc e la nullità del ricorso introduttivo; nel merito, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE chiedeva il rigetto delle avverse domande.
Si costituiva l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il quale chiedeva, in caso di accoglimento del ricorso, di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere il versamento dei contributi.
3.Il Tribunale, disattese le eccezioni preliminari sollevate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, accoglieva il ricorso accertando, nei limiti di quanto risultante dall’istruttoria, il diritto del COGNOME alla corresponsione delle differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione contributiva
4.La Corte di appello di Napoli, disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame, di prescrizione e di nullità del ricorso introduttivo, aderiva all’impianto motivazionale della sentenza impugnata.
5.Ricorreva per cassazione l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di Benevento con due motivi cui resisteva con controricorso il lavoratore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si denuncia: 1) Mancata applicazione della prescrizione art. 360 c.p.c., n3. artt. 2955 c.c. e 2956 c.c..
Parte ricorrente censura la sentenza nella parte in cui, non rilevando che il COGNOME non aveva stipulato alcun contratto con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per lo svolgimento delle mansioni superiori, ha erroneamente ritenuto operante la prescrizione quinquennale e non già quella annuale. La RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorrente, in particolare, eccepisce la applicabilità della prescrizione presuntiva di cui artt. 2955 c.c., punto 2, e 2956 c.c., punto 1.
2.Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha correttamente ritenuto condivisibile la pronuncia del tribunale che nel rigettare l’eccezione di prescrizione presuntiva aveva rilevato che è questa implica il riconoscimento dell’esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore con la conseguenza che non può farla valere il debitore che sostenga di aver estinto l’obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata poiché in tal modo egli nega parzialmente l’originaria esistenza del credito (Cass. N. 7527/2012; Cass n. 14927/2010; Cass. 7277/2005). Conseguentemente le norme richiamate non sono applicabili considerato che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha contestato la richiesta del ricorrente deducendo che lo stesso aveva sempre e solo svolto mansioni inerenti al suo profilo professionale conformi alla relativa declaratoria contrattuale, che non ricorrevano i presupposti della vacanza del posto in pianta organica dell’indizione del concorso per la copertura del posto e del conferimento dell’incarico con provvedimento formale. Dalle difese quindi è emersa l’ammissione da parte della convenuta
della mancata estinzione dell’obbligazione radicalmente contestata nei presupposti per la sua insorgenza.
3.Con il secondo motivo si deduce: 2) Art. 360 cpc n.3 e 4 violazione art. 2103 c.c. -art. 52 dlgs n.165/2001 mansioni superiori – art. 116 cpc -art. 2697 c.c. mancata ed errata valutazione delle prove art. 156 in relazione all’art. 414 c.p.c. nullità del ricorso di primo grado -riconoscimento di mansioni superiori assistente amministrativo previste nel contratto collettivo non collegate alle attività svolte. Parte ricorrente lamenta che i giudici di merito hanno ritenuto, in maniera infondata, che il COGNOME avesse evitato la nullità del ricorso di primo grado riportando genericamente la mansioni indicate nel CCNL sia della propria qualifica che quelle di assistente amministrativo.
4.Il motivo è inammissibile.
Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011; Cass. 25348/2018).
Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte è da ritenersi “inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 34476/2019).
Orbene, la censura è sostanzialmente finalizzata a richiedere a questa Corte una diversa valutazione rispetto a quella operata dal giudice di merito in ordine alle mansioni svolte dal ricorrente con conseguente inammissibilità della stessa.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente costituita delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 9 maggio 2025.
La Presidente NOME COGNOME