Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23511 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23511 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27441-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 559/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 11/03/2019 R.G.N. 200/2016;
Oggetto
R.G.N. 27441/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/06/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza dell’1.1.19 la corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza 19.2.15 del tribunale della stessa sede, ha accolto la domanda di rivalutazione contributiva ex articolo 13 legge 257 del 92 per i periodi di cui in ricorso, con esclusione della contribuzione figurativa, e condannato alla ricostituzione della pensione in godimento.
Avverso tale sentenza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il pensionato.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione dell’art. 2934 c.c. per avere la corte territoriale respinto l’eccezione di prescrizione sul presupposto erroneo che non fosse stata dedotta nella memoria di costituzione.
Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 2934 c.c. per non aver applicato la prescrizione con riferimento al diritto almeno alle differenze richieste sui ratei di pensione.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro conessione.
Occorre premettere che dagli atti risulta che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella memoria difensiva di primo grado, presentata tempestivamente, ha chiesto ‘nella denegata ipotesi di accoglimento dell’avversa pretesa, nel rispetto del termine decennale di prescrizione, ..compensa re le spese’, rifer endosi atteso il richiamo espresso- alla pretesa fatta valere in quel grado di giudizio, pretesa che riguardava i ratei della pensione
e non il diritto in sü alla rivalutazione controbutiva. Nella memoria di costituzione in appello, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva poi fatto riferimento invece alla ‘estinzione del diritto alla rivalutazione contributiva per interventua prescrizione ex lege 257/92, per interv enuta prescrizione’.
Si tratta dunque di posizioni diverse ed ambigue, non essendo chiaro se l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si sia riferito al diritto alla rivalutazione in se’ considerato ovvero ai soli ratei della prestazione pensionistica maggiorata degli aumenti da rivalutazione. A fronte di tale ambiguità, la valutazione della corte territoriale -che ha dichiarato che l’eccezione del diritto alla rivalutazione, formulata solo in appello, non è stata proposta in primo grado (che come detto riguardava la divversa prescrizione dei soli ratei della prestazione)è del tutto corretta ed immune dal vizio denunciato: il primo motivo è dunque infondato.
Inammissibile è poi il secondo motivo, che non si parametra alla sentenza impugnata e che richiama la prescrizione del diritto ai ratei, senza considerare che si tratta di eccezione non formulata in appello (ove l’eccepita prescrizione rig uardava come detto solo il diritto alla rivalutazione in se’ con siderato e non i ratei della pensione).
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno